CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Avvocato Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed 400,000 di multa; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione, ribadite con conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta in data 09/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 26/01/2021, appellata dal [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti (capo a) art. 648 cod. pen.; capo b) art.474 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 cpv. cod. pen. per omessa concessione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità; nonché vizio della 1\g:„ motivazione perché totalmente omessa sul punto; la Corte di appello ha sul punto richiamato la non modesta gravità dei fatti e il profilo personologico dell'imputato, con una valutazione assolutamente astratta e senza considerare gli elementi oggettivi, quali le modalità concrete dell'azione compiuta e della natura della cosa ricettata; è stata omessa la valutazione del fatto nel suo complesso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art.474 cod. pen.; omessa motivazione sul punto specifico nonostante la specifiche deduzioni articolate con le conclusioni scritte depositate in sede di appello ai sensi dell'art. 23 -bis del d.l. n. 137 del 2020. 3. L'Avvocato Generale, ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed 400,000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi proposti. In via preliminare deve essere rilevata l'ammissibilità del ricorso con particolare riferimento al vizio di motivazione, dedotto nella forma dell'apparenza e sostanziale omissione, quanto alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 648, cpv., ora quarto comma, cod. pen. Questa Corte ha più volte affermato, con principio che qui si intende ribadire,leg come la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, vada desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Pg/Gavitone, Rv. 271154-01). Se difatti è stato inoltre consentito a tal fine l'impiego degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo (capacità a delinquere dell'agente) (Sez. 2, n. 29346del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01), pur tuttavia appare evidente come la motivazione adottata dalla Corte di appello, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, si presenti effettivamente astratta dal caso di specie, tanto da risultare sostanzialmente apparente ed omessa sul punto devoluto, non avendo enucleato, in relazione alle specifiche doglianze articolate sul punto, quale sarebbe il profilo personologico del ricorrente in concreto (precedenti, abitualità nella commissione di condotte della stessa specie, elementi dai quali desumere un pieno inserimento in circuiti criminali dediti alla contraffazione e ricezione di beni provento di delitto o meno, capacità a delinquere, a mero titolo esemplificativo) e in che termini ricorra effettivamente una non modesta gravità dei fatti (quantità del materiale in sequestro, caratteristiche della azione, particolarmente insidiosa e offensiva dei beni protetti per le caratteristiche specifiche della stessa, organizzazione di mezzi e beni al fine di porla in essere, entità del profitto, a mero titolo esemplificativo). La Corte di appello dovrà, dunque, rendere un'effettiva motivazione in considerazione delle coordinate ermeneutiche appena evidenziate quanto alla ricorrenza o meno della ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il fatto imputato ai sensi dell'art. 474 cod. pen. risulta commesso in data 17/11/2013. Conseguentemente il tempo di maturazione del termine di prescrizione, avuto riguardo ai criteri legge, deve essere identificato nella data del 17 maggio 2021, termine al quale deve essere aggiunto l'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione di giorni 64, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, con termine finale alla data del 20/07/ 2021, atteso che, dalla lettura degli atti, non si rinvengono altri periodi di sospensione. A tale data, dunque, il reato di cui all'art. 474 c.p., come contestato all'odierno ricorrente, risultava prescritto; dunque in epoca antecedente alla pronuncia di appello in questa sede impugnata. Deve essere conseguentemente affermata la fondatezza della doglianza avanzata in ricorso, posto che, sebbene oggetto di espressa richiesta avanzata nelle conclusioni scritte in data 27/11/2021, la Corte di appello ha omesso di delibare tale specifico profilo, non adottando la conseguente declaratoria di estinzione del reato. Per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Co