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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32112/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il de4itto di lesioni, resistenza e falso.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge per la mancata qualificazione del falso come reato impossibile, la mancata applicazione della causa di non punibilità degli atti arbitrari del pubblico ufficiale e mancanza della motivazione quanto alla ritenuta recidiva.

Considerato che le censure di cui al primo e secondo motivo aspirano in sostanza ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229.369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti attraverso l'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito del ragionamento condotto dal Giudice del merito il quale, con motivazione espressa alle pagine da 4 a 6, esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confutando, altresì, le argomentazioni della difesa.

Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare inammissibile non avendo relazione con la corretta ed ampia motivazione che ha razionalmente ritenuto la maggiore pericolosità del giudicabile espressa attraverso le condotte oggetto di giudizio anche con riferimento ai precedenti specifici e recenti.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Greg rio [OSCURATO:PERSONA]H F0, D E P()SII:\T:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il de4itto di lesioni, resistenza e falso. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge per la mancata qualificazione del falso come reato impossibile, la mancata applicazione della causa di non punibilità degli atti arbitrari del pubblico ufficiale e mancanza della motivazione quanto alla ritenuta recidiva. Considerato che le censure di cui al primo e secondo motivo aspirano in sostanza ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229.369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti attraverso l'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito del ragionamento condotto dal Giudice del merito il quale, con motivazione espressa alle pagine da 4 a 6, esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confutando, altresì, le argomentazioni della difesa. Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare inammissibile non avendo relazione con la corretta ed ampia motivazione che ha razionalmente ritenuto la maggiore pericolosità del giudicabile espressa attraverso le condotte oggetto di giudizio anche con riferimento ai precedenti specifici e recenti. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Greg rio [OSCURATO:PERSONA]H F0, D E P()SII:\T:
Sentenza Cassazione n. 32112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris