Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45163/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Cagliari che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale, e unificati i due reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fall. ed applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei più fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall., la cui durata era stata fissata in anni tre, e dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione della legge penale sostenendo che l'omessa acquisizione della sentenza dichiarativa di fallimento non consente di ritenere sussistente l'intervenuto fallimento che costituirebbe condizione di procedibilità del reato di bancarotta, cosicché avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza dichiarativa della improcedibilità.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore perché da questi non verbalizzate.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato, atteso che lo stesso ricorrente ammette che la giurisprudenza consolidata di questa Corte di cassazione esclude che il fallimento sia una condizione di procedibilità affermando, a seconda dei diversi orientamenti, che essa ha il valore di una condizione obiettiva di punibilità oppure che essa costituisce elemento essenziale del reato, condizione di esistenza del reato che non necessariamente deve essere voluta dall'agente.

Ne consegue che, non potendo ritenersi operante l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la censura attiene a questione non rilevabile d'ufficio e risulta tardiva in quanto formulata per la prima volta in questa sede di legittimità Peraltro, la dichiarazione di fallimento non deve essere necessariamente provata attraverso la produzione della relativa sentenza.

3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché generico.In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso in esame, il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio delle sue dichiarazioni riferite dal curatore fallimentare.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 16 luglio 2019 del Tribunale di Cagliari che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale, e unificati i due reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. ed applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei più fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., la cui durata era stata fissata in anni tre, e dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione della legge penale sostenendo che l'omessa acquisizione della sentenza dichiarativa di fallimento non consente di ritenere sussistente l'intervenuto fallimento che costituirebbe condizione di procedibilità del reato di bancarotta, cosicché avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza dichiarativa della improcedibilità. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore perché da questi non verbalizzate. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato, atteso che lo stesso ricorrente ammette che la giurisprudenza consolidata di questa Corte di cassazione esclude che il fallimento sia una condizione di procedibilità affermando, a seconda dei diversi orientamenti, che essa ha il valore di una condizione obiettiva di punibilità oppure che essa costituisce elemento essenziale del reato, condizione di esistenza del reato che non necessariamente deve essere voluta dall'agente. Ne consegue che, non potendo ritenersi operante l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la censura attiene a questione non rilevabile d'ufficio e risulta tardiva in quanto formulata per la prima volta in questa sede di legittimità Peraltro, la dichiarazione di fallimento non deve essere necessariamente provata attraverso la produzione della relativa sentenza. 3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché generico.In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio delle sue dichiarazioni riferite dal curatore fallimentare. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45163/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris