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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2024

Cassazione n. 34289/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma dell'impugnato provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SIANO e Ermanno SIANO la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Con successiva ordinanza del 12/06/2024 il G.I.P. disponeva l'aggravamento ex art. 276, comma 1- I ter, cod. proc. pen. della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ripristinando la custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per cassazione, limitatamente alla parte dell'ordinanza in cui sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari, formulando due distinti motivi per i quali chiedono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Si rileva che [OSCURATO:PERSONA], mediante procura speciale, con memoria difensiva del 30/05/2024 rinuncia al ricorso perché nelle more dell'udienza è stata scarcerato, mentre [OSCURATO:PERSONA], con la medesima memoria, integra i motivi di ricorso già formulati. 2.1 Con il primo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma i lett.E), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare sui requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze.

Ad avviso della difesa, quindi, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione in ordine alla reale pericolosità dei ricorrenti e al concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 2.2 Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'articolo 606, comma 1 lett.

B) e C) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in riferimento all'articolo 274, comma 1, lettera C) cod. proc. pen., con riguardo alla ricorrenza dei requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie.

In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe tratto il giudizio di pericolosità solo dalle modalità di svolgimento delle condotte illecite, omettendo ogni valutazione sulla personalità degli indagati, le cui posizioni individuali, peraltro, non sarebbero state valutate in maniera personalizzata, bensì mediante un giudizio cumullativo.

Infine, l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto alcun cenno a circostanze molto significative, ovvero al fatto che le condotte illecite risalivano agli anni 2021/2022, che era stato disposto il sequestro dei conti intestati ai Siano, che il cassetto fiscale non era più operativo da tempo, tutti elementi che deponevano per l'Inesistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione.

2.3. Con memoria difensiva del 30/05/2024, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] reitera le doglianze circa la mancanza di un'adeguata motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, i cui presupposti, l'attualità e la concretezza del pericolo, sarebbero carenti nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato all'impugnazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati.

2. Come già evidenziato i ricorsi attengono al solo profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, non essendo stata svolta alcuna censura sull'affermata gravità indiziaria.

Sul punto, si osserva che il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari rilevando che: «...le modalità dei fatti sono tali da essere sintomatiche di un pericolo di reiterazione concreto ed attuale, ed invero i ricorrenti hanno posto in essere un meccanismo articolato e coordinato attraverso il quale hanno ottenuto dei crediti d'imposta per lavori mai eseguiti e poi immediatamente monetizzati attraverso condotte di riciclaggio ed autoriciclaggio, dando conto di un'estrema spregiudicatezza e abilità nell'utilizzare meccanismi informatici al fine di acquisire e disperdere i crediti indebitamente acquisiti», facendo, inoltre, espresso richiamo alla valutazione già operata dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, che, perciò, va ad integrare l'ordinanza impugnata.

Si può, altresì, evidenziare la gravità dei fatti illeciti addebitati, in ragione dell'ingente entità delle somme di denaro oggetto dei diversi reati contestati. 2.1 In tema di esigenze cautelari, giova ricordare che la Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato il principio secondo cui: «In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo» (così Sez.2, n.38299 del 13/06/2023, Rv. 285217-01; conf. tra le altre Sez.2, n.950, del 23/02/2016, Rv.267785-01; Sez.2, n.49453 del 8/10/2013, Rv.257974-01). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenendo che, nel caso di specie, 11 Tribunale di Napoli, ha fornito una motivazione congrua, seppur sintetica, circa la permanenza delle esigenze cautelari, valorizzando, dal punto di vista prognostico, soprattutto le particolari modalità delle condotte illecite, sintomatiche di una spiccata capacità criminale dei congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno, oggettivamente, dimostrato di possedere approfondite conoscenze, anche informatiche, dei meccanismi burocratici per generare artatamente crediti di imposta collegati ai bonus edilizi, nonché delle modalità operative per monetizzare in tempi brevi i profitti dei reati e al contempo ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

In tale quadro, si ritiene che non sussiste alcuna violazione di legge e che il Tribunale del riesame ha indicato, con argomentazioni prive di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità, le ragioni per le quali confermare la sussistenza di pregnanti esigenze cautelari, fornendo spiegazioni, seppure implicitamente, dell'irrilevanza della lontananza temporale del momento consumativo dei reati, dato che la valutazione del pericolo di recidivanza ex art. 274 comma 1, lettera C) cod. proc. pen., quando riferita a soggetti con spiccate capacità criminali, non può essere solo connessa, per le ragioni già sottolineate, alle specifiche condotte illecite contestate.

A fronte di tali argomentazioni, i ricorrenti hanno, sostanzialmente, reiterato le stesse censure già formulate avverso l'originaria ordinanza cautelare, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni dei giudici del riesame, incorrendo, così, nel vizio di aspecificità dei motivi di ricorso, che, in ogni caso, risultano, come detto, manifestamente infondati.

3. Per le considerazioni sin qui espresse, i ricorsi devono essere, quindi, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] SIANO che ha rinunciato al ricorso, il Collegio si conforma al principio già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: «Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.» (così tra le altre Sez.2, n.45850 del 15/09/2023, Rv.285462-02; conf.

Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv. 267373-01).

Infine, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma dell'impugnato provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SIANO e Ermanno SIANO la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Con successiva ordinanza del 12/06/2024 il G.I.P. disponeva l'aggravamento ex art. 276, comma 1- I ter, cod. proc. pen. della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ripristinando la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per cassazione, limitatamente alla parte dell'ordinanza in cui sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari, formulando due distinti motivi per i quali chiedono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Si rileva che [OSCURATO:PERSONA], mediante procura speciale, con memoria difensiva del 30/05/2024 rinuncia al ricorso perché nelle more dell'udienza è stata scarcerato, mentre [OSCURATO:PERSONA], con la medesima memoria, integra i motivi di ricorso già formulati. 2.1 Con il primo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma i lett.E), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare sui requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze. Ad avviso della difesa, quindi, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione in ordine alla reale pericolosità dei ricorrenti e al concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 2.2 Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'articolo 606, comma 1 lett. B) e C) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in riferimento all'articolo 274, comma 1, lettera C) cod. proc. pen., con riguardo alla ricorrenza dei requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe tratto il giudizio di pericolosità solo dalle modalità di svolgimento delle condotte illecite, omettendo ogni valutazione sulla personalità degli indagati, le cui posizioni individuali, peraltro, non sarebbero state valutate in maniera personalizzata, bensì mediante un giudizio cumullativo. Infine, l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto alcun cenno a circostanze molto significative, ovvero al fatto che le condotte illecite risalivano agli anni 2021/2022, che era stato disposto il sequestro dei conti intestati ai Siano, che il cassetto fiscale non era più operativo da tempo, tutti elementi che deponevano per l'Inesistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione. 2.3. Con memoria difensiva del 30/05/2024, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] reitera le doglianze circa la mancanza di un'adeguata motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, i cui presupposti, l'attualità e la concretezza del pericolo, sarebbero carenti nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato all'impugnazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. 2. Come già evidenziato i ricorsi attengono al solo profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, non essendo stata svolta alcuna censura sull'affermata gravità indiziaria. Sul punto, si osserva che il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari rilevando che: «...le modalità dei fatti sono tali da essere sintomatiche di un pericolo di reiterazione concreto ed attuale, ed invero i ricorrenti hanno posto in essere un meccanismo articolato e coordinato attraverso il quale hanno ottenuto dei crediti d'imposta per lavori mai eseguiti e poi immediatamente monetizzati attraverso condotte di riciclaggio ed autoriciclaggio, dando conto di un'estrema spregiudicatezza e abilità nell'utilizzare meccanismi informatici al fine di acquisire e disperdere i crediti indebitamente acquisiti», facendo, inoltre, espresso richiamo alla valutazione già operata dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, che, perciò, va ad integrare l'ordinanza impugnata. Si può, altresì, evidenziare la gravità dei fatti illeciti addebitati, in ragione dell'ingente entità delle somme di denaro oggetto dei diversi reati contestati. 2.1 In tema di esigenze cautelari, giova ricordare che la Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato il principio secondo cui: «In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo» (così Sez.2, n.38299 del 13/06/2023, Rv. 285217-01; conf. tra le altre Sez.2, n.950, del 23/02/2016, Rv.267785-01; Sez.2, n.49453 del 8/10/2013, Rv.257974-01). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenendo che, nel caso di specie, 11 Tribunale di Napoli, ha fornito una motivazione congrua, seppur sintetica, circa la permanenza delle esigenze cautelari, valorizzando, dal punto di vista prognostico, soprattutto le particolari modalità delle condotte illecite, sintomatiche di una spiccata capacità criminale dei congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno, oggettivamente, dimostrato di possedere approfondite conoscenze, anche informatiche, dei meccanismi burocratici per generare artatamente crediti di imposta collegati ai bonus edilizi, nonché delle modalità operative per monetizzare in tempi brevi i profitti dei reati e al contempo ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. In tale quadro, si ritiene che non sussiste alcuna violazione di legge e che il Tribunale del riesame ha indicato, con argomentazioni prive di vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità, le ragioni per le quali confermare la sussistenza di pregnanti esigenze cautelari, fornendo spiegazioni, seppure implicitamente, dell'irrilevanza della lontananza temporale del momento consumativo dei reati, dato che la valutazione del pericolo di recidivanza ex art. 274 comma 1, lettera C) cod. proc. pen., quando riferita a soggetti con spiccate capacità criminali, non può essere solo connessa, per le ragioni già sottolineate, alle specifiche condotte illecite contestate. A fronte di tali argomentazioni, i ricorrenti hanno, sostanzialmente, reiterato le stesse censure già formulate avverso l'originaria ordinanza cautelare, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni dei giudici del riesame, incorrendo, così, nel vizio di aspecificità dei motivi di ricorso, che, in ogni caso, risultano, come detto, manifestamente infondati. 3. Per le considerazioni sin qui espresse, i ricorsi devono essere, quindi, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] SIANO che ha rinunciato al ricorso, il Collegio si conforma al principio già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: «Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.» (così tra le altre Sez.2, n.45850 del 15/09/2023, Rv.285462-02; conf. Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv. 267373-01). Infine, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc
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