Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 24166/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado; Rilevato che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché all'erronea applicazione della recidiva - sono inammissibili in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) avendo la Corte territoriale evidenziato l'impossibilità di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto stante l'esistenza di precedenti penali, di cui uno specifico.

Tali precedenti, intervenuti nel quinquennio antecedente ai fatti, determinano l'effettiva ricorrenza della recidiva specifica infraquinquennale, stante la concreta significatività del delitto in contestazione in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei suddetti precedenti.

Inoltre, l'assenza di elementi positivamente valutabili non consente la concessione delle invocate attenuanti (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede, è inammissibile, trattandosi di motivo inedito inerente a violazione di legge non dedotto in precedenza; Considerato che il quinto motivo di ricorso - con il quale si deduce la mancata concessione della pena sostitutiva - è inammissibile atteso che, trovando applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità di tali pene solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02); nella specie tale istanza non è stata presentata dal ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado; Rilevato che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché all'erronea applicazione della recidiva - sono inammissibili in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) avendo la Corte territoriale evidenziato l'impossibilità di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto stante l'esistenza di precedenti penali, di cui uno specifico. Tali precedenti, intervenuti nel quinquennio antecedente ai fatti, determinano l'effettiva ricorrenza della recidiva specifica infraquinquennale, stante la concreta significatività del delitto in contestazione in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei suddetti precedenti. Inoltre, l'assenza di elementi positivamente valutabili non consente la concessione delle invocate attenuanti (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede, è inammissibile, trattandosi di motivo inedito inerente a violazione di legge non dedotto in precedenza; Considerato che il quinto motivo di ricorso - con il quale si deduce la mancata concessione della pena sostitutiva - è inammissibile atteso che, trovando applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità di tali pene solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02); nella specie tale istanza non è stata presentata dal ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere est