Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33912/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26/04/1959GNECCHI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SQUILLACE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DORIGO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GARIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]COMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di GnecchiMarco; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al punto 8) del capo 3) della rubrica, per nonavere commesso il fatto; l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al punto 10), al punto 11), al punto 15) delcapo 3) della rubrica, quest’ultimo solo in relazione alla delibera del 12 settembre2007, per non avere commesso il fatto; l’annullamento con rinvio in ordine altrattamento sanzionatorio di entrambi i ricorrenti, comprese le pene accessorie;l’annullamento senza rinvio in relazione alla condanna alle spese a favore delleparti civili, di cui si chiede l’elisione; il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nei confronti di DorigoMaurizio, in relazione all’aumento per continuazione, di cui si chiede alla Cortel’elisione, per una pena finale pari ad anni tre e mesi due di reclusione ed il rigetto,nel resto, del ricorso; il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SquillaceNicola, in relazione alla condanna alle spese a favore delle parti civili, di cui sichiede l’elisione ed il rigetto, nel resto, del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diSabatini [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insistenell'accoglimento del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diGario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale del difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che siriporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi ed insistenell'accoglimento del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi ed insistenell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte d’Appello di Milano in parzialeriforma della pronunzia del Tribunale della medesima città del 23 febbraio 2023ha, per quanto di interesse:- su impugnazione del Pubblico ministero, riconosciuta la penaleresponsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore di alcunesocietà del gruppo (capo 3 sub.1), [OSCURATO:PERSONA] presidente del collegiosindacale dalla messa in liquidazione (capo 3 sub.5), [OSCURATO:PERSONA] eGario [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente sindaco prima supplente e poi effettivo ePresidente del collegio sindacale negli anni 2007/2010, (sub. 3 punti2,4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18) per il reato come loro ascritto al capo3) di cui agli artt. 110, 40 cpv. c.p., 216, 1 e 2, 218, 219 co. 1 e 2, 223L. fall., in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;- ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di SquillaceNicola, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per labancarotta fraudolenta di cui al capo 3, punti2,4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18 e per quella documentale e fraudolentadi cui al capo 7) della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rideterminandoconseguentemente pena principale e pena accessoria;- ha confermato l’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA],liquidatore della società fallita per i reati di cui ai capi 3) - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.– punti 1 e 4, nonché al punto 7), quale extraneus per la bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale semplice così riqualificato il reatosub 7) in relazione al ritardato fallimento, rideterminando la penaprincipale ed accessoria;- ha confermato la penale responsabilità di QuartararoSebastiano, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 7in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale.1.1.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, condistinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguentimotivi.2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Claudio2.1.

Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dalPubblico ministero.Il Pubblico ministero con l’atto di appello, dopo avere riportato stralci dellamotivazione di primo grado, ha ravvisato del tutto apoditticamente “un rilevantee palese difetto di motivazione” rispetto all’elemento soggettivo.La genericità è sicuramente intrinseca in quanto si limita a considerazionigeneriche ed astratte, senza indicare le ragioni per le quali la motivazione sarebbecarente; si accompagna inoltre ad una richiesta finale inammissibile quale quelladell’annullamento della sentenza potendosi richiedere al più una riforma dellasentenza impugnata.L’atto di appello non illustra neanche in relazione a quali delle numerosecontestazioni sia rivolto rendendo l’impugnazione non intellegibile.2.2.

Con il secondo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di correlazione tra imputazione e sentenza.Nel ribaltare la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha condannatoi sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo 3 punto 4, operazione distrattivamai contestata ai ricorrenti come emerge chiaramente dalle imputazioni deldecreto che dispone il giudizio;In relazione ai punti 16,17,18 del capo 3, inoltre, il capo di imputazionecontesta ai sindaci di avere presenziato ad assemblee in cui erano decise edapprovate le operazioni di distrazione /dissipazione del patrimonio sociale ma poinegli specifici punti sono descritte operazioni dolose e non condotte dissipative odistrattive.2.3.

Con il terzo motivo comune, articolato in plurime censure, i ricorrentideducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazionedella bancarotta cd. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo opera un preliminare richiamo ai principi fissati da questa Corte conriferimento al concorso omissivo dei sindaci nell’altrui reato commissivo indicandoespressamente la pronunzia di questa sezione (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025,Quaglia, Rv. 288273) che ha chiarito che siffatta responsabilità non può fondarsisulla sola posizione di garanzia e discendere automaticamente dal mancatoesercizio dei doveri di controllo, con la necessaria individuazione di un contributoconsapevole e volontario; inoltre, il mancato accertamento del nesso causalemediante il cd. giudizio controfattuale costituisce un vuoto motivazionale.2.3.1.

Con la prima censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 2 aventead oggetto la società [OSCURATO:PERSONA].Si tratta dell’acquisto fuori mercato di 2.784.257 azioni KR Energy al prezzodi euro 0,343 utilizzate per pagare il prezzo della vendita del 10% del capitaledella società [OSCURATO:PERSONA] detenuta da [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti erano presenti alla riunione del 27 febbraio 2009 in cui ilPresidente del Consiglio di amministrazione illustrava la volontà di cedere l’interocapitale della società immobiliare al prezzo di 805.000,00 euro ( euro 20.000,00per il capitale ed euro 785.000,00 per il credito finanziamento soci vantato dallasocietà verso la [OSCURATO:PERSONA] medesima) precisando che l’immobile della società inCrotone non aveva un valore strategico.Il prezzo era corrisposto con la cessione delle azioni suindicate quotate0,3430 ciascuna, ma che erano state acquistate da [OSCURATO:PERSONA] in data 24febbraio 2029 al prezzo inferiore di 0,0513 ciascuna per complessivi 150.000,00euro e che erano state acquistate da [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 0,2775, circostanzaignota ai sindaci.Quanto al concorso dei sindaci in siffatta operazione la sentenza non offremotivazione non essendo indicato il loro contributo non potendo gli stessi saperequale fosse stato l’originario prezzo delle azioni acquistate da [OSCURATO:PERSONA].La differenza del valore delle azioni era giustificabile sia in ragione del valoreindicato come prezzo di conversione nel prestito obbligazionario convertibile siaper la natura dell’affare come presentata dal Presidente del consiglio diamministrazione; sul punto la sentenza non offre alcuna argomentazione.Non vi è stata motivazione quanto all’applicazione degli artt. 40 e 43 cod.pen. sia in termini di consapevolezza dei sindaci quanto alla inconsistenzadell’operazione sia quanto all’accertamento che la condotta doverosa dei sindaciavrebbe impedito l’operazione medesima.Non vi è risposta alle specifiche deduzioni difensive volte ad escludere lanatura distrattiva o antieconomica dell’operazione rappresentate da una serie dicircostanze di fatto:- la locazione dell’immobile ad un conduttore moroso con conseguentiperdite;- la difficoltà di reperire in caso di risoluzione del contratto un nuovoconduttore;- la dissipazione doveva essere calcolata ponendo in relazione la differenzadi sovrapprezzo delle azioni e il mancato incasso dei canoni di locazione;- il bilancio della società ceduto che alla data del 2019 presentava unpatrimonio netto negativo;- la mancanza di rilievi effettuati sull’operazione anche dalla società direvisione;- l’assenza di criticità segnalate prima del 29 giugno 2009.2.3.2.

Con la seconda censura del terzo motivo si deduce violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 4 aventead oggetto l’accollo da parte della società fallita del debito che la società RomanaEdilfinanza Seconda aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La censura è avanzata quale subordinata del motivo già proposto al paragrafo2.2. secondo cui nel ribaltare la decisione di primo grado, la Corte territoriale hacondannato i sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo 3 punto 4, operazionedistrattiva mai contestata ai ricorrenti come emerge chiaramente dalle imputazionidel decreto che dispone il giudizio.I sindaci nel caso di specie sono stati unicamente presenti al Consiglio diamministrazione del 3 settembre 2009 nel corso del quale siffatta operazione diaccollo del debito era giustificata per concludere la liquidazione della societàRomana [OSCURATO:PERSONA].Si trattava di un’operazione già conclusa 35 giorni prima ed in relazione allaquale in alcun modo può configurarsi un contributo agevolatore, non avendo avutogli imputati conoscenza dell’operazione medesima.

Alcuna motivazione sul nessocausale.Manca qualsiasi motivazione rafforzata sul punto, necessaria in ipotesi diribaltamento, avuto riguardo alla omessa risposta al rilievo difensivo secondo cuil’operazione era stata ritenuta corretta anche dalla società di revisione.L’ipotesi accusatoria della inesistenza di un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si confronta con il contratto di accollo dal quale risulta che il compenso eradovuto al legale [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni professionali effettuate in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] per recupero crediti.

Anche l’affermazione per cui il creditosarebbe stato prescritto non considera che l’atto di riconoscimento del debito haefficacia interruttiva del termine prescrizionale e che la prescrizione di cui all’art.2956 cod. civ. è una prescrizione presuntiva, non estintiva.Infine, la natura distrattiva dell’operazione è collegata alla compensazione diquesto debito con l’acquisto della partecipazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in altrasocietà, realizzatasi tuttavia in data 31 gennaio 2012 allorquando i due ricorrentinon erano più sindaci.2.3.3.

Con la terza censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 6 aventead oggetto l’acquisto di 4 POC (prestiti obbligazionari convertibili).Il 30 giugno 2008 il Presidente del Consiglio di amministrazione Celentanoacquistava quattro titoli di prestito obbligazionario convertibile senzaautorizzazione del Consiglio di amministrazione riferendone solo il mese dopo indata 25 luglio 2008, anche alla presenza dei sindaci che non avrebbero eccepitonulla.[OSCURATO:PERSONA] in data 30 dicembre 2009 convertiva i titoli obbligazionariin azioni senza preventiva autorizzazione e ne chiedeva la ratifica solo in data 26aprile 2010, ma anche in tal caso senza che i sindaci fossero informati.Anche in tal caso la sentenza non si confronta con le indicazioni della Cortedi legittimità quanto al concorso nel reato, al contributo causale prestato, al nessodi causalità.Quanto poi alla liceità dell’operazione va evidenziato che al momento dellarealizzazione dell’operazione l’investimento non si poneva come sfavorevole per lasocietà; la società di revisione non aveva sollevato perplessità sull’operazione; nonvi erano segnali di allarme; la presunta perdita della società legata allasvalutazione della partecipazione non è collocabile alla data del 31 dicembre 2009,quanto piuttosto alla data della relazione della società di revisione del 25 giugno2010.2.3.4.

Con la quarta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 7 aventead oggetto le erogazioni finanziarie concesse alla società partecipata Nextimms.r.l. sotto forma di aumento capitale o di finanziamenti.Le erogazioni avrebbero avuto natura dissipativa o distrattiva per favorireEurinvest.Rileva la difesa che i sindaci non potevano opporre alcunché anche perchéerano operazioni di cui i sindaci non erano stati informati.Alla data del 13 giugno 2009 i sindaci redigevano una relazione con la qualerichiamavano la società sulle criticità segnalate dalla società di revisione e, quantoalla continuità aziendale e alla sottoscrizione di aumenti di capitale, invitavano aconsiderare anche gli accordi di ristrutturazione finanziaria.

E rappresentavanoragioni ostative all’approvazione del bilancio di esercizio 2008.2.3.5.

Con la quinta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punti 8 e 9 aventead oggetto le operazioni che coinvolgono le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e SOGECO.Si tratta dell’acquisto della totalità delle quote della prima società e di unimmobile della seconda società, considerate operazioni dissipative per laincongruità del prezzo versato.Con riferimento alla prima delle due operazioni i ricorrenti non erano presentinei consigli di amministrazione in cui si era deliberata ed eseguita l’operazione (2aprile-3 agosto 2007) con la conseguenza che è priva di qualsivoglia spiegazionel’affermazione della penale responsabilità degli stessi.Con riferimento alla seconda delle operazioni i finanziamenti in favore dellacontrollata SOGECO avvenuti nel corso del 2008 erano stati solo ratificati dalConsiglio di amministrazione, ma la loro erogazione era avvenuta al di fuori dellostesso e l’esposizione creditoria era aumentata complessivamente di circa295.000,00 euro.La sentenza è del tutto carente nella motivazione non chiarendo quale siastato il contributo dei ricorrenti se solo si considera che i finanziamenti sono statisolo successivamente ratificati; non vi è alcuna dimostrazione dellaconsapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamento quantoal nesso causale.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- le banche finanziavano l’operazione;- la perdita indicata nella imputazione si riferisce ad una svalutazioneoperata nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, approvatonel 2011 quando i ricorrenti erano cessati.L’operazione di acquisto della totalità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nasce da un errore di valutazione della consistenza patrimoniale della società inesame e della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA]. con un consistente patrimonio netto afronte di passività inesistenti.2.3.6.

Con la sesta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 10 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.In data 30 ottobre 2007 [OSCURATO:PERSONA] acquistava il 50% di [OSCURATO:PERSONA] che-attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- aveva in corsoun’operazione di acquisto di un’area nei pressi di Salerno sulla quale insisteva unopificio industriale dismesso.L’acquisto era deliberato il giorno antecedente al Consiglio diAmministrazione del 29 ottobre 2007 a cui [OSCURATO:PERSONA] non era presente e nel corso delquale si evidenziava la bontà dei progetti immobiliari di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata ricava la natura distrattiva dell’operazione dallamancanza di criteri per la determinazione del prezzo pattuito in complessivi7.250.000,00 euro di cui 5.000.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale e2.250.000,00 per l’acquisto del finanziamento anche se di questo complessivoimporto pattuito furono versati solo 2.000.000,00 di euro in acconto.Inoltre, che fosse un’operazione distrattiva lo si ricava dalla ulteriorecircostanza che l’altro socio al 50% di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA].,aveva ceduto la propria partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ad un prezzodecisamente inferiore e pari a 250.000,00 euro, oltre che dal fatto che nel corsodella verifica del collegio sindacale del 6 marzo 2010 i sindaci sarebbero stati resiedotti da articoli di stampa dell’intervenuto sequestro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.senza che gli amministratori fossero in grado di fornire loro delucidazioni in merito,con la conseguenza che nel Cda del 19 luglio 2010 la partecipazione societaria inSviluppo [OSCURATO:PERSONA] era stata svalutata.

Né poteva riconoscersi rilievo al fatto cheanni dopo altri investitori avevano poi realizzato il progetto immobiliare.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazionedella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamentoquanto al nesso causale.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- la società di revisione in data 6 novembre 2007 non aveva ravvisatoalcuna anomalia nell’operazione;- la svalutazione indicata nella imputazione si riferisce all’anno 2010quando la società era posta in liquidazione e la svalutazione, in ragionedella inattività della società, è un atto dovuto;- la configurabilità del reato si fonda su di una erronea valutazioneeffettuata ex post;- l’esiguo prezzo della cessione OLMAR/DASCAL trova la sua spiegazionenella circostanza che il contratto è stato stipulato in palese conflitto diinteresse essendo Bertoli amministratore unico di entrambe le società eche il bilancio al 31 dicembre 2011 della cessionaria Dascal indicava lasomma di euro 6.033.051,00 quale valore della partecipazione societariaacquistata;- la bontà dell’operazione poteva essere dedotta dalla documentazionecontabile e dai bilanci che rivelavano come il 50% della partecipazionerappresentava una componente positiva di [OSCURATO:PERSONA].2.3.7.

Con la settima censura del terzo motivo si deduce violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 11 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.La sentenza impugnata qualifica come operazione distrattiva il finanziamentodi [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] al fine di realizzare investimenti attraversotre società: [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].La prima delle società sarebbe stata finanziata da [OSCURATO:PERSONA] attraverso Giragliainvestimenti per la somma di euro 250.721,00, investimento tradottosi anchenell’acquisto del 10% della partecipazione societaria per una somma del tuttosproporzionata pari a 150.000,00 euro laddove siffatta quota era in precedenzastata ceduta senza alcun corrispettivo.Inoltre, dai documenti contrattuali rinvenuti e dagli esiti del Consiglio diAmministrazione del 15 giugno 2007 risulta che il finanziamento per Meliofarmaera stato superiore e pari ad euro 300.000,00.Risulta anche però che [OSCURATO:PERSONA] non era all’epoca sindaco e che l’operazione eraavvenuta senza una preventiva delibera e autorizzazione.La seconda delle società sarebbe stata finanziata da [OSCURATO:PERSONA] attraversoGiraglia investimenti per la somma di 8.750,00 euro, per la sottoscrizione del 35%del capitale sociale che però sarebbe andata persa e che tuttavia a parere delladifesa è di un ammontare tale da non poter essere considerata idonea a creare unpericolo concreto della lesione del patrimonio [OSCURATO:PERSONA].La terza delle società, lussemburghese, sarebbe stata finanziata da Giraglia50.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale sociale e 2.800.000,00 a titolo difinanziamento per partecipare all’investimento in un complesso immobiliare dilusso in [OSCURATO:PERSONA] e la natura distrattiva risiederebbe nel fatto che nonsarebbe stata trovata traccia documentale alcuna di siffatta operazione,trascurando tuttavia il dato che tutto sarebbe accaduto nove anni prima delladichiarazione di fallimento.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazionedella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamentoquanto al nesso causale. [OSCURATO:PERSONA] non aveva neanche assunto a quella data la caricadi sindaco.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa evidenzia che:- il finanziamento per [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuto senza che i sindaci nefossero informati;- l’investimento per [OSCURATO:SOCIETA]. ammontava alla somma di 8.750,00 euro;- il revisore Rolli non aveva segnalato l’operazione come distrattiva.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- la proposta di acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] erapari a 3.000.000,00 e dunque superiore a quanto investito da Giraglianella società;- non vi erano segnali di allarme.2.3.8.

Con la ottava censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 12 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA].”In data 21 dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] acquistava un terreno – [OSCURATO:PERSONA]- per ilprezzo di 300.000,00 euro rivendendolo in data 8 aprile 2010 a [OSCURATO:PERSONA] per lasomma di euro 100.000,00.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti laddove indica che la venditaè stata solo ratificata dal Consiglio di amministrazione e non autorizzatapreviamente; non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della naturadistrattiva delle operazioni, né accertamento quanto al nesso causale.Inoltre, il valore dell’immobile è stato calcolato richiamando il valore delletabelle OMI, puramente indicativo, a fronte della produzione difensiva delle visureimmobiliari che indicano la vocazione “pascolo - seminativo” del terreno e leperdite che il terreno aveva prodotto negli anni successivi all’acquisto dal momentoche, come dichiarato dal sindaco Ferri, erano venute meno le autorizzazionicomunali per la realizzazione dell’insediamento immobiliare.2.3.9.

Con la nona censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 15 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.In data 13 giugno 2006 si dava mandato per procedere all’acquisto di unarilevante partecipazione societaria de “[OSCURATO:PERSONA]” in procinto di acquistaredue immobili in leasing attraverso il rilascio di un finanziamento in favore diGiraglia garantito da fideiussione che quest’ultima rilasciava per la somma di euro8.400.000,00 come confermato nel Consiglio di amministrazione del 1° settembre2006.

La partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] era poi venduta nell’aprile 2007 alla societàCinque maggio.La sentenza impugnata, nel qualificare l’operazione come distrattiva, omettedi considerare che i due ricorrenti non avevano partecipato ad alcuna di questeoperazione tra il giugno 2006 e l’aprile 2007.Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dovrebbe trarre dalla loro partecipazioneai Consigli di amministrazione del marzo e luglio 2008 nel corso dei quali sonostati ratificati ulteriori finanziamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] senza alcunagiustificazione, ma si tratta di ratifica di finanziamenti già eseguiti.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazionedella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamentoquanto al nesso causale.Vi è poi un ulteriore elemento decisivo: la sentenza impugnata hacompletamente omesso che l’operazione, lungi dal determinare undepauperamento, ha generato un utile netto per [OSCURATO:PERSONA] pari a 2.357.100,00 euro.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto i canoni di leasing, Giragliasarebbe stata esposta alla escussione della fideiussione da partedell’istituto di credito finanziatore;- se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto i canoni di leasing, il contrattosi sarebbe risolto con perdita degli immobili e dei canoni già corrisposti;- gli ulteriori finanziamenti concessi sono stati decisi fuori dal Consiglio diamministrazione senza che i sindaci fossero stati informati;- il bilancio [OSCURATO:PERSONA] con patrimonio netto negativo è successivo allaerogazione dei finanziamenti;- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- la società di revisione non aveva segnalato alcuna anomalianell’operazione.2.3.10.

Con la decima censura del terzo motivo si deduce violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 16 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.L’operazione, qualificata come distrattiva, ha per oggetto l’acquisto dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] in data 23 dicembre 2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in stato di dissestodella totalità delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un valore pari a10.000,00 euro oltre al credito per finanziamento soci pari a 82.000,00 euro.La sentenza impugnata riconosce che l’acquisto è avvenuto senzaautorizzazione dell’organo amministrativo e senza informativa dell’organo dicontrollo, reso edotto solo dopo due mesi dall’acquisto in data 25 febbraio 2009.Si confonde l’inerzia nella fase di ratifica a distanza di due mesidall’operazione con una condotta penalmente rilevante senza verificare il nessocausale e il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- la società di revisione non aveva segnalato alcuna anomalianell’operazione, quanto piuttosto il corretto pagamento di imposte econtributi previdenziali, nonché l’erogazione di finanziamenti in favoredella società da parte degli istituti bancari.2.3.11.

Con la undicesima censura del terzo motivo si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 17avente ad oggetto la garanzia in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.L’operazione, qualificata come distrattiva, ha per oggetto il rilascio digaranzia fideiussoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un debito di quest’ultimacostituito dal pagamento delle rate mensili per l’acquisto del ramo di azienda delsito industriale di Magenta.L’operazione si collegava ad un’altra quale l’acquisto della totalità dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] che deteneva una partecipazione del 40% della società Novacetache gestiva il sito industriale.In realtà, non vi è prova alcuna che i sindaci abbiano espresso parere positivoe contribuito positivamente alla conclusione dell’operazione, né vi è prova dellaconsapevolezza della distrazione; né è stato accertato il nesso causale.2.3.12.

Con la dodicesima censura del terzo motivo si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 18avente ad oggetto la società [OSCURATO:PERSONA].L’operazione, qualificata come dissipativa, ha per oggetto l’acquisto dellapartecipazione in [OSCURATO:PERSONA] che aveva al suo attivo il prestito obbligazionarioconvertibile in azioni K. R. Energy a fronte di un debito verso Unicredit garantitodalle medesime obbligazioni per il quale [OSCURATO:PERSONA] era condannata al pagamento di258.197,00 euro.L’operazione era effettuata dalla fallita già in stato di dissesto e potevagiustificarsi solo per salvare la società venditrice dalle perdite economiche legateal Prestito obbligazionario convertibile K.R.

Energy.La sentenza impugnata ancora una volta omette di considerare che l’acquistoè avvenuto senza autorizzazione dell’organo amministrativo e senza informativadell’organo di controllo, reso edotto solo dopo un mese dall’acquisto in data 25febbraio 2009.Inoltre, contrariamente a quanto assunto in sentenza, al momentodell’investimento la conversione del prestito obbligazionario avrebbe generato uncontrovalore pari a 2.692.198,28 euro a fronte del debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a circa 2.000.000,00 di euro di cui quasi la metà era statorimborsato.2.3.13.

Dopo avere analiticamente esaminato i singoli punti del capo 3imputati ai ricorrenti, la ulteriore censura contenuta nel terzo motivo è relativaalla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a fronte del capovolgimentodell’esito assolutorio del giudizio di primo grado.La sentenza di primo grado aveva fondato l’assoluzione su tre argomentifondamentali:- l’assenza di concorso nelle condotte descritte come distrattive odissipative;- la mancanza dell’elemento soggettivo;- la mancanza del nesso causale omissivo.Su questi tre punti la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire unamotivazione rafforzata operando in particolare quel giudizio controfattuale chemanca del tutto.L’equivoco in cui incorre la Corte territoriale, laddove valorizzasistematicamente l’inerzia dei sindaci, emerge dal confronto con la giurisprudenzadi questa Corte che sullo specifico tema chiarisce che non si deve caderenell’equivoco di sovrapporre due distinti piani riconducendo automaticamenteall’inerzia del garante la causazione dell’evento senza piuttosto accertare l’efficaciacausale del comportamento omesso.La sentenza impugnata omette di confrontarsi con la circostanza che - salvole delibere delle operazioni di cui ai punti 17 e 18 per entrambi e 10 e 11 per ilsolo [OSCURATO:PERSONA] - tutte le operazioni contestate sono state poste in essere quando iricorrenti non erano sindaci o al di fuori dell’autorizzazione dell’organoamministrativo.Ulteriore tema con il quale la sentenza non si confronta è quello della assenzadi segnali di allarme al momento del compimento delle operazioni contestate comeevidenziato nella memoria difensiva ed emersi non prima del giugno 2009.Prima di quella data i segnali erano anzi di senso contrario come risulta dallerelazioni della società di revisione ed in particolare di TMark, in relazione al correttopagamento di imposte e contributi previdenziali, nonché all’erogazione difinanziamenti in favore della società da parte degli istituti bancari.La sentenza omette di considerare che:- nella relazione del bilancio 26 giugno 2009 il collegio sindacale avevacondiviso le censure della società di revisione;- non era possibile applicare ad una holding i criteri di valutazione dei bilancidelle società industriali.2.4.

Con il quarto motivo comune è stato dedotto vizio di motivazione nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.Si rileva contrasto fra la parte dispositiva, che determina la pena di anni 3e mesi 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti genericheequivalenti alla contestata circostanza aggravante, e la parte motiva che nelfissare la medesima pena esclude la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Se il dispositivo prevale sulla motivazione è illegittima la pena irrogataperché in motivazione sono state negate le circostanze attenuanti generichericonosciute nel dispositivo.Alcuna motivazione quanto alla quantificazione delle pene accessorie.2.5.

Con il quinto motivo comune è stata dedotta violazione di legge avutoriguardo alla disposta condanna alla rifusione delle spese di parte civile nel giudiziodi appello non comparsa che non ha rassegnato conclusioni o depositato notaspese; nonché al pagamento delle spese in favore della parte civile per entrambii gradi del giudizio senza considerare che la parte civile non ha impugnatol’assoluzione della sentenza di primo grado con conseguente irrevocabilità dellastessa agli effetti civili.3.[OSCURATO:PERSONA] Nicola3.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancanza dimotivazione della sentenza di primo grado.Con l’atto di appello il ricorrente aveva lamentato l’assenza della motivazionedella sentenza di primo grado limitata ad una serie di clausole di stile prive dicapacità argomentative senza alcun confronto con le argomentazioni difensive, mavolta a riprodurre letteralmente la relazione del curatore fallimentare.La Corte territoriale ha escluso che siffatta tecnica motivazionale potesseessere causa di nullità, non confrontandosi con le indicazioni della giurisprudenzadi questa Corte, anche a Sezioni unite (S.U. n.42363 del 28/11/2006) nonché dellagiurisprudenza europea.3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla contestazione della bancarotta cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui alcapo 3.[OSCURATO:PERSONA] è stata acquistata nel novembre/dicembre 2005 con un investimentocomplessivo iniziale di 13,5 milioni e la importanza dell’investimento e la serietàdei venditori rende non credibile la versione accusatoria secondo cui la societàsarebbe stata sin dall’inizio una scatola vuota e priva di iniziative imprenditorialivalide.Siffatta ricostruzione avrebbe quindi richiesto delle argomentazioni forti voltea dimostrare perché, a dispetto dell’apparente schermo societario, Squillaceavrebbe investito in essa così ingenti capitali e le banche avrebbero concessoimportanti finanziamenti.3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto.Attesa la non operatività della società [OSCURATO:PERSONA], la qualifica di amministratoredi fatto non si fonderebbe sui normali criteri indicati dalla giurisprudenza quantopiuttosto sul coinvolgimento dell’imputato nelle varie operazioni illecite.In realtà [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente operativa come confermano le 18operazioni indicate nel capo di imputazione e il criterio utilizzato dalla sentenza sigiustifica con la impossibilità di attribuire la qualifica di amministratore di fatto aSquillace.Così come la sentenza impugnata rivela un vizio motivazionale allorquandoutilizza il termine dominus delle strutture societarie aventi come vertici i trust, nonriuscendo ad individuare un termine diverso per qualificarlo amministratore difatto, operando una commistione tra il mero interesse alla vita societaria conl’effettivo esercizio dei poteri gestori.In realtà [OSCURATO:PERSONA] avendo investito significativi capitali in [OSCURATO:PERSONA] aveva unfisiologico interesse per le vicende societarie.Proprio in ragione di siffatti investimenti è del tutto illogico che lo stessopotesse avere scientemente perseguito il dissesto della società.Così come gli viene riconosciuta una generica attività di consulenza senzaindicare alcun elemento concreto rivelatore di effettivi poteri gestori e decisionali.La Corte territoriale valorizza le seguenti circostanze:- [OSCURATO:PERSONA] e le società controllate avevano la medesima sede nello studioCelentano e avevano i medesimi amministratori, ma siffatta circostanzaè del tutto neutra;- i [OSCURATO:PERSONA] erano ragionieri e dunque non avevano competenzeimprenditoriali, ma anche questa è un’affermazione che non trovaconferma nell’ordinaria realtà delle cose avendo migliaia di societàoperative sede presso studi professionali e avendo [OSCURATO:PERSONA] competenze;- l’imputato esperto di diritto societario aveva tutti gli strumenti peroccultare il proprio ruolo gestorio, affermazione che si risolve in una meraclausola di stile;- le dichiarazioni testimoniali utilizzate per dimostrare la effettiva gestionedi [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente indicano unicamente che lo stesso inquanto proprietario, aveva interesse al buon andamento della stessa;- [OSCURATO:PERSONA] svolge la professione di avvocato incompatibile con ruoli digestione societari e non si è mai inserito nei compiti degli amministratori.3.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge quanto allautilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese dai coimputati.Il riferimento è alle tre chiamate in correità relative alle dichiarazioni rese alcuratore dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La difesa ne ha eccepito l’inutilizzabilità essendosi i coimputati sottratti alcontraddittorio dell’esame dibattimentale; le dichiarazioni in esame non sono stateallegate alla relazione del curatore fallimentare depositata in atti; inconferente ilrichiamo a Sez.5 n.18692 del 2022 che si riferisce alla relazione fallimentare.3.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge quanto allaesatta interpretazione dei concetti di distrazione e di dissipazione.Il motivo opera, in primo luogo, la ricostruzione alla luce della giurisprudenzadi legittimità dei concetti di distrazione da intendersi come distacco del bene dalpatrimonio dell’imprenditore poi fallito e di dissipazione da intendersi comeimpiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla garanziapatrimoniale.In relazione alla consapevolezza della natura dissipativa e dunqueall’elemento soggettivo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prefigurarsi con ragionevolecertezza che quelle condotte avrebbero condotto alla dichiarazione di fallimentodella società; circostanza del tutto irragionevole se si pensa agli investimentidell’imputato realizzati nella società attraverso i trust e all’ampiapatrimonializzazione della società al 31 dicembre 2006.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi, quanto allanatura degli investimenti effettuati, ai quali la sentenza impugnata non ha fornitorisposta:- un primo gruppo di operazioni riguardava gli investimenti immobiliari(capo 3 punti 7,8,9,10,14,15);- un secondo gruppo di operazioni riguardava gli investimenti nel settoredelle energie rinnovabili (capo 3 punti 2,6,18);- un terzo gruppo residuale di operazioni riguardava gli investimentidall’ottimo potenziale ma che per la crisi del settore non sono riuscite aprodurre i risultati sperati (capo 3 punti 4,11,12,13,16,17).3.5.Con riferimento agli investimenti immobiliari si trattava di operazionidotate di buone prospettive di redditività che richiedevano un termine medio dialcuni anni per generare reddito e il perdurante sostegno delle banche.3.5.1.

L’investimento nella società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al punto 7 tradottosi in seidifferenti pagamenti è ricostruito in modo confuso ed erroneo come volto adanneggiare [OSCURATO:PERSONA] per avvantaggiare Exeufis poi [OSCURATO:PERSONA].

Vi è in primo luogola violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in quanto non è contestato l’acquisto diNextimm di due immobili e che l’acquisto sarebbe stato fatto a vantaggio diEurinvest.

Inoltre, le due società immobiliari non sono state acquistate ad unprezzo eccessivo ed [OSCURATO:PERSONA] non ha guadagnato 7 milioni di euro avendo cedutola somma a Medio credito che aveva concesso in leasing gli immobili.Sin dall’atto di appello la difesa aveva chiarito che l’investimento in Nextimmsi giustificava per salvare gli investimenti immobiliari.[OSCURATO:PERSONA] non era l’unica a possedere partecipazioni in [OSCURATO:SOCIETA] ma vi eranoaltri quattro soci che avevano sottoscritto il primo e il secondo aumento di capitale.Inoltre, con riferimento ai successivi finanziamenti la Corte territoriale inmaniera apodittica conclude che si trattava di condotte intenzionalmentedistrattive tese unicamente a rimpinguare [OSCURATO:PERSONA], unica beneficiariadell’operazione.Ma tale motivazione è illogica perché non tiene conto del fatto che siffattiversamenti sono stati effettuati anni dopo l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] diMagenta e [OSCURATO:PERSONA] di Rieti: o i finanziamenti erano destinati alpagamento del leasing o erano destinati ad [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la Corte territoriale non si confronta con l’ulteriore dato delladestinazione degli immobili affermando l’assenza di trattative per la lorodestinazione laddove invece vi sono in atti documenti che dimostrano che si eratrovato un compratore che avrebbe garantito una importante plusvalenza ai soci,ma il mercato nel 2008 fu colpito da una violenta crisi che ebbe delle inevitabiliripercussioni anche sulla specifica operazione.Infine, è omessa la motivazione quanto al finanziamento di 155.877,00euro.3.5.2.

L’investimento nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al punto 8 èconsiderata operazione dissipativa per la incongruità del prezzo versato.La sentenza impugnata riconduce assertivamente la società cedente CofimoNon considera gli attivi della società acquistata e della sua controllata Ariess.r.l. che avevano un significativo patrimonio netto e disponibilità liquide per oltre5 milioni di euro e che immediatamente dopo l’acquisto ha finanziato [OSCURATO:PERSONA] per2.484.000,00 euro.La valutazione è stata effettuata poi con valutazione ex post e non ex antecome invece necessario.3.5.3.

L’investimento nella società SOGECO. di cui al punto 9 è qualificatacome operazione distrattiva per i finanziamenti erogati dalla fallita alla controllata.In primo luogo, la sentenza impugnata, pur dando atto formalmente dellaesistenza di due contratti di leasing che corrispondono a due distinte operazioniimmobiliari, ragiona come se l’intera vicenda riguardasse un’unica unitàimmobiliare omettendo qualsiasi valutazione dell’effetto patrimoniale del primoinvestimento che ha comportato l’acquisto di un immobile di pregio e omette diconfrontarsi con le risultanze della relazione fallimentare, con i bilanci di SOGECOdegli anni 2007,2008,2009.La sentenza impugnata esclude l’esistenza di un bene rimasto nel patrimoniosociale limitandosi a prendere atto dell’assenza di documentazione catastale e nonsi confronta con il dato che il finanziamento del 2007 era servito per estinguereun contratto di leasing e non per alimentare un’operazione speculativa.La sentenza impugnata travisa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che hainvece confermato la esistenza di due immobili.Non integra distrazione l’impiego di capitali sociali per l’acquisto di beni chepermangono nel patrimonio della società anche se successivamente svalutati inbilancio.Ulteriore illogicità manifesta è da rinvenirsi allorquando la sentenzaimpugnata fa coincidere la svalutazione della partecipazione SOGECO nel bilancio2010 con la misura della distrazione contestata dal momento che non tiene contodel fatto che la svalutazione di una partecipazione risponde a criteri prudenzialiimposti dalla disciplina civilistica del bilancio.La Corte omette di spiegare per quale ragione una rettifica contabile operatanel 2010 dovrebbe dimostrare l’esistenza di una distrazione già consumata nel2007, né chiarisce perché l’esistenza di un immobile nel patrimonio SOGECO nonavrebbe dovuto escludere o quanto meno ridimensionare la svalutazione stessa.Così come anche in relazione a siffatta operazione si insinua il dubbio nondimostrato che l’operazione sia stata realizzata per consentire ad [OSCURATO:PERSONA] digodere di un immobile senza corrispondere i canoni di locazione.

I bilanci SOGECOdimostrano il contrario indicando ricavi per locazioni attive deducendosi dunqueche sia [OSCURATO:PERSONA] che l’altro conduttore corrispondevano regolarmente i canoni.3.5.4.

L’investimento nella società [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 10 èqualificata come operazione distrattiva per la somma impiegata per l’acquisto del50% di siffatta partecipazione, risultato di gran lunga maggiore rispetto a quantopagato dagli acquirenti dell’altro 50%.In realtà, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, il valore- l’esistenza di un progetto immobiliare di rilevanti dimensioni;- un patrimonio immobiliare e crediti significativi in capo a [OSCURATO:SOCIETA];- valore di immobilizzazioni pari a 43 milioni e liquidità superiori a 5 milionidi euro.L’ulteriore elemento che la sentenza impugnata utilizza per valorizzare ladistrazione è la mancanza di una due diligence formale e di una struttura idoneaalla gestione dell’appalto, ma si tratta a parere della difesa di una circostanza deltutto neutra e non certo tale da consentire il passaggio logico tra assenza distruttura e natura fraudolenta dell’operazione.La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquistato tale partecipazione da Eurinveste che quest’ultima ne abbia tratto una plusvalenza non integra reato non essendovidimostrazione alcuna di un previo accordo fraudolento.Sono state peraltro spiegate le ragioni per le quali il progetto alla basedell’investimento non è poi andato a buon fine (si vedano le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] eprove documentali).3.5.5.

La cessione del credito che la fallita vantava nei confronti diImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui al punto 14 èqualificata come operazione distrattiva laddove dall’operazione in esame Giragliaha guadagnato oltre cinque milioni di euro.La cessione del credito si inseriva in un’operazione più ampia attraverso laquale [OSCURATO:PERSONA] acquistava da [OSCURATO:PERSONA] l’intera partecipazione di tale societànonché un credito del valore di 15.400.000,00 euro al prezzo di 13.691.684,00euro.[OSCURATO:PERSONA] era proprietaria di un grande immobile inMilano che doveva essere riqualificato e in parte venduto e in parte messo areddito.Siffatto pacchetto acquistato da [OSCURATO:PERSONA] doveva poi essere trasferito dallafallita alla società immobiliare Gladstone con un importante ritorno economico.[OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva con Gladstone un preliminare di vendita con unacaparra pari a 3.000.000,00 di euro che a sua volta cedeva il contratto, rimanendogarante dell’operazione con l’altra società Marconi 2000, a [OSCURATO:SOCIETA]. che era ilcontraente del contratto definitivo con [OSCURATO:PERSONA] versando la somma di5.000.000,00 di euro, con un residuo da corrispondere di circa 4.500.000,00 dieuro.Nel valutare come distrattiva la cessione del credito a [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenzaimpugnata non ha considerato l’intera operazione immobiliare e la presenza di duesocietà garanti quali Gladstone e Marconi 2000.3.5.6.

Il finanziamento alla società [OSCURATO:PERSONA], dopo la cessione dellapartecipazione sociale di cui al punto 15 è qualificata come operazione distrattivain ragione della conoscenza della crisi economica della società beneficiaria.La sentenza impugnata tuttavia non considera che:- [OSCURATO:PERSONA] pur avendo ceduto [OSCURATO:PERSONA] era rimasta garante nei confrontidell’istituto finanziatore di sette milioni di euro e aveva interesse asostenere la società debitrice per evitare l’escussione della fideiussionenei suoi confronti;- la finalità dell’intervento era a tutela del proprio patrimonio societario inragione della garanzia prestata;- i finanziamenti erano produttivi di interessi.La sentenza non si confronta con le ragioni per cui il credito non fu pagatoche non sono legate alla mala gestio di [OSCURATO:PERSONA], ma ad un mutamento dellavolontà della società di leasing.3.6.Con riferimento agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sitrattava di operazioni dotate di buone prospettive di redditività in un settoreemergente in costante ascesa che offriva interessanti incentivi alle imprese.3.6.1.

Con riferimento al capo 3 punto 2 -avente ad oggetto la societàImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] e all’acquisto fuori mercato di 2.784.257 azioni KR Energy alprezzo di euro 0,343 utilizzate per pagare il prezzo dell’acquisto del 10% delcapitale della società [OSCURATO:PERSONA] detenuta da [OSCURATO:PERSONA] – la stessa èconsiderata operazione distrattiva.Tuttavia, in primo luogo, contrariamente a quanto affermato in sentenza,[OSCURATO:PERSONA] non era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la affermazione che il prezzo di acquisto delle azioni era fuorimercato e notevolmente maggiorato è tratto dal valore inferiore con cui eranostate acquistate le azioni da [OSCURATO:PERSONA] in data 24 febbraio 2029 al prezzoinferiore di 0,0513 ciascuna per complessivi 150.000,00 euro.Il prezzo inferiore assicurato a [OSCURATO:PERSONA] è da attribuire alla stock option che lostesso aveva per acquistare azioni al valore nominale.L’assunto della sentenza impugnata secondo cui le azioni non avrebberoavuto alcun valore è contraddetto dalla stessa sentenza che comunque riconosceun valore di mercato ricompreso tra 0,2595 e 0,2775.La sentenza impugnata non illustra le ragioni per cui l’operazione sarebbestata nel complesso svantaggiosa verificando il valore della società [OSCURATO:PERSONA] edell’immobile di cui era proprietaria e non tiene conto delle dichiarazioni di Garioche aveva chiarito che l’immobile era locato , ma non venivano corrisposti i canonie le dichiarazioni del consulente Pignatelli che aveva chiarito che se il prezzo diacquisto delle azioni poteva risultare elevato , tuttavia la vendita di [OSCURATO:PERSONA] erarisultata sicuramente conveniente perché il conduttore dell’immobile non pagavai canoni.3.6.2.

Con riferimento al capo 3 punto 6 -avente ad oggetto l’investimentodi 2.400.000,00 nel POC [OSCURATO:PERSONA] - la Corte territoriale qualificadistrattiva la corresponsione ai coniugi Gatto della somma di 400.000,00 euro inacconto per l’acquisto di 4 POC (prestiti obbligazionari convertibili) e dissipativa lacorresponsione ad [OSCURATO:PERSONA] della somma di 2.000.000,00 in cambio di 4 POC delvalore nominale di 500.000,00.La Corte territoriale effettua siffatta valutazione ex post e non ex ante, nonconsiderando le argomentazioni difensive in base alle quali al momentodell’investimento l’operazione si presentava conveniente in ragione del bilanciopositivo di [OSCURATO:PERSONA], degli incentivi statali che sostenevano il [OSCURATO:PERSONA],delle valutazioni positive della società di revisione nonché della sottoscrizione delPOC dal mercato per oltre 31 milioni di euro.Che l’operazione fosse conveniente lo dimostra l’investimento personale diSquillace per un milione di euro, circostanza che esclude altresì qualsiasiconsapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella digaranzia, potendosi al più ravvisare un errore di valutazione e una condottacolposa.

Anche i familiari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno investito nel POC.La sentenza impugnata inoltre confonde la società emittente il POC e cioèEurinvest [OSCURATO:PERSONA] con K.R.

Energy che invece portava avanti il progettoEnergia ricevendo il sostegno finanziario del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che è ancora oggisocietà quotata in borsa che ha interamente pagato il suo debito a Banca MB.L’operazione di acquisto con i coniugi Gatto è consistita nell’impegnoall’acquisto delle azioni ordinarie della società derivanti dalla conversione dei titoliin caso di conversione del POC pattuendo la corresponsione di 200.000, 00 euro atitolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto, 1.800.000,00 euroal momento della consegna al venditore delle azioni frutto della conversione;200.000,00 euro al momento della esecuzione mediante cessione a [OSCURATO:PERSONA] delleazioni di compendio.Al momento della conversione del POC il valore delle azioni era inferiore alleaspettative iniziali ragion per cui [OSCURATO:PERSONA] non versava il saldo e risolveva ilcontratto adottando un comportamento prudenziale per evitare dissipazioneulteriore di risorse.

Non corrisponde al vero che [OSCURATO:PERSONA] fosse la venditrice, mache il POC era stato emesso da [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla corresponsione ad [OSCURATO:PERSONA] della somma di 2.000.000,00 incambio di 4 POC del valore nominale di 500.000,00, l’operazione nasceva dallavalutazione della delibera di fusione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]Non corrisponde al vero che l’operazione è avvenuta per risanare i debiti diEurinvest dal momento che quest’ultima ha investito realmente in K.E.

Energy enon corrisponde al vero che [OSCURATO:SOCIETA] fosse solo una scatola vuota inoperativa e inperdita, come la sentenza impugnata sostiene allorquando pone in discussioneanche le conclusioni della società di revisione RIA nominata dal Tribunale di Milanoai sensi dell’art.2501 sexies cod. civ.La fusione era deliberata in data 24 giugno 2008 e realizzata medianteincorporazione in data 1° ottobre 2009 con la conseguenza che quando Giragliaha acquistato in data 30 giugno 2008 i 4 POC sapeva che sarebbero stati convertitiin azioni della neonata K.R.

Energy.Al momento dell’investimento [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto ritenuto insentenza, non versava in cattive condizioni economiche come si desume dalbilancio del 2007 e nei mesi dell’acquisto realizzava significative plusvalenzedall’operazione ENEA.Non può quindi ravvisarsi nell’operazione descritta alcuna condottadissipativa, se non l’alea fisiologica dell’investimento.Le condizioni del prestito obbligazionario erano poi rimodulate con scadenzaal 30 novembre 2012 e diritto di conversione esercitabile entro il 29 novembre2012 con previsione di un premio di conversione apri al 5% in caso di conversioneentro il 31 dicembre 2009: in virtù di tale previsione [OSCURATO:PERSONA] ha convertito il POCin data 30 dicembre 2019 beneficiando di un premio del 5%.La svalutazione delle azioni K.R.

Energy è una valutazione prudenziale einsindacabile dell’organo amministrativo di [OSCURATO:PERSONA].

Né può ritenersi comesostenuto in sentenza che l’operazione si è rivelata esclusivamente in favore diEurinvest che ha ricevuto 2.000.000, 00 di euro dal momento che [OSCURATO:PERSONA] hacomunque ottenuto il pacchetto di azioni K.R.

Energy.3.6.3.

Con riferimento al capo 3 punto 18 avente ad oggetto la societàKappa [OSCURATO:PERSONA], l’operazione qualificata come dissipativa ha per oggetto l’acquistodella partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] che aveva al suo attivo il prestitoobbligazionario convertibile in azioni K. R. Energy a fronte di un debito versoUnicredit garantito dalle medesime obbligazioni per il quale [OSCURATO:PERSONA] eracondannata al pagamento di 258.197,00 euro.La somma indicata come dissipativa altro non è che il credito dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si era assunta il rischio di un finanziamentodi Unicredit a [OSCURATO:PERSONA], garantito in parte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta divicende verificatesi molto dopo e la dissipazione, qualora sussista, deve esserevalutata al momento in cui si effettua l’operazione.Al momento dell’investimento la conversione avrebbe consentito di ottenereazioni KR Energy per un valore di 2.692.128,00 e dunque capienti rispetto alfinanziamento Unicredit pari a 2 milioni.Contraddittorie sono anche le motivazioni circa le ragioni dell’investimento:se l’operazione serviva ad evitare a [OSCURATO:PERSONA] (socio di [OSCURATO:PERSONA]) leperdite nelle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] K R Energy, non sono illustrate le ragioni percui [OSCURATO:PERSONA] credeva inizialmente nell’investimento e perché avrebbe poicambiato idea.Né risulta in alcun modo individuato il dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA] se nonuna finalità di favore verso il socio cedente.3.7.

Il ricorso affronta infine gli investimenti residuali di cui ai punti 4,11, 12,13, 16, 17 del capo

3.3.7.1. Con riferimento al capo 3 punto 4, la contestazione ha ad oggettol’accollo in data 30 luglio 2009 da parte della società fallita del debito di576.000,00 euro che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] persona fisica per prestazioni professionali, senza alcun vantaggiocompensativo e senza controllarne l’effettività.In data 31 gennaio 2012 il debito verso [OSCURATO:PERSONA] era pagato incompensazione per euro 204.000,00 a fronte dell’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] società Kangamoil della partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] al solo valore nominale.La sentenza impugnata pone in dubbio l’effettività della prestazione diSquillace e dell’esistenza di un debito nei di lui confronti sulla base dell’assenzadi prove documentali se non una nota proforma; incorre secondo la difesa in unerrore prospettico dal momento che le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano in favoredella fallita, ma della società [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che era logicoche la fallita non possedesse documentazione al riguardo senza considerare che lanota proforma non ha rilevanza fiscale, ma riveste rilevanza giuridica dal punto divista contrattuale come atto unilaterale recettizio e ai fini della costituzione inmora.

La nota trova corrispondenza nel bilancio 2007 e 2008 di RomanaEdilfinanza.Dalla prima fase dell’operazione [OSCURATO:PERSONA] ottiene un risparmio rispetto aldebito da pagare di circa 224.000,00 euro.Quanto alla seconda fase dell’operazione la Corte territoriale ritiene che ildebito che [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse ormai prescritto, senzaspiegarne le ragioni; ritiene inoltre che [OSCURATO:PERSONA] si sia assicurata unimmobile di pregio di circa 2.500.000,00 di euro al prezzo di 10.000,00 eurosostituendo un effettivo credito di una persona giuridica con un credito inesistentee mai esatto nei confronti del fratello.Anche in tal caso non vi è prova dell’effettivo valore dell’immobile così comela Corte territoriale dimentica che l’immobile era gravato da mutuo ipotecario percirca un milione e la [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì sostenuto anche le spese diristrutturazione.3.7.2.

Con riferimento al capo 3 punto 11, la contestazione ha ad oggettol’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”, relativa ad una serie di finanziamenti erogatiin favore della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La sentenza impugnata non considera distrattiva la somma di euro 10.000,00versata per la sottoscrizione del capitale sociale con la conseguenza che sul puntola sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio non essendovi assoluzioniparziali.La prima delle società, Meliorpharma, sarebbe stata finanziata da Giraglianell’acquisto del 10% della partecipazione societaria per una somma del tuttosproporzionata pari a 150.000,00 euro laddove siffatta quota era in precedenzastata ceduta senza alcun corrispettivo.La precedente cessione era avvenuta secondo la Corte territoriale da Gattoad una fiduciaria, ma non solo non vi è prova che il fiduciante fosse Gatto e seanche fosse stato Gatto questa operazione significava solo che non voleva che ildestinatario finale sapesse che il venditore era lui.

Al momento della cessioneGiraglia aveva un patrimonio netto di più di 18 milioni di euro.La seconda delle società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata finanziata da Giragliasottoscrizione del 35% del capitale sociale che però sarebbe andata persa e chetuttavia a parere della difesa è di un ammontare tale da non poter essereconsiderata idonea a creare un pericolo concreto della lesione del patrimonioGiraglia.La terza delle società, lussemburghese, [OSCURATO:PERSONA] SA sarebbe statafinanziata da [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA] investimenti per la somma di2.850.000,00 euro di cui 50.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale sociale e2.800.000,00 a titolo di finanziamento per partecipare all’investimento in uncomplesso immobiliare di lusso in [OSCURATO:PERSONA] e la natura distrattivarisiederebbe nel fatto che non sarebbe stata trovata traccia documentale alcunadi siffatta operazione.La sentenza impugnata trascura le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito diessersi recato in [OSCURATO:PERSONA], di avere verificato la esistenza di un complessoimmobiliare residenziale e di un progetto concretamente avviato, ma rallentatodalla crisi immobiliare internazionale e dall’indebitamento bancario.

Si tratta di untravisamento decisivo della prova dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA], unitamente alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del tutto pretermesse.La sentenza impugnata sovrappone l’insuccesso economico di un’operazionecon la distrazione.Infine, attraverso la somma dei finanziamenti effettuati in favore di GiragliaInvestimenti non si raggiunge la cifra di 3.645.913,81 euro di cui allacontestazione.3.7.3 Con riferimento alla operazione relativa al capo 3 punto 12 avente adoggetto l’operazione “Pro. [OSCURATO:PERSONA].” e cioè l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] di unterreno – [OSCURATO:PERSONA]- per il prezzo di 300.000,00 euro rivendendolo in data 8 aprile2010 a [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 100.000,00.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione atteso cheil valore dell’immobile è stato calcolato richiamando il valore delle tabelle OMI,puramente indicativo, a fronte della produzione difensiva della perizia estimativae delle perdite che il terreno aveva prodotto negli anni successivi all’acquisto dalmomento che erano venute meno le autorizzazioni comunali per la realizzazionedell’insediamento immobiliare.3.7.4 Con riferimento alla operazione relativa al capo 3 punto 13 avente adoggetto l’operazione “Alphavax” e cioè l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] di 52.000 azioni disiffatta società farmaceutica, ancora una volta la sentenza impugnata equivoca ilconcetto di distrazione confondendolo con operazioni che seppure ab originerischiose, si siano rivelate ex post non convenienti.La società [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’acquisto aveva un patrimonio netto di piùdi 18 milioni di euro; Alphavax che è società attiva e in ottimo stato offriva uninvestimento molto ambito sul mercato come risultava da un comunicato stampa,dato documentale con cui la sentenza impugnata non si confronta.3.7.5.

Con riferimento al capo 3 punto 16, la condotta contestata ha adoggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]” quanto all’acquisto dalla società [OSCURATO:PERSONA] in data23 dicembre 2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in stato di dissesto la totalità delle quotedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un valore pari a 10.000,00 euro oltre al creditoper finanziamento soci pari a 82.000,00 euro.La natura distrattiva è ricavata dalla irrazionalità dell’investimento senzaconsiderare che l’operazione riguardava un immobile di pregio e che, in ragionedella necessaria natura di lungo periodo dell’investimento, era sicuramenterischiosa ma non per questo penalmente rilevante.La operazione non poteva considerarsi finalizzata a sollevare [OSCURATO:PERSONA] da uningente debito anche perché [OSCURATO:PERSONA] aveva investito nel progetto 155.000,00dollari. [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto debito in quanto il mutuo ipotecario eragarantito dalla [OSCURATO:PERSONA] martino con un altro immobile.3.7.6.

Con riferimento al capo 3 punto 17 avente ad oggetto la garanzia infavore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’operazione era complessa: da un lato ilrilascio di garanzia fideiussoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un debito diquest’ultima costituito dal pagamento delle rate mensili per l’acquisto del ramo diazienda del sito industriale di Magenta; dall’altra l’acquisto della totalità dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] che deteneva una partecipazione del 40% della società Novacetache gestiva il sito industriale.La sentenza impugnata erroneamente scinde la complessa operazioneconsiderando unicamente il rilascio della garanzia fideiussoria.Inoltre, fonda il giudizio di distrazione sulla pretesa consapevolezzadell’inevitabile dissesto di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando bilanci non correlati alla decisioneassunta nel 2008, fornendo una valutazione prognostica retrospettiva.3.8.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per avere qualificato come distrattive le operazioni dolose di cui aipunti 4),16),17),18) con la conseguente mancanza di motivazione quanto al nessocausale tra operazioni e dissesto.3.9.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto in capo alricorrente in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 7.Il Tribunale confonde la qualità di socio con quella di amministratore di fattoin assenza di qualsivoglia riscontro fattuale di gestione o cogestione dell’impresada parte dell’imputato.L’imputato è stato assolto per tutti i fatti reato riconducibili al fallimentoGiraglia successivi al 28 ottobre 2010, data della nomina di [OSCURATO:PERSONA].3.10.

Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla responsabilità dei fatti di bancarotta in capo alricorrente in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo

7.3.10.1. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la condottacontestata è quella di bancarotta documentale specifica di omessa tenuta dellescritture contabili a partire dalla messa in liquidazione.Si tratta di una condotta che necessita del dolo specifico, prova che difettatotalmente e che non può essere sostituita dal movente quale interesse adoccultare le vicende relative agli immobili.La motivazione è contraddittoria perché da una parte afferma che lacontabilità sarebbe stata totalmente carente da impedire la ricostruzionepatrimoniale salvo poi ammettere che la ricostruzione sarebbe stata comunqueeffettuata.Non tiene conto che comunque la società [OSCURATO:PERSONA] era già inattiva dal 2011/2012e nel periodo 2008/2013 l’attivo è rimasto immutato composto da soli quattroimmobili.La contraddizione si rivela evidente se si considera che la sentenza escluderesponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le vicende successive alla messa in liquidazione diGiraglia.3.10.2.

Quanto alla bancarotta distrattiva relativa all’importo di 250.000,00sentenza impugnata a dubitare dell’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata desume la provenienza dei fondi oggetto dell’assegnocircolare dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non dalla società [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle solecoordinate bancarie dell’agenzia dell’istituto di credito, come se solo la societàMiflo potesse essere titolare di un conto presso quell’agenzia.3.11.

Con il nono motivo è stata dedotta violazione di legge di cui all’art.521cod. proc. pen. quanto alla bancarotta per distrazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Nell’atto di appello la difesa aveva contestato la mancata correlazione traaccusa e sentenza dal momento che il tribunale riconosceva fatti di bancarottafraudolenta per distrazione in danno della fallita [OSCURATO:PERSONA] laddove il fallimento eraquello della società [OSCURATO:PERSONA] ed era riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ladistrazione di una serie di bonifici per circa 500.000,00 euro.3.12.

Con il decimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice delcapo 3 e del capo 7.Le operazioni più volte descritte si sono fondate su di un errore di valutazionedell’imprenditore e non si pongono come inconciliabili con lo scopo sociale oincoerenti con il soddisfacimento delle esigenze dell’impresa.

Erano investimentirazionali ma non andati a buon fine.

Vi è omessa motivazione sulla richiesta diriqualificazione.3.13.

Con l’undicesimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si limita amere formule di stile e non tiene conto della transazione di [OSCURATO:PERSONA] con bancaM.B. che ha revocato la sua costituzione di parte civile.Egualmente apparente la motivazione quanto alla dosimetria della pena edistonica rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di concordato ex art.599 biscod. proc. pen. del coimputato [OSCURATO:PERSONA].3.14.

Con il dodicesimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla condanna alla rifusione delle spese di assistenza in favoredelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nonostante la mancata comparizione e il mancato deposito di conclusioniscritte e nota spese di queste ultime, la corte territoriale ha erroneamente liquidatole spese di rappresentanza e assistenza in favore delle stesse.4.[OSCURATO:PERSONA] Marco4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dal Pubblicoministero.Il Pubblico ministero con l’atto di appello, dopo avere riportato stralci dellamotivazione di primo grado, si è limitato a segnalare una generica illogicità senzaconsiderare che la parte della motivazione del Tribunale richiamata nell’atto diappello è la semplice riproduzione della prospettazione accusatoria ma non fondaun giudizio di penale responsabilità.La sentenza impugnata, invece di evidenziare la genericità dell’appello,imputa alla motivazione del Tribunale una carenza argomentativa, carenza nonriscontrabile come si evince dal testo della sentenza id primo grado.La genericità è sicuramente intrinseca in quanto si limita a considerazionigeneriche ed astratte, senza indicare le ragioni per le quali la motivazione sarebbecarente; si accompagna inoltre ad una richiesta finale inammissibile quale quelladell’annullamento della sentenza potendosi richiedere al più una riforma dellasentenza impugnata.L’atto di appello non illustra neanche in relazione a quali delle numerosecontestazioni sia rivolto rendendo l’impugnazione non intellegibile.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata aseguito del ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.La Corte territoriale ha semplicemente offerto una ricostruzione alternativadei fatti e ha giustificato l’omessa rinnovazione istruttoria quanto alla provadichiarativa escludendone la decisività; ha richiamato la volontà espressa dalledifese all’udienza del 10 marzo 2025 nel corso della quale gli imputati hannomanifestato la loro volontà di non sottoporsi ad esame e [OSCURATO:PERSONA] non si èdichiarato disponibile.La sentenza impugnata ha ritenuto di fondare il suo diverso convincimentosulla prova documentale.Lamenta la difesa che nel corso del giudizio di primo grado era stato escussoil consulente tecnico di parte che era stato decisivo rispetto alla pronunziaassolutoria e richiama la giurisprudenza di legittimità ed europea in relazione allanecessità di una rinnovazione istruttoria in contraddittorio.4.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla contestazione e alla omessa motivazione in punto dielemento soggettivo.Il motivo opera un preliminare richiamo ai principi fissati da questa Corte conriferimento al concorso omissivo dei sindaci nell’altrui reato commissivo che hachiarito che siffatta responsabilità non può fondarsi sulla sola posizione di garanziae discendere automaticamente dal mancato esercizio dei doveri di controllo.Il ricorrente fu il primo a segnalare l’esistenza del conto tesoreria con ilverbale del 17 gennaio 2011 invitando il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] a non farne uso: sitratta di una condotta attiva incompatibile con la intenzionale inerzia ravvisata.4.3.1.

E’ stata travisata la prova documentale rappresentata dai verbali delcollegio sindacale dai quali risulta chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] accertò l’irregolareapertura del conto e ne inibì l’utilizzo.E’ altresì mancato l’accertamento del nesso causale mediante il cd. giudiziocontrofattuale, non potendosi ritenere sufficiente l’argomento secondo cui lapronta attivazione di [OSCURATO:PERSONA] con denunzie avrebbe quanto meno ostacolato laprosecuzione delle distrazioni del conto tesoreria.4.4.La difesa ha altresì depositato motivi aggiunti valorizzando lagiustificabile riduzione nei verbali successivi delle annotazioni critiche contenutenei precedenti verbali da parte del sindaco, nonché la assenza dell’elementosoggettivo.5.[OSCURATO:PERSONA] Maurizio5.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per difetto dicorrelazione tra imputazione e sentenza.Secondo quanto indicato dalla sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] dovrebberispondere del capo 3, punti 1 e 4, e del capo 7.Tuttavia, il punto 1 viene trattato unitamente alla posizione del coimputatoSabatini senza mai chiarire in che cosa si sostanzia il consapevole contributo diDorigo; né in relazione all’imputazione di cui al punto 1 si può esattamentecomprendere quale sia la condotta contestata al ricorrente.5.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione nonché travisamento della prova per omissione.Nel confermare la penale responsabilità del ricorrente la Corte ha datoprevalenza al contenuto delle dichiarazioni che lo stesso ha reso dinanzi al curatorefallimentare e non a quelle risultanti dall’esame dibattimentale nel contraddittoriodelle parti sia con riferimento al capo 3 sia con riferimento alla bancarotta Miflos.r.l. di cui al capo 7 in relazione alla quale l’imputato ha chiarito i suoi rapporticon l’amministratore [OSCURATO:PERSONA].Queste ultime dichiarazioni sono state trascurate, preferendo la Corteterritoriale di riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],sconfessate da sentenze dei tribunali civili e dalla consulenza della dott.ssaTagliabue.5.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al capo 3 sub.1).Il trasferimento dei 374.000,00 euro corrisponde al tentativo di chiusuravolto ad estinguere i debiti di [OSCURATO:PERSONA] e pienamente rientrante nei poteri delliquidatore ai sensi dell’art. 2489 cod. civ. attraverso le operazioni di liquidazionedi Red international o comunque l’acquisizione di un bene di valore superiore:come tutte le operazioni presentava una intrinseca alea.La sentenza impugnata, come già evidenziato nel primo motivo, si soffermasulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] e opera un veloce passaggio coinvolgendo [OSCURATO:PERSONA] quantoal mancato rilascio di una garanzia in relazione a detta operazione.La garanzia esisteva perché solo successivamente la fideiussione prestata daSabatini si è rivelata falsa.

Vi era altresì l’acquisto di una partecipazione al 30%nella società [OSCURATO:SOCIETA]. che conteneva tutti gli immobili di proprietà diSabatini, operazione erroneamente interpretata dalla sentenza impugnata che neha ricavato una distrazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], laddove lo stesso non ne eradiventato personalmente proprietario.La provvista fornita da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] serviva ad acquistarel’immobile che poi sarebbe stato rivenduto ad un prezzo maggiore conconseguente ricavo: la circostanza che l’acquisto dell’immobile non sia andato abuon fine non significa che la condotta in esame costituisca attività distrattiva odissipativa.Se proprio si volesse riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] una qualche responsabilità, sitratterebbe al più di una condotta colposa e dunque una bancarotta patrimonialesemplice in relazione alla quale sarebbe maturata l’estinzione per intervenutaprescrizione.5.4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al capo 3 sub.4).Al momento del conferimento dell’incarico di liquidatore a [OSCURATO:PERSONA] la societàPool Re, totalmente controllata da [OSCURATO:PERSONA], possedeva un unico immobilecondotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA] e sul quale gravava un mutuoipotecario con l’istituto Unicredit per la somma di 1.160.000,00 euro.La società [OSCURATO:PERSONA] re era anche debitrice nei confronti della controllante per lasomma di euro 204.00,00 mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva un debito per crediti professionalinei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante si dubiti della effettività di siffattocredito.Per questa ragione [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di intraprendere una trattativa conLa sentenza impugnata ignora alcune circostanze fattuali rilevanti quali ilmancato pagamento dei canoni di locazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e ilmutuo che gravava sull’immobile che lo privavano consistentemente di valore.Quindi l’operazione in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] si accollava il debitoche [OSCURATO:PERSONA] re aveva per 204.000,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il debitodel mutuo residuo versando 10.0000,00 euro per l’acquisto della partecipazionenon era certo una operazione distrattiva.5.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al capo 7 e la mancata estinzione per intervenutaprescrizione.Il capo 7 è stato riqualificato nell’ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale.Con il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2016 cessa qualsivogliacoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e che il curatore giudiziale Muliari abbia impiegato treanni per portare a fallire [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo imputabile a [OSCURATO:PERSONA].La sua responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoDorigo come amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come mero esecutore.La Corte territoriale le ha ritenute attendibili nonostante le pronunzie deitribunali civili del Tribunale di Milano e di Firenze con le quali erano respinte le suepretese.5.6.

Con il sesto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alladuplice aumento per la continuazione fallimentare e la continuazione ex art. 81cpv. cod. pen.Dopo avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti allacircostanza aggravante contestata senza specificare quale, si opera un improprioaumento per il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen.6.[OSCURATO:PERSONA] Gabriele6.1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dal Pubblicoministero.La Corte territoriale ha ribaltato l’esito assolutorio del pr imo grado inrelazione alle condotte di cui al capo 3 punto 1 avuto riguardo al concorso conDorigo nella distrazione di 374.000,00 euro per versamenti a titolo difinanziamento infruttifero allo stesso [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale giungeva ad una sentenza assolutoria sulla base di prove orali,documentali, tecniche e l’esame dell’imputato.Il Pubblico ministero con l’atto di appello dopo avere riportato stralci dellamotivazione di primo grado si è limitato a segnalare una generica illogicità senza6.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla violazione dell’obbligo di rinnovazione istruttoria a seguitodel ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.L’esame dell’imputato è stato decisivo per condurre ad una pronunziaassolutoria e la circostanza che genericamente il Presidente abbia invitato iTribunale a rendere dichiarazioni non si può equiparare ad una rinuncia asottoporsi ad esame.6.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a seguitodel ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.Il Tribunale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] sulla base della mancata prova del dolodi concorso e della volontà dell’extraneus a realizzare la condotta posta in esseredall’intraneus [OSCURATO:PERSONA], non potendo conoscere quali fossero i rapporti economici traDorigo e la società.La sentenza impugnata si limita ad affermare che, in ragione dell’autonomiapatrimoniale perfetta della società, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potuto disporre deibeni della società a prescindere dal suo rapporto creditorio con la societàmedesima.La difesa contesta l’affermazione e soprattutto insiste nell’evidenziare lamancanza di consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza del danaro edelle condizioni della società.La ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nonchéamministratore di fatto di società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] era stato del tutto superatodal controesame del curatore fallimentare.La Corte territoriale ha quindi riconosciuto il consapevole concorso di Sabatiniin ragione del negozio di accertamento intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data28 novembre 2015, non credendo che [OSCURATO:PERSONA] si fosse prestato a riconoscere ildebito in ragione del solo obbligo morale nei confronti dell’amico Dorigodimenticando che la dazione di danaro era intervenuta più di quattro anni primadel riconoscimento del debito; l’operazione era stata estemporanea e basata sulrapporto di fiducia fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’intervento finanziario per l’acquistodell’immobile a Montecarlo era finalizzato a ricavare un utile consistente;l’operazione naufragò per il ritardo nella erogazione del mutuo da parte dellabanca; [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile a restituire la somma sottoscrivendo ilnegozio di accertamento; il versamento di una parte delle somme testimonia labuona fede dell’imputato.Dunque, non si tratta di una motivazione rafforzata, ma di una diversainterpretazione dei fatti.Quanto alla falsa fideiussione la Corte territoriale ha omesso di considerarela denuncia di Busnelli socio di [OSCURATO:PERSONA] e l’utilizzo in malam partem degli esiti dellaconversazione del 3 marzo 2016.7. [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano7.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per difetto dicorrelazione tra imputazione e sentenza in relazione alla bancarotta fraudolentadocumentale.Il capo di imputazione contesta l’omesso deposito dei bilanci dal 2011 in poie la omessa tenuta della contabilità dalla messa in liquidazione.Da questa contestazione la Cote territoriale ha ricavato l’occultamento d idocumenti, mentre non vi è motivazione sull’omesso deposito dei bilanci.Le condotte di bancarotta fraudolenta documentale avevano consentitol’amissione ad una procedura concordataria in palese assenza dei presuppostitacendo le reali condizioni in cui versava la società, ma anche su questo tema lasentenza impugnata non offre argomentazioni e afferma piuttosto chel’occultamento delle scritture contabili servisse a nascondere la reale natura delletransazioni ed in particolare la fittizietà delle compravendite immobiliari, nonoggetto di contestazione.La prova del dolo specifico è tratta da fatti che non sono oggetto diimputazione (supposta fittizietà di compravendita immobiliare) e non si confrontacon le dichiarazioni di Bellani e del curatore che riconoscevano che la società Mifloera risultata inattiva negli ultimi cinque anni.7.2.

Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di dosimetria della pena.La pena è stata determinata in relazione alla bancarotta fraudolentadocumentale con la riduzione delle circostanze attenuanti generiche e non è statapresa in considerazione la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta.Nonostante ciò, non si comprende se nel mancato accoglimento dellarichiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio avanzata con l’atto di appello,la sentenza impugnata abbia immotivatamente esteso e compreso nella penaanche l’ipotesi delittuosa della bancarotta patrimoniale semplice.8.

In data 16 giugno 2026, a seguito del deposito di conclusioni scritte delsostituto procuratore generale, sono pervenute memorie scritte di replica delledifese nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonofondati per le ragioni e nei limiti di cui in seguito.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DorigoMaurizio sono nel loro complesso infondati.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RobertoI ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati per leragioni e nei limiti di cui in seguito.1.

Il primo motivo comune di ricorso, relativo alla inammissibilità pergenericità dell’ atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'appello del P.M. contro lasentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza dicontenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effettopienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisoriprevisti dall'art. 597, comma secondo lett. b) cod. proc. pen.; ne consegue chenon è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello in cui il P.M. non abbiafatto specifico riferimento a tutti i termini dell'ipotesi accusatoria, ma solo a quellipresi in considerazione dalla decisione impugnata. (Sez. 5, n. 46689 del30/06/2016, P.g. e altro in proc.

Coatti e altri, Rv. 268671)Nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticità dell’attodi appello non si confrontano con la sostanziale assenza di motivazione dellapronunzia assolutoria della sentenza di primo grado.Il Pubblico Ministero, nell’atto di appello (pp.7/8), riporta la brevissimamotivazione della sentenza di primo grado che è limitata ad una sola dellenumerosissime condotte distrattive oggetto di contestazione ( cd. operazioneMonastir di cui al capo 3, punto 12); quindi, evidenzia come nell’argomentazionedel Tribunale siano state trascurate tutte le altre condotte.Rileva l’atto di appello l’assenza completa di argomentazione sull’omessaalle condotte poste in essere degli amministratori e lamenta la sostanziale assenzadi motivazione quanto alle ragioni che hanno condotto all’assoluzione dei sindaciComi e [OSCURATO:PERSONA].A fronte, dunque, di una motivazione inesistente per alcuni aspetti eapparente per altri, non ci si può dolere della genericità del conseguente appelloche non può che prendere atto dell’assenza di argomentazioni e della necessità difornirle al fine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi dicensura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legatial grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenzaimpugnata.2.

Il secondo motivo comune di ricorso, in relazione alla dedotta violazionedegli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra imputazionee sentenza (capo 3, punti 4, 16, 17, 18), risulta manifestamente infondato.2.1.

Va in primo luogo evidenziato che la censura di cui al capo 3 punto 4 nonpuò essere ricondotta alla violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza, quanto piuttosto ad una prospettata genericità o mancanza di chiarezzadel capo di imputazione.In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiarae precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo taleda consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesada parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per iltramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte delfascicolo processuale. (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep.2024, P., Rv. 286023)Alla luce del principio richiamato e costantemente affermato da questa Corte,la censura risulta destituita di fondamento dal momento che dalla lettura del capo3 di imputazione - in cui si descrivono le plurime condotte penalmente rilevantidescrizione di tutte le condotte vi è un espresso riferimento al concorso deiricorrenti sindaci e risulta utilizzata la espressione: “[..]I Sindaci in particolarerispetto alle operazioni sopra indicate [..] con la ulteriore descrizione dellacondotta omissiva degli stessi i quali - in relazione a tutte le condotte inprecedenza descritte dai punti 1 a 18 - non avrebbero attivato i poteri di controlloloro spettanti, prestando sostanziale acquiescenza e adesione alle operazionipenalmente rilevanti.2.2.

Quanto alla censura relativa al capo 3 ( punti 16,17,18) va ricordato cheil tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è stato oggetto diuna lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale, alla luce della quale puòaffermarsi, richiamando anche le indicazioni delle Sezioni Unite, che per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Le sentenze successive, pur in relazione a diverse fattispecie in materiafallimentare, hanno escluso la violazione ogni qualvolta la condanna siaintervenuta per la medesima azione come descritta in sentenza nei suoi profilisoggettivi e oggettivi. ( per tutti Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele, Rv.283136) così escludendosi qualsiasi vulnus difensivo rispetto alla condotta comedescritta.Anche nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto provata lamedesima condotta contestata e descritta nei punti 16,17,18 riqualificandolatuttavia diversamente.3.Il terzo motivo comune di ricorso, relativo alla responsabilità dei sindaciquanto alle condotte contestate al capo 3 ed articolato in plurime censure, èfondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.3.1.

La prima delle censure contenuta nel terzo motivo è infondata.

Si hariguardo alla complessiva contestazione operata nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] quanto loro concorso, quali sindaci, nelle condotte penalmente rilevanticontenute nel capo 3 di imputazione.Nel rinviare ai successivi paragrafi quanto alla fondatezza/infondatezza dellecensure in relazione alle singole condotte contestate ai vari punti del capo diimputazione 3), occorre affrontare in questa sede preliminarmente le ragioni perle quali, ad avviso di questo collegio, la Corte territoriale ha correttamenteravvisato il concorso dei sindaci.3.1.1.

È necessario, al riguardo, operare un più generale inquadramento, delresto presente anche nei ricorsi degli imputati, del tema del concorso nei reati dibancarotta da parte del collegio sindacale.La giurisprudenza di questa Corte ha prodotto una approfondita elaborazionesul complesso e delicato tema in esame.Ha innanzitutto chiarito che è ammissibile il concorso commissivo delsindaco nel delitto di bancarotta dell’amministratore, ma anche la responsabilitàper fatto proprio evidenziando che :-il sindaco non è estraneo alla qualificazione soggettiva e risponde del reato,eventualmente in concorso con gli amministratori, anche per fatto proprio, e, nonsolo per fatto omissivo (Sez. 5, n. 12018 del 01/03/1999, Maellare, Rv. 215559,in relazione all’approvazione di una relazione falsa redatta congiuntamente agliamministratori; Sez. 5, n. 7222 del 18/01/2023, Boscolo, Rv. 284046 quanto alladistrazione realizzata dal presidente del collegio sindacale, al quale in più occasionil'amministratore della fallita aveva consegnato somme di denaro destinate alpagamento dei tributi).Si è poi soffermata sul tema centrale del concorso omissivo ex art. 40 commasecondo cod. pen. del sindaco negli illeciti penali commessi dagli amministratori,avuto riguardo alla posizione di garanzia e al nesso di causalità chiarendo che:- i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarottacommesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non siesauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa adisposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelteimprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solodell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Sez. 5,n. 18985 del 14/01/2016, A. T. ed altri, Rv. 267009);- nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale neireati commessi dall'amministratore della società può realizzarsi anche attraversoun comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in unamera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa adisposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la suarappresentazione ( Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266646);- i componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia,nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge edello statuto da parte degli amministratori, sull'adeguatezza dell'assettoorganizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull'andamento generaledell'attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare ilpatrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all'oggettosociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell'ente. ( Sez. 5, n.13382 del 03/11/2020 dep.2021, Verdini, Rv. 281031, in tema di truffa aggravatadal conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui la Corte ha precisato che, ai finidella configurabilità della responsabilità dei sindaci, è del tutto irrilevante che l'entesia sottoposto a concorrenti forme di controllo esterno, privato o pubblico, aventiambito e caratteristiche differenti rispetto a quelle del collegio sindacale);- la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta deicomponenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione digaranzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, mapostula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessariospessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindacistessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causaledell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato. (Sez. 5,n. 20867 del 17/03/2021, D'[OSCURATO:PERSONA]. 281260);- la posizione di garanzia, espressiva di uno «speciale vincolo di tutela»,presuppone un dovere impeditivo che oltre a scaturire da una fonte formale siaanche caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzionedell'evento (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273).La sentenzain motivazione offre una articolata ricostruzione in relazione alla responsabilitàpenale dei sindaci e, per quanto di interesse, si sofferma anche sul reato omissivoc.d. improprio come derivante dalla clausola di equivalenza di cui all'art. 40,comma secondo, cod. pen. e dalla combinazione di quest'ultima con la norma diparte speciale che prevede la fattispecie incriminatrice commissiva e con laulteriore combinazione con la previsione dell'art. 110 cod. pen., di talché l'eventoindicato dall'art. 40, comma secondo, viene a consistere nel fatto criminoso di unterzo.

Gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell'altrui reatocommissivo sono la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato,che impone un'indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; la condottaomissiva; il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l'altrui condottaillecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativalecita; il dolo di concorso.

La posizione di garanzia del sindaco trova la propriafonte nei poteri-doveri di controllo attribuitigli dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., chenon si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa adisposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelteimprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solodell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.

Le normein rassegna attribuiscono al collegio sindacale il "dovere" di vigilare sull'osservanzadella legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione edin particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo econtabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esseconferiscono al medesimo organo il "potere": di procedere, anche individualmente,ad atti di ispezione e di controllo; di chiedere agli amministratori notizie, anchecon riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o sudeterminati affari; di convocare l'assemblea qualora ravvisino fatti censurabili dirilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere; di denunciare altribunale gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla societào a una o più società controllate, eventualmente commesse dagli amministratoriin violazione dei loro doveri.Infine, la giurisprudenza di questa Corte ha approfondito il temadell’elemento soggettivo richiesto delineandone l’ambito e ha ritenuto che:- sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistanopuntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza deiquali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteridoveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattivedegli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgereal rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella formadel dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controlloavrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori.(Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 che ha ritenuto elementisignificativi le circostanze che l'imputato fosse espressione del gruppo di controllodella società, avesse rilevante competenza professionale, e avesse omesso,malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo);- non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di unaespressa previsione normativa non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. checontempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; neconsegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso,è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposaespressamente prevista dall'ordinamento. (Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018,Curti, Rv. 274626) Deve quindi escludersi che, se si riscontri la colpa del sindacoe non il dolo, sia possibile un concorso colposo nel delitto doloso in assenza di unaespressa previsione normativa;- la legge n. 35 del 2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha modificato il regimedella responsabilità civile dei sindaci, introducendo un tetto massimo allaresponsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale: il commasecondo del novellato art. 2407 cod. civ. stabilisce che: "Al di fuori delle ipotesi incui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dacollegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violanoi propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferitol'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compensoannuo percepito, secondo i seguenti scaglioni [...]".

Qualunque sia l'elaborazioneermeneutica che si svilupperà sulla norma in rassegna, è sufficiente osservare chel'iniziale clausola di riserva ("Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo")priva la disposizione della capacità di incidere sull'oggetto del presente processo(così in motivazione Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, cit.);-ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacalenon è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori dellasocietà, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che la condotta, attiva odomissiva, nell'esercizio dei poteri di controllo, sia caratterizzata, sotto il profilopsicologico, dalla coscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, dideterminare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degliamministratori. (Sez. 5, n. 12612 del 19/12/2025, dep.2026, Rosignoli, Rv.289883 che ha precisato che siffatta prova è desumibile dalla presenza di segniesteriori, quali la conoscenza della gestione societaria, il lungo lasso di tempo incui sono state attuate le operazioni distrattive, nonché la reiterazione e l'elevatoimporto delle stesse).3.1.2.

Occorre, dunque, verificare, alla luce delle indicazioni dellagiurisprudenza di questa Corte appena richiamata, se la sentenza impugnata abbiaoperato buon governo di siffatti principi in relazione al caso in esame che, comegià evidenziato, ha riguardo ad un’ipotesi peculiare in ragione della dimensione delfallimento [OSCURATO:PERSONA] e della pluralità e complessità di operazionidistrattive/dissipative protrattesi in un significativo arco temporale.Nel poter rispondere affermativamente a siffatto interrogativo, vaconsiderato l’impianto motivazionale della sentenza impugnata che,contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, non si limita a discutere della penaleresponsabilità dei ricorrenti unicamente alle pp.120/123, espressamente dedicatealle posizioni dei due coimputati; proprio alla p.121, infatti, si legge : “ [..] per lesingole imputazioni e per i relativi verbali di assemblea redatti alla presenza deisindaci senza che questi abbiano avuto a obiettare o rilevare alcunché si rimandaa quanto esposto nei rispettivi punti[..].”Le pagine precedenti ( p.71 e ss.) sono, infatti, dedicate all’analisi dei singolipunti del capo di imputazione 3) relativo al fallimento [OSCURATO:PERSONA] e contengono unaspecifica analisi delle varie condotte e degli elementi a supporto della penaleresponsabilità non solo dei sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche delcoimputato [OSCURATO:PERSONA].pp.120/123, risulta come il presupposto in diritto della sentenza impugnata è cheil collegio sindacale di una società ha l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza degliassetti organizzativi e sui principi di corretta amministrazione.I sindaci accedono liberamente a tutta la documentazione, chiedono notizieagli amministratori per monitorare costantemente le operazioni e gli investimentidella società e, dunque, sono consapevoli dello stato o meno di salute dell’impresa,ancor prima del deposito del bilancio annuale, il cui iter progressivo di formazionesottostà al loro precipuo controllo.Ne consegue la correttezza del ragionamento probatorio della sentenzaimpugnata in ordine alla piena consapevolezza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -subentrati nell’incarico sindacale nell’anno 2007 e fino al 28 ottobre 2010 - dellagrave situazione economica di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in relazione a tutte le operazionidistrattive descritte al capo 3).Come emerge dalla sentenza impugnata e come peraltro viene sottolineatodagli stessi ricorrenti (pag. 96 – 97, del ricorso), molte delle più importantioperazioni distrattive erano state decise fuori del Consiglio di Amministrazione,senza alcuna preventiva autorizzazione o delibera e su tale illegittimo modusoperandi, i sindaci, che ne erano venuti a conoscenza quanto meno dopo la primaoperazione, non avevano mai operato verifiche, mai indetto l’assemblea dei soci,mai esercitato azione di responsabilità verso gli amministratori, mai fatto denunciaal Pubblico Ministero agevolando, con tale grave consapevole omissione, lalegittimazione delle delibere di ratifica adottate successivamente e, cosa ancorapiù grave, di un sistema operativo che oltrepassava anche la forma del passaggiopreventivo in Consiglio di amministrazione - ai danni dei soci e dei creditori - benpotendo, costoro, a norma dell’art. 2391 cod. civ., impugnare gli atti commessidagli amministratori in conflitto d’interessi con la società.Ma l’argomentazione decisiva che, ad avviso del collegio, consente diconsiderare la motivazione della sentenza impugnata rispondente ai requisitirichiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di concorso omissivo deisindaci nei reati di bancarotta è da ravvisarsi allorquando la Corte territoriale operauna precisa e consapevole scelta nel “[..]considerare globalmente la condotta degliimputati a dimostrazione che la pressoché totale inerzia nell’esercizio dei loropoteri di controllo non è stato frutto di negligenza (come sostenuto dal Tribunale),ma intenzionalmente rivolta ad assecondare le scellerate operazioni attuate aidanni della fallita [..].”Al riguardo, proprio in ragione della pluralità delle contestazioni addebitateai ricorrenti nel periodo di tempo durante il quale gli stessi hanno svolto il ruolodi sindaci, la sentenza impugnata valorizza alcuni indici fattuali inequivocabilmenterivelatori del loro concorso, in punto di consapevolezza:- i due imputati erano professionisti esperti e rivestivano la carica di sindacoanche in altre società coinvolte nel processo, avendo in tal modoconsapevolezza delle vicende del gruppo societario che gravitava intornoalla società [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto la carica dipresidente del collegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] dal 29 ottobre 2004 al 28febbraio 2007 ed è stato sindaco delle società Aries, [OSCURATO:SOCIETA] e ILCI.[OSCURATO:PERSONA] è stato sindaco di [OSCURATO:SOCIETA];- in tutte le assemblee del consiglio di amministrazione richiamate nellesingole contestazioni ed aventi ad oggetto le decisioni rilevanti ai fini dellecondotte contestate, gli imputati hanno mostrato totale acquiescenza;- a fronte di operazioni del tutto prive di logica e di utilità per il patrimoniodella società [OSCURATO:PERSONA], contestate unitamente ai coimputatiamministratori, esposte dal [OSCURATO:PERSONA] al consiglio diamministrazione per l’autorizzazione o anche per la - come giàevidenziato - irrituale ratifica, non hanno mai sollevato obiezioni, chiestochiarimenti o disposto autonome istruttorie;- nella quasi totalità dei verbali del consiglio di amministrazione (nellatotalità per gli anni 2007/2008) hanno sempre escluso la sussistenza dievidenti situazioni di conflitto di interessi e hanno riconosciuto la coerenzadelle operazioni rispetto alla strategia aziendale nel rispetto dei parametridell’opportunità e della prudenza ( a titolo esemplificativo la sentenzaimpugnata richiama il verbale del 4 marzo 2008 avente ad oggetto ancheil finanziamento infruttifero alla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui gli imputati eranosindaci);- solo sporadicamente ad operazioni concluse sono stati operati modestirilievi contenuti unicamente nei verbali del collegio sindacale cui peraltronon è seguita alcuna concreta iniziativa volta a contrastare quantorilevato;- i rilievi sono limitati in alcuni verbali unicamente all’anno 2009,circostanza senz’altro significativa in quanto rilievi intervenuti quando lasocietà di revisione aveva espresso un parere negativo sull’approvazionedel bilancio dell’anno precedente e dunque il dissesto della società eramanifesto e non più occultabile;- sebbene dotati di autorità di verifica gli imputati sono rimasti inerti afronte di macroscopiche violazioni, laddove il doveroso intervento avrebbedisvelato le condotte illecite consentendo di reagire alle stesse eprevendendo danni ulteriori;- le relazioni redatte in relazione ai bilanci 2007 e 2008, anni in cui leoperazioni contestate nei singoli punti di cui al capo 3, hanno provocatoun indebitamento di oltre 30.000.000,00 di euro, hanno escluso lasussistenza di operazioni anomale, imprudenti o pregiudizievoli perl’integrità patrimoniale, l’insussistenza di operazioni atipiche e inusualianche infragruppo o con parti correlate laddove la società [OSCURATO:PERSONA] haoperato quasi esclusivamente con parti correlate e nell’interesse dicostoro.

Nella relazione al bilancio 2007 hanno qualificato le osservazionidella società di revisione quale frutto di eccessiva prudenza nonconsiderando che con le rettifiche suggerite dai revisori il bilancio già inperdita avrebbe determinato l’erosione di un terzo del capitale sociale.Nella relazione al bilancio 2008, a fronte delle durissime critiche deirevisori che non avevano espresso parere favorevole all’approvazione delbilancio sia per la mancata svalutazione totale dei crediti verso Nextimmper 4.959.000,00 di euro e verso Nemo per 4.577.000,00 di euro e perla mancata indicazione dei rapporti tra parti correlate nelle operazioni, isindaci hanno ribadito l’assenza di operazioni anomale rispetto allaordinaria gestione.

A fronte della totale perdita del capitale sociale e dellainerzia totale degli amministratori gli imputati non hanno mai adottato diiniziativa i provvedimenti richiesti ex art. 2446 e 2447 cod. civ.Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, i requisiti richiesti perrisultano sussistenti: la condotta omissiva; il nesso causale tra contegno omissivodel garante e l'altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattualedella c.d. condotta alternativa lecita; il dolo di concorso da intendersi qualecoscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, di determinare o favorirela commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori.La operazione di parcellizzazione delle singole condotte operata dalla difesa -quanto alla necessità di individuare in ciascuno degli episodi contestati gli indicirivelatori del concorso - è fonte di un equivoco metodologico nel caso di speciedove la pluralità e il complesso delle operazioni globalmente considerate forniscela corretta chiave di lettura dell’ipotesi accusatoria: gli imputati sindaci non si sonolimitati ad un occasionale silenzio e ad una inattività legata ad un singolo episodio,ma durante il periodo in cui hanno svolto il ruolo di verifica e controllo, pure afronte di plurime e macroscopiche violazioni, non hanno mai posto in essere ledovute attività che loro competono per legge.3.1.3.

La lettura complessiva delle condotte poste in essere consente inoltredi ravvisare un’altra circostanza costantemente ricorrente: le operazionidistrattive/dissipative intercorrevano tra parti correlate, ossia - a titoloesemplificativo - tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la società controllata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in dissesto, a favore di SOGECO controllatainteramente dalla prima; tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], interamente partecipata dallaprima e di cui [OSCURATO:PERSONA] era sindaco.È questa una circostanza di sicuro rilievo ai fini della configurazione dellaresponsabilità dei ricorrenti come risulta dalla giurisprudenza civile di questa Cortesullo specifico tema nella misura in cui ha enucleato e valorizzato, con riferimentoalle sanzioni amministrative, uno specifico dovere di vigilanza in capo ai sindaci:- in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di "operazioni con parti correlate", sussiste la responsabilità dei sindaciove, in occasione di tali operazioni, omettano o esplichino in modo inadeguato ilcontrollo su tutta l'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art.2403 cod. civ. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene alregolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente ed è posto a tutela, oltre chedei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle societàquotate, considerata l'esigenza di garantire l'equilibrio del mercato. (Cass. civ.,Sez. 2, n. 1601 del 26/01/2021, Rv. 660376).

In motivazione la sentenza hachiarito che l'art. 151 TUF dispone che i sindaci possono, anche individualmente,procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedereagli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere lemedesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione edi controllo delle società controllate.- in tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi dioperazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dallesingole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e icomportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci,mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità deicontrolli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava laresponsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del lorodisvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dallacircostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolaridi funzioni gestorie (Cass. civ. Sez. 2, n.6630 del 19/03/2026, Rv. 677316);- in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materiadi intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche conriguardo ad operazioni con "parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto diinteressi degli amministratori", realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendoinsufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, allaverifica del contenuto economico dell'operazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 5357 del07/03/2018, Rv. 647847).3.2.

Quanto alle singole contestazioni contenute nel capo 3, le censurecontenute nel motivo comune, ad eccezione delle ipotesi di seguito indicate, sonovolte a proporre una lettura alternativa in fatto, per ogni singola condotta,inammissibile in quanto insuscettibile di essere sottoposta al sindacato dilegittimità, non confrontandosi con la motivazione rafforzata adottata dallasentenza impugnata (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944)In tal caso, come già evidenziato nel paragrafo che precede, la motivazionenella parte relativa alla responsabilità dei sindaci è da porre in stretta e direttacorrelazione con quella di conferma dell’affermazione della penale responsabilitàper gran parte delle attività distrattive di cui al capo 3) dei coimputati ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché del coimputato giudicato in via definitiva nelle formedel concordato in appello, [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio diamministrazione della fallita.La sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica nécontraddittoria, ha evidenziato come, per ciascun punto contestato, la condottaomissiva dei sindaci garanti abbia concretamente e consapevolmente agevolato larealizzazione dell'illecito degli amministratori; già nel 2008 si era manifestato lostato di dissesto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che aveva maturato debiti verso i soli istitutidi credito pari a euro 24.000.000,00 di euro e i “segnali di allarme” erano notiai sindaci.3.2.1.

Con riferimento al capo 3 punto 2, la censura è rivalutativa e in fatto:nella motivazione si dà atto che la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società costituita il 20.2.2007 da [OSCURATO:PERSONA] fiduciaria,di proprietà per il 98% di [OSCURATO:PERSONA], acquistata da [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre2007 al prezzo di 10.000,00 euro e di 750.000,00 euro versate per l’acquisto diun immobile a Crotone, di cui la società si accollava il mutuo della venditrice,[OSCURATO:SOCIETA]., che restava locatrice, inadempiente, dell’immobile e tra i cui socirisultava anche [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:PERSONA], nipotedi [OSCURATO:PERSONA] e cugino di [OSCURATO:PERSONA], componente del Consiglio diamministrazione della fallita, era avvenuta al prezzo di 20.000,00 euro per lequote sociali e di euro 785.000,00 quale prezzo del credito che [OSCURATO:PERSONA] aveva neiconfronti della stessa società, per avere finanziato l’acquisto dell’immobile che,però, veniva compensato, peraltro in difetto, dall’acquisto cui [OSCURATO:PERSONA] si eraparimenti impegnata verso il [OSCURATO:PERSONA], di migliaia di azioni della K.R.

Energy, aprezzo notevolmente superiore a quello di mercato.La sentenza impugnata - anche ai fini della condotta omissiva e dellaconsapevole inerzia dei sindaci - evidenzia che era un’operazione tra particorrelate, in conflitto d’interessi, che aveva consentito il trasferimento,sostanzialmente a titolo gratuito, con pari danno per la fallita, dell’immobile daGiraglia S.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA] (p. 78/80 sentenzaimpugnata).La sentenza impugnata dà atto, con motivazione congrua, che i sindaci, purperfettamente a conoscenza del grave stato di dissesto della società al momentodell’operazione, rappresentata nel febbraio 2009 in Consiglio di amministrazionee pur dando atto, nel verbale di verifica del collegio sindacale, dell’ “opacitàdell’operazione”, in quanto intercorsa tra parti correlate, con grave danno per laGiraglia S.p.a., ciò non di meno non avevano esercitato alcuno dei poteri loroconferiti dalla legge per ostacolare l’evento, pur potendo procedere, ancheindividualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a chiedere agli amministratorinotizie sull’operazione sociale e sullo specifico affare, a convocare l’assemblea deisoci, ad impugnare la delibera, a denunciare al Pubblico ministero e quindi alTribunale le gravi irregolarità nella gestione, così, all’evidenza, agevolandodolosamente la realizzazione della distrazione ( sul punto p. 78/80 e pag. 120/123,sentenza impugnata).3.2.2.

Con riferimento al capo 3 punto 4) relativo all’accollo, in data 30 luglio2009, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. del debito della controllata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - pari a 576.000,00 euro a favore di [OSCURATO:PERSONA], per una nonmeglio accertata assistenza legale e di cui è dubbia la stessa esistenza – lacensura è manifestamente infondata perché non si confronta con la circostanzache si trattava di una operazione tra parti correlate e per un debito inesistente,con pari danno per la fallita: nel momento in cui i sindaci ne ebbero conoscenza,nella riunione del Consiglio di amministrazione del 3 settembre 2009, i ricorrentinon esercitarono alcuno dei poteri volti ad interrompere e ostacolare tale iterillegittimo (pag. 80), a norma dell’art. 2391 cod. civ. attraverso la impugnazionedella delibera, né esercitarono azione di responsabilità verso il PresidenteCelentano [OSCURATO:PERSONA], consapevolmente agevolando l’esecuzione dell’illecita distrazioneche avrebbe potuto essere se non interrotta, quanto meno, ostacolata.3.2.3.

Con riferimento al capo 3 punto 6) relativo al prestito obbligazionariostipulato con [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di quattro titoli obbligazionari alcontrovalore di euro 7,00 l’uno, per un totale di 2.000.000,00 di euro, in data 30giugno 2008 ad opera di [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso la censura non siconfronta con le motivazioni della sentenza impugnata che ha chiarito comel’operazione fosse stata realizzata senza autorizzazione del Consiglio diamministrazione ed in conflitto d’interessi: quando l’operazione era comunicataal Consiglio di amministrazione e ai sindaci a distanza di circa una mese in data25 luglio 2008, i ricorrenti non esercitarono alcuno dei poteri volti ad interromperee ostacolare tale atto distrattivo nonostante risultasse evidente la reiterazionedell’anomalo percorso decisionale senza il passaggio in Consiglio diamministrazione, il palese conflitto d’interessi e lo stato di dissesto di [OSCURATO:PERSONA](pag. 84).3.2.4.

Con riferimento al capo 3 punto 7), relativo al prestito non oneroso eprivo di condizioni favorevoli alla fallita, pari a 2.700.000,00 euro da parte diGiraglia Spa a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in data 21dicembre 2007, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione esuccessiva ratifica in data 28 marzo 2008, alla presenza dei sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],la censura non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che havalorizzato come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte gli indice di fattorivelatori del dolo di concorso (p.85/87):- la consapevolezza da parte dei ricorrenti delle condizioni di pesante perditadi [OSCURATO:SOCIETA]. pari a circa due milioni di euro come risultava del bilancio 2007;-il ruolo svolto proprio dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di sindaci nella societàNextimm dalla data di costituzione dell’11 ottobre 2006; la consapevolezza dellostato di dissesto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di cui i ricorrenti erano sindaci in quel momento;-la mancata indicazione nella delibera, dei dettagli delle operazioni cheavrebbero consentito l’intero rientro finanziario della somma investita da GiragliaS.p.a.;-la totale inerzia, quando, in data 28 marzo 2008, veniva svelatal’operazione, e così anche in occasione dei successivi finanziamenti di [OSCURATO:PERSONA] 2008 al 2010, già in stato di decozione, a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., unicamenteal fine di finanziare [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato Presidente del collegiosindacale.3.2.5.

Con riferimento al capo 3 punto 9), la censura, rivalutativa, non siconfronta con la sentenza impugnata che ha evidenziato che entrambi i sindacierano in carica quando venivano dall’amministratore esposti, il 28 marzo, il 25luglio ed il 13 novembre 2008, finanziamenti infruttiferi per finanziamenti di cassada parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in dissesto, a favore di SOGECO (società in perdita,controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA]).Ancora una volta la decisione non era deliberata in Consiglio diamministrazione ma solo successivamente ratificata; era un’operazione fra particorrelate, in palese conflitto d’interessi e alcuno dei poteri volti ad ostacolare talericorrenti.3.2.6 Con riferimento al capo 3 punto 12) relativo all’acquisto da parte diGiraglia Spa da [OSCURATO:SOCIETA] (interamente partecipata dalla prima e di cui [OSCURATO:PERSONA] erasindaco) di un terreno a [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di 300.000,00 euro, in data 9maggio 2007, poi svenduto l’8 aprile 2010 a 100.000,00 euro a PRO.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,partecipata al 100% da [OSCURATO:PERSONA] (di cui era dominus [OSCURATO:PERSONA]),ancora una volta la censura propone una rivalutazione delle argomentazioni dimerito della sentenza impugnata la quale ha valorizzato la circostanza che siastata una operazione tra parti correlate, in palese conflitto d’interesse, non decisadal Consiglio di amministrazione ma posta in essere direttamente da LucaCelentano in data 8 aprile 2010 e sottoposta al consiglio di amministrazione ed aisindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile 2010, senza alcuna giustificazione né sulle ragioniper cui non era stato possibile portare avanti i programmi d’investimento, né sullasvalutazione del prezzo di vendita.Proprio sulla specifica operazione la Corte territoriale con motivazione nonmanifestamente illogica, né contraddittoria ha evidenziato che il collegio sindacalesi era limitato a rilevare che la cessione era avvenuta tra parti correlate, ad unprezzo sulla cui congruità non era possibile esprimersi, senza tuttavia azionare ipoteri ex art. 2391 cod. civ., per impugnare la delibera.3.2.7.

Con riferimento al capo 3 punto 16), relativo all’ acquisto in data 23dicembre 2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. della totalità delle quote della societàSan [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] fiduciaria, anche in tal caso la censura rivalutativa non siconfronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che evidenzia essereun’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interesse, eseguita senza previadelibera del Consiglio di amministrazione e solo successivamente ratificata allapresenza dei sindaci che nulla hanno obiettato nel verbale (p. 110).3.2.8.

Con riferimento al capo 3 punto 17), relativo al riacquisto di ILCI daparte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la censura non si confronta con le motivazioni in fatto dellasentenza immuni da vizi allorquando la Corte territoriale sottolinea che si svolgevatra parti correlate e in conflitto d’interesse e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era anche sindacodi ILCI, a fronte di conclamata condizione di dissesto della fallita.[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale sottolinea come i sindaci, nella pienaconsapevolezza di quanto suindicato non hanno azionato i poteri loro riconosciutiex art. 2391 cod. civ. per impugnare la delibera e solo dopo avere prestato ilconsenso al rilascio della fideiussione, hanno solo successivamente il 29 gennaio2009, falsamente riportato di essere stati all’oscuro del conflitto d’interesse e dellanatura dell’operazione omettendo di riferire che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del collegiosindacale delle due società (p. 112).3.2.9.

Con riferimento al capo 3) punto 18, operazione volta ad evitare leperdite economiche al socio di [OSCURATO:PERSONA] derivantidall’investimento nelle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA]/ K.R.

Energy, la censura è volta arivalutare le argomentazioni della sentenza impugnata che con motivazioneimmune da vizi logici ha ricostruito l’operazione come tra parti correlate ed inconflitto d’interesse senza previa delibera del Consiglio di amministrazione e solosuccessivamente ratificata; i sindaci ricorrenti nulla hanno rilevato nel verbaledi ratifica, salvo successivamente lamentare il conflitto d’interessi nei verbali delCollegio sindacale, attività del tutto inidonea ad ostacolare il processodepauperativo, ma volta unicamente a potere eventualmente consentire ai sindacidi invocare la loro buona fede in caso di controlli (p. 113/114).3.3 Fondate risultano, invece, le censure egualmente contenute nel terzomotivo comune e relative al punto 8 per entrambi i ricorrenti e ai punti 10,11,15per il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA].3.3.1.Con riferimento al capo 3 punto 8) la sentenza impugnata evidenziache l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. delle quote di [OSCURATO:PERSONA] fu deliberatodal Consiglio di amministrazione in data 2 febbraio 2007, allorquando né [OSCURATO:PERSONA],nè [OSCURATO:PERSONA] ricoprivano la carica di sindaci nella società.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 8 del capo 3) della rubrica per non avere gli imputati commesso il fatto.3.3.2.

Con riferimento al capo 3 punto 10), la censura risulta fondataunicamente con riferimento al coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: dalle motivazioni dellasentenza impugnata (p. 93/94) non risulta che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentealla delibera societaria del 29 ottobre 2007, data in cui l’assemblea del consigliodi amministrazione autorizzava l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] da EurinvestInvestimenti della quota di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oltre al credito finanziamentosoci per complessivi 7.250.000,00 euro.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 10 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA] per non averel’imputato commesso il fatto.Diversamente è a dirsi per l’imputato [OSCURATO:PERSONA].

La censura è tesa ancora unavolta a rivalutare i contenuti della sentenza impugnata che sul punto ha conmotivazione in fatto immune da vizi argomentato circa la natura distrattivadell’operazione a esclusivo vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], attraverso EurinvestInvestimenti (pag. 93/96), di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato, peraltro, presidente del collegiosindacale dal 2004 al 2007, in conflitto d’interessi, così agevolando la distrazione.3.3.3.

Con riferimento al capo 3 punto 11), la censura risulta fondataunicamente con riferimento al coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: dalle motivazioni dellasentenza impugnata risulta che questi non avesse ancora ricoperto la carica disindaco il 15 giugno 2007, giorno della ratifica del primo finanziamento infruttiferoda [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], né nelle successive date del 12settembre 2007 e 22 novembre 2007, allorquando erano deliberati gli ulterioriinvestimenti in [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 11 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA] per non averel’imputato commesso il fatto.Quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] la censura risulta sul punto manifestamenteinfondata atteso che la sentenza impugnata ha chiarito che gli investimentiavessero unicamente finalità distrattiva (p.96/98), nella assoluta consapevoleinerzia dei sindaci.3.3.4.

Con riferimento al capo 3 punto 15), la censura risulta fondataunicamente con riferimento al coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e all'operazionedeliberata in data 12 settembre 2007 dal momento che dalla lettura della sentenzaimpugnata risulta che questi non aveva ancora ricoperto la carica di sindaco il 12settembre 2007, data della delibera del primo finanziamento pari a 600.000,00euro.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 15 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamenteall’autorizzazione del 12 settembre 2007, per non avere l’imputato commesso ilfatto.Quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e agli ulteriori finanziamenti ( la contestazioneriguarda plurimi finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a favore di [OSCURATO:PERSONA],società in perdita, per oltre tre milioni di euro, già nel 2007), la motivazione dellasentenza impugnata risulta immune da vizi logici allorquando evidenzia la totale econsapevole inerzia dei sindaci a fronte di finanziamenti concessi sempre senzaprevia deliberazione del Consiglio di amministrazione e soggetti a successivaratifica a favore di società in perdita senza alcuna ragionevole giustificazionedell’investimento (p.106/109).4.

Fondato risulta il quarto motivo di ricorso.Nel dispositivo la pena finale è indicata in anni tre e mesi sei di reclusione,previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti allacontestata circostanza aggravante.Nella parte motiva vi è l’indicazione di una pena finale di anni due partendoda una pena base di anni tre e operando la riduzione unicamente per laconcessione delle circostanze attenuanti generiche senza che sia presa inconsiderazione ai fini del bilanciamento- in termini di equivalenza o prevalenza- lacontestata circostanza aggravante.Il lamentato contrasto non è risolvibile con le indicazioni della giurisprudenzadi questa Corte in punto di contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto nonè possibile ricostruire il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnatanella determinazione della pena con la conseguente necessità di annullare lasentenza sul punto con rinvio per la rideterminazione del corretto trattamentosanzionatorio che dovrà tenere conto anche dei disposti annullamenti senza rinvioin relazione ad alcune delle condotte distrattive contestate e con conseguenterideterminazione anche delle sanzioni accessorie.5.

Il quinto motivo comune, articolato in una duplice censura, appare fondatonei limiti di cui in seguito.5.1.Fondata è la censura relativa alla condanna alle spese a favore della partecivile nel giudizio di secondo grado.Le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudiziodi appello, né avere presentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.5.2.

Infondata risulta invece la censura relativa alla condanna al pagamentodelle spese sostenute dalla parte civile nel corso del giudizio di primo grado.Questa Corte ha infatti sul punto chiarito che l'esercizio dell'azione civile nelprocesso penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto unadomanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolatosecondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base alquale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversigradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte,risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. (Sez. 5,n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 che ha annullato con rinvio al giudicecivile la sentenza della corte d'appello che, in riforma della sentenza assolutoria diprimo grado, aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel solo giudizio di appello e non anche di quelle sostenute inprimo grado).

Nel caso di specie, dunque, correttamente la Corte territoriale haprevisto il pagamento anche delle spese del primo grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] MarcoIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.6.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per genericitàdell’atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.Sul punto si rinvia alle argomentazioni contenute nel paragrafo 1 in relazioneal medesimo motivo di ricorso proposto dai sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Anche nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticitàdell’atto di appello non si confrontano con la sostanziale assenza di motivazionedella pronunzia assolutoria della sentenza di primo grado.Il Pubblico Ministero, nell’atto di appello (p.8), riporta la brevissimamotivazione della sentenza di primo grado che (p.87) che ha semplicementeaffermato che “[..]alla luce del compendio probatorio acquisito in sededibattimentale, la suddetta contestazione mossa nei confronti dell’imputato nonrisulta essere stata pienamente provata.

Invero lo stesso imputato si è sempreposto in posizione di trasparenza e correttezza segnalando ogni anomaliaverificatasi nell’ambito delle sue mansioni alla luce del ruolo che ricoprivaall’interno della fallita, ovvero in qualità di Presidente del Collegio sindacale [..].”L’atto di appello evidenzia la assoluta mancanza di motivazione afondamento della assoluzione e valorizza il mero richiamo al compendio probatorioa supporto della decisione senza che vi sia qualsiasi analisi dello stesso impedendola adeguata verifica della correttezza del ragionamento effettuato.Anche in tal caso a fronte, dunque, di una motivazione del tutto apparente,non ci si può dolere della genericità del conseguente atto di appello che non puòche prendere atto dell’assenza di argomentazioni e della necessità di fornirle alfine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi dicensura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legatial grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenzaimpugnata.7.

Il secondo motivo, in punto di motivazione rafforzata e rinnovazioneistruttoria a seguito di ribaltamento dell’esito decisorio, risulta manifestamenteinfondato.7.1.

In primo luogo, la sentenza impugnata ha affrontato il tema dellarinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. a seguito di overturningsfavorevole (p.55 e ss.)La sentenza impugnata ha dato atto della indisponibilità dell’imputato nelcorso del giudizio di appello a rendere l’esame.Più precisamente dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio inconsiderazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv.220092) risulta dal verbale di udienza del 10 marzo 2025 che: “[..]tutti gli imputati, tranne [OSCURATO:PERSONA], non intendono sottoporsi ad esame.

La difesa diGnecchi si riserva fino all’udienza successiva [..]”.

Anche successivamente nonrisulta che l’imputato si sia reso disponibile all’esame.Questa Corte non ignora che secondo la giurisprudenza di legittimità in temadi rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell’art.603 comma 3 bis cod. proc.pen. la necessità di procedere a nuova assunzione dell'esame dell'imputato, incaso di riforma della sentenza assolutoria, costituisce applicazione del più generaleprincipio che impone la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.(Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep.2023, B., Rv. 284493, la quale ha altresìchiarito che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche alledichiarazioni rese dall'imputato si desume dal tenore letterale dell'art. 603, comma3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma «prove dichiarative» riferibile a tutte leprove provenienti da soggetti dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta).Tuttavia, la rinnovazione trova il suo fisiologico ed intrinseco limite nellanatura dell’esame dell’imputato e della connessa facoltà del diritto al silenzio, nonpotendo considerarsi atto istruttorio in senso tecnico e dovendosi dunque arrestarela possibilità di rinnovazione di fronte alla mancanza di volontà dell’imputato disottoporsi all’esame come si è verificato nel caso di specie.Quanto poi alla indicazione di ulteriori prove dichiarative, quali ad esempioquella del consulente tecnico di parte, la sentenza impugnata ne ha conmotivazione immune da vizi logici rappresentato la mancanza di decisività dalmomento che nel caso in esame la prova della penale responsabilità “ [..] trovafondamento nella enorme mole di documenti societari prodotti e nelleintercettazioni delle conversazioni rispetto alle quali poco o in nulla incidenti sisono rivelate le prove orali [..]” (p.56).

In relazione al consulente tecnico, peraltro,la doglianza è generica non deducendo e chiarendo la eventuale decisività dellarinnovazione istruttoria sul punto.7.2.

Il secondo tema oggetto di censura affrontato nel motivo e strettamenteconnesso al primo attiene all’obbligo di motivazione rafforzata e anche in tal casola doglianza può ritenersi manifestamente infondata in ragione della tenuta dellamotivazione della sentenza impugnata.Appare inoltre rilevante richiamare la giurisprudenza di questa Corte in puntodi obbligo di motivazione rafforzata nelle ipotesi, come quelle del caso di specie,in cui la sentenza di primo grado oggetto di ribaltamento decisorio nel successivogrado di appello presenti delle evidenti lacune motivazionali: in tema dimotivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione diassoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna,non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui ilprovvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico emeramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concretapossibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice,essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata. (Sez. 6, n. 11732del 23/11/2022, dep.2023, S., Rv. 284472)8.

Il terzo motivo, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo esoggettivo del reato, è infondato.Le censure contenute nel motivo sono state oggetto di ulterioreapprofondimento nei motivi aggiunti successivamente presentati nell’interesse delricorrente.Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni contenute nel paragrafo3.1.1 che precede in relazione ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla elaborazionegiurisprudenziale di questa Corte in tema di concorso omissivo dei componenti ilcollegio sindacale nei reati di bancarotta.8.1.

Anche per il sindaco [OSCURATO:PERSONA], come in precedenza per i coimputati sindaciComi e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principirichiamati.La corretta interpretazione e la conseguente concreta applicazione di siffattiprincipi permette, ad avviso del collegio, di affermare che al giudice non èrichiesto di verificare se, sostituendo la condotta violativa dell'obbligo diimpedimento con quella doverosa, il reato commesso dagli amministratori non sisarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica, ma va accertatose la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia abbiaconcretamente agevolato la realizzazione dell'altrui illecito, che, in ipotesi, sisarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltosemodalità di realizzazione.

Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cuila condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sullacommissione dell'altrui illecito.Il giudice ha l’obbligo di individuare: i caratteri del singolo fatto-reato nellesue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fontedell'obbligo di attivarsi a carico del sindaco; la sussistenza e la "forza" di uncorrelativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilitàdel nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato(Sez.5, n. 23175 del 28/05/2025, cit.).8.2.

La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi (p.82 ess.) descrive in primo luogo l’operazione realizzata dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA] - di cuimeglio in seguito allorquando si analizzerà la posizione del coimputato - e cioèquella dell’accredito nel dicembre 2010 su di un conto corrente riferibilepersonalmente al liquidatore, denominato “conto tesoreria”, degli incassi dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione per un importo di 383.640,66 euro.Quindi, prosegue nell’evidenziare che effettivamente [OSCURATO:PERSONA], Presidente delcollegio sindacale, nel verbale del 17 gennaio 2011 rappresenta la esistenza di taleconto ed invita il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] a non farne uso, non essendo stata “corretta”l’apertura.Tuttavia, l’imputato, Presidente del collegio sindacale dal 28 ottobre 2010 al2 ottobre 2015, nei verbali successivi non solo non opera più alcun riferimento alconto illecito, né alle attività distrattive progressivamente realizzate da [OSCURATO:PERSONA],quanto piuttosto non opera più riferimento al conto, sostituendolo conl’espressione “movimentazioni finanziarie”; nella relazione al bilancio 2012 indicafalsamente un corretto utilizzo dei fondi; nella relazione al bilancio 2013 si limitaa sollecitare ma non ad avviare azioni di responsabilità; non richiede larestituzione del denaro illecitamente trasferito sul conto personale del coimputatoDorigo (p.120).A fronte, dunque, di precisi obblighi normativamente previsti in capo alricorrente, la sentenza impugnata descrive l’efficacia causale negli anni dell’inerziadel sindaco nel concorso nel reato contestato avendo con le sue consapevoliomissioni agevolato le distrazioni ai danni della società da parte del liquidatore edegli altri concorrenti e così contribuendo all’aggravamento del dissesto,aggravamento che si sarebbe certamente interrotto nel 2011 se il sindaco neavesse fatto denuncia al Pubblico ministero.9.

Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna allespese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.9.1.

Come già argomentato in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], masoprattutto come si argomenterà in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] coimputatonel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, non impugnanti, non risultanoessere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprieconclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante, questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).

Tale principio si ritiene possa trovareapplicazione anche con riguardo specifico alle spese in favore della parte civile,non ricorrendo in proposito ragioni ostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] GabrieleIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.10.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per genericitàdell’atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.Sul punto si rinvia alle argomentazioni contenute nei paragrafi

1. e

6. inrelazione al medesimo motivo di ricorso proposto dai sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGnecchi.Nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticità dell’attodi appello non tengono in conto la sostanziale assenza di motivazione dellapronunzia assolutoria contenuta nella sentenza di primo grado accanto allacontraddittorietà della stessa.Il Pubblico Ministero con l’atto di appello ha evidenziato, pure a fronte dellagenerica motivazione della sentenza di primo grado, in primo luogo lacontraddittorietà della formula di assoluzione dell’imputato rispetto agli addebiti alui mossi: in motivazione è argomentata l’assoluzione dalla condotta dissipativadella somma di euro 374.000,00 euro del 30 giugno 2011 in concorso con Dorigosulla base di una ritenuta assenza di consapevolezza della provenienza del denaroda [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, laddove la formula assolutoria per non averecommesso il fatto riguarderebbe piuttosto un diverso fatto contestato all’imputatoche è quello della presentazione di una falsa fideiussione.L’atto di appello ha poi lamentato l’omesso confronto della sentenza con lapiena conoscenza, da parte dell’imputato, della provenienza della somma dallasocietà in dissesto unitamente ai mezzi utilizzati per la sua dispersione ancheLa sentenza impugnata, nel ribaltare l’esito decisorio della sentenza di primogrado, ha risposto proprio alle specifiche censure formulate dal Pubblico ministerocon l’atto di appello.Anche in tal caso a fronte, dunque, di una motivazione per un verso assentee per altro contraddittoria, non ci si può dolere della genericità del conseguentedella necessità di fornirle al fine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi dicensura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legatial grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenzaimpugnata.11.

Il secondo motivo di ricorso, relativo all’obbligo di rinnovazione dellaprova dichiarativa, appare manifestamente infondato.La sentenza impugnata anche in tal caso (p.55) evidenzia la indisponibilitàdell’imputato a rendere l’esame.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedottoerror in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092)risulta dal verbale di udienza del 10 marzo 2025 che: “[..] tutti gli imputati, tranneGnecchi, non intendono sottoporsi ad esame.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riserva finoall’udienza successiva [..]”.Per le considerazioni esposte nel paragrafo

7.2. e che si intendono quirichiamate la rinnovazione istruttoria trova il suo fisiologico ed intrinseco limitenella natura dell’esame dell’imputato e della connessa facoltà del diritto al silenzio,non potendo considerarsi atto istruttorio in senso tecnico e dovendosi dunquearrestare la possibilità di rinnovazione di fronte alla mancanza di volontàdell’imputato di sottoporsi all’esame come si è verificato nel caso di specie.La Corte territoriale ha poi evidenziato che alcuna prova dichiarativa sia statadiversamente interpretata in secondo grado, né sia stata decisiva ai finidell’assoluzione e, dunque, tale da doversi riassumere per l’adozione di unamotivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione assolutoria, giacchéha correttamente valutato che, nel caso in esame, l’apporto dichiarativo, in séinidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si ècombinato, nel giudizio di appello, con elementi di natura diversa e principalmentedi natura documentale, non valorizzati e talora addirittura pretermessi dal primogiudice.12.

Il terzo motivo, in punto di motivazione rafforzata quanto allaresponsabilità del ricorrente, non appare fondato.Va in primo luogo evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] risponde unicamente dellacondotta di cui al punto 1 dal momento che la sentenza impugnata ha escluso chein relazione alla condotta di cui al punto 3 quanto alla falsa fideiussione potesseravvisarsi una condotta penalmente rilevante (p.114).12.1.

Anche la sentenza di primo grado (p.85) ha ritenuto provato eincontestato che la somma di euro 374.000,00 utilizzata per pagare l'anticipodell'immobile di Montecarlo - sottoposto a vendita giudiziaria e messo all'asta - incui vivevano [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] - è stata versata su diun conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da [OSCURATO:PERSONA], con bonifico disposto dalliquidatore [OSCURATO:PERSONA] e “[..] non è mai rientrata nel patrimonio della fallita essendoresiduato un debito pari a 319.000,00 euro[..]”.A fronte della incontestata condotta materiale, tuttavia la sentenza di primogrado ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per la mancanza di certezza quanto al dolo richiesto incapo all’ extraneus per il concorso nel reato proprio del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],affermando che la condotta tenuta potesse essere “[..]ritenuta soltantoinverosimile [..].”12.2.

Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, la sentenza impugnata(p.74 e ss.), a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado assertivae sostanzialmente apparente, ha individuato e valorizzato plurimi elementi di fattoche in maniera inequivoca e incontrovertibile supportano l’affermazione di penaleresponsabilità quanto alla sussistenza della consapevolezza in capo all’extraneusSabatini di concorrere nella condotta dissipativa/distrattiva:- dalla causale del bonifico rinvenibile sull’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] datato30 giugno 2011 emerge che il 7 giugno 2011 era effettuato dal conto tesoreria(intestato a [OSCURATO:PERSONA]…) di [OSCURATO:PERSONA], società già in stato di dissesto, un bonifico concausale "[OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione acquisto immobile".

In pari data la sommaveniva girata a [OSCURATO:PERSONA] e utilizzata per l’anticipo della vendita giudiziaria;- all'epoca del trasferimento del denaro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era in liquidazione,fase in cui l'operatività della società deve essere limitata alle attività strettamentenecessarie alla chiusura, come la vendita dei beni e la definizione dei contrattipendenti.

L'art. 2279 cod. civ. vieta espressamente al liquidatore di intraprenderenuove operazioni.

Ingiustificabile è pertanto la distrazione di quasi 400.000,00euro dal patrimonio sociale, oltretutto ai danni di una società con patrimonio nettonegativo e con grave esposizione debitoria;-le società di capitali hanno una propria autonomia patrimoniale comportanteuna netta separazione formale ed effettiva tra il patrimonio della società e quelladei soci, amministratori e liquidatori.

Qualsiasi fosse stato il rapporto creditorio,peraltro indimostrato di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] non avrebbemai potuto disporre di quella somma di danaro;-la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma ricevuta provaproprio il contrario rispetto alla sua inconsapevolezza e proprio la condotta tenutada costui in seguito all’accertamento della distrazione da parte del commissariodella procedura, ne rivela il consapevole concorso; dopo quattro anni di silenzio,invece di contestare a [OSCURATO:PERSONA] “un preteso inganno” circa la provenienza del danaroe nulla opponendo alla società [OSCURATO:PERSONA], con la quale secondo le sue dichiarazioninon aveva assunto alcun impegno, [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un immediatoriconoscimento del debito nei confronti della società medesima dimostrandosidisponibile a restituire quanto, sempre secondo le sue dichiarazioni, prestatogli dalcoimputato nonché ad assicurare alla società una onerosa fideiussione personalesulla base unicamente di un obbligo di natura morale nei confronti dell’amicoDorigo;-fino al 26 novembre 2015, data successiva alla presentazione del 24 luglio2015 della domanda di concordato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nessuno degli imputatiaveva fatto cenno alcuno alla intervenuta dazione, né era stata avanzata richiestadella restituzione della somma;- la fraudolenta e tardiva predisposizione di un negozio di accertamentofinalizzato a dare giustificazione della distrazione del danaro trova conferma nellairrealizzabilità sin dall’origine degli accordi volti all’acquisto dell’immobile dalmomento che in base alle risultanze del bilancio 2011 il credito e la partecipazionein [OSCURATO:PERSONA] investimenti erano stati del tutto svalutati; né alcun tipo di contratto èstato mai stipulato tra la società e [OSCURATO:PERSONA];- le dichiarazioni in chiave difensiva di [OSCURATO:PERSONA] ed etero accusatorie neiconfronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui la somma di danaro gli sarebbe stataconsegnata da [OSCURATO:PERSONA] perché quest’ultimo era interessato personalmenteall’investimento e avrebbe utilizzato i soldi della società a sua insaputa – risultanoillogiche dal momento che non si comprende l’interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] acomprare un immobile che era l’abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] senza pretenderegaranzie o quietanze per l’ingente somma; la causale del bonifico in favore diSabatini ([OSCURATO:PERSONA] in liquidazione) non lascia spazio ad equivoco alcuno.12.3.

La sentenza impugnata, sulla base della comparazione dei percorsiargomentativi delle due diverse sentenze di merito qui riproposti, ha adempiutopienamente a quell’obbligo motivazionale “rafforzato” richiesto dallagiurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha affermato che il giudiceche riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo dimotivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forzapersuasiva, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenzaimpugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio,dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dalprimo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non èsufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti. (Sez.6, n. 1129 del 16/10/2025, dep.2026, Pg. c.

D’Ambrosio, Rv. 289123)Come già evidenziato in relazione alla lamentata genericità dell’atto di appellodel Pubblico ministero, anche in tal caso va sottolineato che la portata dell’obbligomotivazionale in caso di ribaltamento dell’esito assolutorio è pur sempre legataall’apparato motivazionale della sentenza del primo giudice che in alcuni casi,come ad esempio quello di specie, si limita ad espressioni assertive che non siconfrontano con le risultanze probatorie.

La consapevolezza della provenienza deldanaro era stata assertivamente esclusa dalla sentenza di primo grado che ha deltutto omesso la valutazione della causale del bonifico a favore del [OSCURATO:PERSONA], provadocumentale decisiva, al contrario valutata dalla Corte territoriale.12.4.

Può riconoscersi, dunque, effettiva rispondenza della motivazione aiprincipi affermati da questa Corte in tema di concorso dell’extraneus nel reatoproprio e dunque di consapevolezza, in capo all’imputato, della provenienza, dellasomma diretta al finanziamento dell’acquisto immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] dallaGiraglia S.p.a., in stato di liquidazione; principi in base ai quali è richiestoall’estraneo la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus (nel caso inesame il bonifico proveniva, poiché attestato dalla causale, dal liquidatore dellaGiraglia Spa), ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettividi fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell'impresa (Sez. 5, n. 37194 del11/07/2019, Pg c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277340).Nel caso in esame, peraltro, la sentenza correttamente motiva sullaconsapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’accettazione di un finanziamento che, inquanto proveniente da una società in liquidazione, era pure vietato ex lege anorma dell’art. 2279 cod. civ.13.

Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna allespese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.13.1.

Come già argomentato in precedenza, anche in tal caso le parti civili,non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né averepresentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardospecifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioniostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] MaurizioIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.14.

Il primo motivo di ricorso, quanto alla mancata corrispondenza traimputazione e condanna in relazione al capo 3 punto 1, risulta manifestamenteinfondato.14.1.

Il motivo risulta in primo luogo inedito e proposto per la prima voltacon il ricorso per cassazione.La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra unanullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può esserededotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegueche detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede dilegittimità. (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886)14.2.

Il motivo risulta comunque manifestamente infondato.Richiamando le argomentazioni spese al paragrafo

2.2. quanto allaelaborazione giurisprudenziale di questa Corte in punto di correlazione traimputazione e sentenza, l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Nel caso in esame dalla lettura dell’intero capo d’imputazione sub 3) risultachiaro che il fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] sia quello contestato al [OSCURATO:PERSONA], che èl’extraneus, in concorso con l’intraneus e dunque con colui che era il liquidatoredella società in data 30 giugno 2011.Risulta altresì che in entrambi i gradi di giudizio l’imputato si sia difeso sullospecifico fatto-reato fornendo anche giustificazioni dell’operazione posta in essere.15.

Il secondo motivo, in punto di travisamento della prova dichiarativa,risulta aspecifico.15.1.

L’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensidell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra ilvizio c.d. del “travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processualecome lo qualifica la dottrina più attenta.Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà dellamotivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonioconoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisitonel giudizio.Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame:la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione);l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo“significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di unaprova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento delgiudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa,del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di riletturae di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006,Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370– 01).

Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudicedi legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi.Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire cheil vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere unoggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibiledifformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che ilgiudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri ilsuddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delladichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.2013, Maggio, Rv.255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, Grancini, Rv. 272406).Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intantoil travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto ildato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nellasentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, inmodo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenutacomplessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luceuna frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudicedi merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenzasulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamentoprobatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.15.2.

Il motivo come proposto difetta dele condizioni richieste da questaCorte ai fini della configurabilità del travisamento lamentando in modo generico ladiversa credibilità attribuita all’imputato in sede d’esame rispetto a quelladell’audizione innanzi al curatore fallimentare.La stessa genericità contraddistingue la censura relativa alla maggioreaffidabilità delle dichiarazioni dell’imputato rispetto a quelle del testimoneVannuzzi.Quanto, infine, all’asserito travisamento per omissione della consulenzatecnica di parte, non risulta in alcun modo indicata la decisività della stessa al finedi disarticolare le argomentazioni della sentenza impugnata.16.Il terzo motivo, quanto alla riqualificazione in bancarotta patrimonialesemplice del reato di cui al capo 3), punto 1, risulta reiterativo e rivalutativo.Lo stesso propone una lettura alternativa dei fatti laddove la sentenzaimpugnata ha chiarito con motivazione in fatto immune da vizi che [OSCURATO:PERSONA] haeffettuato il versamento della somma di euro 374.000,00 utilizzata per pagarel'anticipo dell'immobile di Montecarlo - sottoposto a vendita giudiziaria e messoall'asta - in cui vivevano [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] - su un contocorrente di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da [OSCURATO:PERSONA], somma mai rientrata nel patrimoniodella fallita.

Ha posto in essere un atto macroscopicamente ingiustificato eproduttivo della grave distrazione operata ai danni della fallita.Diversa è la configurazione della bancarotta patrimoniale semplice in cui leoperazioni di grave imprudenza sono quelle caratterizzate da alto grado di rischio,prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico e che, avutoriguardo alla complessiva situazione dell'impresa, oramai votata al dissesto, hannoil solo scopo, che deve essere riscontrato in sede di accertamento giudiziale deldolo, di ritardare il fallimento (Sez. 5, n. 118 del 26/10/2021, dep.2022, Moschillo,Rv. 282729).17.

Il quarto motivo di ricorso, in relazione alla penale responsabilità per ilreato di cui al capo 3), punto 4, risulta anch’esso reiterativo e rivalutativofinalizzato ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U., n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).Sul punto la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizilogici (p.80 e ss.) ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., conl’attività distrattiva realizzata ha consentito a [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA],di acquistare un immobile di pregio del valore di 2.500.000,00 euro, pagandonesolo 10.000,00, sostituendo un credito effettivo nei confronti di una personagiuridica, con uno inesistente e mai esatto nei confronti del fratello.18.

Il quinto motivo, in relazione alla estinzione per prescrizione del reato dicui al capo 7, è infondato.La diversa riqualificazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimonialedi cui al capo 7) in bancarotta semplice patrimoniale di cui all’art. 217 l. fall. è dariferirsi alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al fallimentodi quest’ultima dichiarato dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2019.Avendo la sentenza impugnata correttamente fondato l’affermazione dellaresponsabilità del ricorrente sul ruolo gestorio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche in epocasuccessiva al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il dies a quo per il calcolo del termineprescrizionale risulta essere quello del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e cioè il22 febbraio 2019.Risulta quindi che calcolando da quella data il termine massimo diprescrizione pari ad anni 7 e mesi 6, il termine va fissato al 22 agosto 2026.

Vainoltre evidenziato che nel caso di specie devono essere computate le ulteriorisospensioni previste dalla cd.

Legge Orlando in ragione della data del commessoreato con scadenza del termine massimo alla data del 22 febbraio 2028.Si richiama al riguardo la pronunzia di questa Corte a sezioni unite secondocui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applicaai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi,mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta asistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025,Pg. c.

Polichetti, Rv. 288175).19.

Il sesto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, quanto altrattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.19.1.

Quanto alla determinazione della pena la motivazione risulta immuneda vizi logici ed è insindacabile in questa sede laddove chiarisce che la pena èdeterminata discostandosi di poco dal minimo edittale e il giudizio di comparazionedelle circostanze è ancorato alla gravità del danno e sull’intensità del dolo.19.2.

Egualmente legittimo è l’aumento disposto ai sensi dell’art. 81 cpv. cod.pen.In tema di reati fallimentari, nel caso di pluralità di condotte tipiche dibancarotta poste in essere nell'ambito del medesimo fallimento, le stessemantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso direati, unificati ai soli fini sanzionatori mediante il meccanismo previsto dall'art.219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare.

Tale disposizione non configura unacircostanza aggravante in senso tecnico, ma introduce una disciplina speciale dellacontinuazione derogatoria rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 81 cod. pen.(Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy, Rv. 249665).Ne consegue che il meccanismo previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1,legge fallimentare trova applicazione con riguardo alle condotte di bancarotta,anche eterogenee, riferibili al medesimo fallimento, mentre la disciplina dellacontinuazione di cui all'art. 81 cod. pen. continua ad operare nei rapporti tra reatiriferibili a procedure fallimentari diverse.Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi.Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che, nelladeterminazione della pena, è stata correttamente applicata la disciplina dellacontinuazione con riferimento a condotte eterogenee riconducibili a due diversifallimenti (capo 3 in relazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e capo 7 in relazione alfallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).20.

Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna allespese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.Come già argomentato e come si argomenterà in relazione al ricorrente[OSCURATO:PERSONA] coimputato nel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, nonimpugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né averepresentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardospecifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioniostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] SebastianoIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.21.

Il primo motivo di ricorso, in relazione alla mancanza di correlazione traimputazione e condanna, risulta privo di specificità.Secondo questa Corte è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso percassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confusoe scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e cheesuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimentoimpugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063).La censura, pur lamentando genericamente un difetto di correlazione traimputazione e sentenza, in realtà procede ad una rilettura delle argomentazioni dimerito della sentenza, sovrapponendo il tema della contestazione con quellodell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato rispetto alla condottadi bancarotta documentale e dell’elemento psicologico.Quanto alla contestazione mossa all’imputato, la stessa è da rinvenirsi nellaomessa tenuta delle scritture contabili successivamente alla messa in liquidazionee in relazione a questa specifica condotta la Corte territoriale ha motivatol’affermazione della penale responsabilità del ricorrente.Va premesso che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, anche la nozione di omessa tenuta, seppure parziale, dellescritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libricontabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco"(Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).La Corte territoriale con motivazione immune da vizi (p. 128 e ss.) havalorizzato le dichiarazioni del curatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il quale,nonostante le reiterate richieste non aveva ricevuto né da partedell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], né da parte del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], alcundocumento contabile, non avendo, peraltro, il primo mai adempiuto, dopol’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, alla tenutadella contabilità.La sentenza inoltre dà atto dell’occultamento, da parte dell’amministratore incarica, dei documenti relativi all’acquisto degli immobili della società.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza enuclea indicifattuali rivelatori inequivoci del dolo specifico emergenti anche dalla condotta deiconcorrenti:- l’astensione dalla richiesta di fallimento;- la proposta di concordato preventivo fondata sulla falsa prospettazione diuna favorevole previsione di vendita degli unici beni immobili che lasocietà aveva acquistato, impossibile perché di tali beni la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonaveva nemmeno più la disponibilità giuridica - giacché oggetto disequestro in diversi procedimenti civili e penali-, non avendone, peraltro,mai avuto quella materiale;- il rilevante passivo societario, pari a 4.237.000,00 di euro, nel febbraio2015Né assume rilievo la censura contenuta nel motivo secondo cui non vi sarebbemotivazione in relazione al contestato omesso deposito dei bilanci a partiredall’anno 2011 dal momento che secondo questa Corte il reato di bancarottafraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrandoquest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma dicui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E.,Rv. 273925).22.

Il secondo motivo di ricorso, in relazione alla determinazione della pena,risulta infondato.Come risulta dalla lettura della sentenza di primo e secondo grado la condottadi ritardato fallimento e la specifica porzione del capo 7) riqualificata nel reato dicui all’art. 217, L. fall., risulta essere stata contestata e riconosciuta al coimputatoDorigo e non all’imputato [OSCURATO:PERSONA] a cui è stata riconosciuta e contestata lapenale responsabilità per il solo reato di bancarotta fraudolenta documentale.È quanto si ricava:-dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado che si riferisconounicamente alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale;- dal calcolo della pena effettuato dalla sentenza di primo grado che operarispetto alla pena base di anni tre una diminuzione pari ad un anno per laconcessione delle circostanze attenuanti generiche senza operare alcun giudizio dicomparazione con la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta contestati,comparazione che sarebbe risultata necessaria qualora fossero stati contestatiall’imputato più fatti di bancarotta;- dalla motivazione della sentenza impugnata (p.136) laddove conferma lapena come determinata in primo grado in quanto è confermato il giudizio di penaleresponsabilità della sentenza di primo grado.Dunque, appare immutata l’imputazione contestata al [OSCURATO:PERSONA] così comeimmutata è rimasta la pena, confermata dalla Corte d’appello.Dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che non è statariconosciuta all’imputato nessuna aggravante e che il discostamento, davveroridotto, dal minimo edittale è stato congruamente giustificato con la consistenzaeconomica dei fatti di bancarotta, per poi essere ridotto grazie al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.Può da questo ricavarsi che l’indicazione nel dispositivo della sentenzaimpugnata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della espressione “previariqualificazione del reato sub.7 [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritardato fallimento ai sensidell’art.217 l. fall.” costituisca un errore materiale.La sentenza di primo grado peraltro non è stata impugnata dal Pubblicoministero.23.

Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] relazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condannaalle spese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.Come già argomentato e come si argomenterà in relazione al ricorrente[OSCURATO:PERSONA] coimputato nel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, nonimpugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né averepresentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardospecifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioniostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] NicolaIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni e nei limiti dicui in seguito.23.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di motivazione dellasentenza di primo grado, risulta reiterativo nonché generico.23.1.

Il motivo appare generico nella misura in cui si limita a lamentare unaacritica sovrapposizione tra la motivazione della sentenza di primo grado e larelazione del curatore fallimentare senza specificare quali siano state le risultanzeistruttorie dibattimentali di rilievo ai fini della decisione in relazione alle quali nonvi sia stato confronto da parte del giudice di primo grado.23.2.

Risulta altresì reiterativo nella misura in cui la Corte territoriale (p.56)ha adeguatamente risposto alla già proposta censura richiamando il principiofissato da questa Corte secondo cui neppure la mancanza assoluta di motivazionedella sentenza in relazione a un capo d'imputazione rientra tra i casi,tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appellodeve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudicedi primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di pienacognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazionemancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado delgiudizio (Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep.2025, Diana, Rv. 287505).Il principio è stato più volte ribadito da questa Corte nel caso di mancanzaassoluta di motivazione della sentenza di primo grado riconoscendo al giudice diappello di porvi rimedio, predisponendo, in forza dei suoi poteri di piena cognizionee valutazione del fatto, anche integralmente la motivazione mancante senza checiò comporti la privazione per l'imputato di un grado di giudizio. (Sez. 5, n. 23036del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200)La pronuncia da ultimo richiamata ha chiarito in motivazione che “[..] lamancanza di motivazione del provvedimento di primo grado non è equiparabilealla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo, inteso comesequenza di atti che si chiude con la decisione del giudice all'esito di un'udienza,si è celebrato ed è terminato con una statuizione.

Ciò che difetta è unicamente lamotivazione, ma tale difetto, come si è già evidenziato, integra un vizio dell'atto enon un'ipotesi di inesistenza dello stesso (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008dep.2009, R., Rv. 244118), senza possibilità di equiparazione tra le due categorielogico-giuridiche [..]”.Né la decisione, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, si pone incontrasto con quanto indicato dalle Sezioni unite Giuffrida che hanno affermato unprincipio diverso e cioè che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sialimitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmentesuperabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché nonsolo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determinauna violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilitàdi ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa.(Sez.

U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916)24.

Il secondo motivo - relativo alla dedotta contraddittorietà della sentenzatra il riconoscimento del rilevante investimento dell’imputato attraverso l’acquistodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e la versione accusatoria che considera la stessa una “scatolavuota” - risulta rivalutativo e in fatto.Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, la sentenza impugnata, nelconfermare l’impostazione accusatoria, non ha mai escluso che [OSCURATO:PERSONA] s. p. a.fosse una società solida con ingente capitale sociale.Ha al contrario evidenziato (p.71) come proprio per queste ragioni la societàsia stata utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ingenti finanziamenti dalle banche perpoi progressivamente deprivarla delle risorse in tal modo realizzate attraversocondotte distrattive in suo favore ricorrendo ad operazioni tra parti correlate.Si legge nella sentenza impugnata: “[..]ha spiegato il curatore che proprio lasolidità economica della società aveva permesso un facile accesso al creditobancario, circostanza questa ampiamente sfruttata dai nuovi amministratori.

Neera conseguito un gravissimo ed insanabile debito nei confronti di istituti di creditoche avrebbe per gran parte contribuito al fallimento della società. (..) Proprio talecaratteristica è stata determinante per l’acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppoSquillace che dal finanziamento bancario ha tratto il denaro necessario per lacapitalizzazione [..].25.

Il terzo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto di GiragliaS.p.a. in capo a [OSCURATO:PERSONA], è infondato.25.1 La prima delle due censure, quanto alla contradditorietà dellamotivazione per avere considerato la società inoperativa, è infondata.Sul punto la sentenza impugnata (p.115 e ss.) non può considerarsicontraddittoria dal momento che ha ben chiarito che la qualifica di amministratoredi fatto nella ipotesi in esame non può ritenersi limitata alla fisionomia delineatadal Codice civile nella dimensione fisiologica dell’attività di impresa in ragione dellepeculiarità del caso concreto: le società erano solo formalmente operanti essendole attività realizzate finalizzate unicamente alla distrazione delle risorse.Conseguentemente è impossibile individuare atti di amministrazione e digestione tipici delle società operative.Questa Corte ha chiarito che in tema di reati fallimentari, la qualifica diamministratore di fatto, in caso di società non più operativa, può essere desunta,pur in mancanza di una attività produttiva e commerciale, da atti di gestione delpatrimonio che, per l'oggetto e per il tempo di esecuzione, siano sintomaticidell'inserimento organico del soggetto nella società con funzioni direttive. (Sez. 5,n. 10984 del 20/01/2026, Maione, Rv. 289697).La sentenza richiamata ha chiarito in motivazione che “[..] l’inserimentodell’estraneo nella gestione dell’impresa richiede continuità quando i singoli atticompiuti non sono da soli sufficientemente significativi, per cui tale requisito nonè necessario nel caso di compimento, in assenza di una qualsivoglia investitura daparte della società, di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, i quali,pertanto, possono giustificarsi soltanto in virtù dell’effettivo inserimento nellagestione.[..]”Nel caso in esame, pur non essendovi – e non rilevando - una prova dell’agiredi [OSCURATO:PERSONA] nella fase produttiva della società fallita, comunque costui ha agitoquale amministratore di fatto in quanto dominus del gruppo.25.2.

Quanto alla seconda delle censure, relativa al riconoscimento dellaqualifica di amministratore di fatto sulla base di una presunta e immotivataposizione di garanzia, la stessa non si confronta con le argomentazioni dellasentenza impugnata che, nel qualificarlo quale dominus della struttura societariain cui era inserita [OSCURATO:PERSONA], ha inteso riferirsi alla riconducibilità all’imputatodella regia della gestione societaria e delle operazioni distrattive.Dalla fine del 2006 il capitale sociale di 10.000.000,00 euro era divenuto perl'80% di proprietà Finvest (detenuta da [OSCURATO:PERSONA] SA, a sua volta detenutada [OSCURATO:PERSONA] riconducile a [OSCURATO:PERSONA]) e per il residuo 20% di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima, con missiva del 29 gennaio 2010, aveva comunicato allaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] che le generalità complete della persona fisica sottostante ilrapporto fiduciario relativamente alle azioni del capitale sociale della GiragliaS.p.a. erano quelle di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in una e-mail (“la partecipazione del 20% della società fiduciariamente intestata alla Cofimofiduciaria è di mia proprietà”).In tale contesto assume particolare significato il termine «dominus»,espressivo non della mera titolarità delle partecipazioni sociali, bensì dell'effettivaposizione apicale di direzione e coordinamento esercitata dal ricorrente rispettoalle diverse società coinvolte.Peraltro, la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare tale circostanza,ma ha evidenziato ulteriori elementi di assoluto rilievo, quali la circostanza che leoperazioni distrattive descritte al capo 3) sono intercorse nella maggior parte deicasi tra parti correlate, dunque a vantaggio di società facenti capo allo [OSCURATO:PERSONA],a sue teste di legno od a persone della sua famiglia, come del resto riscontratodalle dichiarazioni de relato del curatore fallimentare, di [OSCURATO:PERSONA] e diCelentano [OSCURATO:PERSONA], teste di legno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo suo uomo difiducia in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre che dai numerosi indicatori fattualiindicati nella sentenza impugnata (p.116):- [OSCURATO:PERSONA] e le società controllate avevano medesimi amministratori emedesima sede presso lo studio [OSCURATO:PERSONA];- i [OSCURATO:PERSONA] erano ragionieri e dunque non avevano competenzeimprenditoriali e nella mole di atti depositati nulla emerge quanto ad unloro autonomo intervento operativo;- non vi è traccia di incarichi o direttive impartite dagli amministratori aSquillace quale legale della società laddove proprio dallo studio diSquillace erano trasmessi tutti gli atti formali relativi alle varie operazionirealizzate;- l’imputato esperto di diritto societario aveva tutti gli strumenti peroccultare il proprio ruolo gestorio.Va per completezza richiamato il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui l'accertamento degli elementi sintomatici della gestione o cogestionesocietaria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed èinsindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua,coerente e priva di manifeste illogicità.Tali requisiti risultano pienamente soddisfatti dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che ha fornito una ricostruzione logica, completa e coerente deglielementi dimostrativi posti a fondamento del riconoscimento della qualifica diamministratore di fatto in capo al ricorrente.26.

Il quarto motivo, quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese alcuratore fallimentare dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DorigoMaurizio, risulta manifestamente infondato.La censura attiene alla mancata allegazione alla relazione del curatore exart.33 legge fallimentare delle dichiarazioni a quest’ultimo rese dai coimputati edin relazione alle quali il curatore ha reso testimonianza nel corso dell’udienza.Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito o da soggetti diversi dalfallito al curatore questa Corte ha chiarito che:- le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggettealla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevedel'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla poliziagiudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggettie la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp.5, n. 12338 del 30/11/2017, dep.2018, Castelletto, Rv. 272664).

Inmotivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituisconoprova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sonoinserite nel fascicolo processuale;- è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. percontrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è previstal'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corsodella procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione,posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, inqualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a suafirma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari insede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito perrichiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione dellaprocedura". (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 inrelazione a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato direato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallitarivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto ditestimonianza indiretta da parte del curatore stesso);- possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore icontributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto mododi ascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Sez. 5, n. 24781 del08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599).Dunque, i contenuti dichiarativi, in quanto trasfusi all’interno della relazionedel curatore fallimentare, sono per questa ragione utilizzabili alla luce dellesentenze richiamate.Il tema introdotto dalla difesa relativo ad una presunta inutilizzabilitàderivante da un mancato onere di allegazione dei verbali delle dichiarazioni nonpuò fondare la inutilizzabilità della deposizione del curatore.Non è previsto infatti un obbligo di allegazione alla relazione del curatoredei verbali dei contenuti dichiarativi a pena di inutilizzabilità, rappresentando larelazione del curatore la prova documentale che consente l’utilizzazione delledichiarazioni.La eventuale acquisizione dei verbali mancanti, della cui allegazione si dàcomunque atto nell’indice come rappresentato dallo stesso ricorrente, potevaessere oggetto di una specifica richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale daparte della difesa, ma di siffatta richiesta così come di un eventuale diniego daparte del pubblico ministero non vi è traccia, né vi è deduzione sul punto.27.

Il quinto motivo, articolato in plurime censure e relativo alle singolecondotte contestate al ricorrente al capo 3, risulta manifestamente infondato.27.1 Le censure contenute nel motivo comune sono distinte in tre gruppi -investimenti nel settore immobiliare (punti 7,8,9,10,14,15); investimenti nelsettore energie rinnovabili ( punti 2,6,18); operazioni dall’ottimo potenziale ( punti4,11,12,13,16,17) - e sono tutte volte a proporre una lettura alternativa in fatto,per ogni singola condotta, inammissibile in quanto insuscettibile di esseresottoposta al sindacato di legittimità, non confrontandosi con la motivazioneadottata dalla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944)La motivazione nella parte relativa alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è da porrein stretta e diretta correlazione con quella di conferma dell’affermazione dellapenale responsabilità per gran parte delle attività distrattive di cui al capo 3) delcoimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché del coimputato giudicato in via definitivanelle forme del concordato in appello, [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio diamministrazione della fallita.27.2.

Come già evidenziato in relazione alla posizione dei sindaci, occorre inprimo luogo richiamare la valutazione complessiva che delle operazioni distrattiveha operato la sentenza impugnata atteso che i profili di penale responsabilità delricorrente sono collegati anche al significato ulteriore che assumono le plurimenella loro totalità.In particolare, la Corte territoriale, in relazione alle operazioni analizzate:- ha evidenziato che le stesse (p.72) “[..] mai accompagnate da alcuna seriainiziativa imprenditoriale, sono state portate a termine tra società controllate ocomunque correlate tra loro, nelle quali le medesime persone fisiche, prive dicompetenze imprenditoriali, si sono alternate nelle diverse cariche sociali.

Non visono alternative al ritenere che si trattasse di mere operazioni contabili efinanziarie, sprovviste di alcun concreto progetto economico sottostante,esclusivamente finalizzate a maquillage contabili, a spostare perdite da unapersona giuridica all'altra della galassia "[OSCURATO:PERSONA]" e a ottenere finanziamentibancari, questi ultimi di fatto rappresentanti le uniche patrimonializzazioni dellesocietà.

Sono totalmente assenti progetti imprenditoriali, analisi dei costi e deibenefici delle operazioni, valutazioni di fattibilità, interlocuzioni con enti pubblici,analisi di mercato, attività tutte che avrebbero dovuto essere alla base dei progettiasseritamente intrapresi[..]”;- ha ripreso le argomentazioni espresse nel giudizio di legittimità inrelazione alle operazioni nel diverso processo di bancarotta ai danni di Bembercell/[OSCURATO:PERSONA] (p.33, par. 4.3): “…le numerose operazioni economiche non più solo"azzardate", come ritiene la difesa, ma anche evidentemente "estranee a qualsiasilogica aziendale e produttiva, refluenti in una sorta di "attività meramentefinanziaria finalizzata a procurarsi febbrilmente somme che non si reimpiegavanonell'attività produttiva a salvaguardia della continuità aziendale, bensì venivanodistolte a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile a Cimatti, nonchéverso l'imputato e i concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][..]” (Sez. 5, n. 26886del 08/03/2024, Cimatti, Rv. 286778);- ha richiamato le dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentarequanto al significato e alle ricadute delle operazioni ideate da [OSCURATO:PERSONA]: “[..] Ancheil curatore ha evidenziato che l'attività di [OSCURATO:PERSONA] è stata caratterizzata daoperazioni tra parti correlate sia interne al «[OSCURATO:PERSONA]» che esterne, rapportidi cui mai si è dato atto, da parte degli amministratori, né da parte dei sindaci neiverbali da loro sottoscritti.

Al momento del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] avevapartecipazioni in sette società, partecipazioni tutte interamente svalutate, adeccezione di quella in [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di operazioni che hanno generato ingentiperdite a carico del bilancio della fallita, effettuate quando le società del gruppo"[OSCURATO:PERSONA]" versavano già in una profonda crisi e che hanno comportato ripetutiriscadenziamenti dei debiti a breve, premonitori del fallimento della stessaEurinvest, intervenuto nel corso del 2010.Il curatore ha così concluso: considerata l'assenza di vantaggi compensativiper [OSCURATO:PERSONA] e il principio di autonomia patrimoniale che deve caratterizzare lagestione di ogni società, alla luce dei collegamenti fra gli organi direttivi delle variesocietà ed il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], le operazioni suddette si comprendono solonel quadro di un disegno volto a sostenere, ad ogni costo, il piano di salvataggiodel gruppo [OSCURATO:PERSONA], peraltro non riuscito, a danno dei creditori di [OSCURATO:PERSONA], ancherilevato al momento del fallimento, pari a quasi 37 milioni di euro, non può esserespiegato con il solo generico riferimento alla congiuntura del mercato finanziario eimmobiliare.

L'attività è stata infatti caratterizzata da numerose operazioni traparti correlate sia interne al "[OSCURATO:PERSONA] che esterne ([OSCURATO:PERSONA] e ...[OSCURATO:PERSONA] 95).

Trattasi di operazioni che hanno generato ingenti perdite acarico del bilancio di [OSCURATO:PERSONA] e. che, in ultima analisi, hanno comportato il dissestodella società [..].”.Dunque, le censure difensive sono unicamente volte a ridiscutere e rivalutarenel merito le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale attraverso l’analisi dellesingole condotte distrattive, operazione preclusa in questa sede.Siffatta premessa e il conseguente giudizio di inammissibilità opera inrelazione alle singole operazioni che all’interno del capo 3 sono analiticamenteindicate e suddivise in punti.28.

Le censure quanto ai punti relativi agli investimenti nel settoreimmobiliare (punti 7,8,9,10,14,15) risultano dunque rivalutative e in fatto.28.1.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 7 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.85 e ss.) ricostruisce la vicenda del prestito nononeroso e privo di condizioni favorevoli alla fallita, di 2.700.000,00 euro da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in data21 dicembre 2007, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione e consuccessiva ratifica del 28 marzo 2008, operato nella consapevolezza dellecondizioni di pesante perdita di [OSCURATO:SOCIETA]. e del conclamato stato di dissestodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Del tutto generica la obiezione difensiva quanto alla violazione dell’art.521cod. proc. pen. in relazione alla condotta contestata e quella per la quale èintervenuta condanna.28.2.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 8 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.89 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, relativa all’acquistoin data 3 luglio 2007 da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già in stato di dissesto, dellatotalità delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - di cui il 95% delle quote era statoceduto a [OSCURATO:PERSONA] nel 2003- il cui corrispettivo è stato versato attraversoun finanziamento bancario, a [OSCURATO:PERSONA] (riferibile in percentuale del 20%a [OSCURATO:PERSONA]) per un importo pari a

4.000.000. di euro, prezzo determinato senzaalcuna due diligence, poi svalutato già l’anno successivo.28.3.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 9 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.89 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente ad oggettoda parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. più finanziamenti infruttiferi per complessivi1.950.00,00 euro a favore della controllata So.Ge.Co., all’epoca già in perdita, alfine di garantire ad [OSCURATO:PERSONA] di lucrare sul riscatto e sulla successiva rivenditadell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, di cui [OSCURATO:PERSONA] (sempre riferibile aSquillace) ha goduto senza neppure pagare i canoni di locazione.Ha evidenziato la Corte territoriale che si è trattato di un’operazioneeffettuata dalla società fallita già in stato di dissesto, attraverso il finanziamentodi una società controllata già in perdita e a favore di una terza società sempresotto il dominio dello [OSCURATO:PERSONA] senza alcun vantaggio compensativo per la fallitaed a danno dei creditori di quest’ultima.28.4.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 10 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.93 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente ad oggettoda parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in stato di dissesto, l’acquisto da [OSCURATO:PERSONA] InvestimentiS.p.a., al prezzo di 5.000.000,00 di euro, della partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]., oltre al credito per il finanziamento soci per 2.250.000,00 euro,con plus valenza interamente ceduta da [OSCURATO:PERSONA] al socio unicoEurinvest e perdita totale per la fallita.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione impugnatarisulta logica e non contraddittoria allorquando evidenzia che gli amministratori el’imputato [OSCURATO:PERSONA] erano perfettamente consapevoli dell’impossibilità diBonfadini di gestire un appalto in stato di dissesto senza versamento di alcuncapitale e in assenza di dipendenti e di strutture idonee.28.5.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 14 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.102 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici a cui si rinvia la vicenda in esame particolarmente articolata nei suoivari passaggi tra parti correlate, in conflitto d’interessi, al solo fine di drenarerisorse per oltre 4.000.000,00 di euro alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a favore diEurinvest.La Corte territoriale, dopo avere descritto tutti i numerosi passaggi dellacomplessa operazione, dà conto delle specifiche deduzioni difensive contenutenell’atto di appello fornendo adeguata risposta quanto alla natura distrattiva dellamancata riscossione di un credito pari appunto a 4.577.046,00 euro.28.6.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 15 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.106 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente adoggetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., tra il settembre del 2007 ed il settembre del2008, a favore della [OSCURATO:PERSONA], quando già la fallita si trovava in stato didissesto, di finanziamenti, pari a complessivi 1.638.000,00 euro nonostantel'avvenuta cessione dell'intera partecipazione de [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2007,nonostante la grave esposizione bancaria di [OSCURATO:PERSONA] e nonostante il patrimonionetto negativo di [OSCURATO:PERSONA], circostanza conosciuta dagli amministratori diGiraglia che ne avevano venduto la partecipazione solo cinque mesi prima.29.

Le censure quanto ai punti relativi agli investimenti nel settoredell’energia (punti 2,6,18) risultano anch’esse rivalutative e in fatto.29.1.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 2 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.78 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo che precede3.2.1. per i coimputati sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - acquistata il 24 ottobre 2007 al prezzo di10.000,00 euro, e di 750.000,00 euro versate per l’acquisto di un immobile aCrotone, di cui la società si accollava il mutuo della venditrice, [OSCURATO:SOCIETA]., cherestava locatrice, inadempiente, dell’immobile e tra i cui soci risultava ancheSquillace [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] - a [OSCURATO:PERSONA], nipote di SquillaceNicola e cugino di [OSCURATO:PERSONA], componente del Consiglio di amministrazionedella società fallita, al prezzo di 20.000,00 euro per le quote sociali e di euro785.000,00 quale prezzo del credito che [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti della stessasocietà, per avere finanziato l’acquisto dell’immobile che, però, venivacompensato, peraltro in difetto, dall’acquisto, cui [OSCURATO:PERSONA] si era parimentiimpegnata verso il [OSCURATO:PERSONA], di migliaia di azioni della K.R.

Energy, a prezzonotevolmente superiore a quello di mercato.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha benchiarito la finalità distrattiva attraverso un’operazione tra parti correlate, inconflitto d’interessi, che aveva consentito il trasferimento, sostanzialmente a titologratuito, con pari danno per la fallita, dell’immobile da [OSCURATO:PERSONA] a Francesco29.2.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 6 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.84 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo che precede3.2.3. per i coimputati sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di un prestito obbligazionario stipulatoda [OSCURATO:PERSONA] già in stato di dissesto in data 30 giugno 2008 con [OSCURATO:PERSONA] l’acquisto di quattro titoli obbligazionari al controvalore di 500.000,00 eurol’uno, per un totale di

2.000.000. di euro, convertibili in azioni di [OSCURATO:PERSONA] EnergiaSpa, in palese conflitto d’interesse.In reazione a siffatto prestito la società fallita non ha mai richiesto larestituzione del prestito, né ha esercitato il diritto di conversione in azioni, nellapiena consapevolezza dello stato di dissesto anche di [OSCURATO:PERSONA], beneficiariadell’operazione per la somma di 2.000.000,00 euro.29.3.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 18 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.112 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo cheprecede

3.2.9. per i coimputati sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) volta ad evitare a DiscepoloDaniele, socio di [OSCURATO:PERSONA], già presidente di [OSCURATO:SOCIETA], poi di K.R.

Energy,le perdite economiche derivanti dal fallimentare investimento nelle obbligazioniEurinvest/ K.R.

Energy, messa in opera senza previa delibera del Consiglio diamministrazione, tra parti correlate ed in conflitto d’interesse.La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata cheha evidenziato il valore pressoché nullo del prestito obbligazionario convertibileconfermato dal mancato esercizio del diritto di conversione da parte di KappaHolding per potere onorare il finanziamento bancario; egualmente a dirsi quantoalle azioni K.R.

Energy, acquistate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il 27 febbraio 2009, in numerodi 2.784.257 da K.R.

Energy, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ad un prezzo di 0,343 eurociascuna, prezzo superiore a quelli correnti di mercato, svalutate nel corso del2009, del 42,3%, con un danno per la società fallita pari ad euro 340.515,00.30.

Le censure quanto ai punti relativi agli altri investimenti (punti4,11,12,13,16,17) risultano anch’esse rivalutative e in fatto.30.1.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 4 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.80 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione tra parti correlate e in relazione ad una compensazioneoperata per un debito inesistente.La censura è volta ad affermare l’esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della società in ragione delle prestazioni professionali effettuate ma sulpunto non si confronta con le analitiche argomentazioni della sentenza impugnatache individua tutte le circostanze di fatto dalle quali risulta provata l’inesistenzadel debito di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]: le fatture a favore diSquillace mai rinvenute; la mancanza di qualsiasi rilevanza probatoria della notapro forma rinvenuta nella documentazione della società fallita in relazione a nonmeglio precisate consulenze effettuate nel 200730.2.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 11 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.96 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e deiprogressivi finanziamenti infruttiferi - per una somma complessiva superiore ai3.000.000,00 di euro- da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già in stato di dissesto, a GiragliaInvestimenti impiegati per l’acquisto di partecipazioni in [OSCURATO:SOCIETA]., F40s. r. l. e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati unicamente al drenaggio delle risorse dellaGiraglia S.p.a. come comprovato dalla totale svalutazione del credito nel bilancioGiraglia [OSCURATO:PERSONA], pari a zero.La doglianza quanto ad un possibile travisamento della prova dichiarativarelativa al contributo di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla realizzazione dell’investimento a seguitodel finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] risulta priva di specificità in quanto ildedotto travisamento non risponde alle condizioni richieste da questa Corte perravvisare la contraddittorietà processuale quanto meno in termini di decisività.30.3.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 12 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.99 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione della vendita del terreno di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aPRO.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società partecipata al 100% da [OSCURATO:PERSONA] – sottocostoper la somma di euro 100.000,00, considerandosi operata la distrazione di200.000,00 euro pari alla differenza con il prezzo di acquisto operato nel 2007, daIL.CI per la somma di 300.00,00 euro.A fronte delle censure in fatto quanto alla determinazione del valore delterreno, la sentenza impugnata ha evidenziato che già al momento dell’acquisto ilterreno non era più edificabile e, ciò nonostante, era stato pagato dalla fallita300.000,00 euro.

La sentenza ha altresì confutato le risultanze della consulenzatecnica della difesa “Fadda”.30.4.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 13 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.100 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione consistita nell’acquisto, tra il dicembre 2006 ed il 12aprile 2007, di 52.000 azioni Alphavax, per la somma di 400.000,00 euro,operazione definita “veramente anomala” nel corso della deposizione del testeallora sindaco Ferri:- non era stata compiuta alcuna due diligence per verificare il prezzo delleazioni;- non sono stati rinvenuti documenti quanto alla valutazione del prezzo diacquisto;- a pochi mesi dal loro acquisto le azioni sono state svalutate, senza alcuntentativo di rivendita; nel bilancio del 2008 la loro svalutazione è arrivataal 50% sino ad arrivare alla totale perdita dell’investimento.- già all’atto di acquisto le azioni erano prive di valore commerciale,trattandosi di titoli emessi da una società che stava sopravvivendo graziea sussidi statali e che utilizzava le liquidità ricevute per coprire le perditee non per lo sviluppo dell’attività farmaceutica come risulta da unamissiva di [OSCURATO:PERSONA] del 22 ottobre 2010.30.5.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 16 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.109 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione consistita nell’acquisto di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 dicembre2008, già in stato di dissesto, da [OSCURATO:PERSONA] della totalità delle quote dellasocietà immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre al credito per finanziamento soci, paria circa 82.000,00 euro, finanziamento già utilizzato per intero per l'acquisto di uncastello nel Comune di [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente alle deduzioni in fatto contenute nel motivo di ricorso, lasentenza impugnata ha chiarito come attraverso questa operazione Cofimofiduciaria si liberava di un debito di rilevante entità che si accollava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.la quale, già in grave stato di dissesto, non sarebbe mai stata in grado diadempiere.

Tanto ne erano consapevoli gli amministratori che già nel bilancio 2008era stato stanziato un fondo per la copertura delle perdite della [OSCURATO:PERSONA],iscritta con un patrimonio netto negativo di 231.317,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nonha mai onorato il debito bancario e l’istituto di credito ha ottenuto la provvisoriaesecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti della società fallita.30.6.

Con riferimento alla contestazione di cui al punto 17 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.111 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione consistita nella prestazione di garanzia personale neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA], in data 25 luglio 2008, con sottoscrizione di unafideiussione a favore di MB banca, quale garanzia del pagamento delle rate mensiliper l'acquisto del ramo aziendale del sito industriale di Magenta, stipulato daNovaceta con [OSCURATO:PERSONA], in concordato preventivo.La censura del ricorrente lamenta genericamente una impropria scissionedella più complessa operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] laddove la sentenzaimpugnata avrebbe argomentato in ordine alla garanzia senza considerarel’operazione anche con riferimento all’acquisto della totalità della società ILCI chedeteneva il 40% delle quote di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva il sito industriale.Oltre ad essere priva di specificità la censura non si confronta con la sentenzaimpugnata che invece evidenzia come la partecipata [OSCURATO:PERSONA], conduttricedell'area, era ben lungi dal potere effettuare alcun programma di investimentoindustriale volto a garantire la continuità aziendale al sito industriale di Magenta.[OSCURATO:PERSONA] fosse totalmente incapiente era dato noto fin dall’origine aGiraglia S.p.a., trattandosi di società in cui l'amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA],nonché amministratore unico di ILCI deteneva una partecipazione.31.

Il sesto motivo, relativo alla qualifica dei punti 4), 16), 17), 18) del reatodi cui al capo 3) come distrattivi laddove i fatti erano contestati come operazionidolose, è infondato.Sul punto si richiamano le argomentazioni del paragrafo 2 in relazione adanalogo motivo di ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è statooggetto di una lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale, alla luce dellaquale può affermarsi, richiamando anche le indicazioni delle Sezioni Unite, cheper aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Le sentenze successive, pur in relazione a diverse fattispecie in materiafallimentare, hanno escluso la violazione ogni qualvolta la condanna siaintervenuta per la medesima azione come descritta in sentenza nei suoi profilisoggettivi e oggettivi (per tutti Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele, Rv.283136) così escludendosi qualsiasi vulnus difensivo rispetto alla condotta comedescritta.Anche nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto provata lamedesima condotta contestata e descritta nei punti 16,17,18 riqualificandolatuttavia diversamente.Dunque, non risulta, nel caso in esame, che i fatti storici sianooggettivamente diversi da quelli contestati allo [OSCURATO:PERSONA], né emerge latrasformazione radicale delle fattispecie concrete nei loro elementi essenziali, taleda ingenerare incertezza sull'oggetto delle imputazioni e pregiudicare il diritto didifesa.Né la sentenza citata dalla difesa (Sez.5, n.39546 del 15/07/ 2008, Bonaldo,non mass.) a sostegno delle ragioni per l’accoglimento del ricorso appare decisivao rilevante nel caso di specie.32.

Il settimo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 7, risulta infondato.Contrariamente a quanto dedotto con il motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata non opera una sovrapposizione tra la posizione di socio e quella diamministratore di fatto.Nel richiamare le argomentazioni di cui al paragrafo che precede quanto allaqualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,va altresì evidenziato che anche in tal caso la Corte territoriale ha individuato conmotivazione immune da vizi logici alcuni indici e circostanze di fatto cheinequivocamente permettono di considerare l’imputato amministratore di fattoanche di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.:- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era controllata interamente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di cuiamministratore di fatto era [OSCURATO:PERSONA] e tale società era strumentale alle operazionidi finanziamento e distrazione a favore di [OSCURATO:PERSONA];-l’attività svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. consistita nell’acquisto di quattrounità immobiliari in Firenze di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], è da ricondurre nellafase ideativa e operativa, a [OSCURATO:PERSONA] (p.126).come emerge dalle dichiarazionitestimoniali di [OSCURATO:PERSONA], dalla corrispondenza telematica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]( e-mail del 30 novembre 2008, 4 novembre 2009,17 febbraio 2010) e dalledichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esamein data 9 novembre 2022.33.

L’ottavo motivo, articolato in una duplice censura e relativo allaresponsabilità in relazione alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale contestate al capo 7, risulta nel complesso infondato.33.1.

Quanto alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, laCorte territoriale (p.129) ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulledichiarazioni rese dal curatore all’udienza del 12 marzo 2022 il quale ha riferitoche, nonostante le sue reiterate richieste, non aveva ricevuto né da partedell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], né da parte del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA] alcundocumento contabile, non avendo, peraltro, il primo mai adempiuto, dopol’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, alla tenutadella contabilità.

Né sono stati consegnati i documenti relativi all’acquisto degliimmobili della società.La sentenza con motivazione non contraddittoria, né illogica evidenzia poi(p.130) che, sebbene la tenuta materiale della contabilità fosse demandata aQuartararo e a [OSCURATO:PERSONA], “[..] l’interesse esclusivo a occultare le vicende relativeall’acquisto degli immobili e alla gestione del patrimonio sociale era in capo aSquillace, quale dominus di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché regista dell’interaoperazione come del resto confermato dalle stesse espressioni contenute nelladenuncia querela di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] sonoriferibili alla mia famiglia)Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale specificacontestata è ancora una volta ricavato da diversi indici di fraudolenza:- l’astensione dalla richiesta di fallimento;- la proposta di concordato preventivo fondata sul buon esito di unaprevisione di vendita degli unici beni immobili che la società aveva acquistato,impossibile perché di tali beni la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva più la disponibilità giuridica;-il rilevante passivo societario, pari a 4.237.000,00 di euro nel febbraio 2015;- la necessità di occultare le condotte distrattive.Né la circostanza evidenziata dalla difesa nel motivo in punto di esclusione diamministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dopo la sua messa inliquidazione, può essere considerata decisiva o rilevante per escludere anche il suoruolo nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: emerge evidente dalle circostanze di fatto sinorarappresentate che la vicenda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia consistita essenzialmente nellapersonale gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’unica operazione commercialeintrapresa dalla società fallita relativa all’acquisto degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] edelle vicende che ne sono derivate.33.2.

Rivalutativa e in fatto appare invece la censura relativa alla penaleresponsabilità del ricorrente quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva dellasomma di 250.000,00 euro (p.133 e ss.):- l'assenza di scritture preliminari o contratti, strumenti tipici, ineludibili enecessari nell'ambito della contrattazione con persone giuridiche, e indispensabilia comprova della pretesa erogazione di un così rilevante importo a titolo dicaparra, non rende in alcun modo credibile la prospettazione difensiva secondo cuiil bonifico di 250.000,00 euro disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] re avrebberappresentato la restituzione di un acconto da parte di questa società, in un primomomento interessata all' acquisto degli immobili;- non vi è coincidenza delle coordinate bancarie del conto da cui è stataprelevata, mediante assegno circolare, la somma data a [OSCURATO:PERSONA] con quelle versocui i fondi sarebbero tornati; le coordinate da cui è pervenuto l'assegno circolareintestato a [OSCURATO:PERSONA], asseritamente proveniente da [OSCURATO:PERSONA] re, coincidono conquelle della banca BPM e dell’agenzia 466 dove [OSCURATO:PERSONA] aveva il conto corrente.-il rinvenimento, da parte del curatore di [OSCURATO:PERSONA], di copie dei tre bonificiemessi da [OSCURATO:PERSONA].

La custodia, tra i documenti della società controllante([OSCURATO:PERSONA]), della prova di rapporti economici apparentemente estranei all'orbitasocietaria sua e della sua controllata, può trovare esclusiva e razionalegiustificazione nel fatto che, contrariamente all'apparenza, tali operazioni sonostate strumentalmente utilizzate e fanno parte della gestione economica di [OSCURATO:PERSONA].34.

Il nono motivo, quanto alla violazione della correlazione tra imputazionee sentenza in relazione al reato di bancarotta per distrazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,risulta manifestamente infondato.Il motivo appare manifestamente infondato non confrontandosi con lamotivazione della sentenza impugnata che, a fronte di una condotta distrattivaquantificata in 534.826,00 euro, ha ritenuto che la distrazione potessecircoscriversi alla somma di 250.000,00 euro, e dunque unicamente al bonifico del22 dicembre 2005 intestato ad [OSCURATO:PERSONA] re s.r.l. per le motivazioni espresse nelparagrafo che precede.35.

Il decimo motivo, relativo alla omessa motivazione quanto allariqualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 3) e 7) nell’ipotesi di bancarottasemplice patrimoniale appare manifestamente infondato.35.1.

Nella prospettazione difensiva le singole operazioni consideratedistrattive o dissipative in realtà erano operazioni realizzate nell’interessedell’impresa e che per una serie di circostanze imprevedibili si sono rivelate uninsuccesso per la società; si tratterebbe di operazioni al massimo imprudenti, mapur sempre rientranti nel rischio di impresa consentito: da qui la possibilità di unaloro diversa qualificazione ai sensi dell’art. 217 legge fallimentare.Sul punto questa Corte, da tempo risalente , ha sempre chiarito che in temadi bancarotta, quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee aconfigurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell'art. 217 legge fall., egli agiscecon imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa; nelle operazionidistrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 dellastessa legge, invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesseproprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porrein essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed incontrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanziepatrimoniali. (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886).Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo,n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più graveipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato,in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioniimprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tuttoo in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a primavista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. (Sez.5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973)35.2.

La sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi orarichiamati dal momento che ha compiutamente spiegato in relazione ad ognisingola operazione la sussistenza della consapevolezza sin dall’origine in capo alricorrente della finalità distrattiva o dissipativa dell’attività realizzata e dellacoscienza e volontà di recare danno ai creditori e assicurarsi un vantaggioesclusivo e personale, sì da potersi considerare implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaionologicamente incompatibili con la decisione adottata.36.

L’undicesimo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risultainfondato.36.1.

Quanto alla determinazione della pena, la Corte territoriale hacongruamente motivato il discostamento dal minimo edittale, contenuto nellametà del massimo edittale, valorizzando la pervicacia e spregiudicatezzadimostrate dall’imputato unitamente all’omesso risarcimento del danno alle particivili.36.2.

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche la Corte territoriale ha evidenziato l’assenza di elementi positivi che inconcreto giustifichino la concessione del beneficio, a fronte dell’entità del dannocagionato e dell’intensità del dolo, operando corretta applicazione del principiodella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopola riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato.36.3.

Quanto, infine, alla lamentata disparità di trattamento quanto allaquantificazione della pena del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non solo va evidenziato cheil coimputato è ricorso ad un accordo ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen.sorretto da regole altre.Non è possibile porre in comparazione la pena irrogata ad imputati chiamatia rispondere del medesimo reato se la loro posizione sia stata processualmentedefinita con l'applicazione di istituti differenti: in particolare, si è condivisibilmentesottolineato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere consideratocome indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservatoai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, perchétale rito conduce ad una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari,che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di unaforma di definizione del processo alternativa al dibattimento ( Sez. 6, n. 24402 del12/03/2008, Schifino, Rv. 240356; con riferimento alla disciplina del concordatocon rinuncia ai motivi di appello, prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen., Sez. 6,n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508).Inoltre, secondo questa Corte può essere considerato come indice del viziodi motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimoprocedimento ai coimputati laddove il giudizio di merito sul diverso trattamentodel caso, che si prospetta come identico, sia caratterizzato da asserzioniirragionevoli o paradossali (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, cit.).37.

Il dodicesimo motivo, relativo alla condanna alla rifusione delle spese afavore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonostante la loro mancatacomparizione ed il mancato deposito di conclusioni nel giudizio di appello, apparefondato.Le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudiziodi appello, né avere presentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eGario [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 3 punto 8), nonché nei confronti di ComiRoberto limitatamente al capo 3 punti 10), 11) e 15 -quest'ultimo quantoall'operazione deliberata in data 12.9.2007- per non aver commesso il fatto.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Milano.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ElioSebastiano e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla liquidazione delle spese sostenutedalle parti civili nel grado di appello, liquidazione che elimina.Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/04/1959GNECCHI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SQUILLACE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DORIGO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GARIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]COMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di GnecchiMarco; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al punto 8) del capo 3) della rubrica, per nonavere commesso il fatto; l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al punto 10), al punto 11), al punto 15) delcapo 3) della rubrica, quest’ultimo solo in relazione alla delibera del 12 settembre2007, per non avere commesso il fatto; l’annullamento con rinvio in ordine altrattamento sanzionatorio di entrambi i ricorrenti, comprese le pene accessorie;l’annullamento senza rinvio in relazione alla condanna alle spese a favore delleparti civili, di cui si chiede l’elisione; il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nei confronti di DorigoMaurizio, in relazione all’aumento per continuazione, di cui si chiede alla Cortel’elisione, per una pena finale pari ad anni tre e mesi due di reclusione ed il rigetto,nel resto, del ricorso; il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SquillaceNicola, in relazione alla condanna alle spese a favore delle parti civili, di cui sichiede l’elisione ed il rigetto, nel resto, del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diSabatini [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insistenell'accoglimento del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diGario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale del difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che siriporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi ed insistenell'accoglimento del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi ed insistenell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte d’Appello di Milano in parzialeriforma della pronunzia del Tribunale della medesima città del 23 febbraio 2023ha, per quanto di interesse:- su impugnazione del Pubblico ministero, riconosciuta la penaleresponsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore di alcunesocietà del gruppo (capo 3 sub.1), [OSCURATO:PERSONA] presidente del collegiosindacale dalla messa in liquidazione (capo 3 sub.5), [OSCURATO:PERSONA] eGario [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente sindaco prima supplente e poi effettivo ePresidente del collegio sindacale negli anni 2007/2010, (sub. 3 punti2,4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18) per il reato come loro ascritto al capo3) di cui agli artt. 110, 40 cpv. c.p., 216, 1 e 2, 218, 219 co. 1 e 2, 223L. fall., in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;- ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di SquillaceNicola, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per labancarotta fraudolenta di cui al capo 3, punti2,4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18 e per quella documentale e fraudolentadi cui al capo 7) della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rideterminandoconseguentemente pena principale e pena accessoria;- ha confermato l’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA],liquidatore della società fallita per i reati di cui ai capi 3) - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.– punti 1 e 4, nonché al punto 7), quale extraneus per la bancarottafraudolenta documentale e patrimoniale semplice così riqualificato il reatosub 7) in relazione al ritardato fallimento, rideterminando la penaprincipale ed accessoria;- ha confermato la penale responsabilità di QuartararoSebastiano, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 7in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale.1.1. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, condistinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguentimotivi.2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Claudio2.1. Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dalPubblico ministero.Il Pubblico ministero con l’atto di appello, dopo avere riportato stralci dellamotivazione di primo grado, ha ravvisato del tutto apoditticamente “un rilevantee palese difetto di motivazione” rispetto all’elemento soggettivo.La genericità è sicuramente intrinseca in quanto si limita a considerazionigeneriche ed astratte, senza indicare le ragioni per le quali la motivazione sarebbecarente; si accompagna inoltre ad una richiesta finale inammissibile quale quelladell’annullamento della sentenza potendosi richiedere al più una riforma dellasentenza impugnata.L’atto di appello non illustra neanche in relazione a quali delle numerosecontestazioni sia rivolto rendendo l’impugnazione non intellegibile.2.2. Con il secondo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di correlazione tra imputazione e sentenza.Nel ribaltare la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha condannatoi sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo 3 punto 4, operazione distrattivamai contestata ai ricorrenti come emerge chiaramente dalle imputazioni deldecreto che dispone il giudizio;In relazione ai punti 16,17,18 del capo 3, inoltre, il capo di imputazionecontesta ai sindaci di avere presenziato ad assemblee in cui erano decise edapprovate le operazioni di distrazione /dissipazione del patrimonio sociale ma poinegli specifici punti sono descritte operazioni dolose e non condotte dissipative odistrattive.2.3. Con il terzo motivo comune, articolato in plurime censure, i ricorrentideducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazionedella bancarotta cd. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo opera un preliminare richiamo ai principi fissati da questa Corte conriferimento al concorso omissivo dei sindaci nell’altrui reato commissivo indicandoespressamente la pronunzia di questa sezione (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025,Quaglia, Rv. 288273) che ha chiarito che siffatta responsabilità non può fondarsisulla sola posizione di garanzia e discendere automaticamente dal mancatoesercizio dei doveri di controllo, con la necessaria individuazione di un contributoconsapevole e volontario; inoltre, il mancato accertamento del nesso causalemediante il cd. giudizio controfattuale costituisce un vuoto motivazionale.2.3.1. Con la prima censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 2 aventead oggetto la società [OSCURATO:PERSONA].Si tratta dell’acquisto fuori mercato di 2.784.257 azioni KR Energy al prezzodi euro 0,343 utilizzate per pagare il prezzo della vendita del 10% del capitaledella società [OSCURATO:PERSONA] detenuta da [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti erano presenti alla riunione del 27 febbraio 2009 in cui ilPresidente del Consiglio di amministrazione illustrava la volontà di cedere l’interocapitale della società immobiliare al prezzo di 805.000,00 euro ( euro 20.000,00per il capitale ed euro 785.000,00 per il credito finanziamento soci vantato dallasocietà verso la [OSCURATO:PERSONA] medesima) precisando che l’immobile della società inCrotone non aveva un valore strategico.Il prezzo era corrisposto con la cessione delle azioni suindicate quotate0,3430 ciascuna, ma che erano state acquistate da [OSCURATO:PERSONA] in data 24febbraio 2029 al prezzo inferiore di 0,0513 ciascuna per complessivi 150.000,00euro e che erano state acquistate da [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 0,2775, circostanzaignota ai sindaci.Quanto al concorso dei sindaci in siffatta operazione la sentenza non offremotivazione non essendo indicato il loro contributo non potendo gli stessi saperequale fosse stato l’originario prezzo delle azioni acquistate da [OSCURATO:PERSONA].La differenza del valore delle azioni era giustificabile sia in ragione del valoreindicato come prezzo di conversione nel prestito obbligazionario convertibile siaper la natura dell’affare come presentata dal Presidente del consiglio diamministrazione; sul punto la sentenza non offre alcuna argomentazione.Non vi è stata motivazione quanto all’applicazione degli artt. 40 e 43 cod.pen. sia in termini di consapevolezza dei sindaci quanto alla inconsistenzadell’operazione sia quanto all’accertamento che la condotta doverosa dei sindaciavrebbe impedito l’operazione medesima.Non vi è risposta alle specifiche deduzioni difensive volte ad escludere lanatura distrattiva o antieconomica dell’operazione rappresentate da una serie dicircostanze di fatto:- la locazione dell’immobile ad un conduttore moroso con conseguentiperdite;- la difficoltà di reperire in caso di risoluzione del contratto un nuovoconduttore;- la dissipazione doveva essere calcolata ponendo in relazione la differenzadi sovrapprezzo delle azioni e il mancato incasso dei canoni di locazione;- il bilancio della società ceduto che alla data del 2019 presentava unpatrimonio netto negativo;- la mancanza di rilievi effettuati sull’operazione anche dalla società direvisione;- l’assenza di criticità segnalate prima del 29 giugno 2009.2.3.2. Con la seconda censura del terzo motivo si deduce violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 4 aventead oggetto l’accollo da parte della società fallita del debito che la società RomanaEdilfinanza Seconda aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La censura è avanzata quale subordinata del motivo già proposto al paragrafo2.2. secondo cui nel ribaltare la decisione di primo grado, la Corte territoriale hacondannato i sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo 3 punto 4, operazionedistrattiva mai contestata ai ricorrenti come emerge chiaramente dalle imputazionidel decreto che dispone il giudizio.I sindaci nel caso di specie sono stati unicamente presenti al Consiglio diamministrazione del 3 settembre 2009 nel corso del quale siffatta operazione diaccollo del debito era giustificata per concludere la liquidazione della societàRomana [OSCURATO:PERSONA].Si trattava di un’operazione già conclusa 35 giorni prima ed in relazione allaquale in alcun modo può configurarsi un contributo agevolatore, non avendo avutogli imputati conoscenza dell’operazione medesima. Alcuna motivazione sul nessocausale.Manca qualsiasi motivazione rafforzata sul punto, necessaria in ipotesi diribaltamento, avuto riguardo alla omessa risposta al rilievo difensivo secondo cuil’operazione era stata ritenuta corretta anche dalla società di revisione.L’ipotesi accusatoria della inesistenza di un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si confronta con il contratto di accollo dal quale risulta che il compenso eradovuto al legale [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni professionali effettuate in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] per recupero crediti. Anche l’affermazione per cui il creditosarebbe stato prescritto non considera che l’atto di riconoscimento del debito haefficacia interruttiva del termine prescrizionale e che la prescrizione di cui all’art.2956 cod. civ. è una prescrizione presuntiva, non estintiva.Infine, la natura distrattiva dell’operazione è collegata alla compensazione diquesto debito con l’acquisto della partecipazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in altrasocietà, realizzatasi tuttavia in data 31 gennaio 2012 allorquando i due ricorrentinon erano più sindaci.2.3.3. Con la terza censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 6 aventead oggetto l’acquisto di 4 POC (prestiti obbligazionari convertibili).Il 30 giugno 2008 il Presidente del Consiglio di amministrazione Celentanoacquistava quattro titoli di prestito obbligazionario convertibile senzaautorizzazione del Consiglio di amministrazione riferendone solo il mese dopo indata 25 luglio 2008, anche alla presenza dei sindaci che non avrebbero eccepitonulla.[OSCURATO:PERSONA] in data 30 dicembre 2009 convertiva i titoli obbligazionariin azioni senza preventiva autorizzazione e ne chiedeva la ratifica solo in data 26aprile 2010, ma anche in tal caso senza che i sindaci fossero informati.Anche in tal caso la sentenza non si confronta con le indicazioni della Cortedi legittimità quanto al concorso nel reato, al contributo causale prestato, al nessodi causalità.Quanto poi alla liceità dell’operazione va evidenziato che al momento dellarealizzazione dell’operazione l’investimento non si poneva come sfavorevole per lasocietà; la società di revisione non aveva sollevato perplessità sull’operazione; nonvi erano segnali di allarme; la presunta perdita della società legata allasvalutazione della partecipazione non è collocabile alla data del 31 dicembre 2009,quanto piuttosto alla data della relazione della società di revisione del 25 giugno2010.2.3.4. Con la quarta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 7 aventead oggetto le erogazioni finanziarie concesse alla società partecipata Nextimms.r.l. sotto forma di aumento capitale o di finanziamenti.Le erogazioni avrebbero avuto natura dissipativa o distrattiva per favorireEurinvest.Rileva la difesa che i sindaci non potevano opporre alcunché anche perchéerano operazioni di cui i sindaci non erano stati informati.Alla data del 13 giugno 2009 i sindaci redigevano una relazione con la qualerichiamavano la società sulle criticità segnalate dalla società di revisione e, quantoalla continuità aziendale e alla sottoscrizione di aumenti di capitale, invitavano aconsiderare anche gli accordi di ristrutturazione finanziaria. E rappresentavanoragioni ostative all’approvazione del bilancio di esercizio 2008.2.3.5. Con la quinta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punti 8 e 9 aventead oggetto le operazioni che coinvolgono le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e SOGECO.Si tratta dell’acquisto della totalità delle quote della prima società e di unimmobile della seconda società, considerate operazioni dissipative per laincongruità del prezzo versato.Con riferimento alla prima delle due operazioni i ricorrenti non erano presentinei consigli di amministrazione in cui si era deliberata ed eseguita l’operazione (2aprile-3 agosto 2007) con la conseguenza che è priva di qualsivoglia spiegazionel’affermazione della penale responsabilità degli stessi.Con riferimento alla seconda delle operazioni i finanziamenti in favore dellacontrollata SOGECO avvenuti nel corso del 2008 erano stati solo ratificati dalConsiglio di amministrazione, ma la loro erogazione era avvenuta al di fuori dellostesso e l’esposizione creditoria era aumentata complessivamente di circa295.000,00 euro.La sentenza è del tutto carente nella motivazione non chiarendo quale siastato il contributo dei ricorrenti se solo si considera che i finanziamenti sono statisolo successivamente ratificati; non vi è alcuna dimostrazione dellaconsapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamento quantoal nesso causale.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- le banche finanziavano l’operazione;- la perdita indicata nella imputazione si riferisce ad una svalutazioneoperata nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, approvatonel 2011 quando i ricorrenti erano cessati.L’operazione di acquisto della totalità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nasce da un errore di valutazione della consistenza patrimoniale della società inesame e della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA]. con un consistente patrimonio netto afronte di passività inesistenti.2.3.6. Con la sesta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 10 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.In data 30 ottobre 2007 [OSCURATO:PERSONA] acquistava il 50% di [OSCURATO:PERSONA] che-attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- aveva in corsoun’operazione di acquisto di un’area nei pressi di Salerno sulla quale insisteva unopificio industriale dismesso.L’acquisto era deliberato il giorno antecedente al Consiglio diAmministrazione del 29 ottobre 2007 a cui [OSCURATO:PERSONA] non era presente e nel corso delquale si evidenziava la bontà dei progetti immobiliari di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata ricava la natura distrattiva dell’operazione dallamancanza di criteri per la determinazione del prezzo pattuito in complessivi7.250.000,00 euro di cui 5.000.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale e2.250.000,00 per l’acquisto del finanziamento anche se di questo complessivoimporto pattuito furono versati solo 2.000.000,00 di euro in acconto.Inoltre, che fosse un’operazione distrattiva lo si ricava dalla ulteriorecircostanza che l’altro socio al 50% di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA].,aveva ceduto la propria partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ad un prezzodecisamente inferiore e pari a 250.000,00 euro, oltre che dal fatto che nel corsodella verifica del collegio sindacale del 6 marzo 2010 i sindaci sarebbero stati resiedotti da articoli di stampa dell’intervenuto sequestro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.senza che gli amministratori fossero in grado di fornire loro delucidazioni in merito,con la conseguenza che nel Cda del 19 luglio 2010 la partecipazione societaria inSviluppo [OSCURATO:PERSONA] era stata svalutata. Né poteva riconoscersi rilievo al fatto cheanni dopo altri investitori avevano poi realizzato il progetto immobiliare.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazionedella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamentoquanto al nesso causale.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- la società di revisione in data 6 novembre 2007 non aveva ravvisatoalcuna anomalia nell’operazione;- la svalutazione indicata nella imputazione si riferisce all’anno 2010quando la società era posta in liquidazione e la svalutazione, in ragionedella inattività della società, è un atto dovuto;- la configurabilità del reato si fonda su di una erronea valutazioneeffettuata ex post;- l’esiguo prezzo della cessione OLMAR/DASCAL trova la sua spiegazionenella circostanza che il contratto è stato stipulato in palese conflitto diinteresse essendo Bertoli amministratore unico di entrambe le società eche il bilancio al 31 dicembre 2011 della cessionaria Dascal indicava lasomma di euro 6.033.051,00 quale valore della partecipazione societariaacquistata;- la bontà dell’operazione poteva essere dedotta dalla documentazionecontabile e dai bilanci che rivelavano come il 50% della partecipazionerappresentava una componente positiva di [OSCURATO:PERSONA].2.3.7. Con la settima censura del terzo motivo si deduce violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 11 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.La sentenza impugnata qualifica come operazione distrattiva il finanziamentodi [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] al fine di realizzare investimenti attraversotre società: [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].La prima delle società sarebbe stata finanziata da [OSCURATO:PERSONA] attraverso Giragliainvestimenti per la somma di euro 250.721,00, investimento tradottosi anchenell’acquisto del 10% della partecipazione societaria per una somma del tuttosproporzionata pari a 150.000,00 euro laddove siffatta quota era in precedenzastata ceduta senza alcun corrispettivo.Inoltre, dai documenti contrattuali rinvenuti e dagli esiti del Consiglio diAmministrazione del 15 giugno 2007 risulta che il finanziamento per Meliofarmaera stato superiore e pari ad euro 300.000,00.Risulta anche però che [OSCURATO:PERSONA] non era all’epoca sindaco e che l’operazione eraavvenuta senza una preventiva delibera e autorizzazione.La seconda delle società sarebbe stata finanziata da [OSCURATO:PERSONA] attraversoGiraglia investimenti per la somma di 8.750,00 euro, per la sottoscrizione del 35%del capitale sociale che però sarebbe andata persa e che tuttavia a parere delladifesa è di un ammontare tale da non poter essere considerata idonea a creare unpericolo concreto della lesione del patrimonio [OSCURATO:PERSONA].La terza delle società, lussemburghese, sarebbe stata finanziata da Giraglia50.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale sociale e 2.800.000,00 a titolo difinanziamento per partecipare all’investimento in un complesso immobiliare dilusso in [OSCURATO:PERSONA] e la natura distrattiva risiederebbe nel fatto che nonsarebbe stata trovata traccia documentale alcuna di siffatta operazione,trascurando tuttavia il dato che tutto sarebbe accaduto nove anni prima delladichiarazione di fallimento.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazionedella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamentoquanto al nesso causale. [OSCURATO:PERSONA] non aveva neanche assunto a quella data la caricadi sindaco.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa evidenzia che:- il finanziamento per [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuto senza che i sindaci nefossero informati;- l’investimento per [OSCURATO:SOCIETA]. ammontava alla somma di 8.750,00 euro;- il revisore Rolli non aveva segnalato l’operazione come distrattiva.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- la proposta di acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] erapari a 3.000.000,00 e dunque superiore a quanto investito da Giraglianella società;- non vi erano segnali di allarme.2.3.8. Con la ottava censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 12 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA].”In data 21 dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] acquistava un terreno – [OSCURATO:PERSONA]- per ilprezzo di 300.000,00 euro rivendendolo in data 8 aprile 2010 a [OSCURATO:PERSONA] per lasomma di euro 100.000,00.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti laddove indica che la venditaè stata solo ratificata dal Consiglio di amministrazione e non autorizzatapreviamente; non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della naturadistrattiva delle operazioni, né accertamento quanto al nesso causale.Inoltre, il valore dell’immobile è stato calcolato richiamando il valore delletabelle OMI, puramente indicativo, a fronte della produzione difensiva delle visureimmobiliari che indicano la vocazione “pascolo - seminativo” del terreno e leperdite che il terreno aveva prodotto negli anni successivi all’acquisto dal momentoche, come dichiarato dal sindaco Ferri, erano venute meno le autorizzazionicomunali per la realizzazione dell’insediamento immobiliare.2.3.9. Con la nona censura del terzo motivo si deduce violazione di legge evizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 15 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.In data 13 giugno 2006 si dava mandato per procedere all’acquisto di unarilevante partecipazione societaria de “[OSCURATO:PERSONA]” in procinto di acquistaredue immobili in leasing attraverso il rilascio di un finanziamento in favore diGiraglia garantito da fideiussione che quest’ultima rilasciava per la somma di euro8.400.000,00 come confermato nel Consiglio di amministrazione del 1° settembre2006. La partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] era poi venduta nell’aprile 2007 alla societàCinque maggio.La sentenza impugnata, nel qualificare l’operazione come distrattiva, omettedi considerare che i due ricorrenti non avevano partecipato ad alcuna di questeoperazione tra il giugno 2006 e l’aprile 2007.Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dovrebbe trarre dalla loro partecipazioneai Consigli di amministrazione del marzo e luglio 2008 nel corso dei quali sonostati ratificati ulteriori finanziamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] senza alcunagiustificazione, ma si tratta di ratifica di finanziamenti già eseguiti.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione nonchiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazionedella consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamentoquanto al nesso causale.Vi è poi un ulteriore elemento decisivo: la sentenza impugnata hacompletamente omesso che l’operazione, lungi dal determinare undepauperamento, ha generato un utile netto per [OSCURATO:PERSONA] pari a 2.357.100,00 euro.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto i canoni di leasing, Giragliasarebbe stata esposta alla escussione della fideiussione da partedell’istituto di credito finanziatore;- se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse corrisposto i canoni di leasing, il contrattosi sarebbe risolto con perdita degli immobili e dei canoni già corrisposti;- gli ulteriori finanziamenti concessi sono stati decisi fuori dal Consiglio diamministrazione senza che i sindaci fossero stati informati;- il bilancio [OSCURATO:PERSONA] con patrimonio netto negativo è successivo allaerogazione dei finanziamenti;- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- la società di revisione non aveva segnalato alcuna anomalianell’operazione.2.3.10. Con la decima censura del terzo motivo si deduce violazione di leggee vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 16 aventead oggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”.L’operazione, qualificata come distrattiva, ha per oggetto l’acquisto dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] in data 23 dicembre 2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in stato di dissestodella totalità delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un valore pari a10.000,00 euro oltre al credito per finanziamento soci pari a 82.000,00 euro.La sentenza impugnata riconosce che l’acquisto è avvenuto senzaautorizzazione dell’organo amministrativo e senza informativa dell’organo dicontrollo, reso edotto solo dopo due mesi dall’acquisto in data 25 febbraio 2009.Si confonde l’inerzia nella fase di ratifica a distanza di due mesidall’operazione con una condotta penalmente rilevante senza verificare il nessocausale e il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali lasentenza impugnata non ha fornito risposta:- non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;- la società di revisione non aveva segnalato alcuna anomalianell’operazione, quanto piuttosto il corretto pagamento di imposte econtributi previdenziali, nonché l’erogazione di finanziamenti in favoredella società da parte degli istituti bancari.2.3.11. Con la undicesima censura del terzo motivo si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 17avente ad oggetto la garanzia in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.L’operazione, qualificata come distrattiva, ha per oggetto il rilascio digaranzia fideiussoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un debito di quest’ultimacostituito dal pagamento delle rate mensili per l’acquisto del ramo di azienda delsito industriale di Magenta.L’operazione si collegava ad un’altra quale l’acquisto della totalità dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] che deteneva una partecipazione del 40% della società Novacetache gestiva il sito industriale.In realtà, non vi è prova alcuna che i sindaci abbiano espresso parere positivoe contribuito positivamente alla conclusione dell’operazione, né vi è prova dellaconsapevolezza della distrazione; né è stato accertato il nesso causale.2.3.12. Con la dodicesima censura del terzo motivo si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 18avente ad oggetto la società [OSCURATO:PERSONA].L’operazione, qualificata come dissipativa, ha per oggetto l’acquisto dellapartecipazione in [OSCURATO:PERSONA] che aveva al suo attivo il prestito obbligazionarioconvertibile in azioni K. R. Energy a fronte di un debito verso Unicredit garantitodalle medesime obbligazioni per il quale [OSCURATO:PERSONA] era condannata al pagamento di258.197,00 euro.L’operazione era effettuata dalla fallita già in stato di dissesto e potevagiustificarsi solo per salvare la società venditrice dalle perdite economiche legateal Prestito obbligazionario convertibile K.R. Energy.La sentenza impugnata ancora una volta omette di considerare che l’acquistoè avvenuto senza autorizzazione dell’organo amministrativo e senza informativadell’organo di controllo, reso edotto solo dopo un mese dall’acquisto in data 25febbraio 2009.Inoltre, contrariamente a quanto assunto in sentenza, al momentodell’investimento la conversione del prestito obbligazionario avrebbe generato uncontrovalore pari a 2.692.198,28 euro a fronte del debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a circa 2.000.000,00 di euro di cui quasi la metà era statorimborsato.2.3.13. Dopo avere analiticamente esaminato i singoli punti del capo 3imputati ai ricorrenti, la ulteriore censura contenuta nel terzo motivo è relativaalla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a fronte del capovolgimentodell’esito assolutorio del giudizio di primo grado.La sentenza di primo grado aveva fondato l’assoluzione su tre argomentifondamentali:- l’assenza di concorso nelle condotte descritte come distrattive odissipative;- la mancanza dell’elemento soggettivo;- la mancanza del nesso causale omissivo.Su questi tre punti la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire unamotivazione rafforzata operando in particolare quel giudizio controfattuale chemanca del tutto.L’equivoco in cui incorre la Corte territoriale, laddove valorizzasistematicamente l’inerzia dei sindaci, emerge dal confronto con la giurisprudenzadi questa Corte che sullo specifico tema chiarisce che non si deve caderenell’equivoco di sovrapporre due distinti piani riconducendo automaticamenteall’inerzia del garante la causazione dell’evento senza piuttosto accertare l’efficaciacausale del comportamento omesso.La sentenza impugnata omette di confrontarsi con la circostanza che - salvole delibere delle operazioni di cui ai punti 17 e 18 per entrambi e 10 e 11 per ilsolo [OSCURATO:PERSONA] - tutte le operazioni contestate sono state poste in essere quando iricorrenti non erano sindaci o al di fuori dell’autorizzazione dell’organoamministrativo.Ulteriore tema con il quale la sentenza non si confronta è quello della assenzadi segnali di allarme al momento del compimento delle operazioni contestate comeevidenziato nella memoria difensiva ed emersi non prima del giugno 2009.Prima di quella data i segnali erano anzi di senso contrario come risulta dallerelazioni della società di revisione ed in particolare di TMark, in relazione al correttopagamento di imposte e contributi previdenziali, nonché all’erogazione difinanziamenti in favore della società da parte degli istituti bancari.La sentenza omette di considerare che:- nella relazione del bilancio 26 giugno 2009 il collegio sindacale avevacondiviso le censure della società di revisione;- non era possibile applicare ad una holding i criteri di valutazione dei bilancidelle società industriali.2.4. Con il quarto motivo comune è stato dedotto vizio di motivazione nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.Si rileva contrasto fra la parte dispositiva, che determina la pena di anni 3e mesi 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti genericheequivalenti alla contestata circostanza aggravante, e la parte motiva che nelfissare la medesima pena esclude la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Se il dispositivo prevale sulla motivazione è illegittima la pena irrogataperché in motivazione sono state negate le circostanze attenuanti generichericonosciute nel dispositivo.Alcuna motivazione quanto alla quantificazione delle pene accessorie.2.5. Con il quinto motivo comune è stata dedotta violazione di legge avutoriguardo alla disposta condanna alla rifusione delle spese di parte civile nel giudiziodi appello non comparsa che non ha rassegnato conclusioni o depositato notaspese; nonché al pagamento delle spese in favore della parte civile per entrambii gradi del giudizio senza considerare che la parte civile non ha impugnatol’assoluzione della sentenza di primo grado con conseguente irrevocabilità dellastessa agli effetti civili.3.[OSCURATO:PERSONA] Nicola3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancanza dimotivazione della sentenza di primo grado.Con l’atto di appello il ricorrente aveva lamentato l’assenza della motivazionedella sentenza di primo grado limitata ad una serie di clausole di stile prive dicapacità argomentative senza alcun confronto con le argomentazioni difensive, mavolta a riprodurre letteralmente la relazione del curatore fallimentare.La Corte territoriale ha escluso che siffatta tecnica motivazionale potesseessere causa di nullità, non confrontandosi con le indicazioni della giurisprudenzadi questa Corte, anche a Sezioni unite (S.U. n.42363 del 28/11/2006) nonché dellagiurisprudenza europea.3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla contestazione della bancarotta cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui alcapo 3.[OSCURATO:PERSONA] è stata acquistata nel novembre/dicembre 2005 con un investimentocomplessivo iniziale di 13,5 milioni e la importanza dell’investimento e la serietàdei venditori rende non credibile la versione accusatoria secondo cui la societàsarebbe stata sin dall’inizio una scatola vuota e priva di iniziative imprenditorialivalide.Siffatta ricostruzione avrebbe quindi richiesto delle argomentazioni forti voltea dimostrare perché, a dispetto dell’apparente schermo societario, Squillaceavrebbe investito in essa così ingenti capitali e le banche avrebbero concessoimportanti finanziamenti.3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto.Attesa la non operatività della società [OSCURATO:PERSONA], la qualifica di amministratoredi fatto non si fonderebbe sui normali criteri indicati dalla giurisprudenza quantopiuttosto sul coinvolgimento dell’imputato nelle varie operazioni illecite.In realtà [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente operativa come confermano le 18operazioni indicate nel capo di imputazione e il criterio utilizzato dalla sentenza sigiustifica con la impossibilità di attribuire la qualifica di amministratore di fatto aSquillace.Così come la sentenza impugnata rivela un vizio motivazionale allorquandoutilizza il termine dominus delle strutture societarie aventi come vertici i trust, nonriuscendo ad individuare un termine diverso per qualificarlo amministratore difatto, operando una commistione tra il mero interesse alla vita societaria conl’effettivo esercizio dei poteri gestori.In realtà [OSCURATO:PERSONA] avendo investito significativi capitali in [OSCURATO:PERSONA] aveva unfisiologico interesse per le vicende societarie.Proprio in ragione di siffatti investimenti è del tutto illogico che lo stessopotesse avere scientemente perseguito il dissesto della società.Così come gli viene riconosciuta una generica attività di consulenza senzaindicare alcun elemento concreto rivelatore di effettivi poteri gestori e decisionali.La Corte territoriale valorizza le seguenti circostanze:- [OSCURATO:PERSONA] e le società controllate avevano la medesima sede nello studioCelentano e avevano i medesimi amministratori, ma siffatta circostanzaè del tutto neutra;- i [OSCURATO:PERSONA] erano ragionieri e dunque non avevano competenzeimprenditoriali, ma anche questa è un’affermazione che non trovaconferma nell’ordinaria realtà delle cose avendo migliaia di societàoperative sede presso studi professionali e avendo [OSCURATO:PERSONA] competenze;- l’imputato esperto di diritto societario aveva tutti gli strumenti peroccultare il proprio ruolo gestorio, affermazione che si risolve in una meraclausola di stile;- le dichiarazioni testimoniali utilizzate per dimostrare la effettiva gestionedi [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente indicano unicamente che lo stesso inquanto proprietario, aveva interesse al buon andamento della stessa;- [OSCURATO:PERSONA] svolge la professione di avvocato incompatibile con ruoli digestione societari e non si è mai inserito nei compiti degli amministratori.3.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge quanto allautilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese dai coimputati.Il riferimento è alle tre chiamate in correità relative alle dichiarazioni rese alcuratore dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La difesa ne ha eccepito l’inutilizzabilità essendosi i coimputati sottratti alcontraddittorio dell’esame dibattimentale; le dichiarazioni in esame non sono stateallegate alla relazione del curatore fallimentare depositata in atti; inconferente ilrichiamo a Sez.5 n.18692 del 2022 che si riferisce alla relazione fallimentare.3.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge quanto allaesatta interpretazione dei concetti di distrazione e di dissipazione.Il motivo opera, in primo luogo, la ricostruzione alla luce della giurisprudenzadi legittimità dei concetti di distrazione da intendersi come distacco del bene dalpatrimonio dell’imprenditore poi fallito e di dissipazione da intendersi comeimpiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla garanziapatrimoniale.In relazione alla consapevolezza della natura dissipativa e dunqueall’elemento soggettivo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prefigurarsi con ragionevolecertezza che quelle condotte avrebbero condotto alla dichiarazione di fallimentodella società; circostanza del tutto irragionevole se si pensa agli investimentidell’imputato realizzati nella società attraverso i trust e all’ampiapatrimonializzazione della società al 31 dicembre 2006.La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi, quanto allanatura degli investimenti effettuati, ai quali la sentenza impugnata non ha fornitorisposta:- un primo gruppo di operazioni riguardava gli investimenti immobiliari(capo 3 punti 7,8,9,10,14,15);- un secondo gruppo di operazioni riguardava gli investimenti nel settoredelle energie rinnovabili (capo 3 punti 2,6,18);- un terzo gruppo residuale di operazioni riguardava gli investimentidall’ottimo potenziale ma che per la crisi del settore non sono riuscite aprodurre i risultati sperati (capo 3 punti 4,11,12,13,16,17).3.5.Con riferimento agli investimenti immobiliari si trattava di operazionidotate di buone prospettive di redditività che richiedevano un termine medio dialcuni anni per generare reddito e il perdurante sostegno delle banche.3.5.1. L’investimento nella società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al punto 7 tradottosi in seidifferenti pagamenti è ricostruito in modo confuso ed erroneo come volto adanneggiare [OSCURATO:PERSONA] per avvantaggiare Exeufis poi [OSCURATO:PERSONA]. Vi è in primo luogola violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in quanto non è contestato l’acquisto diNextimm di due immobili e che l’acquisto sarebbe stato fatto a vantaggio diEurinvest. Inoltre, le due società immobiliari non sono state acquistate ad unprezzo eccessivo ed [OSCURATO:PERSONA] non ha guadagnato 7 milioni di euro avendo cedutola somma a Medio credito che aveva concesso in leasing gli immobili.Sin dall’atto di appello la difesa aveva chiarito che l’investimento in Nextimmsi giustificava per salvare gli investimenti immobiliari.[OSCURATO:PERSONA] non era l’unica a possedere partecipazioni in [OSCURATO:SOCIETA] ma vi eranoaltri quattro soci che avevano sottoscritto il primo e il secondo aumento di capitale.Inoltre, con riferimento ai successivi finanziamenti la Corte territoriale inmaniera apodittica conclude che si trattava di condotte intenzionalmentedistrattive tese unicamente a rimpinguare [OSCURATO:PERSONA], unica beneficiariadell’operazione.Ma tale motivazione è illogica perché non tiene conto del fatto che siffattiversamenti sono stati effettuati anni dopo l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] diMagenta e [OSCURATO:PERSONA] di Rieti: o i finanziamenti erano destinati alpagamento del leasing o erano destinati ad [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la Corte territoriale non si confronta con l’ulteriore dato delladestinazione degli immobili affermando l’assenza di trattative per la lorodestinazione laddove invece vi sono in atti documenti che dimostrano che si eratrovato un compratore che avrebbe garantito una importante plusvalenza ai soci,ma il mercato nel 2008 fu colpito da una violenta crisi che ebbe delle inevitabiliripercussioni anche sulla specifica operazione.Infine, è omessa la motivazione quanto al finanziamento di 155.877,00euro.3.5.2. L’investimento nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al punto 8 èconsiderata operazione dissipativa per la incongruità del prezzo versato.La sentenza impugnata riconduce assertivamente la società cedente CofimoNon considera gli attivi della società acquistata e della sua controllata Ariess.r.l. che avevano un significativo patrimonio netto e disponibilità liquide per oltre5 milioni di euro e che immediatamente dopo l’acquisto ha finanziato [OSCURATO:PERSONA] per2.484.000,00 euro.La valutazione è stata effettuata poi con valutazione ex post e non ex antecome invece necessario.3.5.3. L’investimento nella società SOGECO. di cui al punto 9 è qualificatacome operazione distrattiva per i finanziamenti erogati dalla fallita alla controllata.In primo luogo, la sentenza impugnata, pur dando atto formalmente dellaesistenza di due contratti di leasing che corrispondono a due distinte operazioniimmobiliari, ragiona come se l’intera vicenda riguardasse un’unica unitàimmobiliare omettendo qualsiasi valutazione dell’effetto patrimoniale del primoinvestimento che ha comportato l’acquisto di un immobile di pregio e omette diconfrontarsi con le risultanze della relazione fallimentare, con i bilanci di SOGECOdegli anni 2007,2008,2009.La sentenza impugnata esclude l’esistenza di un bene rimasto nel patrimoniosociale limitandosi a prendere atto dell’assenza di documentazione catastale e nonsi confronta con il dato che il finanziamento del 2007 era servito per estinguereun contratto di leasing e non per alimentare un’operazione speculativa.La sentenza impugnata travisa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che hainvece confermato la esistenza di due immobili.Non integra distrazione l’impiego di capitali sociali per l’acquisto di beni chepermangono nel patrimonio della società anche se successivamente svalutati inbilancio.Ulteriore illogicità manifesta è da rinvenirsi allorquando la sentenzaimpugnata fa coincidere la svalutazione della partecipazione SOGECO nel bilancio2010 con la misura della distrazione contestata dal momento che non tiene contodel fatto che la svalutazione di una partecipazione risponde a criteri prudenzialiimposti dalla disciplina civilistica del bilancio.La Corte omette di spiegare per quale ragione una rettifica contabile operatanel 2010 dovrebbe dimostrare l’esistenza di una distrazione già consumata nel2007, né chiarisce perché l’esistenza di un immobile nel patrimonio SOGECO nonavrebbe dovuto escludere o quanto meno ridimensionare la svalutazione stessa.Così come anche in relazione a siffatta operazione si insinua il dubbio nondimostrato che l’operazione sia stata realizzata per consentire ad [OSCURATO:PERSONA] digodere di un immobile senza corrispondere i canoni di locazione. I bilanci SOGECOdimostrano il contrario indicando ricavi per locazioni attive deducendosi dunqueche sia [OSCURATO:PERSONA] che l’altro conduttore corrispondevano regolarmente i canoni.3.5.4. L’investimento nella società [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 10 èqualificata come operazione distrattiva per la somma impiegata per l’acquisto del50% di siffatta partecipazione, risultato di gran lunga maggiore rispetto a quantopagato dagli acquirenti dell’altro 50%.In realtà, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, il valore- l’esistenza di un progetto immobiliare di rilevanti dimensioni;- un patrimonio immobiliare e crediti significativi in capo a [OSCURATO:SOCIETA];- valore di immobilizzazioni pari a 43 milioni e liquidità superiori a 5 milionidi euro.L’ulteriore elemento che la sentenza impugnata utilizza per valorizzare ladistrazione è la mancanza di una due diligence formale e di una struttura idoneaalla gestione dell’appalto, ma si tratta a parere della difesa di una circostanza deltutto neutra e non certo tale da consentire il passaggio logico tra assenza distruttura e natura fraudolenta dell’operazione.La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquistato tale partecipazione da Eurinveste che quest’ultima ne abbia tratto una plusvalenza non integra reato non essendovidimostrazione alcuna di un previo accordo fraudolento.Sono state peraltro spiegate le ragioni per le quali il progetto alla basedell’investimento non è poi andato a buon fine (si vedano le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] eprove documentali).3.5.5. La cessione del credito che la fallita vantava nei confronti diImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui al punto 14 èqualificata come operazione distrattiva laddove dall’operazione in esame Giragliaha guadagnato oltre cinque milioni di euro.La cessione del credito si inseriva in un’operazione più ampia attraverso laquale [OSCURATO:PERSONA] acquistava da [OSCURATO:PERSONA] l’intera partecipazione di tale societànonché un credito del valore di 15.400.000,00 euro al prezzo di 13.691.684,00euro.[OSCURATO:PERSONA] era proprietaria di un grande immobile inMilano che doveva essere riqualificato e in parte venduto e in parte messo areddito.Siffatto pacchetto acquistato da [OSCURATO:PERSONA] doveva poi essere trasferito dallafallita alla società immobiliare Gladstone con un importante ritorno economico.[OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva con Gladstone un preliminare di vendita con unacaparra pari a 3.000.000,00 di euro che a sua volta cedeva il contratto, rimanendogarante dell’operazione con l’altra società Marconi 2000, a [OSCURATO:SOCIETA]. che era ilcontraente del contratto definitivo con [OSCURATO:PERSONA] versando la somma di5.000.000,00 di euro, con un residuo da corrispondere di circa 4.500.000,00 dieuro.Nel valutare come distrattiva la cessione del credito a [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenzaimpugnata non ha considerato l’intera operazione immobiliare e la presenza di duesocietà garanti quali Gladstone e Marconi 2000.3.5.6. Il finanziamento alla società [OSCURATO:PERSONA], dopo la cessione dellapartecipazione sociale di cui al punto 15 è qualificata come operazione distrattivain ragione della conoscenza della crisi economica della società beneficiaria.La sentenza impugnata tuttavia non considera che:- [OSCURATO:PERSONA] pur avendo ceduto [OSCURATO:PERSONA] era rimasta garante nei confrontidell’istituto finanziatore di sette milioni di euro e aveva interesse asostenere la società debitrice per evitare l’escussione della fideiussionenei suoi confronti;- la finalità dell’intervento era a tutela del proprio patrimonio societario inragione della garanzia prestata;- i finanziamenti erano produttivi di interessi.La sentenza non si confronta con le ragioni per cui il credito non fu pagatoche non sono legate alla mala gestio di [OSCURATO:PERSONA], ma ad un mutamento dellavolontà della società di leasing.3.6.Con riferimento agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sitrattava di operazioni dotate di buone prospettive di redditività in un settoreemergente in costante ascesa che offriva interessanti incentivi alle imprese.3.6.1. Con riferimento al capo 3 punto 2 -avente ad oggetto la societàImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] e all’acquisto fuori mercato di 2.784.257 azioni KR Energy alprezzo di euro 0,343 utilizzate per pagare il prezzo dell’acquisto del 10% delcapitale della società [OSCURATO:PERSONA] detenuta da [OSCURATO:PERSONA] – la stessa èconsiderata operazione distrattiva.Tuttavia, in primo luogo, contrariamente a quanto affermato in sentenza,[OSCURATO:PERSONA] non era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la affermazione che il prezzo di acquisto delle azioni era fuorimercato e notevolmente maggiorato è tratto dal valore inferiore con cui eranostate acquistate le azioni da [OSCURATO:PERSONA] in data 24 febbraio 2029 al prezzoinferiore di 0,0513 ciascuna per complessivi 150.000,00 euro.Il prezzo inferiore assicurato a [OSCURATO:PERSONA] è da attribuire alla stock option che lostesso aveva per acquistare azioni al valore nominale.L’assunto della sentenza impugnata secondo cui le azioni non avrebberoavuto alcun valore è contraddetto dalla stessa sentenza che comunque riconosceun valore di mercato ricompreso tra 0,2595 e 0,2775.La sentenza impugnata non illustra le ragioni per cui l’operazione sarebbestata nel complesso svantaggiosa verificando il valore della società [OSCURATO:PERSONA] edell’immobile di cui era proprietaria e non tiene conto delle dichiarazioni di Garioche aveva chiarito che l’immobile era locato , ma non venivano corrisposti i canonie le dichiarazioni del consulente Pignatelli che aveva chiarito che se il prezzo diacquisto delle azioni poteva risultare elevato , tuttavia la vendita di [OSCURATO:PERSONA] erarisultata sicuramente conveniente perché il conduttore dell’immobile non pagavai canoni.3.6.2. Con riferimento al capo 3 punto 6 -avente ad oggetto l’investimentodi 2.400.000,00 nel POC [OSCURATO:PERSONA] - la Corte territoriale qualificadistrattiva la corresponsione ai coniugi Gatto della somma di 400.000,00 euro inacconto per l’acquisto di 4 POC (prestiti obbligazionari convertibili) e dissipativa lacorresponsione ad [OSCURATO:PERSONA] della somma di 2.000.000,00 in cambio di 4 POC delvalore nominale di 500.000,00.La Corte territoriale effettua siffatta valutazione ex post e non ex ante, nonconsiderando le argomentazioni difensive in base alle quali al momentodell’investimento l’operazione si presentava conveniente in ragione del bilanciopositivo di [OSCURATO:PERSONA], degli incentivi statali che sostenevano il [OSCURATO:PERSONA],delle valutazioni positive della società di revisione nonché della sottoscrizione delPOC dal mercato per oltre 31 milioni di euro.Che l’operazione fosse conveniente lo dimostra l’investimento personale diSquillace per un milione di euro, circostanza che esclude altresì qualsiasiconsapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella digaranzia, potendosi al più ravvisare un errore di valutazione e una condottacolposa. Anche i familiari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno investito nel POC.La sentenza impugnata inoltre confonde la società emittente il POC e cioèEurinvest [OSCURATO:PERSONA] con K.R. Energy che invece portava avanti il progettoEnergia ricevendo il sostegno finanziario del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che è ancora oggisocietà quotata in borsa che ha interamente pagato il suo debito a Banca MB.L’operazione di acquisto con i coniugi Gatto è consistita nell’impegnoall’acquisto delle azioni ordinarie della società derivanti dalla conversione dei titoliin caso di conversione del POC pattuendo la corresponsione di 200.000, 00 euro atitolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto, 1.800.000,00 euroal momento della consegna al venditore delle azioni frutto della conversione;200.000,00 euro al momento della esecuzione mediante cessione a [OSCURATO:PERSONA] delleazioni di compendio.Al momento della conversione del POC il valore delle azioni era inferiore alleaspettative iniziali ragion per cui [OSCURATO:PERSONA] non versava il saldo e risolveva ilcontratto adottando un comportamento prudenziale per evitare dissipazioneulteriore di risorse. Non corrisponde al vero che [OSCURATO:PERSONA] fosse la venditrice, mache il POC era stato emesso da [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla corresponsione ad [OSCURATO:PERSONA] della somma di 2.000.000,00 incambio di 4 POC del valore nominale di 500.000,00, l’operazione nasceva dallavalutazione della delibera di fusione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]Non corrisponde al vero che l’operazione è avvenuta per risanare i debiti diEurinvest dal momento che quest’ultima ha investito realmente in K.E. Energy enon corrisponde al vero che [OSCURATO:SOCIETA] fosse solo una scatola vuota inoperativa e inperdita, come la sentenza impugnata sostiene allorquando pone in discussioneanche le conclusioni della società di revisione RIA nominata dal Tribunale di Milanoai sensi dell’art.2501 sexies cod. civ.La fusione era deliberata in data 24 giugno 2008 e realizzata medianteincorporazione in data 1° ottobre 2009 con la conseguenza che quando Giragliaha acquistato in data 30 giugno 2008 i 4 POC sapeva che sarebbero stati convertitiin azioni della neonata K.R. Energy.Al momento dell’investimento [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto ritenuto insentenza, non versava in cattive condizioni economiche come si desume dalbilancio del 2007 e nei mesi dell’acquisto realizzava significative plusvalenzedall’operazione ENEA.Non può quindi ravvisarsi nell’operazione descritta alcuna condottadissipativa, se non l’alea fisiologica dell’investimento.Le condizioni del prestito obbligazionario erano poi rimodulate con scadenzaal 30 novembre 2012 e diritto di conversione esercitabile entro il 29 novembre2012 con previsione di un premio di conversione apri al 5% in caso di conversioneentro il 31 dicembre 2009: in virtù di tale previsione [OSCURATO:PERSONA] ha convertito il POCin data 30 dicembre 2019 beneficiando di un premio del 5%.La svalutazione delle azioni K.R. Energy è una valutazione prudenziale einsindacabile dell’organo amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]. Né può ritenersi comesostenuto in sentenza che l’operazione si è rivelata esclusivamente in favore diEurinvest che ha ricevuto 2.000.000, 00 di euro dal momento che [OSCURATO:PERSONA] hacomunque ottenuto il pacchetto di azioni K.R. Energy.3.6.3. Con riferimento al capo 3 punto 18 avente ad oggetto la societàKappa [OSCURATO:PERSONA], l’operazione qualificata come dissipativa ha per oggetto l’acquistodella partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] che aveva al suo attivo il prestitoobbligazionario convertibile in azioni K. R. Energy a fronte di un debito versoUnicredit garantito dalle medesime obbligazioni per il quale [OSCURATO:PERSONA] eracondannata al pagamento di 258.197,00 euro.La somma indicata come dissipativa altro non è che il credito dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si era assunta il rischio di un finanziamentodi Unicredit a [OSCURATO:PERSONA], garantito in parte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta divicende verificatesi molto dopo e la dissipazione, qualora sussista, deve esserevalutata al momento in cui si effettua l’operazione.Al momento dell’investimento la conversione avrebbe consentito di ottenereazioni KR Energy per un valore di 2.692.128,00 e dunque capienti rispetto alfinanziamento Unicredit pari a 2 milioni.Contraddittorie sono anche le motivazioni circa le ragioni dell’investimento:se l’operazione serviva ad evitare a [OSCURATO:PERSONA] (socio di [OSCURATO:PERSONA]) leperdite nelle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] K R Energy, non sono illustrate le ragioni percui [OSCURATO:PERSONA] credeva inizialmente nell’investimento e perché avrebbe poicambiato idea.Né risulta in alcun modo individuato il dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA] se nonuna finalità di favore verso il socio cedente.3.7. Il ricorso affronta infine gli investimenti residuali di cui ai punti 4,11, 12,13, 16, 17 del capo 3.3.7.1. Con riferimento al capo 3 punto 4, la contestazione ha ad oggettol’accollo in data 30 luglio 2009 da parte della società fallita del debito di576.000,00 euro che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] persona fisica per prestazioni professionali, senza alcun vantaggiocompensativo e senza controllarne l’effettività.In data 31 gennaio 2012 il debito verso [OSCURATO:PERSONA] era pagato incompensazione per euro 204.000,00 a fronte dell’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] società Kangamoil della partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] al solo valore nominale.La sentenza impugnata pone in dubbio l’effettività della prestazione diSquillace e dell’esistenza di un debito nei di lui confronti sulla base dell’assenzadi prove documentali se non una nota proforma; incorre secondo la difesa in unerrore prospettico dal momento che le prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano in favoredella fallita, ma della società [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che era logicoche la fallita non possedesse documentazione al riguardo senza considerare che lanota proforma non ha rilevanza fiscale, ma riveste rilevanza giuridica dal punto divista contrattuale come atto unilaterale recettizio e ai fini della costituzione inmora. La nota trova corrispondenza nel bilancio 2007 e 2008 di RomanaEdilfinanza.Dalla prima fase dell’operazione [OSCURATO:PERSONA] ottiene un risparmio rispetto aldebito da pagare di circa 224.000,00 euro.Quanto alla seconda fase dell’operazione la Corte territoriale ritiene che ildebito che [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse ormai prescritto, senzaspiegarne le ragioni; ritiene inoltre che [OSCURATO:PERSONA] si sia assicurata unimmobile di pregio di circa 2.500.000,00 di euro al prezzo di 10.000,00 eurosostituendo un effettivo credito di una persona giuridica con un credito inesistentee mai esatto nei confronti del fratello.Anche in tal caso non vi è prova dell’effettivo valore dell’immobile così comela Corte territoriale dimentica che l’immobile era gravato da mutuo ipotecario percirca un milione e la [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì sostenuto anche le spese diristrutturazione.3.7.2. Con riferimento al capo 3 punto 11, la contestazione ha ad oggettol’operazione “[OSCURATO:PERSONA]”, relativa ad una serie di finanziamenti erogatiin favore della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La sentenza impugnata non considera distrattiva la somma di euro 10.000,00versata per la sottoscrizione del capitale sociale con la conseguenza che sul puntola sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio non essendovi assoluzioniparziali.La prima delle società, Meliorpharma, sarebbe stata finanziata da Giraglianell’acquisto del 10% della partecipazione societaria per una somma del tuttosproporzionata pari a 150.000,00 euro laddove siffatta quota era in precedenzastata ceduta senza alcun corrispettivo.La precedente cessione era avvenuta secondo la Corte territoriale da Gattoad una fiduciaria, ma non solo non vi è prova che il fiduciante fosse Gatto e seanche fosse stato Gatto questa operazione significava solo che non voleva che ildestinatario finale sapesse che il venditore era lui. Al momento della cessioneGiraglia aveva un patrimonio netto di più di 18 milioni di euro.La seconda delle società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata finanziata da Giragliasottoscrizione del 35% del capitale sociale che però sarebbe andata persa e chetuttavia a parere della difesa è di un ammontare tale da non poter essereconsiderata idonea a creare un pericolo concreto della lesione del patrimonioGiraglia.La terza delle società, lussemburghese, [OSCURATO:PERSONA] SA sarebbe statafinanziata da [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA] investimenti per la somma di2.850.000,00 euro di cui 50.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale sociale e2.800.000,00 a titolo di finanziamento per partecipare all’investimento in uncomplesso immobiliare di lusso in [OSCURATO:PERSONA] e la natura distrattivarisiederebbe nel fatto che non sarebbe stata trovata traccia documentale alcunadi siffatta operazione.La sentenza impugnata trascura le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito diessersi recato in [OSCURATO:PERSONA], di avere verificato la esistenza di un complessoimmobiliare residenziale e di un progetto concretamente avviato, ma rallentatodalla crisi immobiliare internazionale e dall’indebitamento bancario. Si tratta di untravisamento decisivo della prova dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA], unitamente alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del tutto pretermesse.La sentenza impugnata sovrappone l’insuccesso economico di un’operazionecon la distrazione.Infine, attraverso la somma dei finanziamenti effettuati in favore di GiragliaInvestimenti non si raggiunge la cifra di 3.645.913,81 euro di cui allacontestazione.3.7.3 Con riferimento alla operazione relativa al capo 3 punto 12 avente adoggetto l’operazione “Pro. [OSCURATO:PERSONA].” e cioè l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] di unterreno – [OSCURATO:PERSONA]- per il prezzo di 300.000,00 euro rivendendolo in data 8 aprile2010 a [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 100.000,00.La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione atteso cheil valore dell’immobile è stato calcolato richiamando il valore delle tabelle OMI,puramente indicativo, a fronte della produzione difensiva della perizia estimativae delle perdite che il terreno aveva prodotto negli anni successivi all’acquisto dalmomento che erano venute meno le autorizzazioni comunali per la realizzazionedell’insediamento immobiliare.3.7.4 Con riferimento alla operazione relativa al capo 3 punto 13 avente adoggetto l’operazione “Alphavax” e cioè l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] di 52.000 azioni disiffatta società farmaceutica, ancora una volta la sentenza impugnata equivoca ilconcetto di distrazione confondendolo con operazioni che seppure ab originerischiose, si siano rivelate ex post non convenienti.La società [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’acquisto aveva un patrimonio netto di piùdi 18 milioni di euro; Alphavax che è società attiva e in ottimo stato offriva uninvestimento molto ambito sul mercato come risultava da un comunicato stampa,dato documentale con cui la sentenza impugnata non si confronta.3.7.5. Con riferimento al capo 3 punto 16, la condotta contestata ha adoggetto l’operazione “[OSCURATO:PERSONA]” quanto all’acquisto dalla società [OSCURATO:PERSONA] in data23 dicembre 2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in stato di dissesto la totalità delle quotedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un valore pari a 10.000,00 euro oltre al creditoper finanziamento soci pari a 82.000,00 euro.La natura distrattiva è ricavata dalla irrazionalità dell’investimento senzaconsiderare che l’operazione riguardava un immobile di pregio e che, in ragionedella necessaria natura di lungo periodo dell’investimento, era sicuramenterischiosa ma non per questo penalmente rilevante.La operazione non poteva considerarsi finalizzata a sollevare [OSCURATO:PERSONA] da uningente debito anche perché [OSCURATO:PERSONA] aveva investito nel progetto 155.000,00dollari. [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto debito in quanto il mutuo ipotecario eragarantito dalla [OSCURATO:PERSONA] martino con un altro immobile.3.7.6. Con riferimento al capo 3 punto 17 avente ad oggetto la garanzia infavore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’operazione era complessa: da un lato ilrilascio di garanzia fideiussoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un debito diquest’ultima costituito dal pagamento delle rate mensili per l’acquisto del ramo diazienda del sito industriale di Magenta; dall’altra l’acquisto della totalità dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] che deteneva una partecipazione del 40% della società Novacetache gestiva il sito industriale.La sentenza impugnata erroneamente scinde la complessa operazioneconsiderando unicamente il rilascio della garanzia fideiussoria.Inoltre, fonda il giudizio di distrazione sulla pretesa consapevolezzadell’inevitabile dissesto di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando bilanci non correlati alla decisioneassunta nel 2008, fornendo una valutazione prognostica retrospettiva.3.8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per avere qualificato come distrattive le operazioni dolose di cui aipunti 4),16),17),18) con la conseguente mancanza di motivazione quanto al nessocausale tra operazioni e dissesto.3.9. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto in capo alricorrente in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 7.Il Tribunale confonde la qualità di socio con quella di amministratore di fattoin assenza di qualsivoglia riscontro fattuale di gestione o cogestione dell’impresada parte dell’imputato.L’imputato è stato assolto per tutti i fatti reato riconducibili al fallimentoGiraglia successivi al 28 ottobre 2010, data della nomina di [OSCURATO:PERSONA].3.10. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla responsabilità dei fatti di bancarotta in capo alricorrente in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 7.3.10.1. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la condottacontestata è quella di bancarotta documentale specifica di omessa tenuta dellescritture contabili a partire dalla messa in liquidazione.Si tratta di una condotta che necessita del dolo specifico, prova che difettatotalmente e che non può essere sostituita dal movente quale interesse adoccultare le vicende relative agli immobili.La motivazione è contraddittoria perché da una parte afferma che lacontabilità sarebbe stata totalmente carente da impedire la ricostruzionepatrimoniale salvo poi ammettere che la ricostruzione sarebbe stata comunqueeffettuata.Non tiene conto che comunque la società [OSCURATO:PERSONA] era già inattiva dal 2011/2012e nel periodo 2008/2013 l’attivo è rimasto immutato composto da soli quattroimmobili.La contraddizione si rivela evidente se si considera che la sentenza escluderesponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le vicende successive alla messa in liquidazione diGiraglia.3.10.2. Quanto alla bancarotta distrattiva relativa all’importo di 250.000,00sentenza impugnata a dubitare dell’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata desume la provenienza dei fondi oggetto dell’assegnocircolare dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non dalla società [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle solecoordinate bancarie dell’agenzia dell’istituto di credito, come se solo la societàMiflo potesse essere titolare di un conto presso quell’agenzia.3.11. Con il nono motivo è stata dedotta violazione di legge di cui all’art.521cod. proc. pen. quanto alla bancarotta per distrazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Nell’atto di appello la difesa aveva contestato la mancata correlazione traaccusa e sentenza dal momento che il tribunale riconosceva fatti di bancarottafraudolenta per distrazione in danno della fallita [OSCURATO:PERSONA] laddove il fallimento eraquello della società [OSCURATO:PERSONA] ed era riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ladistrazione di una serie di bonifici per circa 500.000,00 euro.3.12. Con il decimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice delcapo 3 e del capo 7.Le operazioni più volte descritte si sono fondate su di un errore di valutazionedell’imprenditore e non si pongono come inconciliabili con lo scopo sociale oincoerenti con il soddisfacimento delle esigenze dell’impresa. Erano investimentirazionali ma non andati a buon fine. Vi è omessa motivazione sulla richiesta diriqualificazione.3.13. Con l’undicesimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si limita amere formule di stile e non tiene conto della transazione di [OSCURATO:PERSONA] con bancaM.B. che ha revocato la sua costituzione di parte civile.Egualmente apparente la motivazione quanto alla dosimetria della pena edistonica rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di concordato ex art.599 biscod. proc. pen. del coimputato [OSCURATO:PERSONA].3.14. Con il dodicesimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla condanna alla rifusione delle spese di assistenza in favoredelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nonostante la mancata comparizione e il mancato deposito di conclusioniscritte e nota spese di queste ultime, la corte territoriale ha erroneamente liquidatole spese di rappresentanza e assistenza in favore delle stesse.4.[OSCURATO:PERSONA] Marco4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dal Pubblicoministero.Il Pubblico ministero con l’atto di appello, dopo avere riportato stralci dellamotivazione di primo grado, si è limitato a segnalare una generica illogicità senzaconsiderare che la parte della motivazione del Tribunale richiamata nell’atto diappello è la semplice riproduzione della prospettazione accusatoria ma non fondaun giudizio di penale responsabilità.La sentenza impugnata, invece di evidenziare la genericità dell’appello,imputa alla motivazione del Tribunale una carenza argomentativa, carenza nonriscontrabile come si evince dal testo della sentenza id primo grado.La genericità è sicuramente intrinseca in quanto si limita a considerazionigeneriche ed astratte, senza indicare le ragioni per le quali la motivazione sarebbecarente; si accompagna inoltre ad una richiesta finale inammissibile quale quelladell’annullamento della sentenza potendosi richiedere al più una riforma dellasentenza impugnata.L’atto di appello non illustra neanche in relazione a quali delle numerosecontestazioni sia rivolto rendendo l’impugnazione non intellegibile.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata aseguito del ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.La Corte territoriale ha semplicemente offerto una ricostruzione alternativadei fatti e ha giustificato l’omessa rinnovazione istruttoria quanto alla provadichiarativa escludendone la decisività; ha richiamato la volontà espressa dalledifese all’udienza del 10 marzo 2025 nel corso della quale gli imputati hannomanifestato la loro volontà di non sottoporsi ad esame e [OSCURATO:PERSONA] non si èdichiarato disponibile.La sentenza impugnata ha ritenuto di fondare il suo diverso convincimentosulla prova documentale.Lamenta la difesa che nel corso del giudizio di primo grado era stato escussoil consulente tecnico di parte che era stato decisivo rispetto alla pronunziaassolutoria e richiama la giurisprudenza di legittimità ed europea in relazione allanecessità di una rinnovazione istruttoria in contraddittorio.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla contestazione e alla omessa motivazione in punto dielemento soggettivo.Il motivo opera un preliminare richiamo ai principi fissati da questa Corte conriferimento al concorso omissivo dei sindaci nell’altrui reato commissivo che hachiarito che siffatta responsabilità non può fondarsi sulla sola posizione di garanziae discendere automaticamente dal mancato esercizio dei doveri di controllo.Il ricorrente fu il primo a segnalare l’esistenza del conto tesoreria con ilverbale del 17 gennaio 2011 invitando il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] a non farne uso: sitratta di una condotta attiva incompatibile con la intenzionale inerzia ravvisata.4.3.1. E’ stata travisata la prova documentale rappresentata dai verbali delcollegio sindacale dai quali risulta chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] accertò l’irregolareapertura del conto e ne inibì l’utilizzo.E’ altresì mancato l’accertamento del nesso causale mediante il cd. giudiziocontrofattuale, non potendosi ritenere sufficiente l’argomento secondo cui lapronta attivazione di [OSCURATO:PERSONA] con denunzie avrebbe quanto meno ostacolato laprosecuzione delle distrazioni del conto tesoreria.4.4.La difesa ha altresì depositato motivi aggiunti valorizzando lagiustificabile riduzione nei verbali successivi delle annotazioni critiche contenutenei precedenti verbali da parte del sindaco, nonché la assenza dell’elementosoggettivo.5.[OSCURATO:PERSONA] Maurizio5.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per difetto dicorrelazione tra imputazione e sentenza.Secondo quanto indicato dalla sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] dovrebberispondere del capo 3, punti 1 e 4, e del capo 7.Tuttavia, il punto 1 viene trattato unitamente alla posizione del coimputatoSabatini senza mai chiarire in che cosa si sostanzia il consapevole contributo diDorigo; né in relazione all’imputazione di cui al punto 1 si può esattamentecomprendere quale sia la condotta contestata al ricorrente.5.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione nonché travisamento della prova per omissione.Nel confermare la penale responsabilità del ricorrente la Corte ha datoprevalenza al contenuto delle dichiarazioni che lo stesso ha reso dinanzi al curatorefallimentare e non a quelle risultanti dall’esame dibattimentale nel contraddittoriodelle parti sia con riferimento al capo 3 sia con riferimento alla bancarotta Miflos.r.l. di cui al capo 7 in relazione alla quale l’imputato ha chiarito i suoi rapporticon l’amministratore [OSCURATO:PERSONA].Queste ultime dichiarazioni sono state trascurate, preferendo la Corteterritoriale di riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],sconfessate da sentenze dei tribunali civili e dalla consulenza della dott.ssaTagliabue.5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al capo 3 sub.1).Il trasferimento dei 374.000,00 euro corrisponde al tentativo di chiusuravolto ad estinguere i debiti di [OSCURATO:PERSONA] e pienamente rientrante nei poteri delliquidatore ai sensi dell’art. 2489 cod. civ. attraverso le operazioni di liquidazionedi Red international o comunque l’acquisizione di un bene di valore superiore:come tutte le operazioni presentava una intrinseca alea.La sentenza impugnata, come già evidenziato nel primo motivo, si soffermasulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] e opera un veloce passaggio coinvolgendo [OSCURATO:PERSONA] quantoal mancato rilascio di una garanzia in relazione a detta operazione.La garanzia esisteva perché solo successivamente la fideiussione prestata daSabatini si è rivelata falsa. Vi era altresì l’acquisto di una partecipazione al 30%nella società [OSCURATO:SOCIETA]. che conteneva tutti gli immobili di proprietà diSabatini, operazione erroneamente interpretata dalla sentenza impugnata che neha ricavato una distrazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], laddove lo stesso non ne eradiventato personalmente proprietario.La provvista fornita da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] serviva ad acquistarel’immobile che poi sarebbe stato rivenduto ad un prezzo maggiore conconseguente ricavo: la circostanza che l’acquisto dell’immobile non sia andato abuon fine non significa che la condotta in esame costituisca attività distrattiva odissipativa.Se proprio si volesse riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] una qualche responsabilità, sitratterebbe al più di una condotta colposa e dunque una bancarotta patrimonialesemplice in relazione alla quale sarebbe maturata l’estinzione per intervenutaprescrizione.5.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al capo 3 sub.4).Al momento del conferimento dell’incarico di liquidatore a [OSCURATO:PERSONA] la societàPool Re, totalmente controllata da [OSCURATO:PERSONA], possedeva un unico immobilecondotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA] e sul quale gravava un mutuoipotecario con l’istituto Unicredit per la somma di 1.160.000,00 euro.La società [OSCURATO:PERSONA] re era anche debitrice nei confronti della controllante per lasomma di euro 204.00,00 mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva un debito per crediti professionalinei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante si dubiti della effettività di siffattocredito.Per questa ragione [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di intraprendere una trattativa conLa sentenza impugnata ignora alcune circostanze fattuali rilevanti quali ilmancato pagamento dei canoni di locazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e ilmutuo che gravava sull’immobile che lo privavano consistentemente di valore.Quindi l’operazione in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] si accollava il debitoche [OSCURATO:PERSONA] re aveva per 204.000,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il debitodel mutuo residuo versando 10.0000,00 euro per l’acquisto della partecipazionenon era certo una operazione distrattiva.5.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al capo 7 e la mancata estinzione per intervenutaprescrizione.Il capo 7 è stato riqualificato nell’ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale.Con il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2016 cessa qualsivogliacoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e che il curatore giudiziale Muliari abbia impiegato treanni per portare a fallire [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo imputabile a [OSCURATO:PERSONA].La sua responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha indicatoDorigo come amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come mero esecutore.La Corte territoriale le ha ritenute attendibili nonostante le pronunzie deitribunali civili del Tribunale di Milano e di Firenze con le quali erano respinte le suepretese.5.6. Con il sesto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alladuplice aumento per la continuazione fallimentare e la continuazione ex art. 81cpv. cod. pen.Dopo avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti allacircostanza aggravante contestata senza specificare quale, si opera un improprioaumento per il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen.6.[OSCURATO:PERSONA] Gabriele6.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dal Pubblicoministero.La Corte territoriale ha ribaltato l’esito assolutorio del pr imo grado inrelazione alle condotte di cui al capo 3 punto 1 avuto riguardo al concorso conDorigo nella distrazione di 374.000,00 euro per versamenti a titolo difinanziamento infruttifero allo stesso [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale giungeva ad una sentenza assolutoria sulla base di prove orali,documentali, tecniche e l’esame dell’imputato.Il Pubblico ministero con l’atto di appello dopo avere riportato stralci dellamotivazione di primo grado si è limitato a segnalare una generica illogicità senza6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla violazione dell’obbligo di rinnovazione istruttoria a seguitodel ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.L’esame dell’imputato è stato decisivo per condurre ad una pronunziaassolutoria e la circostanza che genericamente il Presidente abbia invitato iTribunale a rendere dichiarazioni non si può equiparare ad una rinuncia asottoporsi ad esame.6.3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a seguitodel ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.Il Tribunale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] sulla base della mancata prova del dolodi concorso e della volontà dell’extraneus a realizzare la condotta posta in esseredall’intraneus [OSCURATO:PERSONA], non potendo conoscere quali fossero i rapporti economici traDorigo e la società.La sentenza impugnata si limita ad affermare che, in ragione dell’autonomiapatrimoniale perfetta della società, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potuto disporre deibeni della società a prescindere dal suo rapporto creditorio con la societàmedesima.La difesa contesta l’affermazione e soprattutto insiste nell’evidenziare lamancanza di consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza del danaro edelle condizioni della società.La ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nonchéamministratore di fatto di società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] era stato del tutto superatodal controesame del curatore fallimentare.La Corte territoriale ha quindi riconosciuto il consapevole concorso di Sabatiniin ragione del negozio di accertamento intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data28 novembre 2015, non credendo che [OSCURATO:PERSONA] si fosse prestato a riconoscere ildebito in ragione del solo obbligo morale nei confronti dell’amico Dorigodimenticando che la dazione di danaro era intervenuta più di quattro anni primadel riconoscimento del debito; l’operazione era stata estemporanea e basata sulrapporto di fiducia fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’intervento finanziario per l’acquistodell’immobile a Montecarlo era finalizzato a ricavare un utile consistente;l’operazione naufragò per il ritardo nella erogazione del mutuo da parte dellabanca; [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile a restituire la somma sottoscrivendo ilnegozio di accertamento; il versamento di una parte delle somme testimonia labuona fede dell’imputato.Dunque, non si tratta di una motivazione rafforzata, ma di una diversainterpretazione dei fatti.Quanto alla falsa fideiussione la Corte territoriale ha omesso di considerarela denuncia di Busnelli socio di [OSCURATO:PERSONA] e l’utilizzo in malam partem degli esiti dellaconversazione del 3 marzo 2016.7. [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano7.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per difetto dicorrelazione tra imputazione e sentenza in relazione alla bancarotta fraudolentadocumentale.Il capo di imputazione contesta l’omesso deposito dei bilanci dal 2011 in poie la omessa tenuta della contabilità dalla messa in liquidazione.Da questa contestazione la Cote territoriale ha ricavato l’occultamento d idocumenti, mentre non vi è motivazione sull’omesso deposito dei bilanci.Le condotte di bancarotta fraudolenta documentale avevano consentitol’amissione ad una procedura concordataria in palese assenza dei presuppostitacendo le reali condizioni in cui versava la società, ma anche su questo tema lasentenza impugnata non offre argomentazioni e afferma piuttosto chel’occultamento delle scritture contabili servisse a nascondere la reale natura delletransazioni ed in particolare la fittizietà delle compravendite immobiliari, nonoggetto di contestazione.La prova del dolo specifico è tratta da fatti che non sono oggetto diimputazione (supposta fittizietà di compravendita immobiliare) e non si confrontacon le dichiarazioni di Bellani e del curatore che riconoscevano che la società Mifloera risultata inattiva negli ultimi cinque anni.7.2. Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di dosimetria della pena.La pena è stata determinata in relazione alla bancarotta fraudolentadocumentale con la riduzione delle circostanze attenuanti generiche e non è statapresa in considerazione la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta.Nonostante ciò, non si comprende se nel mancato accoglimento dellarichiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio avanzata con l’atto di appello,la sentenza impugnata abbia immotivatamente esteso e compreso nella penaanche l’ipotesi delittuosa della bancarotta patrimoniale semplice.8. In data 16 giugno 2026, a seguito del deposito di conclusioni scritte delsostituto procuratore generale, sono pervenute memorie scritte di replica delledifese nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonofondati per le ragioni e nei limiti di cui in seguito.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DorigoMaurizio sono nel loro complesso infondati.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RobertoI ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati per leragioni e nei limiti di cui in seguito.1. Il primo motivo comune di ricorso, relativo alla inammissibilità pergenericità dell’ atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'appello del P.M. contro lasentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza dicontenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effettopienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisoriprevisti dall'art. 597, comma secondo lett. b) cod. proc. pen.; ne consegue chenon è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello in cui il P.M. non abbiafatto specifico riferimento a tutti i termini dell'ipotesi accusatoria, ma solo a quellipresi in considerazione dalla decisione impugnata. (Sez. 5, n. 46689 del30/06/2016, P.g. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268671)Nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticità dell’attodi appello non si confrontano con la sostanziale assenza di motivazione dellapronunzia assolutoria della sentenza di primo grado.Il Pubblico Ministero, nell’atto di appello (pp.7/8), riporta la brevissimamotivazione della sentenza di primo grado che è limitata ad una sola dellenumerosissime condotte distrattive oggetto di contestazione ( cd. operazioneMonastir di cui al capo 3, punto 12); quindi, evidenzia come nell’argomentazionedel Tribunale siano state trascurate tutte le altre condotte.Rileva l’atto di appello l’assenza completa di argomentazione sull’omessaalle condotte poste in essere degli amministratori e lamenta la sostanziale assenzadi motivazione quanto alle ragioni che hanno condotto all’assoluzione dei sindaciComi e [OSCURATO:PERSONA].A fronte, dunque, di una motivazione inesistente per alcuni aspetti eapparente per altri, non ci si può dolere della genericità del conseguente appelloche non può che prendere atto dell’assenza di argomentazioni e della necessità difornirle al fine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi dicensura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legatial grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenzaimpugnata.2. Il secondo motivo comune di ricorso, in relazione alla dedotta violazionedegli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra imputazionee sentenza (capo 3, punti 4, 16, 17, 18), risulta manifestamente infondato.2.1. Va in primo luogo evidenziato che la censura di cui al capo 3 punto 4 nonpuò essere ricondotta alla violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza, quanto piuttosto ad una prospettata genericità o mancanza di chiarezzadel capo di imputazione.In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiarae precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo taleda consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesada parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per iltramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte delfascicolo processuale. (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep.2024, P., Rv. 286023)Alla luce del principio richiamato e costantemente affermato da questa Corte,la censura risulta destituita di fondamento dal momento che dalla lettura del capo3 di imputazione - in cui si descrivono le plurime condotte penalmente rilevantidescrizione di tutte le condotte vi è un espresso riferimento al concorso deiricorrenti sindaci e risulta utilizzata la espressione: “[..]I Sindaci in particolarerispetto alle operazioni sopra indicate [..] con la ulteriore descrizione dellacondotta omissiva degli stessi i quali - in relazione a tutte le condotte inprecedenza descritte dai punti 1 a 18 - non avrebbero attivato i poteri di controlloloro spettanti, prestando sostanziale acquiescenza e adesione alle operazionipenalmente rilevanti.2.2. Quanto alla censura relativa al capo 3 ( punti 16,17,18) va ricordato cheil tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è stato oggetto diuna lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale, alla luce della quale puòaffermarsi, richiamando anche le indicazioni delle Sezioni Unite, che per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Le sentenze successive, pur in relazione a diverse fattispecie in materiafallimentare, hanno escluso la violazione ogni qualvolta la condanna siaintervenuta per la medesima azione come descritta in sentenza nei suoi profilisoggettivi e oggettivi. ( per tutti Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele, Rv.283136) così escludendosi qualsiasi vulnus difensivo rispetto alla condotta comedescritta.Anche nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto provata lamedesima condotta contestata e descritta nei punti 16,17,18 riqualificandolatuttavia diversamente.3.Il terzo motivo comune di ricorso, relativo alla responsabilità dei sindaciquanto alle condotte contestate al capo 3 ed articolato in plurime censure, èfondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.3.1. La prima delle censure contenuta nel terzo motivo è infondata. Si hariguardo alla complessiva contestazione operata nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] quanto loro concorso, quali sindaci, nelle condotte penalmente rilevanticontenute nel capo 3 di imputazione.Nel rinviare ai successivi paragrafi quanto alla fondatezza/infondatezza dellecensure in relazione alle singole condotte contestate ai vari punti del capo diimputazione 3), occorre affrontare in questa sede preliminarmente le ragioni perle quali, ad avviso di questo collegio, la Corte territoriale ha correttamenteravvisato il concorso dei sindaci.3.1.1. È necessario, al riguardo, operare un più generale inquadramento, delresto presente anche nei ricorsi degli imputati, del tema del concorso nei reati dibancarotta da parte del collegio sindacale.La giurisprudenza di questa Corte ha prodotto una approfondita elaborazionesul complesso e delicato tema in esame.Ha innanzitutto chiarito che è ammissibile il concorso commissivo delsindaco nel delitto di bancarotta dell’amministratore, ma anche la responsabilitàper fatto proprio evidenziando che :-il sindaco non è estraneo alla qualificazione soggettiva e risponde del reato,eventualmente in concorso con gli amministratori, anche per fatto proprio, e, nonsolo per fatto omissivo (Sez. 5, n. 12018 del 01/03/1999, Maellare, Rv. 215559,in relazione all’approvazione di una relazione falsa redatta congiuntamente agliamministratori; Sez. 5, n. 7222 del 18/01/2023, Boscolo, Rv. 284046 quanto alladistrazione realizzata dal presidente del collegio sindacale, al quale in più occasionil'amministratore della fallita aveva consegnato somme di denaro destinate alpagamento dei tributi).Si è poi soffermata sul tema centrale del concorso omissivo ex art. 40 commasecondo cod. pen. del sindaco negli illeciti penali commessi dagli amministratori,avuto riguardo alla posizione di garanzia e al nesso di causalità chiarendo che:- i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarottacommesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non siesauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa adisposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelteimprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solodell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Sez. 5,n. 18985 del 14/01/2016, A. T. ed altri, Rv. 267009);- nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale neireati commessi dall'amministratore della società può realizzarsi anche attraversoun comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in unamera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa adisposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la suarappresentazione ( Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266646);- i componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia,nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge edello statuto da parte degli amministratori, sull'adeguatezza dell'assettoorganizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull'andamento generaledell'attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare ilpatrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all'oggettosociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell'ente. ( Sez. 5, n.13382 del 03/11/2020 dep.2021, Verdini, Rv. 281031, in tema di truffa aggravatadal conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui la Corte ha precisato che, ai finidella configurabilità della responsabilità dei sindaci, è del tutto irrilevante che l'entesia sottoposto a concorrenti forme di controllo esterno, privato o pubblico, aventiambito e caratteristiche differenti rispetto a quelle del collegio sindacale);- la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta deicomponenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione digaranzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, mapostula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessariospessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindacistessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causaledell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato. (Sez. 5,n. 20867 del 17/03/2021, D'[OSCURATO:PERSONA]. 281260);- la posizione di garanzia, espressiva di uno «speciale vincolo di tutela»,presuppone un dovere impeditivo che oltre a scaturire da una fonte formale siaanche caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzionedell'evento (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273).La sentenzain motivazione offre una articolata ricostruzione in relazione alla responsabilitàpenale dei sindaci e, per quanto di interesse, si sofferma anche sul reato omissivoc.d. improprio come derivante dalla clausola di equivalenza di cui all'art. 40,comma secondo, cod. pen. e dalla combinazione di quest'ultima con la norma diparte speciale che prevede la fattispecie incriminatrice commissiva e con laulteriore combinazione con la previsione dell'art. 110 cod. pen., di talché l'eventoindicato dall'art. 40, comma secondo, viene a consistere nel fatto criminoso di unterzo. Gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell'altrui reatocommissivo sono la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato,che impone un'indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; la condottaomissiva; il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l'altrui condottaillecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativalecita; il dolo di concorso. La posizione di garanzia del sindaco trova la propriafonte nei poteri-doveri di controllo attribuitigli dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., chenon si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa adisposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelteimprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solodell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali. Le normein rassegna attribuiscono al collegio sindacale il "dovere" di vigilare sull'osservanzadella legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione edin particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo econtabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esseconferiscono al medesimo organo il "potere": di procedere, anche individualmente,ad atti di ispezione e di controllo; di chiedere agli amministratori notizie, anchecon riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o sudeterminati affari; di convocare l'assemblea qualora ravvisino fatti censurabili dirilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere; di denunciare altribunale gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla societào a una o più società controllate, eventualmente commesse dagli amministratoriin violazione dei loro doveri.Infine, la giurisprudenza di questa Corte ha approfondito il temadell’elemento soggettivo richiesto delineandone l’ambito e ha ritenuto che:- sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistanopuntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza deiquali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteridoveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattivedegli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgereal rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella formadel dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controlloavrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori.(Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 che ha ritenuto elementisignificativi le circostanze che l'imputato fosse espressione del gruppo di controllodella società, avesse rilevante competenza professionale, e avesse omesso,malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo);- non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di unaespressa previsione normativa non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. checontempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; neconsegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso,è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposaespressamente prevista dall'ordinamento. (Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018,Curti, Rv. 274626) Deve quindi escludersi che, se si riscontri la colpa del sindacoe non il dolo, sia possibile un concorso colposo nel delitto doloso in assenza di unaespressa previsione normativa;- la legge n. 35 del 2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha modificato il regimedella responsabilità civile dei sindaci, introducendo un tetto massimo allaresponsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale: il commasecondo del novellato art. 2407 cod. civ. stabilisce che: "Al di fuori delle ipotesi incui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dacollegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violanoi propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferitol'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compensoannuo percepito, secondo i seguenti scaglioni [...]". Qualunque sia l'elaborazioneermeneutica che si svilupperà sulla norma in rassegna, è sufficiente osservare chel'iniziale clausola di riserva ("Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo")priva la disposizione della capacità di incidere sull'oggetto del presente processo(così in motivazione Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, cit.);-ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacalenon è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori dellasocietà, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che la condotta, attiva odomissiva, nell'esercizio dei poteri di controllo, sia caratterizzata, sotto il profilopsicologico, dalla coscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, dideterminare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degliamministratori. (Sez. 5, n. 12612 del 19/12/2025, dep.2026, Rosignoli, Rv.289883 che ha precisato che siffatta prova è desumibile dalla presenza di segniesteriori, quali la conoscenza della gestione societaria, il lungo lasso di tempo incui sono state attuate le operazioni distrattive, nonché la reiterazione e l'elevatoimporto delle stesse).3.1.2. Occorre, dunque, verificare, alla luce delle indicazioni dellagiurisprudenza di questa Corte appena richiamata, se la sentenza impugnata abbiaoperato buon governo di siffatti principi in relazione al caso in esame che, comegià evidenziato, ha riguardo ad un’ipotesi peculiare in ragione della dimensione delfallimento [OSCURATO:PERSONA] e della pluralità e complessità di operazionidistrattive/dissipative protrattesi in un significativo arco temporale.Nel poter rispondere affermativamente a siffatto interrogativo, vaconsiderato l’impianto motivazionale della sentenza impugnata che,contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, non si limita a discutere della penaleresponsabilità dei ricorrenti unicamente alle pp.120/123, espressamente dedicatealle posizioni dei due coimputati; proprio alla p.121, infatti, si legge : “ [..] per lesingole imputazioni e per i relativi verbali di assemblea redatti alla presenza deisindaci senza che questi abbiano avuto a obiettare o rilevare alcunché si rimandaa quanto esposto nei rispettivi punti[..].”Le pagine precedenti ( p.71 e ss.) sono, infatti, dedicate all’analisi dei singolipunti del capo di imputazione 3) relativo al fallimento [OSCURATO:PERSONA] e contengono unaspecifica analisi delle varie condotte e degli elementi a supporto della penaleresponsabilità non solo dei sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche delcoimputato [OSCURATO:PERSONA].pp.120/123, risulta come il presupposto in diritto della sentenza impugnata è cheil collegio sindacale di una società ha l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza degliassetti organizzativi e sui principi di corretta amministrazione.I sindaci accedono liberamente a tutta la documentazione, chiedono notizieagli amministratori per monitorare costantemente le operazioni e gli investimentidella società e, dunque, sono consapevoli dello stato o meno di salute dell’impresa,ancor prima del deposito del bilancio annuale, il cui iter progressivo di formazionesottostà al loro precipuo controllo.Ne consegue la correttezza del ragionamento probatorio della sentenzaimpugnata in ordine alla piena consapevolezza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -subentrati nell’incarico sindacale nell’anno 2007 e fino al 28 ottobre 2010 - dellagrave situazione economica di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in relazione a tutte le operazionidistrattive descritte al capo 3).Come emerge dalla sentenza impugnata e come peraltro viene sottolineatodagli stessi ricorrenti (pag. 96 – 97, del ricorso), molte delle più importantioperazioni distrattive erano state decise fuori del Consiglio di Amministrazione,senza alcuna preventiva autorizzazione o delibera e su tale illegittimo modusoperandi, i sindaci, che ne erano venuti a conoscenza quanto meno dopo la primaoperazione, non avevano mai operato verifiche, mai indetto l’assemblea dei soci,mai esercitato azione di responsabilità verso gli amministratori, mai fatto denunciaal Pubblico Ministero agevolando, con tale grave consapevole omissione, lalegittimazione delle delibere di ratifica adottate successivamente e, cosa ancorapiù grave, di un sistema operativo che oltrepassava anche la forma del passaggiopreventivo in Consiglio di amministrazione - ai danni dei soci e dei creditori - benpotendo, costoro, a norma dell’art. 2391 cod. civ., impugnare gli atti commessidagli amministratori in conflitto d’interessi con la società.Ma l’argomentazione decisiva che, ad avviso del collegio, consente diconsiderare la motivazione della sentenza impugnata rispondente ai requisitirichiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di concorso omissivo deisindaci nei reati di bancarotta è da ravvisarsi allorquando la Corte territoriale operauna precisa e consapevole scelta nel “[..]considerare globalmente la condotta degliimputati a dimostrazione che la pressoché totale inerzia nell’esercizio dei loropoteri di controllo non è stato frutto di negligenza (come sostenuto dal Tribunale),ma intenzionalmente rivolta ad assecondare le scellerate operazioni attuate aidanni della fallita [..].”Al riguardo, proprio in ragione della pluralità delle contestazioni addebitateai ricorrenti nel periodo di tempo durante il quale gli stessi hanno svolto il ruolodi sindaci, la sentenza impugnata valorizza alcuni indici fattuali inequivocabilmenterivelatori del loro concorso, in punto di consapevolezza:- i due imputati erano professionisti esperti e rivestivano la carica di sindacoanche in altre società coinvolte nel processo, avendo in tal modoconsapevolezza delle vicende del gruppo societario che gravitava intornoalla società [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto la carica dipresidente del collegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] dal 29 ottobre 2004 al 28febbraio 2007 ed è stato sindaco delle società Aries, [OSCURATO:SOCIETA] e ILCI.[OSCURATO:PERSONA] è stato sindaco di [OSCURATO:SOCIETA];- in tutte le assemblee del consiglio di amministrazione richiamate nellesingole contestazioni ed aventi ad oggetto le decisioni rilevanti ai fini dellecondotte contestate, gli imputati hanno mostrato totale acquiescenza;- a fronte di operazioni del tutto prive di logica e di utilità per il patrimoniodella società [OSCURATO:PERSONA], contestate unitamente ai coimputatiamministratori, esposte dal [OSCURATO:PERSONA] al consiglio diamministrazione per l’autorizzazione o anche per la - come giàevidenziato - irrituale ratifica, non hanno mai sollevato obiezioni, chiestochiarimenti o disposto autonome istruttorie;- nella quasi totalità dei verbali del consiglio di amministrazione (nellatotalità per gli anni 2007/2008) hanno sempre escluso la sussistenza dievidenti situazioni di conflitto di interessi e hanno riconosciuto la coerenzadelle operazioni rispetto alla strategia aziendale nel rispetto dei parametridell’opportunità e della prudenza ( a titolo esemplificativo la sentenzaimpugnata richiama il verbale del 4 marzo 2008 avente ad oggetto ancheil finanziamento infruttifero alla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui gli imputati eranosindaci);- solo sporadicamente ad operazioni concluse sono stati operati modestirilievi contenuti unicamente nei verbali del collegio sindacale cui peraltronon è seguita alcuna concreta iniziativa volta a contrastare quantorilevato;- i rilievi sono limitati in alcuni verbali unicamente all’anno 2009,circostanza senz’altro significativa in quanto rilievi intervenuti quando lasocietà di revisione aveva espresso un parere negativo sull’approvazionedel bilancio dell’anno precedente e dunque il dissesto della società eramanifesto e non più occultabile;- sebbene dotati di autorità di verifica gli imputati sono rimasti inerti afronte di macroscopiche violazioni, laddove il doveroso intervento avrebbedisvelato le condotte illecite consentendo di reagire alle stesse eprevendendo danni ulteriori;- le relazioni redatte in relazione ai bilanci 2007 e 2008, anni in cui leoperazioni contestate nei singoli punti di cui al capo 3, hanno provocatoun indebitamento di oltre 30.000.000,00 di euro, hanno escluso lasussistenza di operazioni anomale, imprudenti o pregiudizievoli perl’integrità patrimoniale, l’insussistenza di operazioni atipiche e inusualianche infragruppo o con parti correlate laddove la società [OSCURATO:PERSONA] haoperato quasi esclusivamente con parti correlate e nell’interesse dicostoro. Nella relazione al bilancio 2007 hanno qualificato le osservazionidella società di revisione quale frutto di eccessiva prudenza nonconsiderando che con le rettifiche suggerite dai revisori il bilancio già inperdita avrebbe determinato l’erosione di un terzo del capitale sociale.Nella relazione al bilancio 2008, a fronte delle durissime critiche deirevisori che non avevano espresso parere favorevole all’approvazione delbilancio sia per la mancata svalutazione totale dei crediti verso Nextimmper 4.959.000,00 di euro e verso Nemo per 4.577.000,00 di euro e perla mancata indicazione dei rapporti tra parti correlate nelle operazioni, isindaci hanno ribadito l’assenza di operazioni anomale rispetto allaordinaria gestione. A fronte della totale perdita del capitale sociale e dellainerzia totale degli amministratori gli imputati non hanno mai adottato diiniziativa i provvedimenti richiesti ex art. 2446 e 2447 cod. civ.Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, i requisiti richiesti perrisultano sussistenti: la condotta omissiva; il nesso causale tra contegno omissivodel garante e l'altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattualedella c.d. condotta alternativa lecita; il dolo di concorso da intendersi qualecoscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, di determinare o favorirela commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori.La operazione di parcellizzazione delle singole condotte operata dalla difesa -quanto alla necessità di individuare in ciascuno degli episodi contestati gli indicirivelatori del concorso - è fonte di un equivoco metodologico nel caso di speciedove la pluralità e il complesso delle operazioni globalmente considerate forniscela corretta chiave di lettura dell’ipotesi accusatoria: gli imputati sindaci non si sonolimitati ad un occasionale silenzio e ad una inattività legata ad un singolo episodio,ma durante il periodo in cui hanno svolto il ruolo di verifica e controllo, pure afronte di plurime e macroscopiche violazioni, non hanno mai posto in essere ledovute attività che loro competono per legge.3.1.3. La lettura complessiva delle condotte poste in essere consente inoltredi ravvisare un’altra circostanza costantemente ricorrente: le operazionidistrattive/dissipative intercorrevano tra parti correlate, ossia - a titoloesemplificativo - tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la società controllata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in dissesto, a favore di SOGECO controllatainteramente dalla prima; tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], interamente partecipata dallaprima e di cui [OSCURATO:PERSONA] era sindaco.È questa una circostanza di sicuro rilievo ai fini della configurazione dellaresponsabilità dei ricorrenti come risulta dalla giurisprudenza civile di questa Cortesullo specifico tema nella misura in cui ha enucleato e valorizzato, con riferimentoalle sanzioni amministrative, uno specifico dovere di vigilanza in capo ai sindaci:- in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di "operazioni con parti correlate", sussiste la responsabilità dei sindaciove, in occasione di tali operazioni, omettano o esplichino in modo inadeguato ilcontrollo su tutta l'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art.2403 cod. civ. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene alregolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente ed è posto a tutela, oltre chedei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle societàquotate, considerata l'esigenza di garantire l'equilibrio del mercato. (Cass. civ.,Sez. 2, n. 1601 del 26/01/2021, Rv. 660376). In motivazione la sentenza hachiarito che l'art. 151 TUF dispone che i sindaci possono, anche individualmente,procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedereagli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere lemedesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione edi controllo delle società controllate.- in tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi dioperazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dallesingole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e icomportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci,mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità deicontrolli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava laresponsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del lorodisvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dallacircostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolaridi funzioni gestorie (Cass. civ. Sez. 2, n.6630 del 19/03/2026, Rv. 677316);- in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materiadi intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche conriguardo ad operazioni con "parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto diinteressi degli amministratori", realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendoinsufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, allaverifica del contenuto economico dell'operazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 5357 del07/03/2018, Rv. 647847).3.2. Quanto alle singole contestazioni contenute nel capo 3, le censurecontenute nel motivo comune, ad eccezione delle ipotesi di seguito indicate, sonovolte a proporre una lettura alternativa in fatto, per ogni singola condotta,inammissibile in quanto insuscettibile di essere sottoposta al sindacato dilegittimità, non confrontandosi con la motivazione rafforzata adottata dallasentenza impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944)In tal caso, come già evidenziato nel paragrafo che precede, la motivazionenella parte relativa alla responsabilità dei sindaci è da porre in stretta e direttacorrelazione con quella di conferma dell’affermazione della penale responsabilitàper gran parte delle attività distrattive di cui al capo 3) dei coimputati ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché del coimputato giudicato in via definitiva nelle formedel concordato in appello, [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio diamministrazione della fallita.La sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica nécontraddittoria, ha evidenziato come, per ciascun punto contestato, la condottaomissiva dei sindaci garanti abbia concretamente e consapevolmente agevolato larealizzazione dell'illecito degli amministratori; già nel 2008 si era manifestato lostato di dissesto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che aveva maturato debiti verso i soli istitutidi credito pari a euro 24.000.000,00 di euro e i “segnali di allarme” erano notiai sindaci.3.2.1. Con riferimento al capo 3 punto 2, la censura è rivalutativa e in fatto:nella motivazione si dà atto che la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società costituita il 20.2.2007 da [OSCURATO:PERSONA] fiduciaria,di proprietà per il 98% di [OSCURATO:PERSONA], acquistata da [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre2007 al prezzo di 10.000,00 euro e di 750.000,00 euro versate per l’acquisto diun immobile a Crotone, di cui la società si accollava il mutuo della venditrice,[OSCURATO:SOCIETA]., che restava locatrice, inadempiente, dell’immobile e tra i cui socirisultava anche [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:PERSONA], nipotedi [OSCURATO:PERSONA] e cugino di [OSCURATO:PERSONA], componente del Consiglio diamministrazione della fallita, era avvenuta al prezzo di 20.000,00 euro per lequote sociali e di euro 785.000,00 quale prezzo del credito che [OSCURATO:PERSONA] aveva neiconfronti della stessa società, per avere finanziato l’acquisto dell’immobile che,però, veniva compensato, peraltro in difetto, dall’acquisto cui [OSCURATO:PERSONA] si eraparimenti impegnata verso il [OSCURATO:PERSONA], di migliaia di azioni della K.R. Energy, aprezzo notevolmente superiore a quello di mercato.La sentenza impugnata - anche ai fini della condotta omissiva e dellaconsapevole inerzia dei sindaci - evidenzia che era un’operazione tra particorrelate, in conflitto d’interessi, che aveva consentito il trasferimento,sostanzialmente a titolo gratuito, con pari danno per la fallita, dell’immobile daGiraglia S.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA] (p. 78/80 sentenzaimpugnata).La sentenza impugnata dà atto, con motivazione congrua, che i sindaci, purperfettamente a conoscenza del grave stato di dissesto della società al momentodell’operazione, rappresentata nel febbraio 2009 in Consiglio di amministrazionee pur dando atto, nel verbale di verifica del collegio sindacale, dell’ “opacitàdell’operazione”, in quanto intercorsa tra parti correlate, con grave danno per laGiraglia S.p.a., ciò non di meno non avevano esercitato alcuno dei poteri loroconferiti dalla legge per ostacolare l’evento, pur potendo procedere, ancheindividualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a chiedere agli amministratorinotizie sull’operazione sociale e sullo specifico affare, a convocare l’assemblea deisoci, ad impugnare la delibera, a denunciare al Pubblico ministero e quindi alTribunale le gravi irregolarità nella gestione, così, all’evidenza, agevolandodolosamente la realizzazione della distrazione ( sul punto p. 78/80 e pag. 120/123,sentenza impugnata).3.2.2. Con riferimento al capo 3 punto 4) relativo all’accollo, in data 30 luglio2009, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. del debito della controllata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - pari a 576.000,00 euro a favore di [OSCURATO:PERSONA], per una nonmeglio accertata assistenza legale e di cui è dubbia la stessa esistenza – lacensura è manifestamente infondata perché non si confronta con la circostanzache si trattava di una operazione tra parti correlate e per un debito inesistente,con pari danno per la fallita: nel momento in cui i sindaci ne ebbero conoscenza,nella riunione del Consiglio di amministrazione del 3 settembre 2009, i ricorrentinon esercitarono alcuno dei poteri volti ad interrompere e ostacolare tale iterillegittimo (pag. 80), a norma dell’art. 2391 cod. civ. attraverso la impugnazionedella delibera, né esercitarono azione di responsabilità verso il PresidenteCelentano [OSCURATO:PERSONA], consapevolmente agevolando l’esecuzione dell’illecita distrazioneche avrebbe potuto essere se non interrotta, quanto meno, ostacolata.3.2.3. Con riferimento al capo 3 punto 6) relativo al prestito obbligazionariostipulato con [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di quattro titoli obbligazionari alcontrovalore di euro 7,00 l’uno, per un totale di 2.000.000,00 di euro, in data 30giugno 2008 ad opera di [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso la censura non siconfronta con le motivazioni della sentenza impugnata che ha chiarito comel’operazione fosse stata realizzata senza autorizzazione del Consiglio diamministrazione ed in conflitto d’interessi: quando l’operazione era comunicataal Consiglio di amministrazione e ai sindaci a distanza di circa una mese in data25 luglio 2008, i ricorrenti non esercitarono alcuno dei poteri volti ad interromperee ostacolare tale atto distrattivo nonostante risultasse evidente la reiterazionedell’anomalo percorso decisionale senza il passaggio in Consiglio diamministrazione, il palese conflitto d’interessi e lo stato di dissesto di [OSCURATO:PERSONA](pag. 84).3.2.4. Con riferimento al capo 3 punto 7), relativo al prestito non oneroso eprivo di condizioni favorevoli alla fallita, pari a 2.700.000,00 euro da parte diGiraglia Spa a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in data 21dicembre 2007, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione esuccessiva ratifica in data 28 marzo 2008, alla presenza dei sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],la censura non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che havalorizzato come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte gli indice di fattorivelatori del dolo di concorso (p.85/87):- la consapevolezza da parte dei ricorrenti delle condizioni di pesante perditadi [OSCURATO:SOCIETA]. pari a circa due milioni di euro come risultava del bilancio 2007;-il ruolo svolto proprio dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di sindaci nella societàNextimm dalla data di costituzione dell’11 ottobre 2006; la consapevolezza dellostato di dissesto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di cui i ricorrenti erano sindaci in quel momento;-la mancata indicazione nella delibera, dei dettagli delle operazioni cheavrebbero consentito l’intero rientro finanziario della somma investita da GiragliaS.p.a.;-la totale inerzia, quando, in data 28 marzo 2008, veniva svelatal’operazione, e così anche in occasione dei successivi finanziamenti di [OSCURATO:PERSONA] 2008 al 2010, già in stato di decozione, a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., unicamenteal fine di finanziare [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato Presidente del collegiosindacale.3.2.5. Con riferimento al capo 3 punto 9), la censura, rivalutativa, non siconfronta con la sentenza impugnata che ha evidenziato che entrambi i sindacierano in carica quando venivano dall’amministratore esposti, il 28 marzo, il 25luglio ed il 13 novembre 2008, finanziamenti infruttiferi per finanziamenti di cassada parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in dissesto, a favore di SOGECO (società in perdita,controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA]).Ancora una volta la decisione non era deliberata in Consiglio diamministrazione ma solo successivamente ratificata; era un’operazione fra particorrelate, in palese conflitto d’interessi e alcuno dei poteri volti ad ostacolare talericorrenti.3.2.6 Con riferimento al capo 3 punto 12) relativo all’acquisto da parte diGiraglia Spa da [OSCURATO:SOCIETA] (interamente partecipata dalla prima e di cui [OSCURATO:PERSONA] erasindaco) di un terreno a [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di 300.000,00 euro, in data 9maggio 2007, poi svenduto l’8 aprile 2010 a 100.000,00 euro a PRO.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,partecipata al 100% da [OSCURATO:PERSONA] (di cui era dominus [OSCURATO:PERSONA]),ancora una volta la censura propone una rivalutazione delle argomentazioni dimerito della sentenza impugnata la quale ha valorizzato la circostanza che siastata una operazione tra parti correlate, in palese conflitto d’interesse, non decisadal Consiglio di amministrazione ma posta in essere direttamente da LucaCelentano in data 8 aprile 2010 e sottoposta al consiglio di amministrazione ed aisindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 26 aprile 2010, senza alcuna giustificazione né sulle ragioniper cui non era stato possibile portare avanti i programmi d’investimento, né sullasvalutazione del prezzo di vendita.Proprio sulla specifica operazione la Corte territoriale con motivazione nonmanifestamente illogica, né contraddittoria ha evidenziato che il collegio sindacalesi era limitato a rilevare che la cessione era avvenuta tra parti correlate, ad unprezzo sulla cui congruità non era possibile esprimersi, senza tuttavia azionare ipoteri ex art. 2391 cod. civ., per impugnare la delibera.3.2.7. Con riferimento al capo 3 punto 16), relativo all’ acquisto in data 23dicembre 2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. della totalità delle quote della societàSan [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] fiduciaria, anche in tal caso la censura rivalutativa non siconfronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che evidenzia essereun’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interesse, eseguita senza previadelibera del Consiglio di amministrazione e solo successivamente ratificata allapresenza dei sindaci che nulla hanno obiettato nel verbale (p. 110).3.2.8. Con riferimento al capo 3 punto 17), relativo al riacquisto di ILCI daparte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la censura non si confronta con le motivazioni in fatto dellasentenza immuni da vizi allorquando la Corte territoriale sottolinea che si svolgevatra parti correlate e in conflitto d’interesse e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era anche sindacodi ILCI, a fronte di conclamata condizione di dissesto della fallita.[OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale sottolinea come i sindaci, nella pienaconsapevolezza di quanto suindicato non hanno azionato i poteri loro riconosciutiex art. 2391 cod. civ. per impugnare la delibera e solo dopo avere prestato ilconsenso al rilascio della fideiussione, hanno solo successivamente il 29 gennaio2009, falsamente riportato di essere stati all’oscuro del conflitto d’interesse e dellanatura dell’operazione omettendo di riferire che [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del collegiosindacale delle due società (p. 112).3.2.9. Con riferimento al capo 3) punto 18, operazione volta ad evitare leperdite economiche al socio di [OSCURATO:PERSONA] derivantidall’investimento nelle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA]/ K.R. Energy, la censura è volta arivalutare le argomentazioni della sentenza impugnata che con motivazioneimmune da vizi logici ha ricostruito l’operazione come tra parti correlate ed inconflitto d’interesse senza previa delibera del Consiglio di amministrazione e solosuccessivamente ratificata; i sindaci ricorrenti nulla hanno rilevato nel verbaledi ratifica, salvo successivamente lamentare il conflitto d’interessi nei verbali delCollegio sindacale, attività del tutto inidonea ad ostacolare il processodepauperativo, ma volta unicamente a potere eventualmente consentire ai sindacidi invocare la loro buona fede in caso di controlli (p. 113/114).3.3 Fondate risultano, invece, le censure egualmente contenute nel terzomotivo comune e relative al punto 8 per entrambi i ricorrenti e ai punti 10,11,15per il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA].3.3.1.Con riferimento al capo 3 punto 8) la sentenza impugnata evidenziache l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. delle quote di [OSCURATO:PERSONA] fu deliberatodal Consiglio di amministrazione in data 2 febbraio 2007, allorquando né [OSCURATO:PERSONA],nè [OSCURATO:PERSONA] ricoprivano la carica di sindaci nella società.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 8 del capo 3) della rubrica per non avere gli imputati commesso il fatto.3.3.2. Con riferimento al capo 3 punto 10), la censura risulta fondataunicamente con riferimento al coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: dalle motivazioni dellasentenza impugnata (p. 93/94) non risulta che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentealla delibera societaria del 29 ottobre 2007, data in cui l’assemblea del consigliodi amministrazione autorizzava l’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] da EurinvestInvestimenti della quota di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oltre al credito finanziamentosoci per complessivi 7.250.000,00 euro.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 10 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA] per non averel’imputato commesso il fatto.Diversamente è a dirsi per l’imputato [OSCURATO:PERSONA]. La censura è tesa ancora unavolta a rivalutare i contenuti della sentenza impugnata che sul punto ha conmotivazione in fatto immune da vizi argomentato circa la natura distrattivadell’operazione a esclusivo vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], attraverso EurinvestInvestimenti (pag. 93/96), di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato, peraltro, presidente del collegiosindacale dal 2004 al 2007, in conflitto d’interessi, così agevolando la distrazione.3.3.3. Con riferimento al capo 3 punto 11), la censura risulta fondataunicamente con riferimento al coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: dalle motivazioni dellasentenza impugnata risulta che questi non avesse ancora ricoperto la carica disindaco il 15 giugno 2007, giorno della ratifica del primo finanziamento infruttiferoda [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], né nelle successive date del 12settembre 2007 e 22 novembre 2007, allorquando erano deliberati gli ulterioriinvestimenti in [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 11 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA] per non averel’imputato commesso il fatto.Quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] la censura risulta sul punto manifestamenteinfondata atteso che la sentenza impugnata ha chiarito che gli investimentiavessero unicamente finalità distrattiva (p.96/98), nella assoluta consapevoleinerzia dei sindaci.3.3.4. Con riferimento al capo 3 punto 15), la censura risulta fondataunicamente con riferimento al coimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e all'operazionedeliberata in data 12 settembre 2007 dal momento che dalla lettura della sentenzaimpugnata risulta che questi non aveva ancora ricoperto la carica di sindaco il 12settembre 2007, data della delibera del primo finanziamento pari a 600.000,00euro.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione alpunto 15 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamenteall’autorizzazione del 12 settembre 2007, per non avere l’imputato commesso ilfatto.Quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e agli ulteriori finanziamenti ( la contestazioneriguarda plurimi finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a favore di [OSCURATO:PERSONA],società in perdita, per oltre tre milioni di euro, già nel 2007), la motivazione dellasentenza impugnata risulta immune da vizi logici allorquando evidenzia la totale econsapevole inerzia dei sindaci a fronte di finanziamenti concessi sempre senzaprevia deliberazione del Consiglio di amministrazione e soggetti a successivaratifica a favore di società in perdita senza alcuna ragionevole giustificazionedell’investimento (p.106/109).4. Fondato risulta il quarto motivo di ricorso.Nel dispositivo la pena finale è indicata in anni tre e mesi sei di reclusione,previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti allacontestata circostanza aggravante.Nella parte motiva vi è l’indicazione di una pena finale di anni due partendoda una pena base di anni tre e operando la riduzione unicamente per laconcessione delle circostanze attenuanti generiche senza che sia presa inconsiderazione ai fini del bilanciamento- in termini di equivalenza o prevalenza- lacontestata circostanza aggravante.Il lamentato contrasto non è risolvibile con le indicazioni della giurisprudenzadi questa Corte in punto di contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto nonè possibile ricostruire il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnatanella determinazione della pena con la conseguente necessità di annullare lasentenza sul punto con rinvio per la rideterminazione del corretto trattamentosanzionatorio che dovrà tenere conto anche dei disposti annullamenti senza rinvioin relazione ad alcune delle condotte distrattive contestate e con conseguenterideterminazione anche delle sanzioni accessorie.5. Il quinto motivo comune, articolato in una duplice censura, appare fondatonei limiti di cui in seguito.5.1.Fondata è la censura relativa alla condanna alle spese a favore della partecivile nel giudizio di secondo grado.Le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudiziodi appello, né avere presentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.5.2. Infondata risulta invece la censura relativa alla condanna al pagamentodelle spese sostenute dalla parte civile nel corso del giudizio di primo grado.Questa Corte ha infatti sul punto chiarito che l'esercizio dell'azione civile nelprocesso penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto unadomanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolatosecondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base alquale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversigradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte,risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. (Sez. 5,n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 che ha annullato con rinvio al giudicecivile la sentenza della corte d'appello che, in riforma della sentenza assolutoria diprimo grado, aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel solo giudizio di appello e non anche di quelle sostenute inprimo grado). Nel caso di specie, dunque, correttamente la Corte territoriale haprevisto il pagamento anche delle spese del primo grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] MarcoIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.6. Il primo motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per genericitàdell’atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.Sul punto si rinvia alle argomentazioni contenute nel paragrafo 1 in relazioneal medesimo motivo di ricorso proposto dai sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Anche nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticitàdell’atto di appello non si confrontano con la sostanziale assenza di motivazionedella pronunzia assolutoria della sentenza di primo grado.Il Pubblico Ministero, nell’atto di appello (p.8), riporta la brevissimamotivazione della sentenza di primo grado che (p.87) che ha semplicementeaffermato che “[..]alla luce del compendio probatorio acquisito in sededibattimentale, la suddetta contestazione mossa nei confronti dell’imputato nonrisulta essere stata pienamente provata. Invero lo stesso imputato si è sempreposto in posizione di trasparenza e correttezza segnalando ogni anomaliaverificatasi nell’ambito delle sue mansioni alla luce del ruolo che ricoprivaall’interno della fallita, ovvero in qualità di Presidente del Collegio sindacale [..].”L’atto di appello evidenzia la assoluta mancanza di motivazione afondamento della assoluzione e valorizza il mero richiamo al compendio probatorioa supporto della decisione senza che vi sia qualsiasi analisi dello stesso impedendola adeguata verifica della correttezza del ragionamento effettuato.Anche in tal caso a fronte, dunque, di una motivazione del tutto apparente,non ci si può dolere della genericità del conseguente atto di appello che non puòche prendere atto dell’assenza di argomentazioni e della necessità di fornirle alfine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi dicensura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legatial grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenzaimpugnata.7. Il secondo motivo, in punto di motivazione rafforzata e rinnovazioneistruttoria a seguito di ribaltamento dell’esito decisorio, risulta manifestamenteinfondato.7.1. In primo luogo, la sentenza impugnata ha affrontato il tema dellarinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. a seguito di overturningsfavorevole (p.55 e ss.)La sentenza impugnata ha dato atto della indisponibilità dell’imputato nelcorso del giudizio di appello a rendere l’esame.Più precisamente dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio inconsiderazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv.220092) risulta dal verbale di udienza del 10 marzo 2025 che: “[..]tutti gli imputati, tranne [OSCURATO:PERSONA], non intendono sottoporsi ad esame. La difesa diGnecchi si riserva fino all’udienza successiva [..]”. Anche successivamente nonrisulta che l’imputato si sia reso disponibile all’esame.Questa Corte non ignora che secondo la giurisprudenza di legittimità in temadi rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell’art.603 comma 3 bis cod. proc.pen. la necessità di procedere a nuova assunzione dell'esame dell'imputato, incaso di riforma della sentenza assolutoria, costituisce applicazione del più generaleprincipio che impone la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.(Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep.2023, B., Rv. 284493, la quale ha altresìchiarito che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche alledichiarazioni rese dall'imputato si desume dal tenore letterale dell'art. 603, comma3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma «prove dichiarative» riferibile a tutte leprove provenienti da soggetti dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta).Tuttavia, la rinnovazione trova il suo fisiologico ed intrinseco limite nellanatura dell’esame dell’imputato e della connessa facoltà del diritto al silenzio, nonpotendo considerarsi atto istruttorio in senso tecnico e dovendosi dunque arrestarela possibilità di rinnovazione di fronte alla mancanza di volontà dell’imputato disottoporsi all’esame come si è verificato nel caso di specie.Quanto poi alla indicazione di ulteriori prove dichiarative, quali ad esempioquella del consulente tecnico di parte, la sentenza impugnata ne ha conmotivazione immune da vizi logici rappresentato la mancanza di decisività dalmomento che nel caso in esame la prova della penale responsabilità “ [..] trovafondamento nella enorme mole di documenti societari prodotti e nelleintercettazioni delle conversazioni rispetto alle quali poco o in nulla incidenti sisono rivelate le prove orali [..]” (p.56). In relazione al consulente tecnico, peraltro,la doglianza è generica non deducendo e chiarendo la eventuale decisività dellarinnovazione istruttoria sul punto.7.2. Il secondo tema oggetto di censura affrontato nel motivo e strettamenteconnesso al primo attiene all’obbligo di motivazione rafforzata e anche in tal casola doglianza può ritenersi manifestamente infondata in ragione della tenuta dellamotivazione della sentenza impugnata.Appare inoltre rilevante richiamare la giurisprudenza di questa Corte in puntodi obbligo di motivazione rafforzata nelle ipotesi, come quelle del caso di specie,in cui la sentenza di primo grado oggetto di ribaltamento decisorio nel successivogrado di appello presenti delle evidenti lacune motivazionali: in tema dimotivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione diassoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna,non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui ilprovvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico emeramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concretapossibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice,essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata. (Sez. 6, n. 11732del 23/11/2022, dep.2023, S., Rv. 284472)8. Il terzo motivo, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo esoggettivo del reato, è infondato.Le censure contenute nel motivo sono state oggetto di ulterioreapprofondimento nei motivi aggiunti successivamente presentati nell’interesse delricorrente.Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni contenute nel paragrafo3.1.1 che precede in relazione ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla elaborazionegiurisprudenziale di questa Corte in tema di concorso omissivo dei componenti ilcollegio sindacale nei reati di bancarotta.8.1. Anche per il sindaco [OSCURATO:PERSONA], come in precedenza per i coimputati sindaciComi e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principirichiamati.La corretta interpretazione e la conseguente concreta applicazione di siffattiprincipi permette, ad avviso del collegio, di affermare che al giudice non èrichiesto di verificare se, sostituendo la condotta violativa dell'obbligo diimpedimento con quella doverosa, il reato commesso dagli amministratori non sisarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica, ma va accertatose la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia abbiaconcretamente agevolato la realizzazione dell'altrui illecito, che, in ipotesi, sisarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltosemodalità di realizzazione. Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cuila condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sullacommissione dell'altrui illecito.Il giudice ha l’obbligo di individuare: i caratteri del singolo fatto-reato nellesue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fontedell'obbligo di attivarsi a carico del sindaco; la sussistenza e la "forza" di uncorrelativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilitàdel nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato(Sez.5, n. 23175 del 28/05/2025, cit.).8.2. La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi (p.82 ess.) descrive in primo luogo l’operazione realizzata dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA] - di cuimeglio in seguito allorquando si analizzerà la posizione del coimputato - e cioèquella dell’accredito nel dicembre 2010 su di un conto corrente riferibilepersonalmente al liquidatore, denominato “conto tesoreria”, degli incassi dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione per un importo di 383.640,66 euro.Quindi, prosegue nell’evidenziare che effettivamente [OSCURATO:PERSONA], Presidente delcollegio sindacale, nel verbale del 17 gennaio 2011 rappresenta la esistenza di taleconto ed invita il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] a non farne uso, non essendo stata “corretta”l’apertura.Tuttavia, l’imputato, Presidente del collegio sindacale dal 28 ottobre 2010 al2 ottobre 2015, nei verbali successivi non solo non opera più alcun riferimento alconto illecito, né alle attività distrattive progressivamente realizzate da [OSCURATO:PERSONA],quanto piuttosto non opera più riferimento al conto, sostituendolo conl’espressione “movimentazioni finanziarie”; nella relazione al bilancio 2012 indicafalsamente un corretto utilizzo dei fondi; nella relazione al bilancio 2013 si limitaa sollecitare ma non ad avviare azioni di responsabilità; non richiede larestituzione del denaro illecitamente trasferito sul conto personale del coimputatoDorigo (p.120).A fronte, dunque, di precisi obblighi normativamente previsti in capo alricorrente, la sentenza impugnata descrive l’efficacia causale negli anni dell’inerziadel sindaco nel concorso nel reato contestato avendo con le sue consapevoliomissioni agevolato le distrazioni ai danni della società da parte del liquidatore edegli altri concorrenti e così contribuendo all’aggravamento del dissesto,aggravamento che si sarebbe certamente interrotto nel 2011 se il sindaco neavesse fatto denuncia al Pubblico ministero.9. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna allespese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.9.1. Come già argomentato in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], masoprattutto come si argomenterà in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] coimputatonel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, non impugnanti, non risultanoessere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprieconclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante, questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371). Tale principio si ritiene possa trovareapplicazione anche con riguardo specifico alle spese in favore della parte civile,non ricorrendo in proposito ragioni ostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] GabrieleIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.10. Il primo motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per genericitàdell’atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.Sul punto si rinvia alle argomentazioni contenute nei paragrafi 1. e 6. inrelazione al medesimo motivo di ricorso proposto dai sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGnecchi.Nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticità dell’attodi appello non tengono in conto la sostanziale assenza di motivazione dellapronunzia assolutoria contenuta nella sentenza di primo grado accanto allacontraddittorietà della stessa.Il Pubblico Ministero con l’atto di appello ha evidenziato, pure a fronte dellagenerica motivazione della sentenza di primo grado, in primo luogo lacontraddittorietà della formula di assoluzione dell’imputato rispetto agli addebiti alui mossi: in motivazione è argomentata l’assoluzione dalla condotta dissipativadella somma di euro 374.000,00 euro del 30 giugno 2011 in concorso con Dorigosulla base di una ritenuta assenza di consapevolezza della provenienza del denaroda [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, laddove la formula assolutoria per non averecommesso il fatto riguarderebbe piuttosto un diverso fatto contestato all’imputatoche è quello della presentazione di una falsa fideiussione.L’atto di appello ha poi lamentato l’omesso confronto della sentenza con lapiena conoscenza, da parte dell’imputato, della provenienza della somma dallasocietà in dissesto unitamente ai mezzi utilizzati per la sua dispersione ancheLa sentenza impugnata, nel ribaltare l’esito decisorio della sentenza di primogrado, ha risposto proprio alle specifiche censure formulate dal Pubblico ministerocon l’atto di appello.Anche in tal caso a fronte, dunque, di una motivazione per un verso assentee per altro contraddittoria, non ci si può dolere della genericità del conseguentedella necessità di fornirle al fine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi dicensura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legatial grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenzaimpugnata.11. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’obbligo di rinnovazione dellaprova dichiarativa, appare manifestamente infondato.La sentenza impugnata anche in tal caso (p.55) evidenzia la indisponibilitàdell’imputato a rendere l’esame.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedottoerror in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092)risulta dal verbale di udienza del 10 marzo 2025 che: “[..] tutti gli imputati, tranneGnecchi, non intendono sottoporsi ad esame. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riserva finoall’udienza successiva [..]”.Per le considerazioni esposte nel paragrafo 7.2. e che si intendono quirichiamate la rinnovazione istruttoria trova il suo fisiologico ed intrinseco limitenella natura dell’esame dell’imputato e della connessa facoltà del diritto al silenzio,non potendo considerarsi atto istruttorio in senso tecnico e dovendosi dunquearrestare la possibilità di rinnovazione di fronte alla mancanza di volontàdell’imputato di sottoporsi all’esame come si è verificato nel caso di specie.La Corte territoriale ha poi evidenziato che alcuna prova dichiarativa sia statadiversamente interpretata in secondo grado, né sia stata decisiva ai finidell’assoluzione e, dunque, tale da doversi riassumere per l’adozione di unamotivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione assolutoria, giacchéha correttamente valutato che, nel caso in esame, l’apporto dichiarativo, in séinidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si ècombinato, nel giudizio di appello, con elementi di natura diversa e principalmentedi natura documentale, non valorizzati e talora addirittura pretermessi dal primogiudice.12. Il terzo motivo, in punto di motivazione rafforzata quanto allaresponsabilità del ricorrente, non appare fondato.Va in primo luogo evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] risponde unicamente dellacondotta di cui al punto 1 dal momento che la sentenza impugnata ha escluso chein relazione alla condotta di cui al punto 3 quanto alla falsa fideiussione potesseravvisarsi una condotta penalmente rilevante (p.114).12.1. Anche la sentenza di primo grado (p.85) ha ritenuto provato eincontestato che la somma di euro 374.000,00 utilizzata per pagare l'anticipodell'immobile di Montecarlo - sottoposto a vendita giudiziaria e messo all'asta - incui vivevano [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] - è stata versata su diun conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da [OSCURATO:PERSONA], con bonifico disposto dalliquidatore [OSCURATO:PERSONA] e “[..] non è mai rientrata nel patrimonio della fallita essendoresiduato un debito pari a 319.000,00 euro[..]”.A fronte della incontestata condotta materiale, tuttavia la sentenza di primogrado ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per la mancanza di certezza quanto al dolo richiesto incapo all’ extraneus per il concorso nel reato proprio del liquidatore [OSCURATO:PERSONA],affermando che la condotta tenuta potesse essere “[..]ritenuta soltantoinverosimile [..].”12.2. Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, la sentenza impugnata(p.74 e ss.), a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado assertivae sostanzialmente apparente, ha individuato e valorizzato plurimi elementi di fattoche in maniera inequivoca e incontrovertibile supportano l’affermazione di penaleresponsabilità quanto alla sussistenza della consapevolezza in capo all’extraneusSabatini di concorrere nella condotta dissipativa/distrattiva:- dalla causale del bonifico rinvenibile sull’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] datato30 giugno 2011 emerge che il 7 giugno 2011 era effettuato dal conto tesoreria(intestato a [OSCURATO:PERSONA]…) di [OSCURATO:PERSONA], società già in stato di dissesto, un bonifico concausale "[OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione acquisto immobile". In pari data la sommaveniva girata a [OSCURATO:PERSONA] e utilizzata per l’anticipo della vendita giudiziaria;- all'epoca del trasferimento del denaro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era in liquidazione,fase in cui l'operatività della società deve essere limitata alle attività strettamentenecessarie alla chiusura, come la vendita dei beni e la definizione dei contrattipendenti. L'art. 2279 cod. civ. vieta espressamente al liquidatore di intraprenderenuove operazioni. Ingiustificabile è pertanto la distrazione di quasi 400.000,00euro dal patrimonio sociale, oltretutto ai danni di una società con patrimonio nettonegativo e con grave esposizione debitoria;-le società di capitali hanno una propria autonomia patrimoniale comportanteuna netta separazione formale ed effettiva tra il patrimonio della società e quelladei soci, amministratori e liquidatori. Qualsiasi fosse stato il rapporto creditorio,peraltro indimostrato di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] non avrebbemai potuto disporre di quella somma di danaro;-la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma ricevuta provaproprio il contrario rispetto alla sua inconsapevolezza e proprio la condotta tenutada costui in seguito all’accertamento della distrazione da parte del commissariodella procedura, ne rivela il consapevole concorso; dopo quattro anni di silenzio,invece di contestare a [OSCURATO:PERSONA] “un preteso inganno” circa la provenienza del danaroe nulla opponendo alla società [OSCURATO:PERSONA], con la quale secondo le sue dichiarazioninon aveva assunto alcun impegno, [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un immediatoriconoscimento del debito nei confronti della società medesima dimostrandosidisponibile a restituire quanto, sempre secondo le sue dichiarazioni, prestatogli dalcoimputato nonché ad assicurare alla società una onerosa fideiussione personalesulla base unicamente di un obbligo di natura morale nei confronti dell’amicoDorigo;-fino al 26 novembre 2015, data successiva alla presentazione del 24 luglio2015 della domanda di concordato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nessuno degli imputatiaveva fatto cenno alcuno alla intervenuta dazione, né era stata avanzata richiestadella restituzione della somma;- la fraudolenta e tardiva predisposizione di un negozio di accertamentofinalizzato a dare giustificazione della distrazione del danaro trova conferma nellairrealizzabilità sin dall’origine degli accordi volti all’acquisto dell’immobile dalmomento che in base alle risultanze del bilancio 2011 il credito e la partecipazionein [OSCURATO:PERSONA] investimenti erano stati del tutto svalutati; né alcun tipo di contratto èstato mai stipulato tra la società e [OSCURATO:PERSONA];- le dichiarazioni in chiave difensiva di [OSCURATO:PERSONA] ed etero accusatorie neiconfronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui la somma di danaro gli sarebbe stataconsegnata da [OSCURATO:PERSONA] perché quest’ultimo era interessato personalmenteall’investimento e avrebbe utilizzato i soldi della società a sua insaputa – risultanoillogiche dal momento che non si comprende l’interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] acomprare un immobile che era l’abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] senza pretenderegaranzie o quietanze per l’ingente somma; la causale del bonifico in favore diSabatini ([OSCURATO:PERSONA] in liquidazione) non lascia spazio ad equivoco alcuno.12.3. La sentenza impugnata, sulla base della comparazione dei percorsiargomentativi delle due diverse sentenze di merito qui riproposti, ha adempiutopienamente a quell’obbligo motivazionale “rafforzato” richiesto dallagiurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha affermato che il giudiceche riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo dimotivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forzapersuasiva, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenzaimpugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio,dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dalprimo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non èsufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti. (Sez.6, n. 1129 del 16/10/2025, dep.2026, Pg. c. D’Ambrosio, Rv. 289123)Come già evidenziato in relazione alla lamentata genericità dell’atto di appellodel Pubblico ministero, anche in tal caso va sottolineato che la portata dell’obbligomotivazionale in caso di ribaltamento dell’esito assolutorio è pur sempre legataall’apparato motivazionale della sentenza del primo giudice che in alcuni casi,come ad esempio quello di specie, si limita ad espressioni assertive che non siconfrontano con le risultanze probatorie. La consapevolezza della provenienza deldanaro era stata assertivamente esclusa dalla sentenza di primo grado che ha deltutto omesso la valutazione della causale del bonifico a favore del [OSCURATO:PERSONA], provadocumentale decisiva, al contrario valutata dalla Corte territoriale.12.4. Può riconoscersi, dunque, effettiva rispondenza della motivazione aiprincipi affermati da questa Corte in tema di concorso dell’extraneus nel reatoproprio e dunque di consapevolezza, in capo all’imputato, della provenienza, dellasomma diretta al finanziamento dell’acquisto immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] dallaGiraglia S.p.a., in stato di liquidazione; principi in base ai quali è richiestoall’estraneo la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus (nel caso inesame il bonifico proveniva, poiché attestato dalla causale, dal liquidatore dellaGiraglia Spa), ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettividi fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell'impresa (Sez. 5, n. 37194 del11/07/2019, Pg c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277340).Nel caso in esame, peraltro, la sentenza correttamente motiva sullaconsapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’accettazione di un finanziamento che, inquanto proveniente da una società in liquidazione, era pure vietato ex lege anorma dell’art. 2279 cod. civ.13. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna allespese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.13.1. Come già argomentato in precedenza, anche in tal caso le parti civili,non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né averepresentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardospecifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioniostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] MaurizioIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.14. Il primo motivo di ricorso, quanto alla mancata corrispondenza traimputazione e condanna in relazione al capo 3 punto 1, risulta manifestamenteinfondato.14.1. Il motivo risulta in primo luogo inedito e proposto per la prima voltacon il ricorso per cassazione.La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra unanullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può esserededotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegueche detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede dilegittimità. (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886)14.2. Il motivo risulta comunque manifestamente infondato.Richiamando le argomentazioni spese al paragrafo 2.2. quanto allaelaborazione giurisprudenziale di questa Corte in punto di correlazione traimputazione e sentenza, l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Nel caso in esame dalla lettura dell’intero capo d’imputazione sub 3) risultachiaro che il fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] sia quello contestato al [OSCURATO:PERSONA], che èl’extraneus, in concorso con l’intraneus e dunque con colui che era il liquidatoredella società in data 30 giugno 2011.Risulta altresì che in entrambi i gradi di giudizio l’imputato si sia difeso sullospecifico fatto-reato fornendo anche giustificazioni dell’operazione posta in essere.15. Il secondo motivo, in punto di travisamento della prova dichiarativa,risulta aspecifico.15.1. L’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensidell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra ilvizio c.d. del “travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processualecome lo qualifica la dottrina più attenta.Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà dellamotivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonioconoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisitonel giudizio.Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame:la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione);l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo“significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di unaprova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione delgiudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento delgiudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa,del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di riletturae di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006,Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370– 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudicedi legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi.Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire cheil vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere unoggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibiledifformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che ilgiudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri ilsuddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delladichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.2013, Maggio, Rv.255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, Grancini, Rv. 272406).Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intantoil travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto ildato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nellasentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, inmodo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenutacomplessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luceuna frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudicedi merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenzasulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamentoprobatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.15.2. Il motivo come proposto difetta dele condizioni richieste da questaCorte ai fini della configurabilità del travisamento lamentando in modo generico ladiversa credibilità attribuita all’imputato in sede d’esame rispetto a quelladell’audizione innanzi al curatore fallimentare.La stessa genericità contraddistingue la censura relativa alla maggioreaffidabilità delle dichiarazioni dell’imputato rispetto a quelle del testimoneVannuzzi.Quanto, infine, all’asserito travisamento per omissione della consulenzatecnica di parte, non risulta in alcun modo indicata la decisività della stessa al finedi disarticolare le argomentazioni della sentenza impugnata.16.Il terzo motivo, quanto alla riqualificazione in bancarotta patrimonialesemplice del reato di cui al capo 3), punto 1, risulta reiterativo e rivalutativo.Lo stesso propone una lettura alternativa dei fatti laddove la sentenzaimpugnata ha chiarito con motivazione in fatto immune da vizi che [OSCURATO:PERSONA] haeffettuato il versamento della somma di euro 374.000,00 utilizzata per pagarel'anticipo dell'immobile di Montecarlo - sottoposto a vendita giudiziaria e messoall'asta - in cui vivevano [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] - su un contocorrente di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da [OSCURATO:PERSONA], somma mai rientrata nel patrimoniodella fallita. Ha posto in essere un atto macroscopicamente ingiustificato eproduttivo della grave distrazione operata ai danni della fallita.Diversa è la configurazione della bancarotta patrimoniale semplice in cui leoperazioni di grave imprudenza sono quelle caratterizzate da alto grado di rischio,prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico e che, avutoriguardo alla complessiva situazione dell'impresa, oramai votata al dissesto, hannoil solo scopo, che deve essere riscontrato in sede di accertamento giudiziale deldolo, di ritardare il fallimento (Sez. 5, n. 118 del 26/10/2021, dep.2022, Moschillo,Rv. 282729).17. Il quarto motivo di ricorso, in relazione alla penale responsabilità per ilreato di cui al capo 3), punto 4, risulta anch’esso reiterativo e rivalutativofinalizzato ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U., n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).Sul punto la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizilogici (p.80 e ss.) ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., conl’attività distrattiva realizzata ha consentito a [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA],di acquistare un immobile di pregio del valore di 2.500.000,00 euro, pagandonesolo 10.000,00, sostituendo un credito effettivo nei confronti di una personagiuridica, con uno inesistente e mai esatto nei confronti del fratello.18. Il quinto motivo, in relazione alla estinzione per prescrizione del reato dicui al capo 7, è infondato.La diversa riqualificazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimonialedi cui al capo 7) in bancarotta semplice patrimoniale di cui all’art. 217 l. fall. è dariferirsi alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al fallimentodi quest’ultima dichiarato dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2019.Avendo la sentenza impugnata correttamente fondato l’affermazione dellaresponsabilità del ricorrente sul ruolo gestorio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche in epocasuccessiva al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il dies a quo per il calcolo del termineprescrizionale risulta essere quello del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e cioè il22 febbraio 2019.Risulta quindi che calcolando da quella data il termine massimo diprescrizione pari ad anni 7 e mesi 6, il termine va fissato al 22 agosto 2026. Vainoltre evidenziato che nel caso di specie devono essere computate le ulteriorisospensioni previste dalla cd. Legge Orlando in ragione della data del commessoreato con scadenza del termine massimo alla data del 22 febbraio 2028.Si richiama al riguardo la pronunzia di questa Corte a sezioni unite secondocui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applicaai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi,mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta asistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025,Pg. c. Polichetti, Rv. 288175).19. Il sesto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, quanto altrattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.19.1. Quanto alla determinazione della pena la motivazione risulta immuneda vizi logici ed è insindacabile in questa sede laddove chiarisce che la pena èdeterminata discostandosi di poco dal minimo edittale e il giudizio di comparazionedelle circostanze è ancorato alla gravità del danno e sull’intensità del dolo.19.2. Egualmente legittimo è l’aumento disposto ai sensi dell’art. 81 cpv. cod.pen.In tema di reati fallimentari, nel caso di pluralità di condotte tipiche dibancarotta poste in essere nell'ambito del medesimo fallimento, le stessemantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso direati, unificati ai soli fini sanzionatori mediante il meccanismo previsto dall'art.219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare. Tale disposizione non configura unacircostanza aggravante in senso tecnico, ma introduce una disciplina speciale dellacontinuazione derogatoria rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 81 cod. pen.(Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665).Ne consegue che il meccanismo previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1,legge fallimentare trova applicazione con riguardo alle condotte di bancarotta,anche eterogenee, riferibili al medesimo fallimento, mentre la disciplina dellacontinuazione di cui all'art. 81 cod. pen. continua ad operare nei rapporti tra reatiriferibili a procedure fallimentari diverse.Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi.Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che, nelladeterminazione della pena, è stata correttamente applicata la disciplina dellacontinuazione con riferimento a condotte eterogenee riconducibili a due diversifallimenti (capo 3 in relazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e capo 7 in relazione alfallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).20. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna allespese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.Come già argomentato e come si argomenterà in relazione al ricorrente[OSCURATO:PERSONA] coimputato nel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, nonimpugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né averepresentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardospecifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioniostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] SebastianoIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.21. Il primo motivo di ricorso, in relazione alla mancanza di correlazione traimputazione e condanna, risulta privo di specificità.Secondo questa Corte è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso percassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confusoe scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e cheesuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimentoimpugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063).La censura, pur lamentando genericamente un difetto di correlazione traimputazione e sentenza, in realtà procede ad una rilettura delle argomentazioni dimerito della sentenza, sovrapponendo il tema della contestazione con quellodell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato rispetto alla condottadi bancarotta documentale e dell’elemento psicologico.Quanto alla contestazione mossa all’imputato, la stessa è da rinvenirsi nellaomessa tenuta delle scritture contabili successivamente alla messa in liquidazionee in relazione a questa specifica condotta la Corte territoriale ha motivatol’affermazione della penale responsabilità del ricorrente.Va premesso che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, anche la nozione di omessa tenuta, seppure parziale, dellescritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libricontabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco"(Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).La Corte territoriale con motivazione immune da vizi (p. 128 e ss.) havalorizzato le dichiarazioni del curatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il quale,nonostante le reiterate richieste non aveva ricevuto né da partedell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], né da parte del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], alcundocumento contabile, non avendo, peraltro, il primo mai adempiuto, dopol’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, alla tenutadella contabilità.La sentenza inoltre dà atto dell’occultamento, da parte dell’amministratore incarica, dei documenti relativi all’acquisto degli immobili della società.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza enuclea indicifattuali rivelatori inequivoci del dolo specifico emergenti anche dalla condotta deiconcorrenti:- l’astensione dalla richiesta di fallimento;- la proposta di concordato preventivo fondata sulla falsa prospettazione diuna favorevole previsione di vendita degli unici beni immobili che lasocietà aveva acquistato, impossibile perché di tali beni la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonaveva nemmeno più la disponibilità giuridica - giacché oggetto disequestro in diversi procedimenti civili e penali-, non avendone, peraltro,mai avuto quella materiale;- il rilevante passivo societario, pari a 4.237.000,00 di euro, nel febbraio2015Né assume rilievo la censura contenuta nel motivo secondo cui non vi sarebbemotivazione in relazione al contestato omesso deposito dei bilanci a partiredall’anno 2011 dal momento che secondo questa Corte il reato di bancarottafraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrandoquest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma dicui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E.,Rv. 273925).22. Il secondo motivo di ricorso, in relazione alla determinazione della pena,risulta infondato.Come risulta dalla lettura della sentenza di primo e secondo grado la condottadi ritardato fallimento e la specifica porzione del capo 7) riqualificata nel reato dicui all’art. 217, L. fall., risulta essere stata contestata e riconosciuta al coimputatoDorigo e non all’imputato [OSCURATO:PERSONA] a cui è stata riconosciuta e contestata lapenale responsabilità per il solo reato di bancarotta fraudolenta documentale.È quanto si ricava:-dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado che si riferisconounicamente alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale;- dal calcolo della pena effettuato dalla sentenza di primo grado che operarispetto alla pena base di anni tre una diminuzione pari ad un anno per laconcessione delle circostanze attenuanti generiche senza operare alcun giudizio dicomparazione con la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta contestati,comparazione che sarebbe risultata necessaria qualora fossero stati contestatiall’imputato più fatti di bancarotta;- dalla motivazione della sentenza impugnata (p.136) laddove conferma lapena come determinata in primo grado in quanto è confermato il giudizio di penaleresponsabilità della sentenza di primo grado.Dunque, appare immutata l’imputazione contestata al [OSCURATO:PERSONA] così comeimmutata è rimasta la pena, confermata dalla Corte d’appello.Dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che non è statariconosciuta all’imputato nessuna aggravante e che il discostamento, davveroridotto, dal minimo edittale è stato congruamente giustificato con la consistenzaeconomica dei fatti di bancarotta, per poi essere ridotto grazie al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.Può da questo ricavarsi che l’indicazione nel dispositivo della sentenzaimpugnata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della espressione “previariqualificazione del reato sub.7 [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ritardato fallimento ai sensidell’art.217 l. fall.” costituisca un errore materiale.La sentenza di primo grado peraltro non è stata impugnata dal Pubblicoministero.23. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabilel’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato [OSCURATO:PERSONA] relazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condannaalle spese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.Come già argomentato e come si argomenterà in relazione al ricorrente[OSCURATO:PERSONA] coimputato nel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, nonimpugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né averepresentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso alcoimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenzaritenuto che l'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati conriguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati insolido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cuiquesta investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo dellaresponsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamenterisarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300).Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazioneproposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenzaimpugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favoredelle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa lanatura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardospecifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioniostative.Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa.[OSCURATO:PERSONA] NicolaIl ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni e nei limiti dicui in seguito.23. Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di motivazione dellasentenza di primo grado, risulta reiterativo nonché generico.23.1. Il motivo appare generico nella misura in cui si limita a lamentare unaacritica sovrapposizione tra la motivazione della sentenza di primo grado e larelazione del curatore fallimentare senza specificare quali siano state le risultanzeistruttorie dibattimentali di rilievo ai fini della decisione in relazione alle quali nonvi sia stato confronto da parte del giudice di primo grado.23.2. Risulta altresì reiterativo nella misura in cui la Corte territoriale (p.56)ha adeguatamente risposto alla già proposta censura richiamando il principiofissato da questa Corte secondo cui neppure la mancanza assoluta di motivazionedella sentenza in relazione a un capo d'imputazione rientra tra i casi,tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appellodeve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudicedi primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di pienacognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazionemancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado delgiudizio (Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep.2025, Diana, Rv. 287505).Il principio è stato più volte ribadito da questa Corte nel caso di mancanzaassoluta di motivazione della sentenza di primo grado riconoscendo al giudice diappello di porvi rimedio, predisponendo, in forza dei suoi poteri di piena cognizionee valutazione del fatto, anche integralmente la motivazione mancante senza checiò comporti la privazione per l'imputato di un grado di giudizio. (Sez. 5, n. 23036del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200)La pronuncia da ultimo richiamata ha chiarito in motivazione che “[..] lamancanza di motivazione del provvedimento di primo grado non è equiparabilealla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo, inteso comesequenza di atti che si chiude con la decisione del giudice all'esito di un'udienza,si è celebrato ed è terminato con una statuizione. Ciò che difetta è unicamente lamotivazione, ma tale difetto, come si è già evidenziato, integra un vizio dell'atto enon un'ipotesi di inesistenza dello stesso (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008dep.2009, R., Rv. 244118), senza possibilità di equiparazione tra le due categorielogico-giuridiche [..]”.Né la decisione, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, si pone incontrasto con quanto indicato dalle Sezioni unite Giuffrida che hanno affermato unprincipio diverso e cioè che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sialimitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmentesuperabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché nonsolo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determinauna violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilitàdi ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa.(Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916)24. Il secondo motivo - relativo alla dedotta contraddittorietà della sentenzatra il riconoscimento del rilevante investimento dell’imputato attraverso l’acquistodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e la versione accusatoria che considera la stessa una “scatolavuota” - risulta rivalutativo e in fatto.Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, la sentenza impugnata, nelconfermare l’impostazione accusatoria, non ha mai escluso che [OSCURATO:PERSONA] s. p. a.fosse una società solida con ingente capitale sociale.Ha al contrario evidenziato (p.71) come proprio per queste ragioni la societàsia stata utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ingenti finanziamenti dalle banche perpoi progressivamente deprivarla delle risorse in tal modo realizzate attraversocondotte distrattive in suo favore ricorrendo ad operazioni tra parti correlate.Si legge nella sentenza impugnata: “[..]ha spiegato il curatore che proprio lasolidità economica della società aveva permesso un facile accesso al creditobancario, circostanza questa ampiamente sfruttata dai nuovi amministratori. Neera conseguito un gravissimo ed insanabile debito nei confronti di istituti di creditoche avrebbe per gran parte contribuito al fallimento della società. (..) Proprio talecaratteristica è stata determinante per l’acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppoSquillace che dal finanziamento bancario ha tratto il denaro necessario per lacapitalizzazione [..].25. Il terzo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto di GiragliaS.p.a. in capo a [OSCURATO:PERSONA], è infondato.25.1 La prima delle due censure, quanto alla contradditorietà dellamotivazione per avere considerato la società inoperativa, è infondata.Sul punto la sentenza impugnata (p.115 e ss.) non può considerarsicontraddittoria dal momento che ha ben chiarito che la qualifica di amministratoredi fatto nella ipotesi in esame non può ritenersi limitata alla fisionomia delineatadal Codice civile nella dimensione fisiologica dell’attività di impresa in ragione dellepeculiarità del caso concreto: le società erano solo formalmente operanti essendole attività realizzate finalizzate unicamente alla distrazione delle risorse.Conseguentemente è impossibile individuare atti di amministrazione e digestione tipici delle società operative.Questa Corte ha chiarito che in tema di reati fallimentari, la qualifica diamministratore di fatto, in caso di società non più operativa, può essere desunta,pur in mancanza di una attività produttiva e commerciale, da atti di gestione delpatrimonio che, per l'oggetto e per il tempo di esecuzione, siano sintomaticidell'inserimento organico del soggetto nella società con funzioni direttive. (Sez. 5,n. 10984 del 20/01/2026, Maione, Rv. 289697).La sentenza richiamata ha chiarito in motivazione che “[..] l’inserimentodell’estraneo nella gestione dell’impresa richiede continuità quando i singoli atticompiuti non sono da soli sufficientemente significativi, per cui tale requisito nonè necessario nel caso di compimento, in assenza di una qualsivoglia investitura daparte della società, di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, i quali,pertanto, possono giustificarsi soltanto in virtù dell’effettivo inserimento nellagestione.[..]”Nel caso in esame, pur non essendovi – e non rilevando - una prova dell’agiredi [OSCURATO:PERSONA] nella fase produttiva della società fallita, comunque costui ha agitoquale amministratore di fatto in quanto dominus del gruppo.25.2. Quanto alla seconda delle censure, relativa al riconoscimento dellaqualifica di amministratore di fatto sulla base di una presunta e immotivataposizione di garanzia, la stessa non si confronta con le argomentazioni dellasentenza impugnata che, nel qualificarlo quale dominus della struttura societariain cui era inserita [OSCURATO:PERSONA], ha inteso riferirsi alla riconducibilità all’imputatodella regia della gestione societaria e delle operazioni distrattive.Dalla fine del 2006 il capitale sociale di 10.000.000,00 euro era divenuto perl'80% di proprietà Finvest (detenuta da [OSCURATO:PERSONA] SA, a sua volta detenutada [OSCURATO:PERSONA] riconducile a [OSCURATO:PERSONA]) e per il residuo 20% di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima, con missiva del 29 gennaio 2010, aveva comunicato allaGuardia di [OSCURATO:PERSONA] che le generalità complete della persona fisica sottostante ilrapporto fiduciario relativamente alle azioni del capitale sociale della GiragliaS.p.a. erano quelle di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in una e-mail (“la partecipazione del 20% della società fiduciariamente intestata alla Cofimofiduciaria è di mia proprietà”).In tale contesto assume particolare significato il termine «dominus»,espressivo non della mera titolarità delle partecipazioni sociali, bensì dell'effettivaposizione apicale di direzione e coordinamento esercitata dal ricorrente rispettoalle diverse società coinvolte.Peraltro, la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare tale circostanza,ma ha evidenziato ulteriori elementi di assoluto rilievo, quali la circostanza che leoperazioni distrattive descritte al capo 3) sono intercorse nella maggior parte deicasi tra parti correlate, dunque a vantaggio di società facenti capo allo [OSCURATO:PERSONA],a sue teste di legno od a persone della sua famiglia, come del resto riscontratodalle dichiarazioni de relato del curatore fallimentare, di [OSCURATO:PERSONA] e diCelentano [OSCURATO:PERSONA], teste di legno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo suo uomo difiducia in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre che dai numerosi indicatori fattualiindicati nella sentenza impugnata (p.116):- [OSCURATO:PERSONA] e le società controllate avevano medesimi amministratori emedesima sede presso lo studio [OSCURATO:PERSONA];- i [OSCURATO:PERSONA] erano ragionieri e dunque non avevano competenzeimprenditoriali e nella mole di atti depositati nulla emerge quanto ad unloro autonomo intervento operativo;- non vi è traccia di incarichi o direttive impartite dagli amministratori aSquillace quale legale della società laddove proprio dallo studio diSquillace erano trasmessi tutti gli atti formali relativi alle varie operazionirealizzate;- l’imputato esperto di diritto societario aveva tutti gli strumenti peroccultare il proprio ruolo gestorio.Va per completezza richiamato il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui l'accertamento degli elementi sintomatici della gestione o cogestionesocietaria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed èinsindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua,coerente e priva di manifeste illogicità.Tali requisiti risultano pienamente soddisfatti dalla motivazione della sentenzaimpugnata, che ha fornito una ricostruzione logica, completa e coerente deglielementi dimostrativi posti a fondamento del riconoscimento della qualifica diamministratore di fatto in capo al ricorrente.26. Il quarto motivo, quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese alcuratore fallimentare dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DorigoMaurizio, risulta manifestamente infondato.La censura attiene alla mancata allegazione alla relazione del curatore exart.33 legge fallimentare delle dichiarazioni a quest’ultimo rese dai coimputati edin relazione alle quali il curatore ha reso testimonianza nel corso dell’udienza.Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito o da soggetti diversi dalfallito al curatore questa Corte ha chiarito che:- le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggettealla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevedel'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla poliziagiudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggettie la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp.5, n. 12338 del 30/11/2017, dep.2018, Castelletto, Rv. 272664). Inmotivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituisconoprova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sonoinserite nel fascicolo processuale;- è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. percontrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è previstal'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corsodella procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione,posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, inqualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a suafirma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari insede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito perrichiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione dellaprocedura". (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 inrelazione a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato direato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallitarivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto ditestimonianza indiretta da parte del curatore stesso);- possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore icontributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto mododi ascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Sez. 5, n. 24781 del08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599).Dunque, i contenuti dichiarativi, in quanto trasfusi all’interno della relazionedel curatore fallimentare, sono per questa ragione utilizzabili alla luce dellesentenze richiamate.Il tema introdotto dalla difesa relativo ad una presunta inutilizzabilitàderivante da un mancato onere di allegazione dei verbali delle dichiarazioni nonpuò fondare la inutilizzabilità della deposizione del curatore.Non è previsto infatti un obbligo di allegazione alla relazione del curatoredei verbali dei contenuti dichiarativi a pena di inutilizzabilità, rappresentando larelazione del curatore la prova documentale che consente l’utilizzazione delledichiarazioni.La eventuale acquisizione dei verbali mancanti, della cui allegazione si dàcomunque atto nell’indice come rappresentato dallo stesso ricorrente, potevaessere oggetto di una specifica richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale daparte della difesa, ma di siffatta richiesta così come di un eventuale diniego daparte del pubblico ministero non vi è traccia, né vi è deduzione sul punto.27. Il quinto motivo, articolato in plurime censure e relativo alle singolecondotte contestate al ricorrente al capo 3, risulta manifestamente infondato.27.1 Le censure contenute nel motivo comune sono distinte in tre gruppi -investimenti nel settore immobiliare (punti 7,8,9,10,14,15); investimenti nelsettore energie rinnovabili ( punti 2,6,18); operazioni dall’ottimo potenziale ( punti4,11,12,13,16,17) - e sono tutte volte a proporre una lettura alternativa in fatto,per ogni singola condotta, inammissibile in quanto insuscettibile di esseresottoposta al sindacato di legittimità, non confrontandosi con la motivazioneadottata dalla sentenza impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944)La motivazione nella parte relativa alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è da porrein stretta e diretta correlazione con quella di conferma dell’affermazione dellapenale responsabilità per gran parte delle attività distrattive di cui al capo 3) delcoimputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché del coimputato giudicato in via definitivanelle forme del concordato in appello, [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio diamministrazione della fallita.27.2. Come già evidenziato in relazione alla posizione dei sindaci, occorre inprimo luogo richiamare la valutazione complessiva che delle operazioni distrattiveha operato la sentenza impugnata atteso che i profili di penale responsabilità delricorrente sono collegati anche al significato ulteriore che assumono le plurimenella loro totalità.In particolare, la Corte territoriale, in relazione alle operazioni analizzate:- ha evidenziato che le stesse (p.72) “[..] mai accompagnate da alcuna seriainiziativa imprenditoriale, sono state portate a termine tra società controllate ocomunque correlate tra loro, nelle quali le medesime persone fisiche, prive dicompetenze imprenditoriali, si sono alternate nelle diverse cariche sociali. Non visono alternative al ritenere che si trattasse di mere operazioni contabili efinanziarie, sprovviste di alcun concreto progetto economico sottostante,esclusivamente finalizzate a maquillage contabili, a spostare perdite da unapersona giuridica all'altra della galassia "[OSCURATO:PERSONA]" e a ottenere finanziamentibancari, questi ultimi di fatto rappresentanti le uniche patrimonializzazioni dellesocietà. Sono totalmente assenti progetti imprenditoriali, analisi dei costi e deibenefici delle operazioni, valutazioni di fattibilità, interlocuzioni con enti pubblici,analisi di mercato, attività tutte che avrebbero dovuto essere alla base dei progettiasseritamente intrapresi[..]”;- ha ripreso le argomentazioni espresse nel giudizio di legittimità inrelazione alle operazioni nel diverso processo di bancarotta ai danni di Bembercell/[OSCURATO:PERSONA] (p.33, par. 4.3): “…le numerose operazioni economiche non più solo"azzardate", come ritiene la difesa, ma anche evidentemente "estranee a qualsiasilogica aziendale e produttiva, refluenti in una sorta di "attività meramentefinanziaria finalizzata a procurarsi febbrilmente somme che non si reimpiegavanonell'attività produttiva a salvaguardia della continuità aziendale, bensì venivanodistolte a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile a Cimatti, nonchéverso l'imputato e i concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][..]” (Sez. 5, n. 26886del 08/03/2024, Cimatti, Rv. 286778);- ha richiamato le dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentarequanto al significato e alle ricadute delle operazioni ideate da [OSCURATO:PERSONA]: “[..] Ancheil curatore ha evidenziato che l'attività di [OSCURATO:PERSONA] è stata caratterizzata daoperazioni tra parti correlate sia interne al «[OSCURATO:PERSONA]» che esterne, rapportidi cui mai si è dato atto, da parte degli amministratori, né da parte dei sindaci neiverbali da loro sottoscritti. Al momento del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] avevapartecipazioni in sette società, partecipazioni tutte interamente svalutate, adeccezione di quella in [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di operazioni che hanno generato ingentiperdite a carico del bilancio della fallita, effettuate quando le società del gruppo"[OSCURATO:PERSONA]" versavano già in una profonda crisi e che hanno comportato ripetutiriscadenziamenti dei debiti a breve, premonitori del fallimento della stessaEurinvest, intervenuto nel corso del 2010.Il curatore ha così concluso: considerata l'assenza di vantaggi compensativiper [OSCURATO:PERSONA] e il principio di autonomia patrimoniale che deve caratterizzare lagestione di ogni società, alla luce dei collegamenti fra gli organi direttivi delle variesocietà ed il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], le operazioni suddette si comprendono solonel quadro di un disegno volto a sostenere, ad ogni costo, il piano di salvataggiodel gruppo [OSCURATO:PERSONA], peraltro non riuscito, a danno dei creditori di [OSCURATO:PERSONA], ancherilevato al momento del fallimento, pari a quasi 37 milioni di euro, non può esserespiegato con il solo generico riferimento alla congiuntura del mercato finanziario eimmobiliare. L'attività è stata infatti caratterizzata da numerose operazioni traparti correlate sia interne al "[OSCURATO:PERSONA] che esterne ([OSCURATO:PERSONA] e ...[OSCURATO:PERSONA] 95). Trattasi di operazioni che hanno generato ingenti perdite acarico del bilancio di [OSCURATO:PERSONA] e. che, in ultima analisi, hanno comportato il dissestodella società [..].”.Dunque, le censure difensive sono unicamente volte a ridiscutere e rivalutarenel merito le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale attraverso l’analisi dellesingole condotte distrattive, operazione preclusa in questa sede.Siffatta premessa e il conseguente giudizio di inammissibilità opera inrelazione alle singole operazioni che all’interno del capo 3 sono analiticamenteindicate e suddivise in punti.28. Le censure quanto ai punti relativi agli investimenti nel settoreimmobiliare (punti 7,8,9,10,14,15) risultano dunque rivalutative e in fatto.28.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 7 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.85 e ss.) ricostruisce la vicenda del prestito nononeroso e privo di condizioni favorevoli alla fallita, di 2.700.000,00 euro da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in data21 dicembre 2007, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione e consuccessiva ratifica del 28 marzo 2008, operato nella consapevolezza dellecondizioni di pesante perdita di [OSCURATO:SOCIETA]. e del conclamato stato di dissestodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Del tutto generica la obiezione difensiva quanto alla violazione dell’art.521cod. proc. pen. in relazione alla condotta contestata e quella per la quale èintervenuta condanna.28.2. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 8 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.89 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, relativa all’acquistoin data 3 luglio 2007 da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già in stato di dissesto, dellatotalità delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - di cui il 95% delle quote era statoceduto a [OSCURATO:PERSONA] nel 2003- il cui corrispettivo è stato versato attraversoun finanziamento bancario, a [OSCURATO:PERSONA] (riferibile in percentuale del 20%a [OSCURATO:PERSONA]) per un importo pari a 4.000.000. di euro, prezzo determinato senzaalcuna due diligence, poi svalutato già l’anno successivo.28.3. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 9 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.89 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente ad oggettoda parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. più finanziamenti infruttiferi per complessivi1.950.00,00 euro a favore della controllata So.Ge.Co., all’epoca già in perdita, alfine di garantire ad [OSCURATO:PERSONA] di lucrare sul riscatto e sulla successiva rivenditadell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, di cui [OSCURATO:PERSONA] (sempre riferibile aSquillace) ha goduto senza neppure pagare i canoni di locazione.Ha evidenziato la Corte territoriale che si è trattato di un’operazioneeffettuata dalla società fallita già in stato di dissesto, attraverso il finanziamentodi una società controllata già in perdita e a favore di una terza società sempresotto il dominio dello [OSCURATO:PERSONA] senza alcun vantaggio compensativo per la fallitaed a danno dei creditori di quest’ultima.28.4. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 10 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.93 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente ad oggettoda parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in stato di dissesto, l’acquisto da [OSCURATO:PERSONA] InvestimentiS.p.a., al prezzo di 5.000.000,00 di euro, della partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]., oltre al credito per il finanziamento soci per 2.250.000,00 euro,con plus valenza interamente ceduta da [OSCURATO:PERSONA] al socio unicoEurinvest e perdita totale per la fallita.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione impugnatarisulta logica e non contraddittoria allorquando evidenzia che gli amministratori el’imputato [OSCURATO:PERSONA] erano perfettamente consapevoli dell’impossibilità diBonfadini di gestire un appalto in stato di dissesto senza versamento di alcuncapitale e in assenza di dipendenti e di strutture idonee.28.5. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 14 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.102 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici a cui si rinvia la vicenda in esame particolarmente articolata nei suoivari passaggi tra parti correlate, in conflitto d’interessi, al solo fine di drenarerisorse per oltre 4.000.000,00 di euro alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a favore diEurinvest.La Corte territoriale, dopo avere descritto tutti i numerosi passaggi dellacomplessa operazione, dà conto delle specifiche deduzioni difensive contenutenell’atto di appello fornendo adeguata risposta quanto alla natura distrattiva dellamancata riscossione di un credito pari appunto a 4.577.046,00 euro.28.6. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 15 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.106 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente adoggetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., tra il settembre del 2007 ed il settembre del2008, a favore della [OSCURATO:PERSONA], quando già la fallita si trovava in stato didissesto, di finanziamenti, pari a complessivi 1.638.000,00 euro nonostantel'avvenuta cessione dell'intera partecipazione de [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2007,nonostante la grave esposizione bancaria di [OSCURATO:PERSONA] e nonostante il patrimonionetto negativo di [OSCURATO:PERSONA], circostanza conosciuta dagli amministratori diGiraglia che ne avevano venduto la partecipazione solo cinque mesi prima.29. Le censure quanto ai punti relativi agli investimenti nel settoredell’energia (punti 2,6,18) risultano anch’esse rivalutative e in fatto.29.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 2 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.78 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo che precede3.2.1. per i coimputati sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - acquistata il 24 ottobre 2007 al prezzo di10.000,00 euro, e di 750.000,00 euro versate per l’acquisto di un immobile aCrotone, di cui la società si accollava il mutuo della venditrice, [OSCURATO:SOCIETA]., cherestava locatrice, inadempiente, dell’immobile e tra i cui soci risultava ancheSquillace [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] - a [OSCURATO:PERSONA], nipote di SquillaceNicola e cugino di [OSCURATO:PERSONA], componente del Consiglio di amministrazionedella società fallita, al prezzo di 20.000,00 euro per le quote sociali e di euro785.000,00 quale prezzo del credito che [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti della stessasocietà, per avere finanziato l’acquisto dell’immobile che, però, venivacompensato, peraltro in difetto, dall’acquisto, cui [OSCURATO:PERSONA] si era parimentiimpegnata verso il [OSCURATO:PERSONA], di migliaia di azioni della K.R. Energy, a prezzonotevolmente superiore a quello di mercato.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha benchiarito la finalità distrattiva attraverso un’operazione tra parti correlate, inconflitto d’interessi, che aveva consentito il trasferimento, sostanzialmente a titologratuito, con pari danno per la fallita, dell’immobile da [OSCURATO:PERSONA] a Francesco29.2. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 6 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.84 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo che precede3.2.3. per i coimputati sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di un prestito obbligazionario stipulatoda [OSCURATO:PERSONA] già in stato di dissesto in data 30 giugno 2008 con [OSCURATO:PERSONA] l’acquisto di quattro titoli obbligazionari al controvalore di 500.000,00 eurol’uno, per un totale di 2.000.000. di euro, convertibili in azioni di [OSCURATO:PERSONA] EnergiaSpa, in palese conflitto d’interesse.In reazione a siffatto prestito la società fallita non ha mai richiesto larestituzione del prestito, né ha esercitato il diritto di conversione in azioni, nellapiena consapevolezza dello stato di dissesto anche di [OSCURATO:PERSONA], beneficiariadell’operazione per la somma di 2.000.000,00 euro.29.3. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 18 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.112 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo cheprecede 3.2.9. per i coimputati sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) volta ad evitare a DiscepoloDaniele, socio di [OSCURATO:PERSONA], già presidente di [OSCURATO:SOCIETA], poi di K.R. Energy,le perdite economiche derivanti dal fallimentare investimento nelle obbligazioniEurinvest/ K.R. Energy, messa in opera senza previa delibera del Consiglio diamministrazione, tra parti correlate ed in conflitto d’interesse.La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata cheha evidenziato il valore pressoché nullo del prestito obbligazionario convertibileconfermato dal mancato esercizio del diritto di conversione da parte di KappaHolding per potere onorare il finanziamento bancario; egualmente a dirsi quantoalle azioni K.R. Energy, acquistate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il 27 febbraio 2009, in numerodi 2.784.257 da K.R. Energy, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ad un prezzo di 0,343 eurociascuna, prezzo superiore a quelli correnti di mercato, svalutate nel corso del2009, del 42,3%, con un danno per la società fallita pari ad euro 340.515,00.30. Le censure quanto ai punti relativi agli altri investimenti (punti4,11,12,13,16,17) risultano anch’esse rivalutative e in fatto.30.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 4 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.80 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione tra parti correlate e in relazione ad una compensazioneoperata per un debito inesistente.La censura è volta ad affermare l’esistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della società in ragione delle prestazioni professionali effettuate ma sulpunto non si confronta con le analitiche argomentazioni della sentenza impugnatache individua tutte le circostanze di fatto dalle quali risulta provata l’inesistenzadel debito di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]: le fatture a favore diSquillace mai rinvenute; la mancanza di qualsiasi rilevanza probatoria della notapro forma rinvenuta nella documentazione della società fallita in relazione a nonmeglio precisate consulenze effettuate nel 200730.2. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 11 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.96 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e deiprogressivi finanziamenti infruttiferi - per una somma complessiva superiore ai3.000.000,00 di euro- da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già in stato di dissesto, a GiragliaInvestimenti impiegati per l’acquisto di partecipazioni in [OSCURATO:SOCIETA]., F40s. r. l. e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati unicamente al drenaggio delle risorse dellaGiraglia S.p.a. come comprovato dalla totale svalutazione del credito nel bilancioGiraglia [OSCURATO:PERSONA], pari a zero.La doglianza quanto ad un possibile travisamento della prova dichiarativarelativa al contributo di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla realizzazione dell’investimento a seguitodel finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] risulta priva di specificità in quanto ildedotto travisamento non risponde alle condizioni richieste da questa Corte perravvisare la contraddittorietà processuale quanto meno in termini di decisività.30.3. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 12 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.99 e ss.) ricostruisce con motivazione immune davizi logici l’operazione della vendita del terreno di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aPRO.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società partecipata al 100% da [OSCURATO:PERSONA] – sottocostoper la somma di euro 100.000,00, considerandosi operata la distrazione di200.000,00 euro pari alla differenza con il prezzo di acquisto operato nel 2007, daIL.CI per la somma di 300.00,00 euro.A fronte delle censure in fatto quanto alla determinazione del valore delterreno, la sentenza impugnata ha evidenziato che già al momento dell’acquisto ilterreno non era più edificabile e, ciò nonostante, era stato pagato dalla fallita300.000,00 euro. La sentenza ha altresì confutato le risultanze della consulenzatecnica della difesa “Fadda”.30.4. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 13 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.100 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione consistita nell’acquisto, tra il dicembre 2006 ed il 12aprile 2007, di 52.000 azioni Alphavax, per la somma di 400.000,00 euro,operazione definita “veramente anomala” nel corso della deposizione del testeallora sindaco Ferri:- non era stata compiuta alcuna due diligence per verificare il prezzo delleazioni;- non sono stati rinvenuti documenti quanto alla valutazione del prezzo diacquisto;- a pochi mesi dal loro acquisto le azioni sono state svalutate, senza alcuntentativo di rivendita; nel bilancio del 2008 la loro svalutazione è arrivataal 50% sino ad arrivare alla totale perdita dell’investimento.- già all’atto di acquisto le azioni erano prive di valore commerciale,trattandosi di titoli emessi da una società che stava sopravvivendo graziea sussidi statali e che utilizzava le liquidità ricevute per coprire le perditee non per lo sviluppo dell’attività farmaceutica come risulta da unamissiva di [OSCURATO:PERSONA] del 22 ottobre 2010.30.5. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 16 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.109 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione consistita nell’acquisto di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 dicembre2008, già in stato di dissesto, da [OSCURATO:PERSONA] della totalità delle quote dellasocietà immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre al credito per finanziamento soci, paria circa 82.000,00 euro, finanziamento già utilizzato per intero per l'acquisto di uncastello nel Comune di [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente alle deduzioni in fatto contenute nel motivo di ricorso, lasentenza impugnata ha chiarito come attraverso questa operazione Cofimofiduciaria si liberava di un debito di rilevante entità che si accollava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.la quale, già in grave stato di dissesto, non sarebbe mai stata in grado diadempiere. Tanto ne erano consapevoli gli amministratori che già nel bilancio 2008era stato stanziato un fondo per la copertura delle perdite della [OSCURATO:PERSONA],iscritta con un patrimonio netto negativo di 231.317,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nonha mai onorato il debito bancario e l’istituto di credito ha ottenuto la provvisoriaesecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti della società fallita.30.6. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 17 del capo 3, lacensura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.La sentenza impugnata (p.111 e ss.) ricostruisce con motivazione immuneda vizi logici l’operazione consistita nella prestazione di garanzia personale neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA], in data 25 luglio 2008, con sottoscrizione di unafideiussione a favore di MB banca, quale garanzia del pagamento delle rate mensiliper l'acquisto del ramo aziendale del sito industriale di Magenta, stipulato daNovaceta con [OSCURATO:PERSONA], in concordato preventivo.La censura del ricorrente lamenta genericamente una impropria scissionedella più complessa operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] laddove la sentenzaimpugnata avrebbe argomentato in ordine alla garanzia senza considerarel’operazione anche con riferimento all’acquisto della totalità della società ILCI chedeteneva il 40% delle quote di [OSCURATO:PERSONA] che gestiva il sito industriale.Oltre ad essere priva di specificità la censura non si confronta con la sentenzaimpugnata che invece evidenzia come la partecipata [OSCURATO:PERSONA], conduttricedell'area, era ben lungi dal potere effettuare alcun programma di investimentoindustriale volto a garantire la continuità aziendale al sito industriale di Magenta.[OSCURATO:PERSONA] fosse totalmente incapiente era dato noto fin dall’origine aGiraglia S.p.a., trattandosi di società in cui l'amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA],nonché amministratore unico di ILCI deteneva una partecipazione.31. Il sesto motivo, relativo alla qualifica dei punti 4), 16), 17), 18) del reatodi cui al capo 3) come distrattivi laddove i fatti erano contestati come operazionidolose, è infondato.Sul punto si richiamano le argomentazioni del paragrafo 2 in relazione adanalogo motivo di ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è statooggetto di una lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale, alla luce dellaquale può affermarsi, richiamando anche le indicazioni delle Sezioni Unite, cheper aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Le sentenze successive, pur in relazione a diverse fattispecie in materiafallimentare, hanno escluso la violazione ogni qualvolta la condanna siaintervenuta per la medesima azione come descritta in sentenza nei suoi profilisoggettivi e oggettivi (per tutti Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele, Rv.283136) così escludendosi qualsiasi vulnus difensivo rispetto alla condotta comedescritta.Anche nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto provata lamedesima condotta contestata e descritta nei punti 16,17,18 riqualificandolatuttavia diversamente.Dunque, non risulta, nel caso in esame, che i fatti storici sianooggettivamente diversi da quelli contestati allo [OSCURATO:PERSONA], né emerge latrasformazione radicale delle fattispecie concrete nei loro elementi essenziali, taleda ingenerare incertezza sull'oggetto delle imputazioni e pregiudicare il diritto didifesa.Né la sentenza citata dalla difesa (Sez.5, n.39546 del 15/07/ 2008, Bonaldo,non mass.) a sostegno delle ragioni per l’accoglimento del ricorso appare decisivao rilevante nel caso di specie.32. Il settimo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 7, risulta infondato.Contrariamente a quanto dedotto con il motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata non opera una sovrapposizione tra la posizione di socio e quella diamministratore di fatto.Nel richiamare le argomentazioni di cui al paragrafo che precede quanto allaqualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,va altresì evidenziato che anche in tal caso la Corte territoriale ha individuato conmotivazione immune da vizi logici alcuni indici e circostanze di fatto cheinequivocamente permettono di considerare l’imputato amministratore di fattoanche di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.:- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era controllata interamente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di cuiamministratore di fatto era [OSCURATO:PERSONA] e tale società era strumentale alle operazionidi finanziamento e distrazione a favore di [OSCURATO:PERSONA];-l’attività svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. consistita nell’acquisto di quattrounità immobiliari in Firenze di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], è da ricondurre nellafase ideativa e operativa, a [OSCURATO:PERSONA] (p.126).come emerge dalle dichiarazionitestimoniali di [OSCURATO:PERSONA], dalla corrispondenza telematica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]( e-mail del 30 novembre 2008, 4 novembre 2009,17 febbraio 2010) e dalledichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esamein data 9 novembre 2022.33. L’ottavo motivo, articolato in una duplice censura e relativo allaresponsabilità in relazione alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale contestate al capo 7, risulta nel complesso infondato.33.1. Quanto alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, laCorte territoriale (p.129) ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulledichiarazioni rese dal curatore all’udienza del 12 marzo 2022 il quale ha riferitoche, nonostante le sue reiterate richieste, non aveva ricevuto né da partedell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], né da parte del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA] alcundocumento contabile, non avendo, peraltro, il primo mai adempiuto, dopol’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, alla tenutadella contabilità. Né sono stati consegnati i documenti relativi all’acquisto degliimmobili della società.La sentenza con motivazione non contraddittoria, né illogica evidenzia poi(p.130) che, sebbene la tenuta materiale della contabilità fosse demandata aQuartararo e a [OSCURATO:PERSONA], “[..] l’interesse esclusivo a occultare le vicende relativeall’acquisto degli immobili e alla gestione del patrimonio sociale era in capo aSquillace, quale dominus di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché regista dell’interaoperazione come del resto confermato dalle stesse espressioni contenute nelladenuncia querela di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] sonoriferibili alla mia famiglia)Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale specificacontestata è ancora una volta ricavato da diversi indici di fraudolenza:- l’astensione dalla richiesta di fallimento;- la proposta di concordato preventivo fondata sul buon esito di unaprevisione di vendita degli unici beni immobili che la società aveva acquistato,impossibile perché di tali beni la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva più la disponibilità giuridica;-il rilevante passivo societario, pari a 4.237.000,00 di euro nel febbraio 2015;- la necessità di occultare le condotte distrattive.Né la circostanza evidenziata dalla difesa nel motivo in punto di esclusione diamministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dopo la sua messa inliquidazione, può essere considerata decisiva o rilevante per escludere anche il suoruolo nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: emerge evidente dalle circostanze di fatto sinorarappresentate che la vicenda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia consistita essenzialmente nellapersonale gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’unica operazione commercialeintrapresa dalla società fallita relativa all’acquisto degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] edelle vicende che ne sono derivate.33.2. Rivalutativa e in fatto appare invece la censura relativa alla penaleresponsabilità del ricorrente quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva dellasomma di 250.000,00 euro (p.133 e ss.):- l'assenza di scritture preliminari o contratti, strumenti tipici, ineludibili enecessari nell'ambito della contrattazione con persone giuridiche, e indispensabilia comprova della pretesa erogazione di un così rilevante importo a titolo dicaparra, non rende in alcun modo credibile la prospettazione difensiva secondo cuiil bonifico di 250.000,00 euro disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] re avrebberappresentato la restituzione di un acconto da parte di questa società, in un primomomento interessata all' acquisto degli immobili;- non vi è coincidenza delle coordinate bancarie del conto da cui è stataprelevata, mediante assegno circolare, la somma data a [OSCURATO:PERSONA] con quelle versocui i fondi sarebbero tornati; le coordinate da cui è pervenuto l'assegno circolareintestato a [OSCURATO:PERSONA], asseritamente proveniente da [OSCURATO:PERSONA] re, coincidono conquelle della banca BPM e dell’agenzia 466 dove [OSCURATO:PERSONA] aveva il conto corrente.-il rinvenimento, da parte del curatore di [OSCURATO:PERSONA], di copie dei tre bonificiemessi da [OSCURATO:PERSONA]. La custodia, tra i documenti della società controllante([OSCURATO:PERSONA]), della prova di rapporti economici apparentemente estranei all'orbitasocietaria sua e della sua controllata, può trovare esclusiva e razionalegiustificazione nel fatto che, contrariamente all'apparenza, tali operazioni sonostate strumentalmente utilizzate e fanno parte della gestione economica di [OSCURATO:PERSONA].34. Il nono motivo, quanto alla violazione della correlazione tra imputazionee sentenza in relazione al reato di bancarotta per distrazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,risulta manifestamente infondato.Il motivo appare manifestamente infondato non confrontandosi con lamotivazione della sentenza impugnata che, a fronte di una condotta distrattivaquantificata in 534.826,00 euro, ha ritenuto che la distrazione potessecircoscriversi alla somma di 250.000,00 euro, e dunque unicamente al bonifico del22 dicembre 2005 intestato ad [OSCURATO:PERSONA] re s.r.l. per le motivazioni espresse nelparagrafo che precede.35. Il decimo motivo, relativo alla omessa motivazione quanto allariqualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 3) e 7) nell’ipotesi di bancarottasemplice patrimoniale appare manifestamente infondato.35.1. Nella prospettazione difensiva le singole operazioni consideratedistrattive o dissipative in realtà erano operazioni realizzate nell’interessedell’impresa e che per una serie di circostanze imprevedibili si sono rivelate uninsuccesso per la società; si tratterebbe di operazioni al massimo imprudenti, mapur sempre rientranti nel rischio di impresa consentito: da qui la possibilità di unaloro diversa qualificazione ai sensi dell’art. 217 legge fallimentare.Sul punto questa Corte, da tempo risalente , ha sempre chiarito che in temadi bancarotta, quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee aconfigurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell'art. 217 legge fall., egli agiscecon imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa; nelle operazionidistrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 dellastessa legge, invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesseproprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porrein essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed incontrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanziepatrimoniali. (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886).Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo,n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più graveipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato,in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioniimprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tuttoo in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a primavista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. (Sez.5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973)35.2. La sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi orarichiamati dal momento che ha compiutamente spiegato in relazione ad ognisingola operazione la sussistenza della consapevolezza sin dall’origine in capo alricorrente della finalità distrattiva o dissipativa dell’attività realizzata e dellacoscienza e volontà di recare danno ai creditori e assicurarsi un vantaggioesclusivo e personale, sì da potersi considerare implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaionologicamente incompatibili con la decisione adottata.36. L’undicesimo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risultainfondato.36.1. Quanto alla determinazione della pena, la Corte territoriale hacongruamente motivato il discostamento dal minimo edittale, contenuto nellametà del massimo edittale, valorizzando la pervicacia e spregiudicatezzadimostrate dall’imputato unitamente all’omesso risarcimento del danno alle particivili.36.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche la Corte territoriale ha evidenziato l’assenza di elementi positivi che inconcreto giustifichino la concessione del beneficio, a fronte dell’entità del dannocagionato e dell’intensità del dolo, operando corretta applicazione del principiodella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopola riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato.36.3. Quanto, infine, alla lamentata disparità di trattamento quanto allaquantificazione della pena del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non solo va evidenziato cheil coimputato è ricorso ad un accordo ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen.sorretto da regole altre.Non è possibile porre in comparazione la pena irrogata ad imputati chiamatia rispondere del medesimo reato se la loro posizione sia stata processualmentedefinita con l'applicazione di istituti differenti: in particolare, si è condivisibilmentesottolineato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere consideratocome indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservatoai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, perchétale rito conduce ad una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari,che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di unaforma di definizione del processo alternativa al dibattimento ( Sez. 6, n. 24402 del12/03/2008, Schifino, Rv. 240356; con riferimento alla disciplina del concordatocon rinuncia ai motivi di appello, prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen., Sez. 6,n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508).Inoltre, secondo questa Corte può essere considerato come indice del viziodi motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimoprocedimento ai coimputati laddove il giudizio di merito sul diverso trattamentodel caso, che si prospetta come identico, sia caratterizzato da asserzioniirragionevoli o paradossali (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, cit.).37. Il dodicesimo motivo, relativo alla condanna alla rifusione delle spese afavore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonostante la loro mancatacomparizione ed il mancato deposito di conclusioni nel giudizio di appello, apparefondato.Le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudiziodi appello, né avere presentato le proprie conclusioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio ingrado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessarioche la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussioneovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, nonessendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la merapresentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine allarelativa statuizione, che va elisa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eGario [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 3 punto 8), nonché nei confronti di ComiRoberto limitatamente al capo 3 punti 10), 11) e 15 -quest'ultimo quantoall'operazione deliberata in data 12.9.2007- per non aver commesso il fatto.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Milano.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ElioSebastiano e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla liquidazione delle spese sostenutedalle parti civili nel grado di appello, liquidazione che elimina.Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33912/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris