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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 41044/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine all’omessa riqualificazione del fatto di frode informatica, addebitato al ricorrente, nei termini di cui all’art. 379, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda sul punto, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), sicché le argomentazioni proposte si limitano a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) con particolare riferimento alla asserita estraneità dello stesso per essere il profitto della truffa confluito su conti esteri, nonostante la Corte di appello abbia esplicitato la disponibilità sul conto dello stesso di ventisettemila euro, smentendo in modo del tutto logico ed argomentato la possibilità di considerare la condotta nel caso di specie ai sensi dell’art. 114 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine all’omessa riqualificazione del fatto di frode informatica, addebitato al ricorrente, nei termini di cui all’art. 379, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda sul punto, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), sicché le argomentazioni proposte si limitano a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) con particolare riferimento alla asserita estraneità dello stesso per essere il profitto della truffa confluito su conti esteri, nonostante la Corte di appello abbia esplicitato la disponibilità sul conto dello stesso di ventisettemila euro, smentendo in modo del tutto logico ed argomentato la possibilità di considerare la condotta nel caso di specie ai sensi dell’art. 114 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]