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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10949/2026

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o [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1276 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 141/2020 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 366/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21369/2020Numero di raccolta generale 10949/20261.

Il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, con sentenza delData pubblicazione 24/04/202610/07/2018, in parziale accoglimento della domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarava che l’attivitàsvolta dalla società, di trasporto e raccolta rifiuti speciali ai finidella commercializzazione, era da riclassificare alla voce ditariffa n. 9123 della tabella approvata con d.m. 12/12/2000limitatamente all’incidenza nella misura del 3,5%. [OSCURATO:PERSONA] che solo per tale limitata percentuale l’attività svoltadalla società potesse ricondursi alla gestione rifiuti speciali insenso proprio ma dovesse essere, per il resto, considerata qualerecupero dei medesimi prodotti derivati ai fini dellacommercializzazione e così essere ricondotta all’originariaclassificazione alla voce di tariffa n. 0122 ai fini della ulteriorecommercializzazione.2.

L’INAIL proponeva appello avverso la sentenzasostenendo che, alla luce del materiale istruttorio acquisito giànel primo grado di giudizio, l’attività svolta dalla società dovesseessere qualificata come vera e propria gestione di rifiuti specialialmeno nella percentuale del 70% con conseguente legittimaclassificazione alle voci 9121 e 9123 della Tabella allegata alcitato d.m. 2/12/2000. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.resisteva all’appello.

Con la sentenza n. 141/2020 depositata indata 15/07/2020 la Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro,accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza delTribunale di Ancona, rigettava la domanda proposta in primogrado da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e regolava diconseguenza le spese di lite.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando cinquemotivi di impugnazione.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/20264.

L’INAIL si è costituito in giudizio con contro[OSCURATO:PERSONA] dsi ora ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026chiedendo il rigetto dell’impugnazione.5.

La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.6.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 12/03/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza perviolazione degli artt. 343, 437, 101, comma 2, e 112 c.p.c..

Sicensura la sentenza impugnata per avere fondato la decisionesu una questione di fatto, la intrinseca pericolosità degli oliesausti trasportati su strada in regime di specialità, che nonsarebbe mai stata prospettata dall’Inail e non sarebbe statacompresa nei motivi di appello e pertanto sarebbe rimastaestranea al perimetro di cognizione del giudice di secondogrado.2.

Il primo motivo è infondato, la questione della intrinsecapericolosità degli oli esausti trattati e trasportati non è nuova;era oggetto della controversia fin dal primo grado di giudizio edera oggetto del ricorso in appello dell’INAIL perché il gravamecondotta e cioè al contenuto del provvedimento diriclassificazione adottato dall’INAIL.

Detto provvedimento èstato impugnato in primo grado dalla società secondoargomentazioni accolte dal primo giudice e contestatedall’Istituto con l’appello; le stesse argomentazioni e lemedesime emergenze istruttorie sono state rivalutate dallaCorte di secondo grado in modo legittimo perché sempre02/12/2000 e della tabella ad esso allegata.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/20263.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli artt. 40 e 41 del d.P.R. 1124/1965 , degli artt. 2 e 3 deld.lgs. n. 38/2000, degli artt. 4 e 5 delle modalità perl’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premiassicurativi di cui al d.m. 02/12/2000 nonché della legge12/08/1962, n. 1389; errata applicazione delle voci di tariffa9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui ald.m. citato.

Con questo motivo ci si duole in sostanza che lasentenza impugnata abbia escluso il carattere strumentale deltrasporto su strada degli olii esausti e abbia ritenuto che sullafinalità di commercializzazione prevalesse l’intrinsecapericolosità del materiale in questione affermata sulla basedell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale dellemerci pericolose su strada siglato il 30/09/1957 e ratificato conla legge 1839/1962, così disattendendo l’analisi del rischioinfortunistico fondato sulla disciplina di cui al d.m. 02/12/2000.4.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedel d.m. 02/12/2000 e, in particolare, errata applicazione dellevoci di tariffa 9121 e 9123 e mancata applicazione della voce0122 di cui al d.m. citato.

Si censura la sentenza gravata pernon avere considerato che le voci di tariffa 9121 e 9123 siriferiscono ad attività di trasporto a sé stante e cioè per contoterzi e che le voci di tariffa e le modalità di applicazione dellatariffa non fanno riferimento alla pericolosità del materialetrasportato e al relativo regime di specialità ai fini dellaclassificazione.5.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 e 3 della tariffa di cui al d.m. 02/12/2000 ilNumero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026contenuto dei quali è riportato in modo errato nella seNnumteeron dzi ara ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026viziando il ragionamento seguito dalla Corte di Appello.6.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazionedelle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamentodei premi assicurativi di cui al d.m. 02/12/2000 nonché errataapplicazione delle voci di tariffa 9121 e 9123 e mancataapplicazione della voce 0122 di cui al d.m. citato.

Si censura lasentenza impugnata per avere violato e falsamente applicatol’art. 7 delle modalità di applicazione della tariffa di cui al d.m.02/12/2000 essendo l’attività di trasporto dei prodotti derivatidal petrolio strumentale al commercio espressamente previstadalla voce 0122 di talché non era possibile procedere alla suaclassificazione attraverso l’analisi tecnica delle operazionifondamentali che la compongono.7.

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorsoad avviso del Collegio possono essere esaminaticongiuntamente perché riguardano tutti il vizio di violazione efalsa applicazione di legge denunciato, secondo diversedeclinazioni, circa gli artt. 40 e 41 del d.P.R. 1124/1965, gli artt.2 e 3 del d.lgs. n. 38/2000, gli artt. 4 e 5 delle modalità perl’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premiassicurativi di cui al d.m. 02/12/2000 nonché circa la legge12/08/1962, n. 1389; errata applicazione delle voci di tariffa9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui ald.m. citato.8.

Con questi motivi, in sostanza, la società ricorrente criticala sentenza impugnata per avere ritenuto l’attività esercitatauna attività di gestione e trasporto di rifiuti speciali, classificabilenelle voci di tariffa 9121 e 9123 piuttosto che nella voce 0122di cui al d.m. citato.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/20269.

I motivi sono infondati.

Numero di raccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/20269.1.

Rileva il Collegio come la sentenza impugnata prendale mosse da un accertamento in fatto circa la natura dell’attivitàesercitata dalla società ricorrente, accertamento in fattocondotto sulla base del medesimo materiale istruttorioconsiderato dalla sentenza di primo grado e cioè su documenti,prove testimoniali e asseverazioni tecniche.9.2.

La sentenza recita: «si può ritenere accertato che lasocietà appellata abbia svolto in concreto per l’intero periododedotto in causa attività di gestione di rifiuti speciali, talidovendosi intendere non soltanto quelli propriamente detti(emulsioni, batterie al piombo, medicinali scaduti) ma anche icc.dd. oli esausti che l’Azienda incontestatamente ritirava daaltre Ditte, a mezzo di propri autisti o più spesso servendosi diterzi autotrasportatori muniti di particolari automezzi, e cheprovvedeva a stoccare nei propri depositi per poi curarne ladestinazione ad altri siti ovvero la consegna ad altri soggetti,abilitati al relativo smaltimento o comunque al futuro utilizzo».La sentenza, valutate poi le prove testimoniali, accerta che l’olioesausto veniva trattato quale rifiuto pericoloso in regime di«ADR» e secondo l’Accordo europeo relativo al trasportointernazionale delle merci pericolose su strada.9.3.

È stato, allora, accertato in fatto che quello svolto dallasocietà ricorrente non era un mero trasporto del materiale perconto terzi e nemmeno il trasporto si configurava come una fasestrumentale della vendita a terzi, ma è stato accertato alcontrario che l’attività svolta dalla società presupponeva lagestione di rifiuti pericolosi, attraverso ritiro, stoccaggio,trasporto e consegna.9.4.

La sentenza sul punto afferma come l’attività «fosseormai dedicata alla gestione dei rifiuti speciali, attraversoNumero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026l’intero ciclo di lavorazione degli stessi prelievo, cNeumrenroi tdai r,a ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026stoccaggio e conferimento finale».10.

Orbene tale accertamento è il frutto dell’esame delmateriale istruttorio e della valutazione discrezionale di esso,istruttorio emerso nei giudizi di merito non può esserediversamente apprezzato in sede di legittimità essendo preclusoa questa Corte un riesame della controversia in fatto.11.

