CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il denegato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato congruamente argomentato dalla Corte territoriale alla luce della abitualità del comportamento, evidenziato dalla sussistenza a carico dello imputato di due recenti precedenti penali per lo stesso titolo di reato di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] I