CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 30/07/1965 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 L. Fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M