CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 49657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SPADA CONSIGLIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Consiglio Spada, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsità materiale commessa dal privato, segnatamente per la contraffazione di una patente di guida (artt. 477, 482 cod. pen.), commesso il 16 febbraio 2018, per difetto di querela. 2. Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso immediato per cessazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in quanto per il delitto in imputazione è prevista la procedibilità d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato: in effetti, il delitto in imputazione è procedibile d'ufficio. Poiché il Procuratore generale distrettuale, legittimato ad appellare (cfr. artt. 593, comma 2, e 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) e, dunque, a proporre ricorso immediato per cassazione (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.), ha per l'appunto investito direttamente questa Corte di legittimità, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio di appello, alla Corte di appello di Campobasso (art. 569, comma 4, cit.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di appello, alla Corte di appello di Campobasso. Così d