CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 2023
Cassazione n. 16549/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO\--clato avviso alle parfR udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, deduce la violazione di legge rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa), emessa il 26 luglio 2023 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 6 luglio 2023 in Torino. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, il che esula dal concetto di illegalità della pena, pur a voler ritenere diversamente qualificato il tipo di recidiva originariamente contestato. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 IllzIgliere,estensore [OSCURATO:PERSONA]