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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40947/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato giacché oppone, alla considerazione che si legge alla quarta pagina della sentenza impugnata, a proposito del dovere dell'imputato di tenere e conservare e scritture contabili e della collocazione temporale della sottrazione del locale sede della società al Palumbo, considerazioni in fatto che non lasciano comprendere quale sarebbe il vizio lamentato.

Il medesimo motivo di ricorso è aspecifico dal momento che non ha colto che la bancarotta è stata ritenuta a prescindere dall'omessa tenuta del registro dei beni ammortizzabili, ma per l'omessa tenuta del libro giornale e di quello degli inventari (pag. quarta).

Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è del tutto aspecifico, non confrontandosi, se non con una generica critica, con l'argomentazione posta a sostegno del diniego (pagina quinta).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che invoca la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata, non è accoglibile in quanto gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato giacché oppone, alla considerazione che si legge alla quarta pagina della sentenza impugnata, a proposito del dovere dell'imputato di tenere e conservare e scritture contabili e della collocazione temporale della sottrazione del locale sede della società al Palumbo, considerazioni in fatto che non lasciano comprendere quale sarebbe il vizio lamentato. Il medesimo motivo di ricorso è aspecifico dal momento che non ha colto che la bancarotta è stata ritenuta a prescindere dall'omessa tenuta del registro dei beni ammortizzabili, ma per l'omessa tenuta del libro giornale e di quello degli inventari (pag. quarta). Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è del tutto aspecifico, non confrontandosi, se non con una generica critica, con l'argomentazione posta a sostegno del diniego (pagina quinta). Considerato che il terzo motivo di ricorso, che invoca la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata, non è accoglibile in quanto gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 40947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris