CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23449-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 6875/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23449 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg 23449/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nell'accogliere in - sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione con ordinanza n.20000/2017, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva confermato la legittimità della cartella notificata al contribuente per IRPEF relativa all'anno 2002, annullava la cartella impugnata, liquidando le spese per i tre gradi di giudizio in euro 500,00 ciascuno in favore del Trieste e quelle di legittimità in euro 1000,00. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza sopra indicata e ha depositato successiva memoria (adesiva alla proposta). La parte intimata non si è costituita. Considerato che: va preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso è stata eseguita nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che tale notifica, effettuata nei confronti dell'originario difensore è invalida, ma tale invalidità integrando una mera nullità è suscettibile di sanatoria, a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio (posta la mancata costituzione dell'Ufficio); pertanto va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in applicazione del principio affermato dalle sez. un (n. n. 4845 del 23/02/2021; conf. Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021) secondo cui in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti _da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, ma che tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta. P.Q.M. Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso a cura del ricorrente, entro il termine di 60gg dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos