CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3653/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] in nome collettivo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi, nella qualità, giusta procura a margine del ricorso per cassazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Bafile, n. 2. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIOn. 3959/29/15, depositata in data 9 luglio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della società [OSCURATO:PERSONA] in nome collettivo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese a far data dal 27 settembre 2000, hanno impugnato il diniego dell’istanza di rimborso del credito Iva, anno 1999, dell’importo di euro 30.545,00, presentata in data 24 novembre 2003. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 8366/44/14, depositata il 15 aprile 2014, in applicazione del novellato art. 2495, secondo comma, cod. civ., accertata la mancata esposizione nel bilancio finale di liquidazione del predetto credito, assorbiti i restanti motivi, avevarigettato il ricorso, compensando le spese di lite. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dai due soci, ha rigettato l’appello, rilevando, per quel che rileva in questa sede,che non vi era prova in atti che l’istanza di rimborso, che non era stata prodotta nel giudizio, era stata presentata nella qualità di ex soci della società, a fronte della ricevuta dell’Ufficio che attestava la presentazione da parte della società di persone, all’epoca non esistente; che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti risultava che il credito di imposta Iva era stato ceduto ad altra società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con altro codice fiscale e legale rappresentante a far tempo dal 1 gennaio 1999, tanto era vero che i ricorrenti, in sede di estinzione anticipata della società, avevano dato atto dell’inesistenza di crediti verso terzi, sicché gli appellanti erano carenti di legittimazione attiva. 4.I giudici di secondo grado, quanto all’applicazione dell’art. 2945 cod. civ., hanno affermato che la norma si applicava anche alle società di persone, richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6070 del 2013e che, per completezza, la tesi dell’Ufficio secondo cui i soci erano decaduti per omessa compilazione del modello VR era stata smentita dalla sentenza n. 9941 del 2015 della Cassazione che aveva affermato che il modello ministeriale VR costituiva solo un presupposto per l’esigibilità del credito, che era soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non a quello di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci, hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi. 6.L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce l’illegittimità della sentenza impugnata perché pronunciata ultra petita e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva ricercato il motivo della non spettanza del rimborso nella legittimazione attiva e nella cessione del credito Iva, mai avvenuta, e ciò in presenza di una provata ammissione da parte dell’Ufficio della spettanza del rimborso, giusta comunicazione del 2 maggio 2002. 1.1 Il motivo è infondato, dovendosi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il difetto di legittimazione processuale, che è un vizio radicale e insanabile, al quale seguel'inammissibilità originaria dell'atto introduttivo e la caducazione dell'intero processo, è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,anche in sede di legittimità (Cass., 8 ottobre 2014, n. n. 21188;Cass., 23 marzo 2016, n. 5736; Cass., 15 giugno 2018, n. 15894e, più di recente, Cass., 24 settembre 2019, n. 23678).1.2 Non sussiste, pertanto , il vizio lamentato di « ultra » o « extra » petizione che ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass., 5 agosto 2019, n. 20932). 2.Il secondo mezzo deduce l’intrinseca ed irriducibile contraddittorietà della sentenza che dapprima aveva ricercato motivi estranei alla materia del contendere per giudicare non spettante il rimborso e poi, per asserite ragioni di completezza, esaminando gli unici argomenti della materia del contendere, dedotti dai contribuenti, li aveva ritenuti fondati; la violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria e viziata, in quanto aveva esaminato fatti estranei alla materia del contendere (la legittimazione attiva alla richiesta di rimborso Iva) e poi i fatti costituenti tale materia (la non necessità della compilazione del Modello VR e l’applicazione della prescrizione decennale anziché quella biennale invocata dall’Ufficio), ritenendoli fondati e così dando ragione ai contribuenti e integrando una irresolubile contraddittorietà della motivazione. 2.1Il motivo è infondato. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che non vi era la prova in atti che l’istanza di rimborso fosse stata presentata dagli appellanti nella qualità di ex soci e che, in ogni caso, il credito di imposta Iva era stato ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che era l’unica legittimata a presentare l’istanza di rimborso quale società cessionaria, e ha, poi, aggiunto, «per completezza» che la tesi dell’Ufficio secondo la quale i soci erano decaduti per omessa compilazione del mod. VR era stata smentita dalla Corte di Cassazione (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). 2.3Questa Corte ha affermato che , in sede di giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta « ad abundantiam » , e pertanto non costituente una « ratio decidendi » della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse(Cass., 10 aprile 2018, n. 8755 ). 2.4Deve, dunque, ritenersi che la frase oggetto di censura non esplichi alcun influenza sul dispositivo, non costituendo nemmeno un'autonoma ratio decidendi e che, di conseguenza, non sussista la lamentata contraddittorietà della sentenza. 3.Il terzo mezzo deduce il travisamento dei fatti di causa, in quanto dal riconoscimento da parte dell’Ufficio della spettanza del credito Iva con comunicazione del 2 maggio 2002, la Commissione tributaria regionale doveva trarre la conclusione della spettanza del diritto al rimborso; la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. L’elemento pacifico non contestato e contenuto nello stesso provvedimento di diniego del 6 dicembre 2011 era il riconoscimento del credito Iva richiesto con comunicazione del 2 maggio 2002. 3.1In disparte il difetto di autosufficienza del motivo, nella parte in cui non è stato trascritto il contenuto del provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso (come peraltro rilevato anche dai giudici di secondo grado a pag. 3 della sentenza impugnata), oltre che della comunicazione del 2 maggio 2002, il motivo è infondato. 3.2I giudici di secondo grado hanno rilevato , a pag. 3, della sentenza impugnata, che l’Agenzia delle Entrate aveva rigettato, con nota del 6 dicembre 2011, l’istanza di rimborso del credito Iva relativo all’anno 1999, pur dando atto che il credito era stato riconosciuto con comunicazione del 2 maggio 2002, siccome presentata oltre il termine biennale del 16 novembre 2002, ex art. 21 del decreto legislativo n. 564 del 1992. 3.4Non vi è stato, quindi, alcun travisamento dei fatti, nè sussiste la dedotta mancata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., atteso che il principio di noncontestazione, che opera anche nel processo tributario, ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione didocumenti (cfr. Cass ., 5 marzo 2020, n. 6172; Cass., 15 novembre 2021, n. 35037). 3.5Nel caso in esame, peraltro, l’Ufficio ha ritenuto che il credito Iva richiesto non spettasse alla società ricorrente per la « pregiudiziale » ragione che l’istanza di rimborso del credito Iva (pur riconosciuto con la comunicazione del 2 maggio 2002)fosse tardiva perché presentata oltre il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 564 del 1992. 4. Il quarto mezzo deduce la legittimazione attiva alla richiesta di rimborso in capo ai contribuenti, quali ex soci della cessata s.n.c., titolare del riconosciuto credito Iva; la violazione degli artt. 2495 cod. civ.; la rilevanza ed interpretazione della cessione di azienda del 28 dicembre 1998 e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rimborso speciale del 24 novembre 2003; il travisamento dei fatti di causa; la violazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1368 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Risultava dal testo della scrittura privata atto [OSCURATO:PERSONA]. n. 26518 del 28 dicembre 1998, allegato al n. 5 del ricorso introduttivo, art. 2, comma 1, che «Entrambe le società (…) dichiarano e riconoscono che a costituire l’azienda oggetto della presente cessione si intendono compresi, comunque, tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ad esclusione dei crediti e dei debiti che rimangono rispettivamente a favore e a carico della società cedente». Da tale errato presupposto, mai eccepito dall’Ufficio, la sentenza aveva fatto derivare, a pag. 4 della pronuncia, la statuizione infondata secondo la quale unica legittimata a richiedere il rimborso fosse la s.r.l. cessionaria del credito (invero mai ceduto). Inoltre, era pure infondato l’assunto, espresso a pag. 3 della sentenza impugnata, secondo cui non vi era prova in atti che l’istanza di rimborso fosse stata presentata dagli appellanti nella qualità di ex soci, circostanza contraddetta dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attestava la presentazione da parte della società di persone; che tale documento, atto unilaterale proveniente dall’Agenzia delle Entrate, andava interpretato come i contratti secondo l’intenzione dell’emittente e non limitandosi al senso letterale delle parole, secondo il significato complessivo dell’atto e secondo la prassi. Si trattava, peraltro, di un documento sintetico che aveva l’unica finalità di certificare la data di presentazione dell’istanza di rimborso speciale prodotta, non potendo rilevare in punto di legittimazione attiva della richiesta di rimborso, e l’indicazione della s.n.c. valeva ai soli fini della identificazione del soggetto in capo al quale l’Amministrazione doveva individuare il credito di imposta, ma i richiedenti erano i soci, nel possesso dei quali era tale ricevuta da essi, infatti, prodotta in giudizio, essendo, peraltro, la s.n.c., al2003, già cancellata. 4.1Il motivo è inammissibile. 4.2.E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisioneche si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nellasua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). [OSCURATO:PERSONA], dunque, statuito il principio di diritto secondo il quale «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza» (Cass., 4 marzo 2016, n. 4293; Cass., 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314). 4.3 Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale dopo avere precisato, a pag. 3 della sentenza impugnata, che non vi era prova in atti, in assenza della produzione da parte dei ricorrenti dell’istanza di rimborso, che la stessa fosse stata presentata in data 24 dicembre 2003 dagli appellanti nella qualità di ex soci e che, piuttosto, detta circostanza risultava contraddetta dalla stessa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attestava la presentazione dell’istanza da parte della società di persone, all’epoca non esistente siccome estinta per cancellazione in data 27 settembre 2000e che i soci, con atto del 27 settembre 2000, avevano sciolto anticipatamente la società stessa non sussistendo crediti sociali ed avendo già proceduto all’estinzione di tutte le passività, hanno affermato, a pag. 4 della sentenza impugnata, che «fermo restando l’inesistenza del credito di imposta IVA in capo alla [OSCURATO:PERSONA] snc, siccome ceduto a terzi fin dal 1.1.1999, l’assenza dello stesso nelle scritture contabili della predetta società suffraga il convincimento della legittimità del diniego di rimborso di che trattasi, sia pure con motivazione diversa da quella dell’Ufficio». 4.4 Poiché questa affermazione che, integra un'autonoma ratio decidendied è idonea a sorreggere di per sé sola la decisione sul punto, non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che i ricorrenti non ha nno interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiché, quand'anche se ne riscontrasse la fondatezza, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all'affermazione non censurata. 4.5 Deve, inoltre, rilevarsi che alla data di presentazione dell’istanza di rimborso (24 novembre 2003) la società non era ancora estinta, dovendosi riportare gli effetti della estinzione alla data dell’1 gennaio 2004(cfr. Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4060; C ass., 15 aprile 2010, n. 9032; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20878)e, dunque, la richiesta legittimamente poteva essere presentata dal legale rappresentante della società,ciò che rende inconferenti i richiami alle norme di cui agli artt. 1324, 1362, 1363 e 1368 cod. civ.. Anche il tenore dell’art. 2, comma 1, della scrittura privata del 28 gennaio 1998 (peraltro nemmeno trascritta integralmente nel ricorso per cassazione), con la prevista esclusione dalla cessione «dei crediti e dei debiti» non assume rilievo, in quanto, per come accertato dai giudici di secondo grado, il credito Iva oggetto di rimborso non era stato riportato nelle scritture contabili, ovvero non era stato riconosciuto. 5.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato. 5.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup