Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08932/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è privo di specificità poiché meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 sulle convergenti risultanze emerse, e soprattutto sull'esito delle deposizioni testimoniali e sulla documentazione acquisita nel corso del giudizio previo consenso della difesa, tra cui il verbale di riconoscimento fotografico, da cui risulta provata la partecipazione dell'imputato alla rapina contestata); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla teste nell'immediatezza della vicenda, che non è stato ritenuto compromesso dalle diverse dichiarazioni rese in udienza diversi anni dopo il fatto, nonché sulla coerenza delle dichiarazioni della predetta con quelle degli altri testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e con gli altri elementi emersi in sede di indagini, tra cui le celle di aggancio dei telefoni dei due correi tramite le quali è stata ricostruita la fuga dei due imputati); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 8);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è privo di specificità poiché meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 sulle convergenti risultanze emerse, e soprattutto sull'esito delle deposizioni testimoniali e sulla documentazione acquisita nel corso del giudizio previo consenso della difesa, tra cui il verbale di riconoscimento fotografico, da cui risulta provata la partecipazione dell'imputato alla rapina contestata); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla teste nell'immediatezza della vicenda, che non è stato ritenuto compromesso dalle diverse dichiarazioni rese in udienza diversi anni dopo il fatto, nonché sulla coerenza delle dichiarazioni della predetta con quelle degli altri testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e con gli altri elementi emersi in sede di indagini, tra cui le celle di aggancio dei telefoni dei due correi tramite le quali è stata ricostruita la fuga dei due imputati); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 8);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08932/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris