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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22850/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] n. a Parabiago il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] ad Offida il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4)[OSCURATO:PERSONA] n. a Castorano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 22/2/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta l'istanza di correzione di errore materiale del difensore della costituita parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -lette le conclusioni rassegnate dal difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata concursualmente ascritto agli imputati e confermava le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 640 cod.pen.3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

La Corte di merito, infatti, ha dato conto con adeguata motivazione degli elementi probatori che fondano la responsabilità dei prevenuti, evidenziando non solo l'attendibile ricostruzione della vicenda operata dalla parte civile costituita ma i riscontri provenienti sia dal prelievo della somma consegnata ai ricorrenti che dalle dichiarazioni del teste Pratelli.

La difesa sollecita una rivisitazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale privo di aporie e illogicità manifeste. 3.1 L'errore materiale segnalato dal difensore di parte civile relativo all'entità del risarcimento accordato dovrà essere fatto valere in sede esecutiva, nel rispetto del pieno contraddittorio tra le parti. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Pescara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] n. a Parabiago il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] ad Offida il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4)[OSCURATO:PERSONA] n. a Castorano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 22/2/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta l'istanza di correzione di errore materiale del difensore della costituita parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -lette le conclusioni rassegnate dal difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata concursualmente ascritto agli imputati e confermava le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 640 cod.pen.3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte di merito, infatti, ha dato conto con adeguata motivazione degli elementi probatori che fondano la responsabilità dei prevenuti, evidenziando non solo l'attendibile ricostruzione della vicenda operata dalla parte civile costituita ma i riscontri provenienti sia dal prelievo della somma consegnata ai ricorrenti che dalle dichiarazioni del teste Pratelli. La difesa sollecita una rivisitazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale privo di aporie e illogicità manifeste. 3.1 L'errore materiale segnalato dal difensore di parte civile relativo all'entità del risarcimento accordato dovrà essere fatto valere in sede esecutiva, nel rispetto del pieno contraddittorio tra le parti. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris