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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48663/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Palermo in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 6 Ottobre 2021 ha rigettato la richiesta di riesame cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto il sequestro preventivo ai fini di confisca, ai sensi dell'art.240 bis cod.proc.pen., in relazione all'art.85 bis dpr 309/90, di un cespite immobiliare allo stesso intestato.

Nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] si procede in relazione al reato di cui agli art.73 commi 1 e 4 Dpr 309/90 in relazione ad alcuni episodi di cessione di sostanza stupefacente nel corso degli anni 2018 e nei suoi confronti risulta emessa ordinanza cautelare custodiale.

Il cespite immobiliare é stato acquistato dall'[OSCURATO:PERSONA] nel Marzo 2017.

2. Il giudice che ha disposto la cautela reale ha riconosciuto la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare, come ricostruiti nell'ultimo decennio dagli organi di PG, rispetto all'importo corrisposto a titolo di corrispettivo per l'acquisto del magazzino (euro 35.000), tale da giustificare l'adozione del vincolo reale.

Nel richiamare il contenuto della misura cautelare personale in relazione al fumus commissi delicti, escludeva che, riconosciuta la sproporzione tra l'importo impiegato per l'acquisto dell'immobile e le capacità reddituali e di impresa dell'[OSCURATO:PERSONA], lo stesso avesse fornito adeguata evidenza della lecita provenienza delle somme impiegate per tale acquisto.

Evidenziava infatti che, se era vero che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato alcune contabili da cui emergeva che il proprio genitore, in epoca prossima all'acquisto, gli aveva accreditato due importi rilevanti (uno per euro 11,500,00 con la causale di prestito per l'acquisto di immobile e l'altro di euro 5.000, quale acconto), nondimeno una tale allegazione non poteva ritenersi sufficiente, trattandosi di somme di denaro che non trovavano alcuna coerente simmetria con la redditività del nucleo familiare (il genitore risultava sprovvisto di entrate mentre l'[OSCURATO:PERSONA] aveva maturato un reddito non superiore ad euro 10.000 per gli anni 2016 e 2017) e che in ogni caso, trattandosi di prestiti assunti dal familiare, il ricorrente avrebbe comunque dovuto provvedere alla restituzione di quanto mutuato e, in assenza di redditi adeguati, doveva presumersi che sarebbero state impiegate somme di denaro provenienti dalla illecita attività di spaccio che nel mentre l'[OSCURATO:PERSONA] andava realizzando. l

3. Avverso la ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Francesco assumendo violazione di legge processuale e sostanziale e totale pretermissione delle censure difensive sulla legittima provenienza del cespite sottoposto a sequestro a fronte delle emergenze documentali in base alle quale risultava che l'acquisto dell'immobile era stato alimentato da erogazioni provenienti dal genitore, il quale aveva assunto due finanziamenti e che pertanto non ricorreva alcun collegamento tra l'immobile acquistato dal ricorrente e la eventuale attività illecita da questi posta in essere in epoca coeva e successiva all'acquisto. 3.1 Lamenta poi difetto di motivazione nella esplicitazione della sproporzione richiamata dall'art.240 bis cod.pen., la quale deve essere accertata in concreto e non presunta e deve considerare non soltanto le fonti reddituali certe ma anche l'attività economica complessiva svolta dall'imputato; assume inoltre che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente adempiuto all'onere di allegazione sullo stesso gravante, in termini idonei a superare la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, mediante la evidenza di avere attinto a un patrimonio accumulato legittimamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato (sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rubino e altri, Rv.212883; sez.2, n.18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv.266896), laddove l'ambito di controllo da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e di totale assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (sez.6, 21/01/2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.1, n.6821 del 31.1.2012, Chiesi, Rv. 252430; sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, Gazza, Rv.270543).

2. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto dei provvedimento impugnato il quale non si limita ad evidenziare il fondamento della illecita accumulazione degli elementi patrimoniali sottoposti a sequestro ai sensi dell'art.12 sexies D.L. 306/92, ipotesi ora codificata all'art.240 bis cod.pen., ma ha altresì fornito conto delle ragioni per le quali la somma degli elementi reddituali riconducibili al nucleo dell'[OSCURATO:PERSONA], considerato nella sua componente familiare, nell'arco di tempo considerato negli accertamenti di polizia finanziaria, risulti assolutamente sproporzionata, in difetto, rispetto al corrispettivo dell'acquisto del cespite immobiliare intervenuto in epoca del tutto prossima all'accertamento dei fatti illeciti realizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art.73 Dpr 309/90. 2.1 Del tutto correttamente e con argomenti logici che sfuggono al sindacato del giudice di legittimità il Tribunale del Riesame ha escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia assolto all'onere di allegazione sullo stesso gravante al fine di superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale (sez.2, n.43387 del 8/10/2019, Novizio, Rv.277997; sez.4, n.51331 del 13/09/2018, Cuomo, Rv.274052) in ragione della equivocità e della insufficienza degli elementi contabili evidenziati mediante produzione documentale, atteso che le attribuzioni patrimoniali accreditate dal genitore all'[OSCURATO:PERSONA], al fine di sostenere l'acquisto, in primo luogo non risultano adeguate a coprire neppure la metà del corrispettivo pagato, in presenza di erogazioni documentate per euro 16.500 a fronte di corrispettivo di euro 35.000 interamente corrisposto prima dell'atto di compravendita, e soprattutto non trovano giustificazione e origine in una dismissione patrimoniale del nucleo familiare ovvero da risorse accumulate dalla famiglia dell'[OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla vendita, riconosciute inesistenti e assolutamente modeste, ma si fonderebbero su prestiti volontari, preceduti da negozi di finanziamento con istituto di credito.

3. Orbene, se da un lato tali erogazioni evidenziano la lecita provenienza, nell'immediato, di parte della provvista utilizzata per l'accrescimento patrimoniale, dall'altra non forniscono evidenza di come gli importi finanziati verrebbero restituiti dall'[OSCURATO:PERSONA], così da lasciare comunque irrisolta la questione, da ritenersi centrale ai fini dell'adozione della cautela del sequestro per sproporzione finalizzato alla confisca di cui all'art.240 bis cod.pen., della sproporzione tra il valore del bene acquisito, desumibile dalla entità del prezzo corrisposto, rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali dell'[OSCURATO:PERSONA], soggetto chiamato a fronteggiare gli obblighi restitutori, e del proprio nucleo familiare. 3.1 Sotto diverso profilo il Tribunale del riesame ha del tutto correttamente evidenziato come la contiguità temporale tra la data dell'acquisto del cespite e l'epoca di commissione delle condotte illecite costituisca ulteriore riscontro dell'esistenza di un collegamento funzionale, peraltro non richiesto ai fini dell'adozione della misura cautelare reale in esame, tra l'accumulazione patrimoniale, caratterizzata da sproporzione rispetto ai redditi dichiarati dall'[OSCURATO:PERSONA], con i fatti reato allo stesso ascritti (sez.2, n.27711 del 28/02/2018, Betti, Rv.272988; sez.F., n.56596 del 3/09/2018, PG/Balsebre, Rv.274753) in ossequio i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018 in relazione al fatto che la presunzione di illegittima accumulazione debba essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le Ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Palermo in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 6 Ottobre 2021 ha rigettato la richiesta di riesame cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto il sequestro preventivo ai fini di confisca, ai sensi dell'art.240 bis cod.proc.pen., in relazione all'art.85 bis dpr 309/90, di un cespite immobiliare allo stesso intestato. Nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] si procede in relazione al reato di cui agli art.73 commi 1 e 4 Dpr 309/90 in relazione ad alcuni episodi di cessione di sostanza stupefacente nel corso degli anni 2018 e nei suoi confronti risulta emessa ordinanza cautelare custodiale. Il cespite immobiliare é stato acquistato dall'[OSCURATO:PERSONA] nel Marzo 2017. 2. Il giudice che ha disposto la cautela reale ha riconosciuto la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare, come ricostruiti nell'ultimo decennio dagli organi di PG, rispetto all'importo corrisposto a titolo di corrispettivo per l'acquisto del magazzino (euro 35.000), tale da giustificare l'adozione del vincolo reale. Nel richiamare il contenuto della misura cautelare personale in relazione al fumus commissi delicti, escludeva che, riconosciuta la sproporzione tra l'importo impiegato per l'acquisto dell'immobile e le capacità reddituali e di impresa dell'[OSCURATO:PERSONA], lo stesso avesse fornito adeguata evidenza della lecita provenienza delle somme impiegate per tale acquisto. Evidenziava infatti che, se era vero che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato alcune contabili da cui emergeva che il proprio genitore, in epoca prossima all'acquisto, gli aveva accreditato due importi rilevanti (uno per euro 11,500,00 con la causale di prestito per l'acquisto di immobile e l'altro di euro 5.000, quale acconto), nondimeno una tale allegazione non poteva ritenersi sufficiente, trattandosi di somme di denaro che non trovavano alcuna coerente simmetria con la redditività del nucleo familiare (il genitore risultava sprovvisto di entrate mentre l'[OSCURATO:PERSONA] aveva maturato un reddito non superiore ad euro 10.000 per gli anni 2016 e 2017) e che in ogni caso, trattandosi di prestiti assunti dal familiare, il ricorrente avrebbe comunque dovuto provvedere alla restituzione di quanto mutuato e, in assenza di redditi adeguati, doveva presumersi che sarebbero state impiegate somme di denaro provenienti dalla illecita attività di spaccio che nel mentre l'[OSCURATO:PERSONA] andava realizzando. l 3. Avverso la ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Francesco assumendo violazione di legge processuale e sostanziale e totale pretermissione delle censure difensive sulla legittima provenienza del cespite sottoposto a sequestro a fronte delle emergenze documentali in base alle quale risultava che l'acquisto dell'immobile era stato alimentato da erogazioni provenienti dal genitore, il quale aveva assunto due finanziamenti e che pertanto non ricorreva alcun collegamento tra l'immobile acquistato dal ricorrente e la eventuale attività illecita da questi posta in essere in epoca coeva e successiva all'acquisto. 3.1 Lamenta poi difetto di motivazione nella esplicitazione della sproporzione richiamata dall'art.240 bis cod.pen., la quale deve essere accertata in concreto e non presunta e deve considerare non soltanto le fonti reddituali certe ma anche l'attività economica complessiva svolta dall'imputato; assume inoltre che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente adempiuto all'onere di allegazione sullo stesso gravante, in termini idonei a superare la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, mediante la evidenza di avere attinto a un patrimonio accumulato legittimamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato (sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rubino e altri, Rv.212883; sez.2, n.18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv.266896), laddove l'ambito di controllo da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e di totale assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (sez.6, 21/01/2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.1, n.6821 del 31.1.2012, Chiesi, Rv. 252430; sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, Gazza, Rv.270543). 2. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto dei provvedimento impugnato il quale non si limita ad evidenziare il fondamento della illecita accumulazione degli elementi patrimoniali sottoposti a sequestro ai sensi dell'art.12 sexies D.L. 306/92, ipotesi ora codificata all'art.240 bis cod.pen., ma ha altresì fornito conto delle ragioni per le quali la somma degli elementi reddituali riconducibili al nucleo dell'[OSCURATO:PERSONA], considerato nella sua componente familiare, nell'arco di tempo considerato negli accertamenti di polizia finanziaria, risulti assolutamente sproporzionata, in difetto, rispetto al corrispettivo dell'acquisto del cespite immobiliare intervenuto in epoca del tutto prossima all'accertamento dei fatti illeciti realizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art.73 Dpr 309/90. 2.1 Del tutto correttamente e con argomenti logici che sfuggono al sindacato del giudice di legittimità il Tribunale del Riesame ha escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia assolto all'onere di allegazione sullo stesso gravante al fine di superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale (sez.2, n.43387 del 8/10/2019, Novizio, Rv.277997; sez.4, n.51331 del 13/09/2018, Cuomo, Rv.274052) in ragione della equivocità e della insufficienza degli elementi contabili evidenziati mediante produzione documentale, atteso che le attribuzioni patrimoniali accreditate dal genitore all'[OSCURATO:PERSONA], al fine di sostenere l'acquisto, in primo luogo non risultano adeguate a coprire neppure la metà del corrispettivo pagato, in presenza di erogazioni documentate per euro 16.500 a fronte di corrispettivo di euro 35.000 interamente corrisposto prima dell'atto di compravendita, e soprattutto non trovano giustificazione e origine in una dismissione patrimoniale del nucleo familiare ovvero da risorse accumulate dalla famiglia dell'[OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla vendita, riconosciute inesistenti e assolutamente modeste, ma si fonderebbero su prestiti volontari, preceduti da negozi di finanziamento con istituto di credito. 3. Orbene, se da un lato tali erogazioni evidenziano la lecita provenienza, nell'immediato, di parte della provvista utilizzata per l'accrescimento patrimoniale, dall'altra non forniscono evidenza di come gli importi finanziati verrebbero restituiti dall'[OSCURATO:PERSONA], così da lasciare comunque irrisolta la questione, da ritenersi centrale ai fini dell'adozione della cautela del sequestro per sproporzione finalizzato alla confisca di cui all'art.240 bis cod.pen., della sproporzione tra il valore del bene acquisito, desumibile dalla entità del prezzo corrisposto, rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali dell'[OSCURATO:PERSONA], soggetto chiamato a fronteggiare gli obblighi restitutori, e del proprio nucleo familiare. 3.1 Sotto diverso profilo il Tribunale del riesame ha del tutto correttamente evidenziato come la contiguità temporale tra la data dell'acquisto del cespite e l'epoca di commissione delle condotte illecite costituisca ulteriore riscontro dell'esistenza di un collegamento funzionale, peraltro non richiesto ai fini dell'adozione della misura cautelare reale in esame, tra l'accumulazione patrimoniale, caratterizzata da sproporzione rispetto ai redditi dichiarati dall'[OSCURATO:PERSONA], con i fatti reato allo stesso ascritti (sez.2, n.27711 del 28/02/2018, Betti, Rv.272988; sez.F., n.56596 del 3/09/2018, PG/Balsebre, Rv.274753) in ossequio i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018 in relazione al fatto che la presunzione di illegittima accumulazione debba essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le Ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell
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