CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022.della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Piacenza che - a seguito di giudizio abbreviato - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, perché - raggiunto dal provvedimento di espulsione con divieto di reingresso, emesso dal Prefetto di Brescia in data 14/2/2013, immediatamente eseguito - faceva rientro in Italia, fatto accertato a Piacenza in data 11/12/2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassa zione il difensore dell'imputato, deducendo - con unico motivo - la nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato. Il ricorso è affidato ad argomenti generici e manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Infatti, risulta ex actis, e se ne è dato atto in entrambe le sentenze di merito, che l'imputato risiede in Italia da molti anni e parla e comprende la lingua italiana, circostanza peraltro direttamente riscontrata dal primo giudice nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]