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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15199/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] kc£,tr13(v2 oW udito il difensore procedimento a trattazione scritta Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 12 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 17 ottobre 2022, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già applicatagli perché gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto illegali, nonché di ricettazione di arma comune da sparo clandestina.

Il Tribunale rilevava la mancata deduzione di alcun fatto nuovo, idoneo a superare il giudicato cautelare ed a dimostrare l'intervenuta attenuazione delle esigenze cautelari. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 cod.proc.pen., 31 Cost., 292 cod. proc. pen. e per contraddittorietà, apparenza e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa, il Tribunale ha respinto l'appello senza tenere in considerazione le argomentazioni addotte dalla difesa a sostegno dell'evidente ridimensionamento del quadro cautelare, posto che si tratta di episodio non reiterabile e non vi è pericolo di inquinamento probatorio; i precedenti risalgono al 2011 ed al 2013, senza che in seguito l'imputato abbia commesso altri reati; la custodia si protrae da un anno; il riferimento alla presenza di pregiudicati, tutti armati, nel luogo in cui è avvenuto l'arresto in flagranza è irrilevante, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; inoltre, la Suprema Corte, decidendo sul ricorso avverso l'ordinanza di conferma del provvedimento genetico, ha escluso la gravità indiziaria per i fatti contestati, per cui è molto probabile che nel giudizio di appello intervenga l'assoluzione del ricorrente.

Inoltre, non si è considerato il tempo trascorso dalla commissione del reato, mentre il richiamo alla gravità dei fatti non costituisce argomento sufficiente a rendere specifica e logica la motivazione del provvedimento impugnato.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa ha depositato memoria, con la quale ha dedotto la genericità della requisitoria anche in relazione alla mancata considerazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale in fase di riesame.Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1.L9mpugnazione investe soltanto il profilo cautelare della vicenda ed il giudizio di adeguatezza della misura in corso di esecuzione. 1.1 Il provvedimento ha condotto un'analisi motivata e completa della fattispecie concreta, laddove ha tratto elementi di valutazione dalle circostanze oggettive dell'accertamento condotto dalle forze dell'ordine, ossia dalla dimostrata commissione dei fatti di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina, che era stata rinvenuta in possesso di Scognamillo allorché egli all'interno di un'officina era intento a discutere con altri soggetti, risultati essere pluripregiudicati, appartenenti agli ambienti della criminalità organizzata e tutti a loro volta armati.

Da tali emergenze di indiscussa acquisizione il Collegio di merito ha dedotto che costoro erano stati sorpresi mentre erano intenti a discutere di affari illeciti oppure a programmare iniziative criminose. 1.2 Dalla considerazione delle modalità oggettive sopra descritte della condotta e del contesto di consumazione ha inferito il giudizio di elevata pericolosità dell'azione, non contraddetto dall'intervenuta esclusione all'esito del processo di cognizione in primo grado -valso la condanna al ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione per tutti i reati ascrittigli- della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen..

Ha quindi osservato come la pronuncia di annullamento adottata dalla Corte di cassazione nella fase del riesame non consenta di porre in discussione il profilo della gravità indiziaria, in quanto superata dalla sentenza di condanna, né, tanto meno per il suo limitato contenuto attinente soltanto alla piattaforma indiziaria, di escludere le esigenze cautelari.

In forza di tali elementi, dei plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, già condannato per rapina ed evasione, della mancata indicazione di qualsiasi elemento a discarico e di qualsiasi profilo di novità non previamente considerato nell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale, il Tribunale, con un corretto procedimento inferenziale, puntualmente motivato, ha dedotto la prova della gravità oggettiva del fatto e della concreta pericolosità sociale dell'indagato, oltre che dell'assenza dei presupposti per modificare le precedenti e negative valutazioni espresse. 1.3 Le superiori considerazioni risultano smentite col ricorso in base ad argomenti che esprimono mero dissenso per la decisione, ma non evidenziano vizi deducibili col ricorso per cassazione, che si limita a ripetere quanto già dedotto con l'appello senza prospettare alcun aspetto, in fatto o in diritto, non in precedenza dedotto e tale da apportare un contributo conoscitivo, capace di orientare scelte meno rigorose in tema di adeguatezza della misura in esecuzione.

Inoltre, lamenta carenze motivazionali insussistenti laddove denuncia l'omessa considerazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, fondatamente ritenuta non vincolante e superata anche perché basata sul riscontro di un vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva respinto il ricorso per riesame, oppure la non reiterabilità della condotta, che costituisc labiale • ed indimostrato assunto, il decorso di un periodo "silente" dalla commissione dei reati , contestati senza tener conto del fatto che tale periodo è stato trascorso in detenzione carceraria.

Al contrario, la motivazione dell'ordinanza impugnata ha dato atto della puntuale considerazione dell'intero episodio criminoso e della personalità del suo autore, come desunta dai precedenti penali e dal fatto di reato contestatogli.

Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] kc£,tr13(v2 oW udito il difensore procedimento a trattazione scritta Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 17 ottobre 2022, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già applicatagli perché gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto illegali, nonché di ricettazione di arma comune da sparo clandestina. Il Tribunale rilevava la mancata deduzione di alcun fatto nuovo, idoneo a superare il giudicato cautelare ed a dimostrare l'intervenuta attenuazione delle esigenze cautelari. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 cod.proc.pen., 31 Cost., 292 cod. proc. pen. e per contraddittorietà, apparenza e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale ha respinto l'appello senza tenere in considerazione le argomentazioni addotte dalla difesa a sostegno dell'evidente ridimensionamento del quadro cautelare, posto che si tratta di episodio non reiterabile e non vi è pericolo di inquinamento probatorio; i precedenti risalgono al 2011 ed al 2013, senza che in seguito l'imputato abbia commesso altri reati; la custodia si protrae da un anno; il riferimento alla presenza di pregiudicati, tutti armati, nel luogo in cui è avvenuto l'arresto in flagranza è irrilevante, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; inoltre, la Suprema Corte, decidendo sul ricorso avverso l'ordinanza di conferma del provvedimento genetico, ha escluso la gravità indiziaria per i fatti contestati, per cui è molto probabile che nel giudizio di appello intervenga l'assoluzione del ricorrente. Inoltre, non si è considerato il tempo trascorso dalla commissione del reato, mentre il richiamo alla gravità dei fatti non costituisce argomento sufficiente a rendere specifica e logica la motivazione del provvedimento impugnato. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria, con la quale ha dedotto la genericità della requisitoria anche in relazione alla mancata considerazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale in fase di riesame.Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1.L9mpugnazione investe soltanto il profilo cautelare della vicenda ed il giudizio di adeguatezza della misura in corso di esecuzione. 1.1 Il provvedimento ha condotto un'analisi motivata e completa della fattispecie concreta, laddove ha tratto elementi di valutazione dalle circostanze oggettive dell'accertamento condotto dalle forze dell'ordine, ossia dalla dimostrata commissione dei fatti di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina, che era stata rinvenuta in possesso di Scognamillo allorché egli all'interno di un'officina era intento a discutere con altri soggetti, risultati essere pluripregiudicati, appartenenti agli ambienti della criminalità organizzata e tutti a loro volta armati. Da tali emergenze di indiscussa acquisizione il Collegio di merito ha dedotto che costoro erano stati sorpresi mentre erano intenti a discutere di affari illeciti oppure a programmare iniziative criminose. 1.2 Dalla considerazione delle modalità oggettive sopra descritte della condotta e del contesto di consumazione ha inferito il giudizio di elevata pericolosità dell'azione, non contraddetto dall'intervenuta esclusione all'esito del processo di cognizione in primo grado -valso la condanna al ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione per tutti i reati ascrittigli- della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. Ha quindi osservato come la pronuncia di annullamento adottata dalla Corte di cassazione nella fase del riesame non consenta di porre in discussione il profilo della gravità indiziaria, in quanto superata dalla sentenza di condanna, né, tanto meno per il suo limitato contenuto attinente soltanto alla piattaforma indiziaria, di escludere le esigenze cautelari. In forza di tali elementi, dei plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, già condannato per rapina ed evasione, della mancata indicazione di qualsiasi elemento a discarico e di qualsiasi profilo di novità non previamente considerato nell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale, il Tribunale, con un corretto procedimento inferenziale, puntualmente motivato, ha dedotto la prova della gravità oggettiva del fatto e della concreta pericolosità sociale dell'indagato, oltre che dell'assenza dei presupposti per modificare le precedenti e negative valutazioni espresse. 1.3 Le superiori considerazioni risultano smentite col ricorso in base ad argomenti che esprimono mero dissenso per la decisione, ma non evidenziano vizi deducibili col ricorso per cassazione, che si limita a ripetere quanto già dedotto con l'appello senza prospettare alcun aspetto, in fatto o in diritto, non in precedenza dedotto e tale da apportare un contributo conoscitivo, capace di orientare scelte meno rigorose in tema di adeguatezza della misura in esecuzione. Inoltre, lamenta carenze motivazionali insussistenti laddove denuncia l'omessa considerazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, fondatamente ritenuta non vincolante e superata anche perché basata sul riscontro di un vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva respinto il ricorso per riesame, oppure la non reiterabilità della condotta, che costituisc labiale • ed indimostrato assunto, il decorso di un periodo "silente" dalla commissione dei reati , contestati senza tener conto del fatto che tale periodo è stato trascorso in detenzione carceraria. Al contrario, la motivazione dell'ordinanza impugnata ha dato atto della puntuale considerazione dell'intero episodio criminoso e della personalità del suo autore, come desunta dai precedenti penali e dal fatto di reato contestatogli. Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp
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