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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21373/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 4, comma 2 L 110/1975.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso personalmente l'imputato che ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 e ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. La questione circa l'ammissibilità formale del ricorso appare preliminare e, pertanto, si devono prendere le mosse dalla questione di legittimità sollevata sul punto.

L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, infatti, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Il ricorrente, al fine della valutazione del ricorso, pertanto, ha espressamente chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7 cost e 117 comma 1 cost.Sul punto specifico si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte che, sottoposta l'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. ad una attenta ed approfondita analisi di compatibilità con il sistema processuale, hanno concluso nel senso che "deve escludersi, contrariamente a quanto ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, che l'abolizione del ricorso personale dell'imputato ponga problemi di compatibilità con i principi stabiliti dagli artt. 13, 24 e 111, comma 7, Cost. ovvero con le previsioni dell'art. 6, par. 3, lett. b) e c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui stabilisce, fra l'altro, che ogni accusato ha il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa, nonché di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta" (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep. 2018, Rv 272011).

Per le ragioni evidenziate nella sentenza citata, che il collegio condivide e alle quali rinvia, la questione di legittimità costituzionale posta deve considerarsi manifestamente infondata e l'atto di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'atto, infatti, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 13 settembre 2021, data successiva all'entrata in vigore della legge 103/2017.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 4, comma 2 L 110/1975. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso personalmente l'imputato che ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 e ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La questione circa l'ammissibilità formale del ricorso appare preliminare e, pertanto, si devono prendere le mosse dalla questione di legittimità sollevata sul punto. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, infatti, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente, al fine della valutazione del ricorso, pertanto, ha espressamente chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7 cost e 117 comma 1 cost.Sul punto specifico si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte che, sottoposta l'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. ad una attenta ed approfondita analisi di compatibilità con il sistema processuale, hanno concluso nel senso che "deve escludersi, contrariamente a quanto ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, che l'abolizione del ricorso personale dell'imputato ponga problemi di compatibilità con i principi stabiliti dagli artt. 13, 24 e 111, comma 7, Cost. ovvero con le previsioni dell'art. 6, par. 3, lett. b) e c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui stabilisce, fra l'altro, che ogni accusato ha il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa, nonché di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta" (cfr. Sez. U, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep. 2018, Rv 272011). Per le ragioni evidenziate nella sentenza citata, che il collegio condivide e alle quali rinvia, la questione di legittimità costituzionale posta deve considerarsi manifestamente infondata e l'atto di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'atto, infatti, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 13 settembre 2021, data successiva all'entrata in vigore della legge 103/2017. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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