Fermo questo accertamento, la sentenza ha fattodiscendere dalla gestione dei rifiuti in regime di specialità, lacaratteristica precipua ai fini della loro classificazione secondole voci della tabella allegata al d.m. 12/02/2000.12.

Non sussiste la violazione di legge contestata ovvero ilvizio di sussunzione perché, avendo così ricostruito lafattispecie, non erra la sentenza di merito nel ritenere l’attivitàcomplessa, come esercitata, non ascrivibile alla voce 0122 dellaTabella.

Detta voce riguarda, infatti, attività incentrata sulcommercio di carburanti, combustibili e prodotti derivati.Secondo la sentenza la caratteristica di intrinseca pericolositàdelle sostanze e cioè degli olii esausti presuppone delleparticolari cautele nel trasporto; tale osservazione, secondo lapronuncia, è corroborata dalla circostanza che il trasporto èdisciplinato dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo altrasporto internazionale delle merci pericolose su strada siglatoil 30/09/1957 e ratificato con la legge 1839/1962.

Talepassaggio non è censurabile ad avviso del Collegio perché valea definire in ragione di adeguata sussunzione l’attività condottae per come accertata.

La voce 0122 non valeva a classificarel’attività della società ricorrente perché riguardante in viaesclusiva il trasporto e appunto il commercio di carburanti,Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026combustibili e prodotti derivati e non dei rifiuti speciali Nduame reo sdis rai ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026derivati.13.

In assenza di una voce specifica applicabile, la sentenzadella Corte territoriale ha ritenuto legittima ai sensi dell’art. 7MAT la classificazione dell’attività attraverso l’analisi tecnicadelle operazioni fondamentali che la compongono.13.1.

L’art. 7 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ratione temporis vigente,recita: «Articolo

7. Lavorazione non prevista.

1. Qualora lalavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nellaquale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazioneè effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazionifondamentali che compongono la lavorazione stessa, in mododa poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie dellagestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro».13.2.

Orbene, dovendosi applicare tale disposizione, edunque l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali, appareprevalente e decisiva ai fini della analisi del rischio e dellaclassificazione l’attività di trasporto di rifiuti caratterizzati daspeciale pericolosità ai sensi della disposizione di derivazioneeuropea già citata.

Si tratta di una attività che caratterizza lalavorazione, che ne preclude la classificazione alla voce 0122 ene giustifica la classificazione secondo le voci 9121 e 9123.13.3.

La sentenza impugnata non è attinta dalla censuramossa con il secondo motivo di ricorso perché in modocondivisibile ha valutato il procedimento di classificazione delrischio dalla attività principale e ha respinto la classificazionedella attività principale come commercializzazione degli olii dopoil ciclo di gestione.14.

Per questa via, contrariamente a quanto lamentato dalsecondo motivo di ricorso, la sentenza non ha desunto laNumero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026classificazione della attività da una fonte estranea al sisteNmumaer om di ara ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026dalla stessa applicazione dell’art. 7 del d.m. citato.15.

In tal senso la sentenza ha fatto corretta applicazionedell’orientamento di questa Corte.

Si consideri che: con riguardoalla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffecontributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzatodalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, ilrischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione)proprio di una produzione complessa, comprendente piùlavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna diesse.

Ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffaapplicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale,considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno compresele operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore dilavoro in connessione operativa con l'attività principale, anchese effettuate in luoghi diversi. (Cass. 04/02/2000, n. 1277 ).

Edancora, più di recente Cass. 19/08/2019, n. 21459 cheraggiunge le medesime conclusioni sottolineando che « il d.m.12.12.2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, dispone che agli effetti delle tariffe per lelavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie per larealizzazione di quanto in esso prescritto, comprese leoperazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallostesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attivitàprincipale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1,sulle modalità per l'applicazione delle tariffe)».16.

Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.17.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026 P.Q.MData pubblicazione 24/04/2026La Corte rigetta il ricorso;condanna la società ricorrente al pagamento delle spese dilite che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltread euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario spesegenerali nella misura del 15% e accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1276 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 141/2020 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 366/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21369/2020Numero di raccolta generale 10949/20261. Il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, con sentenza delData pubblicazione 24/04/202610/07/2018, in parziale accoglimento della domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarava che l’attivitàsvolta dalla società, di trasporto e raccolta rifiuti speciali ai finidella commercializzazione, era da riclassificare alla voce ditariffa n. 9123 della tabella approvata con d.m. 12/12/2000limitatamente all’incidenza nella misura del 3,5%. [OSCURATO:PERSONA] che solo per tale limitata percentuale l’attività svoltadalla società potesse ricondursi alla gestione rifiuti speciali insenso proprio ma dovesse essere, per il resto, considerata qualerecupero dei medesimi prodotti derivati ai fini dellacommercializzazione e così essere ricondotta all’originariaclassificazione alla voce di tariffa n. 0122 ai fini della ulteriorecommercializzazione.2. L’INAIL proponeva appello avverso la sentenzasostenendo che, alla luce del materiale istruttorio acquisito giànel primo grado di giudizio, l’attività svolta dalla società dovesseessere qualificata come vera e propria gestione di rifiuti specialialmeno nella percentuale del 70% con conseguente legittimaclassificazione alle voci 9121 e 9123 della Tabella allegata alcitato d.m. 2/12/2000. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.resisteva all’appello. Con la sentenza n. 141/2020 depositata indata 15/07/2020 la Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro,accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza delTribunale di Ancona, rigettava la domanda proposta in primogrado da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e regolava diconseguenza le spese di lite.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando cinquemotivi di impugnazione.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/20264. L’INAIL si è costituito in giudizio con contro[OSCURATO:PERSONA] dsi ora ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026chiedendo il rigetto dell’impugnazione.5. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 12/03/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza perviolazione degli artt. 343, 437, 101, comma 2, e 112 c.p.c.. Sicensura la sentenza impugnata per avere fondato la decisionesu una questione di fatto, la intrinseca pericolosità degli oliesausti trasportati su strada in regime di specialità, che nonsarebbe mai stata prospettata dall’Inail e non sarebbe statacompresa nei motivi di appello e pertanto sarebbe rimastaestranea al perimetro di cognizione del giudice di secondogrado.2. Il primo motivo è infondato, la questione della intrinsecapericolosità degli oli esausti trattati e trasportati non è nuova;era oggetto della controversia fin dal primo grado di giudizio edera oggetto del ricorso in appello dell’INAIL perché il gravamecondotta e cioè al contenuto del provvedimento diriclassificazione adottato dall’INAIL. Detto provvedimento èstato impugnato in primo grado dalla società secondoargomentazioni accolte dal primo giudice e contestatedall’Istituto con l’appello; le stesse argomentazioni e lemedesime emergenze istruttorie sono state rivalutate dallaCorte di secondo grado in modo legittimo perché sempre02/12/2000 e della tabella ad esso allegata.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/20263. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli artt. 40 e 41 del d.P.R. 1124/1965 , degli artt. 2 e 3 deld.lgs. n. 38/2000, degli artt. 4 e 5 delle modalità perl’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premiassicurativi di cui al d.m. 02/12/2000 nonché della legge12/08/1962, n. 1389; errata applicazione delle voci di tariffa9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui ald.m. citato. Con questo motivo ci si duole in sostanza che lasentenza impugnata abbia escluso il carattere strumentale deltrasporto su strada degli olii esausti e abbia ritenuto che sullafinalità di commercializzazione prevalesse l’intrinsecapericolosità del materiale in questione affermata sulla basedell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale dellemerci pericolose su strada siglato il 30/09/1957 e ratificato conla legge 1839/1962, così disattendendo l’analisi del rischioinfortunistico fondato sulla disciplina di cui al d.m. 02/12/2000.4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedel d.m. 02/12/2000 e, in particolare, errata applicazione dellevoci di tariffa 9121 e 9123 e mancata applicazione della voce0122 di cui al d.m. citato. Si censura la sentenza gravata pernon avere considerato che le voci di tariffa 9121 e 9123 siriferiscono ad attività di trasporto a sé stante e cioè per contoterzi e che le voci di tariffa e le modalità di applicazione dellatariffa non fanno riferimento alla pericolosità del materialetrasportato e al relativo regime di specialità ai fini dellaclassificazione.5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 e 3 della tariffa di cui al d.m. 02/12/2000 ilNumero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026contenuto dei quali è riportato in modo errato nella seNnumteeron dzi ara ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026viziando il ragionamento seguito dalla Corte di Appello.6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazionedelle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamentodei premi assicurativi di cui al d.m. 02/12/2000 nonché errataapplicazione delle voci di tariffa 9121 e 9123 e mancataapplicazione della voce 0122 di cui al d.m. citato. Si censura lasentenza impugnata per avere violato e falsamente applicatol’art. 7 delle modalità di applicazione della tariffa di cui al d.m.02/12/2000 essendo l’attività di trasporto dei prodotti derivatidal petrolio strumentale al commercio espressamente previstadalla voce 0122 di talché non era possibile procedere alla suaclassificazione attraverso l’analisi tecnica delle operazionifondamentali che la compongono.7. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorsoad avviso del Collegio possono essere esaminaticongiuntamente perché riguardano tutti il vizio di violazione efalsa applicazione di legge denunciato, secondo diversedeclinazioni, circa gli artt. 40 e 41 del d.P.R. 1124/1965, gli artt.2 e 3 del d.lgs. n. 38/2000, gli artt. 4 e 5 delle modalità perl’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premiassicurativi di cui al d.m. 02/12/2000 nonché circa la legge12/08/1962, n. 1389; errata applicazione delle voci di tariffa9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui ald.m. citato.8. Con questi motivi, in sostanza, la società ricorrente criticala sentenza impugnata per avere ritenuto l’attività esercitatauna attività di gestione e trasporto di rifiuti speciali, classificabilenelle voci di tariffa 9121 e 9123 piuttosto che nella voce 0122di cui al d.m. citato.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/20269. I motivi sono infondati. Numero di raccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/20269.1. Rileva il Collegio come la sentenza impugnata prendale mosse da un accertamento in fatto circa la natura dell’attivitàesercitata dalla società ricorrente, accertamento in fattocondotto sulla base del medesimo materiale istruttorioconsiderato dalla sentenza di primo grado e cioè su documenti,prove testimoniali e asseverazioni tecniche.9.2. La sentenza recita: «si può ritenere accertato che lasocietà appellata abbia svolto in concreto per l’intero periododedotto in causa attività di gestione di rifiuti speciali, talidovendosi intendere non soltanto quelli propriamente detti(emulsioni, batterie al piombo, medicinali scaduti) ma anche icc.dd. oli esausti che l’Azienda incontestatamente ritirava daaltre Ditte, a mezzo di propri autisti o più spesso servendosi diterzi autotrasportatori muniti di particolari automezzi, e cheprovvedeva a stoccare nei propri depositi per poi curarne ladestinazione ad altri siti ovvero la consegna ad altri soggetti,abilitati al relativo smaltimento o comunque al futuro utilizzo».La sentenza, valutate poi le prove testimoniali, accerta che l’olioesausto veniva trattato quale rifiuto pericoloso in regime di«ADR» e secondo l’Accordo europeo relativo al trasportointernazionale delle merci pericolose su strada.9.3. È stato, allora, accertato in fatto che quello svolto dallasocietà ricorrente non era un mero trasporto del materiale perconto terzi e nemmeno il trasporto si configurava come una fasestrumentale della vendita a terzi, ma è stato accertato alcontrario che l’attività svolta dalla società presupponeva lagestione di rifiuti pericolosi, attraverso ritiro, stoccaggio,trasporto e consegna.9.4. La sentenza sul punto afferma come l’attività «fosseormai dedicata alla gestione dei rifiuti speciali, attraversoNumero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026l’intero ciclo di lavorazione degli stessi prelievo, cNeumrenroi tdai r,a ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026stoccaggio e conferimento finale».10. Orbene tale accertamento è il frutto dell’esame delmateriale istruttorio e della valutazione discrezionale di esso,istruttorio emerso nei giudizi di merito non può esserediversamente apprezzato in sede di legittimità essendo preclusoa questa Corte un riesame della controversia in fatto.11. Fermo questo accertamento, la sentenza ha fattodiscendere dalla gestione dei rifiuti in regime di specialità, lacaratteristica precipua ai fini della loro classificazione secondole voci della tabella allegata al d.m. 12/02/2000.12. Non sussiste la violazione di legge contestata ovvero ilvizio di sussunzione perché, avendo così ricostruito lafattispecie, non erra la sentenza di merito nel ritenere l’attivitàcomplessa, come esercitata, non ascrivibile alla voce 0122 dellaTabella. Detta voce riguarda, infatti, attività incentrata sulcommercio di carburanti, combustibili e prodotti derivati.Secondo la sentenza la caratteristica di intrinseca pericolositàdelle sostanze e cioè degli olii esausti presuppone delleparticolari cautele nel trasporto; tale osservazione, secondo lapronuncia, è corroborata dalla circostanza che il trasporto èdisciplinato dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo altrasporto internazionale delle merci pericolose su strada siglatoil 30/09/1957 e ratificato con la legge 1839/1962. Talepassaggio non è censurabile ad avviso del Collegio perché valea definire in ragione di adeguata sussunzione l’attività condottae per come accertata. La voce 0122 non valeva a classificarel’attività della società ricorrente perché riguardante in viaesclusiva il trasporto e appunto il commercio di carburanti,Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026combustibili e prodotti derivati e non dei rifiuti speciali Nduame reo sdis rai ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026derivati.13. In assenza di una voce specifica applicabile, la sentenzadella Corte territoriale ha ritenuto legittima ai sensi dell’art. 7MAT la classificazione dell’attività attraverso l’analisi tecnicadelle operazioni fondamentali che la compongono.13.1. L’art. 7 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ratione temporis vigente,recita: «Articolo 7. Lavorazione non prevista. 1. Qualora lalavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nellaquale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazioneè effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazionifondamentali che compongono la lavorazione stessa, in mododa poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie dellagestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro».13.2. Orbene, dovendosi applicare tale disposizione, edunque l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali, appareprevalente e decisiva ai fini della analisi del rischio e dellaclassificazione l’attività di trasporto di rifiuti caratterizzati daspeciale pericolosità ai sensi della disposizione di derivazioneeuropea già citata. Si tratta di una attività che caratterizza lalavorazione, che ne preclude la classificazione alla voce 0122 ene giustifica la classificazione secondo le voci 9121 e 9123.13.3. La sentenza impugnata non è attinta dalla censuramossa con il secondo motivo di ricorso perché in modocondivisibile ha valutato il procedimento di classificazione delrischio dalla attività principale e ha respinto la classificazionedella attività principale come commercializzazione degli olii dopoil ciclo di gestione.14. Per questa via, contrariamente a quanto lamentato dalsecondo motivo di ricorso, la sentenza non ha desunto laNumero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026classificazione della attività da una fonte estranea al sisteNmumaer om di ara ccolta generale 10949/2026Data pubblicazione 24/04/2026dalla stessa applicazione dell’art. 7 del d.m. citato.15. In tal senso la sentenza ha fatto corretta applicazionedell’orientamento di questa Corte. Si consideri che: con riguardoalla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffecontributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzatodalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, ilrischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione)proprio di una produzione complessa, comprendente piùlavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna diesse. Ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffaapplicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale,considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno compresele operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore dilavoro in connessione operativa con l'attività principale, anchese effettuate in luoghi diversi. (Cass. 04/02/2000, n. 1277 ). Edancora, più di recente Cass. 19/08/2019, n. 21459 cheraggiunge le medesime conclusioni sottolineando che « il d.m.12.12.2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, dispone che agli effetti delle tariffe per lelavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie per larealizzazione di quanto in esso prescritto, comprese leoperazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallostesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attivitàprincipale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1,sulle modalità per l'applicazione delle tariffe)».16. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.17. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 21369/2020Numero sezionale 1276/2026 P.Q.MData pubblicazione 24/04/2026La Corte rigetta il ricorso;condanna la società ricorrente al pagamento delle spese dilite che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltread euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario spesegenerali nella misura del 15% e accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 10949/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris