CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. .1t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 23 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento con cui, il 25 gennaio 2019, il Tribunale di Trapani ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, a lui applicate con decreto del medesimo Tribunale del 28 giugno 1996. Il giudice della prevenzione ha disatteso la richiesta di revoca — avanzata ex tunc, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, applicabile ratione temporis — in ragione della ritenuta insussistenza di prove nuove, non valutate nell'ambito dell'originario procedimento e dotate del carattere di decisività, in quanto idonee a contraddire il giudizio di pericolosità al tempo formulato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con cui lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di verificare la persistente conformità del decreto originario alla luce della mutata base legale di riferimento, costituita dall'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 e, prima di essa, dalla CEDU con la sentenza della Grande camera del 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, nonché, con specifico riferimento al crisma di attualità della pericolosità sociale, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. La Corte di appello ha, invero, spiegato, con dovizia di argomenti, che tutti gli elementi rilevanti in vista dell'apprezzamento della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] sono stati già compiutamente delibati nel procedimento suggellato dal decreto applicativo del 28 giugno 1996, nel quale si tenne conto, tra l'altro, dell'intervenuta, pregressa assoluzione del proposto dall'addebito ex art. 416-bis cod. pen., esito processuale non ostativo — per le ragioni che il decreto. impugnato (cfr., in specie, pagg. 8-9) ha cura di riportare e che attengono, tra l'altro: all'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione; alla distinzione tra la nozione di «appartenenza», rilevante a fini preventivi, e quella di «partecipazione», che condiziona, invece, l'affermazione della penale responsabilità per il delitto associativo; alla non imprescindibilità, in sede di prevenzione, di riscontri esterni individualizzanti alla chiamata di correo — all'adesione alla prospettazione accusatoria. Ha, inoltre, ricordato che, formatosi il giudicato sul decreto del 28 giugno 1996, Lipari ha promosso un primo procedimento di revoca, definito, in senso a lui sfavorevole, con decreto del 25 maggio 2010. 3. A fronte del descritto, ed assolutamente lineare, contesto, il ricorrente invoca una nuova valutazione dell'incidenza dell'assoluzione dall'addebito associativo sul complessivo giudizio di pericolosità sociale che, a suo modo di vedere, sarebbe imposta dai più recenti interventi del legislatore e delle corti interne e sovranazionali. Trattasi di un'impostazione fallace, in quanto imperniata su norme e decisioni che pertengono a profili diversi da quello che qui viene in rilievo e che, è bene rammentare, involge la possibilità di rimettere in discussione acquisizioni processuali definitive e, perciò, tendenzialmente irreversibili, sulla scorta di elementi mai precedentemente considerati e di portata, almeno potenzialmente, decisiva. Il ricorrente, invero — dopo avere richiamato, a pag. 2 del libello introduttivo del presente giudizio, l'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che si occupa, specificamente, del sequestro e della confisca anziché, in termini più generali, della pericolosità sociale — pone l'accento sugli interventi della CEDU e della Corte costituzionale volti a soddisfare le esigenze di determinatezza e prevedibilità della disciplina in materia di misure di prevenzione, che hanno riguardato il settore della pericolosità sociale generica (laddove nel caso di specie si discute, come detto, di pericolosità qualificata) e che, comunque, non hanno revocato in dubbio la facoltà, per il giudice della prevenzione, di compiere, in relazione agli elementi asseritamente sintomatici di propensione criminosa, una valutazione autonoma rispetto a quella compiuta nella sede penale. Tangibile è, in proposito, l'errore di prospettiva del ricorrente, il quale pretende, infondatamente, di desumere dai principi affermati da CEDU e Corte costituzionale la necessaria opzione per un canone ermeneutico che degradi a «sospetti, congetture o illazioni» elementi di fatto cui il Tribunale di Trapani, ha, a suo tempo, riconosciuto, attraverso un cristallino (e, in ogni caso, non più sindacabile) percorso argomentativo, debitamente parametrato anche agli esiti del procedimento penale, capacità dimostrativa della sua pericolosità sociale.Inammissibile, innanzitutto per genericità, si palesa, infine, la doglianza imperniata sulla asserita necessità di riconsiderare, a distanza di un quarto di secolo, l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] al tempo dell'applicazione della misura di prevenzione personale, nonché la correlazione temporale tra l'epoca di manifestazione della medesima pericolosità e quella degli acquisti colpiti dal provvedimento ablatorio. Al riguardo, il ricorrente segnala che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, hanno stabilito che «Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto»; ciò che, è agevole notare, non dimostra in alcun modo che, come dedotto da Lipari senza il benché minimo elemento di conforto, egli sia stato, in effetti, sottoposto alla sorveglianza speciale pur in carenza di tale requisito e, di conseguenza, rivela, a prescindere da ogni altro rilievo, la manifesta infondatezza della censura. Per quanto concerne, infine, il tema della correlazione temporale tra incrementi patrimoniali e pericolosità sociale, il ricorrente si limita ad una mera enunciazione che, in quanto priva di sviluppo argomentativo, anche embrionale, resta confinata nel limbo di una irrimediabile sterilità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma