CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11540/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2353/2020depositata il 16/10/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.L’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. per gli anni 2012, 2013, 2015, nonché t.a.s.i. per l’anno 2015, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, avvenuta nel 2005, su cui è fondata la richiesta della maggiore imposta. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto i ricorsi della contribuente, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge: 1) dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che la modifica della rendita catastale degli immobili sia stata effettuata, prima mediante attualizzazione nell’anno 2001 e successivamente con modificazione ed acquisizione degli atti catastali nell’anno 2005; 2) non è neppure materia del contendere, in punto di fatto, la circostanza che il Comune impositore non abbia mai notificato alla parte un atto motivato di comunicazione della modificazione della rendita catastale, non avendo il Comune stesso comprovato, né argomentato alcunchè in merito; 3) il Comune avrebbe dovuto, quindi, notificare al contribuente, prima di emettere alcun atto impositivo fondato sulla nuova rendita catastale, un atto motivato fondato sulla nuova rendita catastale; 4) le sentenze della Cassazione, favorevoli al Comune, non possono incidere nel giudizio in esame, in quanto si sono limitate ad accertare un fatto che non risulta nella causa e che è smentito dalle stesse allegazioni delle parti. 3.Avverso tale sentenza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Comune (il primo r.g. n. 11221/2021 ed il secondo r.g. n. 11540/2021) che, in caso di trattazione, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 33 5 cod.proc.civ. 4. Ha resistito nei due separati giudizi con controricorso la contribuente. 5.Nel presente giudizio r.g. n. 11540/2021, introdotto dal Comune, il ricorrente ha depositatomemoria. 6.Pure la contribuente ha depositato memoria in cui ha allegato di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n. 130 del 2022 nella controversia r.g.11221/2021, avente ad oggetto la stessa sentenza e gli stessi gli stessi avvisi di accertamento, e di avere intenzione di impugnare i provvedimentidi dinego dell’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha presentato istanze di definizione agevolata, ai sensi della legge n. 130del 2022, relativamente al giudizio r.g. n. 11221/2021, a cui il presente giudizio r.g. n. 11540/2021 deve essere riunito ex art. 335 cod.proc.civ., avendo ad oggetto la stessa sentenza e gli stessi avvisi di accertamento. 2. Le istanze di definizione agevolata sono già state rigettate dall’Agenzia delle Entrate, ma nella memoria depositata la contribuente ha preannunciato l’impugnazione degli atti di diniego. 3.La presente controversia non può, pertanto, essere trattata e deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo ancora scaduti i termini di impugnazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata – provvedimenti che risalgono all’8 febbraio 2023. P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale proposizione dell’impugnazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolat