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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2025

Cassazione n. 33000/2026

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el 03/06/2026 del TRIBUNALE di BOLZANO;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “del plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 3 giugno 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilTribunale di Bolzano applicava all’imputato [OSCURATO:PERSONA] la penaconcordata di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reaticontestati.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 444 cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale avevaomesso di motivare in maniera autonoma rispetto alla concorde volontàmanifestata dalle parti in relazione ai fatti oggetto del processo, con particolareriguardo a una ipotesi di collaborazione, ritenuta desumibile dagli atti di causa.3.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo del tutto generico,oltre che, nella parte in cui invoca una non meglio definita ipotesi dicollaborazione, teso a una non consentita rivalutazione in punto di fatto deglielementi acquisiti al processo.Ed invero, il ricorrente non chiarisce in alcun modo quali siano i punti difatto o di diritto in relazione ai quali il Tribunale avrebbe omesso di motivare, néesplicita sotto quali profili la motivazione della sentenza impugnata sarebbecarente.4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 17/07/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 03/06/2026 del TRIBUNALE di BOLZANO;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “del plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 3 giugno 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilTribunale di Bolzano applicava all’imputato [OSCURATO:PERSONA] la penaconcordata di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reaticontestati.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 444 cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale avevaomesso di motivare in maniera autonoma rispetto alla concorde volontàmanifestata dalle parti in relazione ai fatti oggetto del processo, con particolareriguardo a una ipotesi di collaborazione, ritenuta desumibile dagli atti di causa.3. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo del tutto generico,oltre che, nella parte in cui invoca una non meglio definita ipotesi dicollaborazione, teso a una non consentita rivalutazione in punto di fatto deglielementi acquisiti al processo.Ed invero, il ricorrente non chiarisce in alcun modo quali siano i punti difatto o di diritto in relazione ai quali il Tribunale avrebbe omesso di motivare, néesplicita sotto quali profili la motivazione della sentenza impugnata sarebbecarente.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 17/07/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris