CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 06070/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13623/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA - SEZ.STAC. MESSINAn. 6464/ 1 0 / 20 depositata i l 18/11 /2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 6464/10/20 del 18/11/2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sez. Staccata di Messina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 7340/02/16della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativ a all’anno d’imposta 2009. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata l’avviso di accertamento, emesso in applicazione degli studi di settore, veniva notificato al contribuente nella qualità di socio di CRS [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.(di seguito CRS). 2.Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, secondo quanto affermato dalla parte ricorrente ed evincibile, peraltro, anche dalla stessa sentenza impugnata, sono stati impugnati davanti alla CTP tre avvisi di accertamento, l’uno nei confronti di CRS e gli atri due nei confronti dei soci di detta società, Claudio e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Le sentenze pronunciate separatamente dalla CTP sono state impugnate davanti alla CTR, che ha deciso separatamente i tre ricorsi. 1.2.Risulta a questa Corte che pende in cassazione almeno altro ricorso iscritto al n. 13627/2021 e relativo a CRS, ragion per cui appare necessario rinviare a nuovo ruolo per trattazione congiunta ed eventuale riunione, anche al fine di verificare il rispetto del litisconsorzio necessario tra società e soci. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]