CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 06088/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5067/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA – [OSCURATO:PERSONA] – n. 1694 /201 5 , depositata in data 17 lugl io 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il ricorrente riceveva notifica del P.V.C. n. 1590/2013 , notificatogli per accertare il maggior reddito IRPEF, IVA e IRAP in relazione agli ann i d’imposta 200 9, 2010, 2011 e 2012 . Su richiesta dell’ufficio, con provvedimento n. 1666/2014 della C.t.p. di Taranto, veniva concesso sequestro conservativo su due conti P. V. Constat. IRPEF 2009 correnti intestati al contribuente nonché su beni immobili e mobili registrati dello stesso. 2. Avverso detto provvedimento, ilcontribuente proponeva r eclamo dinanzi alla C.t.r. della Puglia; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.r., con sentenza n. 1694/2015, depositata in data 17 luglio 2015, rigettava il reclamo del contribuente avverso il provvedimento di concessione del sequestro conservativo e compensava le spese di giudizio. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solomotivo. L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricor so, così rubricato: « Mancanza dei requisiti essenziali per la concessione del sequestro conservativo» il ricorrente lamenta la mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora, per la valida concessione del sequestro conservativo, non potendo, il primo, dedursi dalle movimentazioni bancarie (prelievi) effettuati dal contribuente e non profilandosi, il secondo, giustificato dall’alienazione di un bene immobile disposta dal contribuente in data anteriore alla notifica del p.v.c. della Guardia di Finanza.In subordine, richiede la riduzione della misura cautelare. 2. La misura cautelare del sequestro conservativo in materia tributaria ed il relativo procedimento sono disciplinati dall’art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; b enché la disposizione, limitandosi a regolamentare i profili procedimentali dell'istanza di prime cure, nulla dica sull'impugnabilità del provvedimento, questa Corte ha, più volte , convincentemente puntualizzato (Cass.19/03/2008, n. 7342) che la disposizione, qualificando espressamente "sentenza" il provvedimento con cui la commissione provinciale decide sull'istanza di sequestro dell'Amministrazione, dimostra di aver inteso sottoporre il provvedimento medesimo agli ordinari mezzi d'impugnazione previsti per le sentenze e, dunque, all'appello e, successivamente, al ricorso per cassazione, ancorché si tratti di provvedimento che non assume la stabilità propria del giudicato, in quanto destinato a perdere efficacia "a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda" di merito (Cass. 10/3/2 021, n. 31870; Cass.22/05/2018, n. 25256; Cass. 24 febbraio 2017, n. 4807; Cass. 19 marzo 2008, n. 7342 e 26 novembre 2007, n. 24527). In particolare, l'assoggettamento della sentenza d'appello al ricorso per cassazione comporta l'applicazione del corredo disciplinare di questo mezzo di gravame, come modificato nel corso del tempo. 2.1. Alla luce di tale rilievo, va, preliminarmente, affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione promosso dalla contribuente ad eccezione della richiesta avanzata in via subordinata di riduzione della misura cautelare. 3. Ciò posto, si osserva che la censura mossa alla sentenza impugnata va disattesa essendo stato esposto con chiarezza e con una motivazione immune da violazioni normative, nella sentenza della C.t.r. pugliese, che la condizione della verosimiglianza della fondatezza della pretesa fiscale si evince dall’esistenza di cospicue entrate bancarie non giustificate in maniera credibile nonché da prelevamenti senza indicazioni dei beneficiari. Di poi, il ricorrente era stato interessato da svariati procedimenti tributari relativi ad anni di imposta precedenti a quelli oggetto della misura cautelare in argomento e che impervia si profila la liberazione di alcuni beni – pe r come espressamente richiesto – atteso che non è conosciuta quanta parte di essi siano adeguati a garantire il credito fiscale; vieppiù che l’istanza è inammissibile rivestendo una natura meritale siccome p reordinat a ad un accertamento fattuale diverso a quello espresso dalla C.t.r. 3.1. Di poi, il requisito del pericolo di pregiudizio nelle more della definizione del procedimento ordinario è costituito, anzitutto, dalla circostanza che, prima del sequestro preventivo ovvero nelle immediatezze, il contribuente alienava alcuni beni e, ancora, dal fatto che il patrimonio sequestrato non si rappresenta totalmente sufficiente a garantire il credito erariale. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5.Non vi è luogo a provvedere per le spese non avendo l’Agenzia delle Entratesvolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma