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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 46124/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata nel procedimento a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 30 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, avente ad oggetto l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e due rapporti di conto corrente accesi presso la Bnl e [OSCURATO:PERSONA], intestati alla ricorrente, ma riconducibili al Loschiavo. 1.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione sia al nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato, sia alla ritenuta disponibilità dei beni in capo all'indagato.

Si segnala la mancanza di prova dell'inerenza dei beni all'attività illecita del Loschiavo e l'insufficienza della mera sproporzione per giustificare il sequestro dei beni, atteso che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'indagato deve essere supportata da elementi concreti e circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, insussistente nel caso di specie, trattandosi di risorse finanziarie acquisite in epoca precedente alla commissione del reato da parte del Loschiavo e di rapporti accesi in epoca risalente (1 dicembre 2009 e 5 novembre 2012); manca, inoltre, la motivazione sulla disponibilità delle somme di denaro e dell'autovettura in capo all'indagato. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti e ai presupposti del sequestro funzionale alla confisca, in quanto l'ordinanza non individua il collegamento tra i beni e l'attività delittuosa e si limita a ritenere sussistente la sproporzione in base a una ricostruzione dei redditi riassuntiva, senza tener conto della capacità della Loschiavo di acquistare l'autovettura.

2. Il Procuratore Generale ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

Premesso che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 "sexies" d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263390; Sez. 6, n. 27172 del 17/05/2011, Murru, Rv. 250731), la ricorrente non può dedurre la mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti.

Peraltro, la deduzione è infondata, avendo il Tribunale indicato gli elementi sui quali è fondata la partecipazione associativa del Loschiavo all'articolazione di 'ndrangheta di Sant'Onofrio, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], al quale il Loschiavo faceva da autista.L'ordinanza dà conto dei rapporti del Loschiavo con altri sodali e della frequentazione con il vertice della cosca risultanti dalle intercettazioni, attestanti anche il ruolo assegnatogli di riciclare e reimpiegare il denaro in attività commerciali in Italia e all'estero, specie in Ungheria, tanto da risultare intestatario di una società immobiliare; valorizza, altresì, il rinvenimento nel corso della perquisizione eseguita presso la sua abitazione nel dicembre 2016 per la ricerca del Bonavota di documentazione relativa ai movimenti bancari su conti ungheresi intestati al Bonavota, quale. circostanza dimostrativa del ruolo svolto nell'associazione mafiosa.

2. Del tutto infondato è il motivo relativo alla mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato al Loschiavo, atteso che per il sequestro funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modific:azioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si procede né la confisca é esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Mancuso, Rv. 274550; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269657).

Tale orientamento si conforma ai principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226490), secondo i quali la condanna per uno dei reati ricompresi nel catalogo indicato dalla norma citata comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Di conseguenza, essendo irrilevante il requisito della «pertinenzialità» del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato.

Quindi, a differenza del sequestro ordinario che, invece, richiede il nesso di derivazione dei beni dal reato per cui si procede, il sequestro in esame non richiede né il requisito della pertinenzialità né quello della proporzionalità della misura ablativa, essendo l'ablazione fondata sulla presunzione relativa di accumulazione illecita, che connota i reati elencati dall'art. 12 sexies d.l. cit., di cui la sproporzione di valore è il principale indicatore: presunzione che può essere superata, dimostrando la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l'acquisto è avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati, a condizione che gli stessi non costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili (Sez. 6, n. 10765 del 06/02/2018, Barba, Rv. 272719).Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte per il sequestro a fini di confisca di beni intestati a terzi e ritenuti nella disponibilità del responsabile dei reati indicati nell'art. 12 sexies citato incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di elementi che dimostrino concretamente la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca (Sez. 2, n. 23803 del 28/04/2021, Saraco e altro, n.m.; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone e altro, Rv. 254699).

Occorre, pertanto, che i beni siano nella disponibilità dell'indagato ovvero che ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola e altri, Rv. 25237801).

Nel caso in esame, risulta dimostrata la sproporzione, ma non la disponibilità indiretta dei beni in capo all'indagato.

Infatti, l'ordinanza dà conto dei redditi irrisori dichiarati dal Loschiavo nel 2011, unico anno in cui risulta presentata la dichiarazione dei redditi, e dei redditi della famiglia di origine, composta dalla madre e dalla sorella, attuale ricorrente, con le quali aveva convissuto, pur mantenendo la residenza formale in Sant'Onofrio in un'abitazione fatiscente e disabitata; dà atto che la madre dell'indagato dal 2009 al 2017 non aveva dichiarato redditi, mentre la ricorrente aveva dichiarato redditi pari a 6 mila euro annui solo nel periodo 2009-2013, nulla negli anni successivi sino al 2017: ciò nonostante, risultava che la madre dell'indagato aveva contratto un mutuo nel 2009 per la somma di 91.300 euro con rata annuale, destinata a incidere significativamente sul modesto reddito familiare; la donna aveva inoltre, richiesto un'apertura di credito sul conto corrente per la somma massima di 40 mila euro, nonostante l'assenza di fonti di reddito, e ancora nel 2011 aveva stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale ove aveva esercitato attività di edicola -tabacchi al canone annuo di 3.600 euro.

Anche la ricorrente risultava aver stipulato nel 2017 un contratto di locazione ad uso commerciale per un canone annuo dello stesso importo e acquistato l'autovettura in sequestro per il valore dichiarato di 6.300 euro, sicché risultava oggettiva la sproporzione tra gli acquisti effettuati e il reddito familiare modestissimo.

Il Tribunale ha ritenuto indimostrato l'acquisto con fonti di reddito lecite, rilevando l'insufficienza degli elementi prodotti dalla Loschiavo per provare la disponibilità di 4 mila euro, ricavati dalla vendita dell'autovettura acquistata nel 2013, per far fronte all'acquisto dell'autovettura, risultando scoperta la differenza di prezzo della nuova autovettura e non dimostrata la disponibilità di fonti di reddito lecite per il pagamento del canone di locazione dell'esercizio commerciale; ha conseguentemente ritenuto non assolto l'onere probatorio per superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale e dimostrare la provenienza lecita del denaro depositato e movimentato sui conti correnti intestati alla ricorrente.

Tuttavia, l'ordinanza si limita a dar conto della sproporzione reddituale, ma non indica alcun elemento probatorio da cui desumere che il veicolo o i conti correnti sarebbero in realtà appartenenti o nella disponibilità dell'indagato, con conseguente sussistenza della mancanza di motivazione sul punto, che integra la violazione di legge denunciata (Sez. 5 , n. 53449 del 16/10/2018 Huang, Rv. 275406).

L'ordinanza va pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata nel procedimento a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 30 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, avente ad oggetto l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e due rapporti di conto corrente accesi presso la Bnl e [OSCURATO:PERSONA], intestati alla ricorrente, ma riconducibili al Loschiavo. 1.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione sia al nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato, sia alla ritenuta disponibilità dei beni in capo all'indagato. Si segnala la mancanza di prova dell'inerenza dei beni all'attività illecita del Loschiavo e l'insufficienza della mera sproporzione per giustificare il sequestro dei beni, atteso che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'indagato deve essere supportata da elementi concreti e circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, insussistente nel caso di specie, trattandosi di risorse finanziarie acquisite in epoca precedente alla commissione del reato da parte del Loschiavo e di rapporti accesi in epoca risalente (1 dicembre 2009 e 5 novembre 2012); manca, inoltre, la motivazione sulla disponibilità delle somme di denaro e dell'autovettura in capo all'indagato. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti e ai presupposti del sequestro funzionale alla confisca, in quanto l'ordinanza non individua il collegamento tra i beni e l'attività delittuosa e si limita a ritenere sussistente la sproporzione in base a una ricostruzione dei redditi riassuntiva, senza tener conto della capacità della Loschiavo di acquistare l'autovettura. 2. Il Procuratore Generale ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 "sexies" d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263390; Sez. 6, n. 27172 del 17/05/2011, Murru, Rv. 250731), la ricorrente non può dedurre la mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti. Peraltro, la deduzione è infondata, avendo il Tribunale indicato gli elementi sui quali è fondata la partecipazione associativa del Loschiavo all'articolazione di 'ndrangheta di Sant'Onofrio, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], al quale il Loschiavo faceva da autista.L'ordinanza dà conto dei rapporti del Loschiavo con altri sodali e della frequentazione con il vertice della cosca risultanti dalle intercettazioni, attestanti anche il ruolo assegnatogli di riciclare e reimpiegare il denaro in attività commerciali in Italia e all'estero, specie in Ungheria, tanto da risultare intestatario di una società immobiliare; valorizza, altresì, il rinvenimento nel corso della perquisizione eseguita presso la sua abitazione nel dicembre 2016 per la ricerca del Bonavota di documentazione relativa ai movimenti bancari su conti ungheresi intestati al Bonavota, quale. circostanza dimostrativa del ruolo svolto nell'associazione mafiosa. 2. Del tutto infondato è il motivo relativo alla mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato al Loschiavo, atteso che per il sequestro funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modific:azioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si procede né la confisca é esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Mancuso, Rv. 274550; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269657). Tale orientamento si conforma ai principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226490), secondo i quali la condanna per uno dei reati ricompresi nel catalogo indicato dalla norma citata comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di conseguenza, essendo irrilevante il requisito della «pertinenzialità» del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Quindi, a differenza del sequestro ordinario che, invece, richiede il nesso di derivazione dei beni dal reato per cui si procede, il sequestro in esame non richiede né il requisito della pertinenzialità né quello della proporzionalità della misura ablativa, essendo l'ablazione fondata sulla presunzione relativa di accumulazione illecita, che connota i reati elencati dall'art. 12 sexies d.l. cit., di cui la sproporzione di valore è il principale indicatore: presunzione che può essere superata, dimostrando la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l'acquisto è avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati, a condizione che gli stessi non costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili (Sez. 6, n. 10765 del 06/02/2018, Barba, Rv. 272719).Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte per il sequestro a fini di confisca di beni intestati a terzi e ritenuti nella disponibilità del responsabile dei reati indicati nell'art. 12 sexies citato incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di elementi che dimostrino concretamente la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca (Sez. 2, n. 23803 del 28/04/2021, Saraco e altro, n.m.; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone e altro, Rv. 254699). Occorre, pertanto, che i beni siano nella disponibilità dell'indagato ovvero che ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola e altri, Rv. 25237801). Nel caso in esame, risulta dimostrata la sproporzione, ma non la disponibilità indiretta dei beni in capo all'indagato. Infatti, l'ordinanza dà conto dei redditi irrisori dichiarati dal Loschiavo nel 2011, unico anno in cui risulta presentata la dichiarazione dei redditi, e dei redditi della famiglia di origine, composta dalla madre e dalla sorella, attuale ricorrente, con le quali aveva convissuto, pur mantenendo la residenza formale in Sant'Onofrio in un'abitazione fatiscente e disabitata; dà atto che la madre dell'indagato dal 2009 al 2017 non aveva dichiarato redditi, mentre la ricorrente aveva dichiarato redditi pari a 6 mila euro annui solo nel periodo 2009-2013, nulla negli anni successivi sino al 2017: ciò nonostante, risultava che la madre dell'indagato aveva contratto un mutuo nel 2009 per la somma di 91.300 euro con rata annuale, destinata a incidere significativamente sul modesto reddito familiare; la donna aveva inoltre, richiesto un'apertura di credito sul conto corrente per la somma massima di 40 mila euro, nonostante l'assenza di fonti di reddito, e ancora nel 2011 aveva stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale ove aveva esercitato attività di edicola -tabacchi al canone annuo di 3.600 euro. Anche la ricorrente risultava aver stipulato nel 2017 un contratto di locazione ad uso commerciale per un canone annuo dello stesso importo e acquistato l'autovettura in sequestro per il valore dichiarato di 6.300 euro, sicché risultava oggettiva la sproporzione tra gli acquisti effettuati e il reddito familiare modestissimo. Il Tribunale ha ritenuto indimostrato l'acquisto con fonti di reddito lecite, rilevando l'insufficienza degli elementi prodotti dalla Loschiavo per provare la disponibilità di 4 mila euro, ricavati dalla vendita dell'autovettura acquistata nel 2013, per far fronte all'acquisto dell'autovettura, risultando scoperta la differenza di prezzo della nuova autovettura e non dimostrata la disponibilità di fonti di reddito lecite per il pagamento del canone di locazione dell'esercizio commerciale; ha conseguentemente ritenuto non assolto l'onere probatorio per superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale e dimostrare la provenienza lecita del denaro depositato e movimentato sui conti correnti intestati alla ricorrente. Tuttavia, l'ordinanza si limita a dar conto della sproporzione reddituale, ma non indica alcun elemento probatorio da cui desumere che il veicolo o i conti correnti sarebbero in realtà appartenenti o nella disponibilità dell'indagato, con conseguente sussistenza della mancanza di motivazione sul punto, che integra la violazione di legge denunciata (Sez. 5 , n. 53449 del 16/10/2018 Huang, Rv. 275406). L'ordinanza va pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sen
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