Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29217/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 29 0;ftfK 2)11'-

1. Con ordinanza emessa ii \' ii Ta Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SPINELLI Dora avverso la sentenza emessa il 15.05.2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato colpevole l'imputata per il reato di cui all'art. 75 del D. Lgs. 159/2011 e l'ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione.

In motivazione, la Corte sottolinea il difetto dell'appello del requisito di specificità dei motivi, richiesto, a pena di inammissibilità, dal combinato disposto degli artt. 581, col, lett. c), e 591, coi, lett. c), cod.proc.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPINELLI Dora deducendo come unico motivo la erronea applicazione di legge.

Laa difesa rivendica la ritualità dell'atto di appello anche in considerazione del principio del favor rei.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che le valutazioni operate dalla Corte di Appello risultano del tutto condivisibili, data l'assenza di concreti spunti critici nell'atto di appello.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deilpcorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Ì( Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 29 0;ftfK 2)11'- 1. Con ordinanza emessa ii \' ii Ta Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SPINELLI Dora avverso la sentenza emessa il 15.05.2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato colpevole l'imputata per il reato di cui all'art. 75 del D. Lgs. 159/2011 e l'ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione. In motivazione, la Corte sottolinea il difetto dell'appello del requisito di specificità dei motivi, richiesto, a pena di inammissibilità, dal combinato disposto degli artt. 581, col, lett. c), e 591, coi, lett. c), cod.proc.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPINELLI Dora deducendo come unico motivo la erronea applicazione di legge. Laa difesa rivendica la ritualità dell'atto di appello anche in considerazione del principio del favor rei. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che le valutazioni operate dalla Corte di Appello risultano del tutto condivisibili, data l'assenza di concreti spunti critici nell'atto di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deilpcorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ì( Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid
Sentenza Cassazione n. 29217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris