CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza dell'8 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 7 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen., così modificata l'originaria imputazione. ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l'erronea valutazione del compendio probatorio e, in particolare, della deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che nemmeno avrebbe assistito ai fatti, e ha censurato l'affermazione della responsabilità, che sarebbe avvenuta in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, costituiscono una reiterazione di doglianze già sollevate e disattese dalla Corte d'appello con argomentazioni esenti da vizi (v. fogli 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui la menzionata Corte ha rimarcato, tra l'altro, che le deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si integravano a vicenda e rendevano "un pesante quadro di accusa a carico dell'imputato", che, peraltro, non aveva dato la benché minima traccia di giustificazione e aveva restituito la somma di denaro dopo un richiamo della persona offesa); considerato che anche il terzo motivo, relativo all'asserita condanna al risarcimento dei danni in assenza di pregiudizi subiti dalla parte civile, è priva di specificità, avendo la Corte di appello rimarcato che con il recupero della merce sottratta non era certo esaurito il danno subito, residuando i danni morali e all'immagine; rilevato che l'ultimo motivo è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non ha considerato che vi è stata la sospensione della prescrizione dal 25 maggio 2016 al 30 novembre 2016 per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, cosicché il reato non si è prescritto prima della pronuncia della Corte di appello (essendosi prescritto il 13 ottobre 2021); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400); ritenuto che nella memoria del 3 dicembre 2022 il ricorrente ha ribadito le doglianze sollevate con il ricorso, per cui valgono le considerazioni già svolte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]