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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 24666/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16076-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore Generale pro tempore, in proprio e quale LI procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1TA COREA I I, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 5285/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 16076 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 4 novembre 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso la richiesta di pagamento dei contributi relativi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26,

I. n. 335/2006, dichiarando l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata con decorrenza 1.1.2009 e non dovuta la relativa contribuzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata sin dal primo grado di giudizio, dovendo identificarsi il dies a quo per il decorso del relativo termine quinquennale, non nella data di presentazione della dichiarazione, ma nella data di scadenza del pagamento della contribuzione ed essendo nella specie quel termine decorso, non potendo considerarsi la prescrizione sospesa, per non essere, la mancata indicazione del reddito relativo nel quadro RR della dichiarazione dei redditi, significativa di una condotta dolosa dell'opponente, da sanzionarsi dunque quale mera omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a),

I. n. 388/2000; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, lo Iavazzo; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che l'INPS ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b),

I. n. 388/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia con cui la Corte territoriale, disattendendo la valutazione dell'Istituto ricorrente circa la riconducibilità della condotta dello Iavazzo ad una ipotesi di evasione contributiva, per essere quella condotta configurabile quale occultamento doloso del reddito presupposto dell'insorgere dell'obbligo di contribuzione, ha qualificato la fattispecie come ipotesi di semplice omissione applicandovi il relativo regime sanzionatorio; che il motivo si rivela inammissibile, limitandosi l'Istituto ricorrente a ribadire, senza misurarsi con le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza della censura già sollevata in sede di gravame, la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, viceversa esclusa alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 37529/2021), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui un automatismo tra tale condotta e l'occultamento doloso del credito contributivo non è predicabile, dovendo procedersi all'accertamento di tale occultamento, che configura un giudizio rimesso al giudice di merito (come riconosciuto dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e pertanto censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU., n. 5083/2014) qui non ritualmente prospettati che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16076-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore Generale pro tempore, in proprio e quale LI procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1TA COREA I I, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 5285/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16076 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 4 novembre 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso la richiesta di pagamento dei contributi relativi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/2006, dichiarando l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata con decorrenza 1.1.2009 e non dovuta la relativa contribuzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata sin dal primo grado di giudizio, dovendo identificarsi il dies a quo per il decorso del relativo termine quinquennale, non nella data di presentazione della dichiarazione, ma nella data di scadenza del pagamento della contribuzione ed essendo nella specie quel termine decorso, non potendo considerarsi la prescrizione sospesa, per non essere, la mancata indicazione del reddito relativo nel quadro RR della dichiarazione dei redditi, significativa di una condotta dolosa dell'opponente, da sanzionarsi dunque quale mera omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, lo Iavazzo; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che l'INPS ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), I. n. 388/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia con cui la Corte territoriale, disattendendo la valutazione dell'Istituto ricorrente circa la riconducibilità della condotta dello Iavazzo ad una ipotesi di evasione contributiva, per essere quella condotta configurabile quale occultamento doloso del reddito presupposto dell'insorgere dell'obbligo di contribuzione, ha qualificato la fattispecie come ipotesi di semplice omissione applicandovi il relativo regime sanzionatorio; che il motivo si rivela inammissibile, limitandosi l'Istituto ricorrente a ribadire, senza misurarsi con le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza della censura già sollevata in sede di gravame, la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, viceversa esclusa alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 37529/2021), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui un automatismo tra tale condotta e l'occultamento doloso del credito contributivo non è predicabile, dovendo procedersi all'accertamento di tale occultamento, che configura un giudizio rimesso al giudice di merito (come riconosciuto dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e pertanto censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU., n. 5083/2014) qui non ritualmente prospettati che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma n
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