CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 29131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12 novembre 2021 il Tribunale di Grosseto, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze pronunciate, in data 22 dicembre 2016 e 8 giugno 2017, dal Tribunale di Grosseto. L'ordinanza ha osservato che il beneficio era stato applicato nonostante precedenti quattro condanne, pur oggetto di provvedimento di riabilitazione con ordinanza 5 maggio 2015 del Tribunale di sorveglianza di Firenze. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La revoca era stata disposta in quanto beneficio illegittimamente applicatn, senza verificare, peraltro, se al giudice della cognizione fossero stati noti, o meno, i dati ostativi all'applicazione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le due sentenze indicate trattandosi di benefici illegittimamente concessi, in violazione dell'art. 164 cod. proc. pen., a imputato che ne aveva già beneficiato in relazione a condanne a pena detentiva per delitti. La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di beneficio illegittimamente concesso dal giudice della cognizione, ne è consentita la revoca da parte del giudice dell'esecuzione a condiziona che la causa ostativa al beneficio non fosse nota al giudice della cognizione, potendosi, in caso positivo, procedere solo con l'impugnazione del provvedimento nel giudizio di cognizione (Sez. Un., 23/04/2015, Longo, Rv. 264381: "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio"). Nel caso in esame l'ordinanza impugnata non risulta essersi fondata sulla necessaria preliminare verifica - da compiersi tramite acquisizione dei fascicoli processuali dei due giudizi di cognizione - della conoscenza da parte del giudice della cognizione dell'esistenza dei precedenti ostativi. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Grosseto perché provveda a nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto sopra indicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Grosseto. C