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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 21953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DISASSARI nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il TRIBUNALE di SASSARI in composizione monocratica, con ordinanza resa all'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ammetteva [OSCURATO:PERSONA] Nadia alla celebrazione del rito abbreviato, dopo che la stessa era stata tratta a giudizio direttissimo per i reati di tentata rapina impropria e di porto senza giustificato motivo di oggetti atti a offendere, commessi a SASSARI il 21/07/2021; sull'opposizione del difensore dell'imputata, ed escludeva che si procedesse a suo carico per altro reato di tentata rapina, commesso a SASSARI il 12/07/2021, ritenendo non applicabile il disposto di cui all'art. 517 cod. proc. pen.

Pertanto per detto reato restituiva gli atti al P.M. perché per esso procedesse separatamente.

2. Il PROCURATORE della REPUBBLICA di SASSARI propone ricorso per cassazione e deduce l'abnormità del provvedimento del TRIBUNALE.

Sostiene che la rapina contestata in un secondo momento costituisce un reato connesso alla prima, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., essendo stata realizzata in modo analogo appena pochi giorni prima, che non vi è lesione di diritto della difesa e che il Giudice, esercitando un potere non previsto dall'ordinamento, ha posto in essere un atto affetto da strutturale abnormità.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso.

Nella vicenda in esame non è in discussione la possibilità, su cui il ricorso svolge estese considerazioni, di contestare un reato concorrente dopo l'apertura del dibattimento e prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, bensì - come ha sottolineato il P.G. di questa S.C. alle conclusioni scritte - la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 449 co. 6 cod. proc. pen.: "Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario".

Ciò vuol dire che in casi come quello oggetto del presente giudizio - e cioè nei casi di connessione fra i reati per i quali sia chiesto il giudizio direttissimo, e altri reati per i quali difettino le condizioni per scegliere tale rito - l'opzione è fra la separazione di processi, ovvero la prevalenza del rito ordinario, se la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile.

La decisione del TRIBUNALE di SASSARI non ha pertanto determinato alcuna stasi processuale, ben potendo il P.M. esercitare la scelta menzionata, né si è collocata al di fuori del sistema processuale, e quindi non è qualificabile come abnorme.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 5/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Alf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DISASSARI nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TRIBUNALE di SASSARI in composizione monocratica, con ordinanza resa all'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ammetteva [OSCURATO:PERSONA] Nadia alla celebrazione del rito abbreviato, dopo che la stessa era stata tratta a giudizio direttissimo per i reati di tentata rapina impropria e di porto senza giustificato motivo di oggetti atti a offendere, commessi a SASSARI il 21/07/2021; sull'opposizione del difensore dell'imputata, ed escludeva che si procedesse a suo carico per altro reato di tentata rapina, commesso a SASSARI il 12/07/2021, ritenendo non applicabile il disposto di cui all'art. 517 cod. proc. pen. Pertanto per detto reato restituiva gli atti al P.M. perché per esso procedesse separatamente. 2. Il PROCURATORE della REPUBBLICA di SASSARI propone ricorso per cassazione e deduce l'abnormità del provvedimento del TRIBUNALE. Sostiene che la rapina contestata in un secondo momento costituisce un reato connesso alla prima, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., essendo stata realizzata in modo analogo appena pochi giorni prima, che non vi è lesione di diritto della difesa e che il Giudice, esercitando un potere non previsto dall'ordinamento, ha posto in essere un atto affetto da strutturale abnormità. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Nella vicenda in esame non è in discussione la possibilità, su cui il ricorso svolge estese considerazioni, di contestare un reato concorrente dopo l'apertura del dibattimento e prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, bensì - come ha sottolineato il P.G. di questa S.C. alle conclusioni scritte - la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 449 co. 6 cod. proc. pen.: "Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario". Ciò vuol dire che in casi come quello oggetto del presente giudizio - e cioè nei casi di connessione fra i reati per i quali sia chiesto il giudizio direttissimo, e altri reati per i quali difettino le condizioni per scegliere tale rito - l'opzione è fra la separazione di processi, ovvero la prevalenza del rito ordinario, se la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile. La decisione del TRIBUNALE di SASSARI non ha pertanto determinato alcuna stasi processuale, ben potendo il P.M. esercitare la scelta menzionata, né si è collocata al di fuori del sistema processuale, e quindi non è qualificabile come abnorme. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Alf
Sentenza Cassazione n. 21953/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris