CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 20593/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Treviso ha convalidato il provvedimento emesso in data 02/11/2023 dal Questore della stessa città che - oltre ad imporre per cinque anni a PASINATO Alessio il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra del TREVISO, con le cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore. 2. Ricorre per cassazione il PASINATO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica al ricorrente del provvedimento del Questore. Si deduce che tale notifica era stata effettuata in data 02/11/2023 alle 17.30, e che l'ordinanza di convalida era stata emessa il giorno 04/11/2023 alle ore 11.30: risultava dunque per tabulas la violazione dei diritti di difesa, eccepita sulla scorta di ampi richiami giurisprudenziali. 2.2. Omessa motivazione con riferimento alle modalità di concreta esecuzione dell'obbligo. Si lamenta in particolare il difetto di motivazione in ordine all'obbligo di presentarsi per due volte in Questura, in occasione di tutte le partite (in casa e in trasferta). Si evidenzia il carattere inutilmente afflittivo della "doppia firma" per le partite in trasferta. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva tempestivamente depositata (alle 10.36 del 04/11/2023). Si lamenta la mancata considerazione degli argomenti difensivi volti, tra l'altro, a contestare la commissione di condotte illecite o pericolose da parte del ricorrente. 2.4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che il giudice non era obbligato ad attendere il decorso del termine una volta che - come avvenuto nella specie - la difesa aveva esercitato le proprie prerogative depositando memoria. Quanto al secondo motivo, si rileva il carattere astratto della doglianza, mentre - con riferimento all'ultima censura - si osserva che doveva ril:enersi sufficiente il richiamo, in motivazione, al contenuto del provvedimento del Questore. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati, ed assumono valenza assorbente delle altre censure prospettate. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). 2.1. Dagli atti acquisiti emerge il mancato rispetto del principio qui appena richiamato, avendo il G.i.p. del Tribunale di Treviso emesso l'ordinanza di convalida alle 11.30 del 04/11/2023, e quindi prima della scadenza del termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, effettuata il giorno precedente.Altrettanto certo è il fatto che il G.i.p., nel proprio provvedimento, non ha in alcun modo considerato il contenuto della memoria presentata a mezzo pec dalla difesa alle 10.36 del 04/11, con la quale erano state formulate censure anche in ordine alla ricostruzione fattuale prospettata nel provvedimento del Questore (cfr. sul punto Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). 2.2. Si è visto che, nella propria requisitoria, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso valorizzando il fatto che, nella specie, il PASINATO aveva esercitato i propri diritti difensivi con la presentazione della memoria, circostanza che consentiva al G.i.p. l'emissione del provvedimento di convalida anche prima della scadenza del termine dilatorio. La prospettazione del P.G. non può essere condivisa. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, qualora il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi» (Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785 - 01). È dunque evidente che l'ordinanza di convalida emessa prima della scadenza del termine dilatorio, in considerazione dell'avvenuto deposito della memoria difensiva, può considerarsi legittima solo qualora il G.i.p. richiami l'atto difensivo e dimostri, nella motivazione del provvedimento, di essersi adeguatamente confrontato con le argomentazioni in quella sede sviluppate: ipotesi che, nel caso di specie, non si è verificata. 3. Quanto fin qui esposto rende ultroneo l'esame dell'ulteriore doglianza dedotta in ricorso, ed impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Treviso - Ufficio G.i.p., in diversa composizione personale. Sempre limitatamente a tale obbligo, deve essere sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Treviso emesso in data 02/11/2023 nei confronti del ricorrente: la Cancelleria provvederà pertanto alla comunicazione del presente dispositivo alla predetta Autorità emittente. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Treviso in diversa composizione personale e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Treviso del 02/11/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Mancia alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Treviso