Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03096/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA d sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con motivi nuovi tempestivamente depositati; considerato che il primo motivo di doglianza, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili in relazione al delitto di calunnia le dichiarazioni rese dagli imputati fuori dal dibattimento, per avere erroneamente reputato sussistente il delitto di ricettazione e per non aver disposto la rinnovazione dell'esame dell'imputato, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez.

II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito ed è manifestamente infondato; che, in ordine alle attenuanti generiche, la motivazione risulta esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione di dette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, in merito alla sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della relativa richiesta, argomentazioni logiche e ineccepibili (la costruzione di un'ingiusta accusa nei confronti del Taddeo e l'interferenza illecita sulle elezioni comunali, che sono state ripetute con aggravio dei costi per la collettività) ,esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti negativi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA d sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con motivi nuovi tempestivamente depositati; considerato che il primo motivo di doglianza, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili in relazione al delitto di calunnia le dichiarazioni rese dagli imputati fuori dal dibattimento, per avere erroneamente reputato sussistente il delitto di ricettazione e per non aver disposto la rinnovazione dell'esame dell'imputato, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito ed è manifestamente infondato; che, in ordine alle attenuanti generiche, la motivazione risulta esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione di dette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, in merito alla sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della relativa richiesta, argomentazioni logiche e ineccepibili (la costruzione di un'ingiusta accusa nei confronti del Taddeo e l'interferenza illecita sulle elezioni comunali, che sono state ripetute con aggravio dei costi per la collettività) ,esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti negativi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 03096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris