CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9089/26 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], relativa a condanna per il reato di cui agli artt. 81, 322, comma 2, cod. pen.; Esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto: - che la prima censura, in punto di responsabilità per il reato di istigazione alla corruzione, risulta diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; - che il secondo motivo di ricorso, che attiene all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato, posto che: la pena base è stata determinata, in relazione alla ritenuta ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 322 cod. pen. nella misura minima, pari ad anni 4 di reclusione; è stata riconosciuta la attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. per la speciale tenuità del fatto; sono state altresì riconosciute le circostanze attenuanti generiche nella estensione massima; è stato operato un aumento della pena molto contenuto a titolo di continuazione interna al capo 1), valutato dalla Corte di appello congruo, in termini non illogici, in ragione della pluralità degli episodi contestati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M