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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03654/2023

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26026/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (CNR), rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -controricorrente - avverso la sentenza n. 415/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 4181/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente – dipendente CNR – ha agito per sentirsi risarcire il danno per tardivo investimento in [OSCURATO:PERSONA] del Tesoro degli accantonamenti t.f.r. imposto dal d.p.c.m. 8.6.1946;

2. la Corte d’Appello, riformando il primo grado, ha ritenuto la prescrizione del credito escludendo che la costituzione in giudizio del CNR fosse tardiva e quindi vi fosse decadenza dall’eccezione e, nel merito, ritenendo che l’oggetto del contendere riguardasse un’obbligazione di pagamento di interessi, cui si applicava l’art. 2948 n.4 c.c.;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. premessala su s sistenza di dubbi sull’ammissibilità del primo motivo, il Collegio ritiene che il secondo motivo possa sollecitare questioni giuridiche per le quali non ricorrono i presupposti per la decisione presso la sesta sezione.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione alla pubblica udienza della Sezione Quarta civile (area pubblico impiego) della Corte.

Così deciso nella Aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26026/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (CNR), rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -controricorrente - avverso la sentenza n. 415/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 4181/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente – dipendente CNR – ha agito per sentirsi risarcire il danno per tardivo investimento in [OSCURATO:PERSONA] del Tesoro degli accantonamenti t.f.r. imposto dal d.p.c.m. 8.6.1946; 2. la Corte d’Appello, riformando il primo grado, ha ritenuto la prescrizione del credito escludendo che la costituzione in giudizio del CNR fosse tardiva e quindi vi fosse decadenza dall’eccezione e, nel merito, ritenendo che l’oggetto del contendere riguardasse un’obbligazione di pagamento di interessi, cui si applicava l’art. 2948 n.4 c.c.; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. premessala su s sistenza di dubbi sull’ammissibilità del primo motivo, il Collegio ritiene che il secondo motivo possa sollecitare questioni giuridiche per le quali non ricorrono i presupposti per la decisione presso la sesta sezione. P.Q.M. La Corte dispone la rimessione alla pubblica udienza della Sezione Quarta civile (area pubblico impiego) della Corte. Così deciso nella Aduna
Decreto Cassazione n. 03654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris