CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1959
Cassazione n. 23531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti; esaminati i motivi della richiesta di rimessione di F. Bongiovanni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. non essendo stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti processuali) e perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] idente