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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01929/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-det-e-a>9.vigo-a44e-pagt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28454/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale la corte di appello ha confermato la loro condanna per il reato di truffa aggravata a carico dei predetti rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] - deducendo: a. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contrattuale.

Assumono che sulla scorta delle complessive emergenze processuali non era emersa la prova del fatto tipico di truffa, mancando l'elemento oggettivo costituito dagli artifici e raggiri in quanto era configurabile un mero inadempimento civilistico; b. vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di improcedibilità stante la configurabilità di una ipotesi di truffa semplice atteso che non era certa la riferibilità ai ricorrenti dell' "avere ingenerato nella persona offesa l' erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità".

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della contestata truffa contrattuale in danno della persona offesa per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dai predetti i quali avevano prelevato del materiale ferroso dalla proprietà di [OSCURATO:PERSONA] il quale, contattato da un complice presentatosi falsamente come funzionario dell' ARPA ([OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente), aveva ritenuto di doversi urgentemente disfare del materiale - in quanto indicato da detta Agenzia come inquinante -, senza peraltro pagare il corrispettivo pattuito.

In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dai ricorrenti rientra certamente nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato.

La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296.

Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass./1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164), apparendo, quindi, del tutto priva di fondamento nonché implicante rivalutazione di elementi in fatto la tesi circa la sussistenza di un mero inadempimento civilistico non sussistendo prova della riferibilità agli imputati della suddetta telefonata.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione non appare né carente né illogica né contradittoria nella parte in cui ha ritenuto configurabile l'aggravante contestata in ragione del ritenuto collegamento fra la telefonata e la vendita truffaldina, mirando anche in questo caso le censure proposte ad una mera rivalutazione di elementi fattuali certamente inammissibile in sede di legittimità.

3. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-det-e-a>9.vigo-a44e-pagt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28454/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale la corte di appello ha confermato la loro condanna per il reato di truffa aggravata a carico dei predetti rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] - deducendo: a. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contrattuale. Assumono che sulla scorta delle complessive emergenze processuali non era emersa la prova del fatto tipico di truffa, mancando l'elemento oggettivo costituito dagli artifici e raggiri in quanto era configurabile un mero inadempimento civilistico; b. vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di improcedibilità stante la configurabilità di una ipotesi di truffa semplice atteso che non era certa la riferibilità ai ricorrenti dell' "avere ingenerato nella persona offesa l' erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità". 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della contestata truffa contrattuale in danno della persona offesa per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dai predetti i quali avevano prelevato del materiale ferroso dalla proprietà di [OSCURATO:PERSONA] il quale, contattato da un complice presentatosi falsamente come funzionario dell' ARPA ([OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente), aveva ritenuto di doversi urgentemente disfare del materiale - in quanto indicato da detta Agenzia come inquinante -, senza peraltro pagare il corrispettivo pattuito. In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dai ricorrenti rientra certamente nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296. Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass./1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164), apparendo, quindi, del tutto priva di fondamento nonché implicante rivalutazione di elementi in fatto la tesi circa la sussistenza di un mero inadempimento civilistico non sussistendo prova della riferibilità agli imputati della suddetta telefonata. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione non appare né carente né illogica né contradittoria nella parte in cui ha ritenuto configurabile l'aggravante contestata in ragione del ritenuto collegamento fra la telefonata e la vendita truffaldina, mirando anche in questo caso le censure proposte ad una mera rivalutazione di elementi fattuali certamente inammissibile in sede di legittimità. 3. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021
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