CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 47218/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni già trasmesse in cui ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto, con atto trasmesso telematicamente in data 8 novembre 2021, l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia che, all'esito del giudizio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato e dichiarato il non luogo a procedere per il reato di cui all'art.651 cod. pen. per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, rispondeva dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per aver usato violenza strattonando ripetutamente l'assistente capo [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Stazione di Brescia, al fine di opporsi all'identificazione; in Brescia il 28 novembre 2014. Il Tribunale ha assolto Tengattini ritenendo che il mero divincolarsi dalla presa del pubblico ufficiale non integri il delitto contestato. 2. Il Procuratore ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'esclusa integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. Il Tribunale avrebbe fondato l'assoluzione del ricorrente sulla base di un non attento esame degli atti da cui invece emergeva che il Tengattini non si fosse limitato ad assumere un contegno meramente passivo ma avesse in realtà strattonato ripetutamente il pubblico ufficiale in occasione dell'accompagnamento finalizzato all'identificazione presso gli uffici; elementi resi palesi dal contenuto dell'annotazione di servizio acquisita agli atti del dibattimento con il consenso delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto deduce censure della motivazione deve essere convertito in appello. 2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany,Rv. 236860). Ed invero l'impugnazione sottoposta a scrutinio si incentra su doglianze che attengono, o ad una rilettura e ad una reinterpretazione delle emergenze processuali direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, o a questioni connesse a vizi di motivazione della sentenza di assoluzione, in tal senso espressamente qualificate.3. Da quanto sopra discende la necessità di qualificare il ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di merito. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]