CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31249/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa entrambi un relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Entrambe le difese hanno depositato presso la Cancelleria le rinunzie ai rispet- tivi ricorsi sottoscritte dagli interessati. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consi- stente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'ef- fetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura spe- ciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. 4. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2