CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdate-a~-a-Re-Pert41- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7' [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20 febbraio 2024 rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale della AG di Cagliari in favore di quella di Milano sollevata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non autonomamente impugnabile ex artt. 591, 586 cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di ordinanza emessa nel corso dell'udienza preliminare che avrebbe potuto essere impugnata, a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci