CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 29395/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26990/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 2530/2022 depositata il 14/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e Gabriele di Nuzzo (in proprio in qualità di legale rappresentante della società di amministrazione fiduciaria A.F.)proponevano opposizione al decreto sanzionatorio n. 400305 del 17 febbraio 2016. La contestazione consisteva nella omessa segnalazione tempestiva all’U.I.F. della Banca d’Italia in violazione dell’articolo 41 del d. lgs. n. 231del 2007 di operazioni sospette per un importo complessivo di euro 18.449.803,92 effettuata nel periodo dal 27 agosto 2008 al 5 febbraio 2009. Il provvedimento sanzionatorio traeva origine da approfondimenti valutari e accertamenti della Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti della società sopra indicata. Nel corso dei suddetti controlli erano stati esaminati in particolare sei mandati fiduciari rispetto ai quali si erano riscontrate anomalie tali da giustificare l’obbligo di segnalazione. 2. Il Tribunale di Roma rigettava nel merito l’opposizione e accoglieva solo la domanda subordinata di riduzione dell’ingiunzione, quantificando la sanzione nella misura di euro 300.000 a carico di tutti gli opponenti in solido tra loro, ai sensi della sopravvenuta normativa di cui all’articolo 58, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2007. 3.[OSCURATO:PERSONA] e Gabriele di Nuzzo proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 4. Il Ministero dell’economia e Finanze resisteva al gravame. 5.La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello. 5.1 Preliminarmente il giudice del gravame dava atto delle motivazioni del provvedimento impugnato che , come si è detto, traeva origine da approfondimenti valutari e da accertamenti della Guardia di finanza di Vicenza nei confronti della AF società di amministrazione fiduciaria [OSCURATO:SOCIETA] suddetta attività ispettiva aveva riguardato, in particolare, l'analisi della documentazione di sei mandati fiduciari il cui riscontro inerenteall’adeguata verifica della clientela eseguita in sede di accensione dei rapporti aveva dato esito negativo così come le operazioni eseguite, ritenute aventi caratteristiche, entità e natura per le quali sussisteva l'obbligo di segnalazione. In particolare, si trattava della sottoscrizione di mandati fiduciari che prevedevano l'amministrazione fiduciaria di contratti di assicurazione sulla vita "[OSCURATO:PERSONA]" con la FINTERLIFE Compagnia di Assicurazioni sulla vita S.a., con sede a Vaduz nel Principato del Liechtenstein. Talipolizze prevedeva no in caso di vita del sottoscrittore il 27/08/2057 una rendita vitalizia immediata con restituzione del premio equivalente al valore della polizza, mentre, in caso di decesso tra il 27/08/2008 e il 26/08/2057, il pagamento del valore della polizza più l’1% del valore dellamedesima. Tutti i sei sottoscrittori erano stati presentati dal medesimo promotore [OSCURATO:PERSONA] ed erano accomunati dalla mancata indagine sulla loro capacità di reddito e di documentazione a supporto. In particolare,per i [OSCURATO:PERSONA] dal riscontro de i fascicoli dei clienti della società era emersa una totale assenza di documentazione utile ad attestare un'adeguata valutazione della Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 effettiva capacità economico patrimoniale. La stessa assenza di documentazione era riscontrata in riferimento ai contratti stipulati riguardanti le polizze di assicurazione relative ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] risultava anche coinvolto in un'inchiesta giudiziaria legata a sospette compravendite immobiliari. Emergevano condizioni non coerenti con l’età del cliente e le operazioni erano effettuate con controparti insediate in aree geografiche note come centri Off-Shore. Come i verbalizzanti avevano accertato [OSCURATO:PERSONA] a fronte di investimenti negli anni 2008-2009 per complessivi euro 4.574.958,72 risultava aver dichiarato redditi annui ai fini delle imposte dirette pari a somme oscillanti tra€ 40 .000,00 e 60.000 ,00 così come il suo coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i clienti T umler, Breienberger i cui redditi non apparivano da soli idoneia giustificare gli ampi investimenti. 5.2 La Corte d’Appello,così ricostruiti i fatti e riportati i motivi di appello, riteneva il gravame infondato. In particolare, evidenziava che l’articolo 41 del citato decreto legislativo non imponeva l’obbligo di verifica dell’origine illecita dei fondi oggetto dell’operazione, né una valutazione di liceità sostanziale dell’operazione effettuata, richiedeva solo l’oggettiva acquisizione e conseguente segnalazione del dato formale, la cui omissione costituiva il fatto illecito indipendentemente dalla eventualità liceità della transazione successivamente provata. Poteva accadere, quindi, che sussistesse un obbligo di segnalazione per una movimentazione sospetta che nelle successive eventuali indagini Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 delle competenti autorità investigative si rivelava lecita quanto alla provenienza delle somme. Secondo la Corte d’Appello ciò che nella specie rilevava in via assorbente - e che avrebbe dovuto indurre a sospetto la società fiduciaria e i suoi organi apicali - era la scarsità della documentazione fornita, idonea ad attestare i redditi dichiarati ai fini impositivi, così da fugare ogni possibile dubbio o sospetto. Gli appellanti non avevano contestato il divario tra i redditi dei sottoscrittori e gli ingenti investimenti, ne avevano fornito documentazione idonea a dimostrare la piena trasparenza delle operazioni di cui la società si era resa intermediaria tenuto conto, tra l’altro,che tra i reati presuppost i di cui all’articolo 648 bis c.p. potevanosicuramente rientrare anche i delitti fiscali. Non era condivisibile l’argomentazione del tutto genericacirca la non necessità di denuncia a fini fiscali del patrimonio degli stipulanti le polizze la cui verifica di consistenza e compatibilità con l’operazione era stata del tutto omessa. In particolare, quanto all’origine dei fondiutilizzati per il finanziamento e alla provenienza della provvista dall’alienazione di quote del fondo Whitestone, il documento prodotto dagli appellanti era del tutto inidoneo a provare gli ingentiinvestimenti effettivamente effettuati. Non era contestato che tutte le polizze avevano conto come controparte la Finterlife compagnia di assicurazioni sulla vita con sede in Vaduz nel principato del Linchtestein e i pagamenti risultavano effettuati tramite conto corrente transitorio intestato alla fiduciaria verso un conto corrente attivo presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a favore di un conto estero intestato a [OSCURATO:PERSONA].Tutte le polizze recavano strategie di investimento, Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 la designazione quale gestore della [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo e l’identificazione quale banca depositaria della [OSCURATO:PERSONA] sede diLugano, circostanze tutte che erano indici di sospetto secondo le indicazioni della Banca d’Italia. Risultava quindi correttamente applicata la sanzione e, quanto alla richiesta di riduzione, il n uovo arti colo 58 del decreto legislativo n . 231 del 2007 nelle ipotesi di violazioni gravi ripetute e sistematica ovvero plurime prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a€ 300.000. La gravità della violazione era determinata anche tenuto conto della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto anche avuto riguardo al valore dell’operazione al grado della sua incoerenza rispetto alla caratteristica del cliente del relativo rapporto. Tenuto conto di tali criteri la violazione doveva ritenersi nella specie senz’altro grave perché ripetuta ed avente ad oggetto operazioni di valore particolarmente ingente. Peraltro, i sensi dell’articolo 11 della legge 689 del 1981 il giudice in caso di opposizione aveva il potere discrezionale di quantificarne l’entità. 5.3 [OSCURATO:PERSONA] e Gabriele di Nuzzo (in proprio in qualità di legale rappresentante della società di amministrazione fiduciaria A.F.) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso. 6. Il Ministero dell’Economia e Finanze h a resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. 231/07 e della conseguente disposizione sanzionatoria nella misura in cui la Corte Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 d'Appello ha sostanzialmente attribuito valenza integrativa del precetto normativo alle istruzioni di natura amministrativa elaborate dalla Banca d'Italia (cosiddetto decalogo) dando così luogo ad una dinamica dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette connotato da una impostazione automatica e meccanicistica che si colloca al di fuori del dettato normativo e dà luogo ad un'impropria applicazione della relativa sanzione amministrativa. Illegittimità della sentenza per violazione di legge (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.). Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe affermato che il cosiddetto decalogo farebbe (sostanzialmente) corpo unico con l'art. 41 del d. l gs. n. 231 del 20 07 di talché, in costanza di uno degli indici di anomalia ivi previsti, l'obbligo di segnalazione sarebbe integrato de plano. Ciòcostituirebbe un vulnus normativo sotto un duplice profilo: da un lato la violazione del principio di legalitàmediante l'attribuzione alle menzionate istruzioni di Banca d'Italia di una vera e propria valenza integrativa dell'assetto legislativo con una tipizzazione della condotta illecita che, invece, rappresenta un'attività istituzionalmente riservata al solo legislatore primario, e dall’altro, affermando una sorta di automatismo nel sistema antiriciclaggio fra indice di anomalia come declinato nel citato decalogo ed obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/07. In antitesi a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, infatti, la semplice ravvisabilità di uno o anche più indici fra quelli menzionati nel citato decalogo non costituisce affatto una ragione ex se sufficiente ad imporre agli operatori (nel caso di specie, ad AF Fiduciaria) l'obbligo di segnalazione di cui trattasi. E ciò perché la Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 mera identificazione di uno dei richiamati indicatori di anomalia non è idonea a qualificare un'operazione come sospetta, essendo di contro ineludibile (ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione) una valutazione concreta e ponderata di tutti gli elementi informativi nella disponibilità dei soggetti destinatari dell'obbligo di collaborazione attiva sancito dall'art. 41 del D.Lgs. 231/07. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 del D.lgs. n. 231/07 nella misura in cui la Corte d'Appello ha sancito una sostanziale fungibilità fra la nozione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio e quella di operazione significativa dal punto di vista economico che è invece del tutto estranea all'assetto normativo il quale mira all'identificazione di flussi pecuniari scaturenti da vicende illecite. Illegittimità della sentenza per violazione di legge (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.). Secondo la Corte d'Appello ogni potenziale apprezzamento circa l'origine (illecita) dei fondi impiegati per l'effettuazione dell'operazione da parte dell'intermediario finanziario sarebbe irrilevante nella prospettiva di attribuire sostanza all'obbligo sancito dall'art. 41 del D.Lgs. 231/07; l'operatore si dovrebbe limitare alla oggettiva acquisizione e conseguente segnalazione del dato formale intendendosi per tale l'operazione nella propria oggettività (recte nella propria oggettiva presunta anomalia come individuata — come detto illegittimamente — sulla scorta delle indicazioni esemplificative elaborate dalla Banca d'Italia). Taleprospettazione si risolverebbe in una erronea applicazione della disposizione normativa che viene in rilievo nel caso specifico Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 e — più in generale — in un'alterazione interpretativa dell'intera disciplina degli obblighi di collaborazione attiva sancita dalla normativa antiriciclaggio (ed in primo luogo dell'obbligo di segnalazione di cui trattasi). Inoltre, nel diritto vivente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità affinché debba essere indirizzata una segnalazione ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/07 — un intermediario non può limitarsi a ravvisare il carattere asseritamente anomalo o eccezionale di una certa operazione finanziaria ma deve comunque essere in grado di prospettarsi (in esito ad una valutazione obiettiva della fattispecie concreta) una (seppure potenziale) provenienza illecita del relativo flusso pecuniario così da potersi ragionevolmente rappresentare che il soggetto che sta realizzando l'operazione sta cercando di perseguire una finalità delittuosa o comunque sta tentando di eludere i presidi antiriciclaggio imposti dalla vigente disciplina. Ciò mancherebbe nel l’ interpretazione patrocinata dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata in cui il riferimento alla possibile configurazione di una ipotesi riciclaggio è limitato alla esangue menzione di ipotetici delitti fiscali. E' necessario, invece, che i soggetti onerati astrattamente dall'obbligo di segnalazione sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; il che equivarrebbea dire che occorre quantomeno che delle operazioni di possibile riciclaggio siano in corso ovvero siano state tentate o comunque possa ragionevolmente ritenersi che vi sia un nesso relazionale fra il fenomeno patologico oggetto di contrasto (id est il riciclaggio), da un lato, e l'operazione finanziaria Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 dall'altro lato (ossia è necessario che sia pronosticabile da parte dell'intermediario una qualche relazione fra il flusso pecuniario ed un evento penalmente rilevante). La conoscenza o la ragionevole pronosticabilità dell'esistenza di una attività criminosa dalla quale i beni o le utilità oggetto delle operazioni finanziarie provengano o comunque la configurabilità di un fondato sospetto che gli stessi derivino da una tale attivitào la conoscenza o il sospetto che sia in corso, sia stata compiuta o (quanto meno) tentata una attività di riciclaggio di beni provenienti da attività criminosa.T ale conoscenza e/o sospetto, peraltro, non devono essere valutati in astratto ma devono essere riscontrabili in concreto e cioè sulla base degli elementi a disposizione dell'intermediario all'epoca degli eventi. La valutazione delle operazioni, quindi, deve essere effettuata sulla scorta del (solo) patrimonio conoscitivo in possesso degli intermediari, senza che su questi ultimi gravino ulteriori attività di approfondimento,le quali sono di competenza delle sole Autorità a ciò istituzionalmente incaricate. Nella sentenza, infatti, la provenienza delittuosa delle risorse oggetto delle specifiche operazioni (in thesis sospette) rappresenterebbe un quid sostanzialmente evanescente (fatta eccezione per l'evocazione —en passant — di possibili delitti fiscali la cui menzione tuttavia appare del tutto extra ordinem alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta) ed il nucleo argomentativo sostanziale della pronunzia impugnata si risolverebbe nella considerazione, apoditticamente formulata, tale per cui gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto comunque segnalare le operazioni perché significative (a maggiore ragione perché nella Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 fattispecie concreta erano ravvisabili taluni indici di anomalia di cui al richiamato decalogo dellaBanca d'Italia) e perché non ricorrenti e non usuali. Nella fattispecie concreta, della (ipotetica) provenienza criminosa delle somme movimentate— non solo non vi sarebbe alcuna prova — ma a bene considerare non sarebbe ravvisabile nemmeno un indizio (seppure vacuo) circa una possibile origine delittuosa delle stesse. In primo luogo, infatti, sarebbe pacifico che, in ragione del quadro informativo in possesso degli odierni ricorrenti all'epoca dei fatti non vi fosse motivo di dubitare che le somme oggetto delle operazioni sanzionate dal Decreto fossero nella sicura legittima disponibilità degli interessati e provenissero da attività del tutto lecite. I ricorrenti ribadisconoche non era emerso nulla dall’istruttoria condotta da parte di AF Fiduciaria. È inequivoco pertanto (e traspare con certezza anche dalla documentazione delle fasi di merito del presente processo e, pur in modo carsico e criptico, dalla stessa motivazione della Sentenza) che in ragione dell'istruttoria antiriciclaggio condotta all'epoca dei fatti da AF Fiduciaria: - era stata acquisita documentata certezza del fatto che i soggetti interessati (id est i fiducianti) erano stati titolari di quote di partecipazione nel fondo comune di investimento immobiliare Whitestone gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.g.R.; era ugualmente certo che i fiducianti avevano alienato (conseguendo importi assai significativi a titolo di prezzo della compravendita) i menzionati strumenti finanziari (id est le quote rappresentative del menzionato fondo Whitestone); era altresì fuori di dubbio che in base alla disciplina tributaria vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari della specie non dovevano essere indicate nella dichiarazione dei redditi Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 dei contribuenti perché assoggettate ad imposizione sostitutiva/ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;era stato appurato che le risorse pecuniarie derivanti dall'alienazione degli strumenti finanziari in argomento erano state a suo tempo collocate su conti correnti accesi dai singoli interessati presso [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; si aveva infine documentata certezza del fatto che le risorse pecuniarie destinate all'effettuazione degli investimenti intermediati da AF Fiduciaria provenivano effettivamente dai citati conti correnti. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. 231/07 (e della successiva disposizione sanzionatoria) in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere probatorio. E ciò perché la Corte d'Appello ha prefigurato in capo agli odierni ricorrenti l'onere didimostrare il carattere non sospetto delle operazioni oggetto di contestazione nel d ecreto. Illegittimità della sentenza per violazione di legge (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.). I giudici di secondo grado avrebbero illegittimamente attribuito alle argomentazioni del MEF (e segnatamente a quelle incentrate sulla significatività e peculiarità delle operazioni contestate) una impropria valenza di presunzione qualificata; il che, da un punto di vista tecnico, ha finito per risolversi - nella dinamica processuale - in una complessiva inversione dell'onere della prova con conseguente attribuzione agli odierni ricorrenti di un obbligo (di fatto ultra vires) di dimostrazione di un fatto negativo, vale a dire dell'obbligo di dimostrazione del carattere non sospetto dellespecifiche transazioni finanziarie. Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 La circostanza che le plusvalenze derivanti dall'alienazione di quote di fondi comuni immobiliari fossero assoggettate ad imposizione sostitutiva definitiva deriva direttamente dal dettato normativo e in particolare dal d.l . n.351/2001 (nella formulazione vigente ratione temporis) recante la disciplina (anche fiscale) dei fondi immobiliari. Peraltro, non sarebbe possibile comprendere la ragione per cui il documento concernente l'alienazione delle quote del fondo immobiliare Whitestone agli atti del processo sia stato giudicato inidoneo trattandosi di un atto (del tutto usuale nella prassi applicativa) attestante l'avvenuta alienazione delle quote i cui proventi, come già rappresentato, non potevano risultare da alcun altro documento fiscale. Lo specifico risultato interpretativo formalizzato nella sentenza integrerebbe una illegittima forma di traslazione dell'onere probatorio dalla sfera soggettiva del d icastero a quella dell'intermediario astratto destinatario dell'obbligo di collaborazione sancito dall'art. 41 del d.lgs. n.231 del 20 07. Si sarebbein presenza, quindi, di un palese vulnus normativo perché sussisterebbe un'alterazione della ordinaria regola fissata dall'art. 2697 c.c. secondo la quale il dicastero, sebbene convenuto formale nel contesto del giudizio di opposizione introdotto ai sensi della l.n. 689/81, è l'attore sostanziale dello stesso ed è quindi onerato dell'obbligo di dimostrare le proprie tesi e non viceversa . 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 231del 20 07 per carenza dei presupposti affinché le operazioni contestate potessero essere giudicate come sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio. Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 Illegittimità della sentenza per violazione di legge (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.). La s entenza sarebbe altresì viziata perché attribuisce la qualificazione di sospetto alle operazioni che non ne presentano i tratti caratteristici con conseguente vulnus dell'art. 41 del d . l gs. 231/07. Le specifiche considerazioni incentrate sul presunto divario, quindi, sarebbero del tutto fuori fuoco e sostanzialmente inutili nella prospettiva di qualificare le operazioni come sospette. Ed infatti in presenza di un investimento estero (quand'anche oggetto di una relazione negoziale con un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) intermediato da una società fiduciaria italiana (come la AF Fiduciaria) non vi sarebbe alcun o spazio per opacità o possibili forme di elusione fiscale. L'intera operatività, infatti, è integralmente tracciata da parte dalla società fiduciaria, la quale riporta ogni dettaglio all'Amministrazione finanziaria italiana (sia per quanto attiene alla consistenza degli investimenti esteri che per quanto concerne i redditi eventualmente conseguiti). Sicché ove pure -come sembra voler prospettare il Collegio di secondo grado - la residenza off shore della Finterlife S.A. avesse potuto essere apprezzata come un elemento di sospetto, sarebbe palese come la valenza asseritamente patologica di tale circostanza sarebbe venuta meno hic et nunc per la semplice intestazione delle polizze alla Società (destinato a divenire ipso facto il referente del Fisco italiano ed a garantire la totale trasparenza circa lo specifico investimento). Sarebbe dunque di tutta evidenza come AF Fiduciaria, contrariamente a quanto prospettato dalla Corte di Appello — Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 proprio perché destinata ad intermediare le polizze estere ed a garantire una piena conoscibilità dell'investimento a beneficio del Fisco italiano — aveva tutti i motivi per ritenere nulla la carica di anomalia (o di sospetto) connessa all'interazione con un intermediario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] come la Finterlife S.A. 4.1 I primi quattro motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili in parte infondati. In primo luogo,deve evidenziarsi l’infondatezza della censura posta con il primo motivo in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non è dato ricavarsi quanto affermato dal ricorrente circa il fatto la Corte d’Appello si sarebbe limitata a riscontrare gli indici di anomalia individuati dal provvedimento della Banca d’Italia ritenendo che in presenza delle condizioni ivi previste scatti automaticamente l’obbligo di segnalazione. Premesso che non vi è alcun automatismo affermato nella sentenza di contro è evidente, che i suddetti indici che sono volti a facilitare gli operatori nell’applicazione dell’obbligo che l’art. 41 -d. lgs. n. 231 del 2007,qualora ricorrano, devono tenersi presenti sia al fine di affermare che di negare la natura di operazione sospetta soggetta all’obbligo disegnalazione. I suddetti indici di anomalia individuano in primo luogo i caratteri del cliente e poi la natura dell’operazione. Nella specie si tratta di mandati che prevedevano l'amministrazione fiduciaria di contratti di assicurazione sulla vita "[OSCURATO:PERSONA]" con la FINTERLIFE Compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 sulla vita S.a., con sede a Vaduz nel Principato del Liechtenstein per un ammontare complessivo di €18.449.803,92. La Corte d’Appello ha posto in evidenza la sussistenza di molteplici indici di anomalia. Tutti i sei sottoscrittori erano stati presentati dal medesimo promotore [OSCURATO:PERSONA] ed erano accomunati dalla mancata indagine sulla loro capacità di reddito e di documentazione a supportoe senza l’acquisizione di sufficienti informazionipreliminari. Peraltro, i redditi di alcuni d e i sottoscrittori non erano in alcun modo compatibil i con l’ingente valore degli investimenti. Per alcuni, afronte di redditi oscillanti tra i 40.000 e i 60.000 euroannui risultavano sottoscritti investimenti per ingenti somme (ad es. € 4.574.958,72 ) . Sempre secondo la Corte d’Appello i ricorrenti , allora appellanti , non avevano contestato il divario tra i redditi dei sottoscrittori e gli ingenti investimenti, ne avevano fornito documentazione idonea a dimostrare la piena trasparenza delle operazioni di cui la società si era resa intermediaria. La provenienza della provvista dall’alienazione di quote del fondo Whitestone era inidonea a provare gli ingenti investimenti effettivamente effettuati. L e operazioni di assicurazioni sulla vita per 99 anni risultavano non coerenti con l’età dei sottoscrittori. Anche le modalità dell’operazione rientravano pienamente negli indici di anomalia del provvedimento della Banca d’Italia. S i trattava di operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri Off.Shore. T utte le polizze avevano come controparte la finterlife compagnia di assicurazioni sulla vita con sede in Vaduz nel principato del Linchtestein e i pagamenti risultavano effettuati tramite conto corrente transitorio intestato alla fiduciaria ispezionata verso un Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 conto corrente attivo presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a favore di un conto estero intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le polizze recavano strategie di investimento, la designazione quale gestore della [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo e l’identificazione quale banca depositaria della [OSCURATO:PERSONA] sede di Lugano. Tutte questecircostanze, secondo le indicazioni della Banca d’Italia erano indici di sospetto. Rileva il collegio che il carattere dell’operazione oggettivamente e soggettivamente valutato comportava l’obbligo di segnalazione ex art. 41 d.lgs. n. 231del 2007. Tale norma, come si è detto,impone agli operatori finanziari di inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Costituisce principio consolidato quello secondo cui: In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648- bis del codice penale, stabilita dall'art. 3, primo e secondo comma, Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge n. 197 del 1991) non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (di recente Sez.2, Ord . n.11440 del 2024 Rv. 671033, conf. Sez . 2, Sent.n.9353 del 2007, Rv. 596551 , Sez. 2 , Sent . n. 9309 del 2007 , Rv. 596552, Sez.2, Sent. n. 8699 del 2007, Rv. 596040 - 01 . Infatti, l’obbligo di «segnalazione» non è di per sé finalizzato a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepito come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini (cfr. sul punto Sez. 2, n. 25735 del 2017; Sez. 2, n. 2326 del 2010). Con quest’ultima pronuncia si è affermato che «La segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non è subordinata, dunque, all’evidenziazione dalle indagini dell’operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusione in base ad un personale convincimento dello stesso dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività». Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 In applicazione dei suddetti principi risultano, dunque, irrilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione le considerazioni dei ricorrenti circa il fatto che i mandati fiduciari non comportavano rischi di evasione fiscale. Per gli stessi motivi risulta priva di rilievo la provenienza delle somme dall'alienazione delle quote del fondo immobiliare Whitestone che non era certo documento idoneo a giustificare il divario tra redditi e investimenti. Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione sulla natura dell’operazione e dei soggetti coinvolti si fonda necessariamente su un giudizio prognostico ex ante che, nel caso di specie, risultava particolarmente stringente in relazione agli investitori e alle modalità dell’investimento, oltretutto in mancanza di adeguata istruttoria da parte della società fiduciaria. In definitiva, risulta immune dalle censure proposte la sentenza della Corte d’Appello che, con giudizio di fatto congruamente motivato e immune da vizi logici o da violazioni di legge, ha ritenuto in concreto sussisteregli elementi di sospetto di operazioni di ingente valore economico, sproporzionato rispetto ai redditi degli investitori,con modalità anomale di realizzazione sia in relazione agli stessi (polizze vita di 99 anni)e ai paesi Off-Shore coinvolti nell’operazione. Infine, per quanto detto, non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio in quanto la contestazione si è fondata sugli elementi acquisiti e in possesso dell’amministrazione e ciò che è stato oggetto di contestazione in giudizio ha riguardato la natura sospetta dell’operazione ovvero se sulla base degli elementi suddetti doveva escludersi o meno l’obbligo di segnalazione. Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della sopravvenuta disciplina sanzionatoria introdotta dal d.lgs. n.90 del 2017 in combinato disposto con l'art. 11 della l. n. 689 del 19 81. Illegittimità della sentenza per violazione di legge (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.). L'affermata gravità della condotta (tale da giustificare il massimo della sanzione edittale astrattamente irrogabile in ragione della sopravvenuta disciplina di cui al d.lgs. n.90del 2017) sarebbe sostanzialmente priva di motivazione senza che l'interprete riesca ad individuare unfil rouge che possa giustificare in termini giuridici una soluzione punitiva così afflittiva. L’Amministrazione peraltro aveva esercitato la sua discrezionalità punitiva — avendo con tutta evidenza valutato la violazione asseritamente commessa da AF Fiduciaria quale non grave, irroga nd o la sanzione nella misura del 10% (del quantum astrattamente suscettibile di segnalazione), collocandosi così nella porzione bassa dello spazio punitivo tracciato dalla disposizione sanzionatoria (che avrebbe consentito l'irrogazione di una penalità sino al 40% delle somme oggetto di potenziale segnalazione). Nella Sentenza sarebbe ravvisabile un mero e stereotipato accenno al valore ingente delle operazioni dei fiducianti ed alla presunta natura ripetuta delle violazioni; null'altro. Al contrario, in antitesi a quanto desumibile dalla Sentenza, nella fattispecie concreta non vi sarebbealcuna reiterazione in grado di giustificare la presunta gravità della condotta contestata dal MEF. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 In primo luogo deve ribadirsi che: Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (Sez. 2- , Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 –01). Ciò premesso, nelcaso di specie, la Corte ha fatto applicazione del trattamento più favorevole come individuato in concreto, in considerazione dell’espresso richiamo al principio del favor rei contenuto nell'art. 69 d. lgs. n.231 del 2007, come introdotto dal d. lgs. n. 90del 2017 - in deroga a quello del “ tempus regit actum ” proprio delle sanzioni amministrative ( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 28888/18, n°27405/19). Si legge nella sentenza che il giudice , in caso di opposizione, ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità senza essere in alcun modo vincolato dalla precedente valutazione Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 compiuta dall'amministrazione tenuto pure conto del differente criterio di calcolo e percentuale della precedente normativa di riferimento che poteva giustificare anche l'adozione di un'aliquota percentuale medio bassa in ragione dell'elevatissimo importo delle operazioni al fine di mitigare gli effetti di tale criterioma non quale sintomo di una minore volontà punitiva. In conseguenza di tale motivazione, in fatti , la sanzione irrogata originariamente pari ad euro 1.844.980 è stata ridotta dalla Corte d'Appello ad euro 300.000. Di conseguenza la Corte ha individuato il trattamento sanzionatorio più favorevole, e ha applicato la corrispondente sanzione ritenendo comunque le condotte di particolare gravità tali da giustificare il massimo edittaledel trattamento più favorevole in quanto di molto inferiore alla precedente sanzione. D’altra partesi è già detto che, quando la sanzione è ancora sub iudice anche per l’esigenza di rideterminarla in concreto dato il sopravvenire di una norma più favorevole, non può esservi un vincolo per il giudice rispetto al precedente giudizio di valore da rideterminare. in tal caso vale comunque il principio secondo cui al Giudice è riconosciuto il potere di determinare il quantum della sanzione amministrativanaturalmente con il limite di assicurare in concreto un trattamento più favorevole. Ciò premesso deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Ric. 2022n. 26990sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta». Sez. 2 n. 4844 del 23/02/2021 Rv. 660460 –01 Nella specie come si è detto , la Corte di merito, con motivazione che si fonda sulla puntuale valutazione della condotta, ha ritenuto applicabile l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. condotta qualificata) e, per l’effetto, ha ridotto la sanzione inizialmente applicata. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquid