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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39534/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il dolo del reatoiè riprocfuttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come gli esiti del controllo davano conto della consapevole e volontaria violazione della misura ex art. 282-bis cod. proc. pen. (pag. 2); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sull'assenza di elementi positivi, sulla gravità del fatto e sulla sussistenza di plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il dolo del reatoiè riprocfuttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come gli esiti del controllo davano conto della consapevole e volontaria violazione della misura ex art. 282-bis cod. proc. pen. (pag. 2); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sull'assenza di elementi positivi, sulla gravità del fatto e sulla sussistenza di plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09
Sentenza Cassazione n. 39534/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris