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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11056/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - il cui difensore lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. poiché il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha trascurato di considerare che le restrizioni riguardanti l'acquisto di generi alimentari nella casa Circondariale di L'aquila avevano effetto discriminatorio non solo rispetto ai detenuti comuni, ma anche rispetto a quelli sottoposti a regime differenziato di altri istituti di pena (quali, ad esempio, l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA]), il cui catalogo di beni acquistabili al sopravvitto è più ampio - sono affatto aspecifiche; premesso che la doglianza svolta nel ricorso non concerne il diverso tema della disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto di pena, tra detenuti comuni e detenuti in regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis

I. 26 luglio del 1975 n. 345 (Ord. pen.), in relazione al quale si è ritenuta «illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari, poiché la previsione di un regime differenziato, relativamente a quei beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un'irragionevole afflittività aggiuntiva del regime carcerario differenziato» (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc.

Gallico, Rv. 281794; Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia in proc.

Mazzei, Rv. 281618); rilevato che si vede, invece, in tema di dedotta disparità di trattamento tra detenuti della Casa circondariale di L'Aquila e detenuti di altri istituti di pena dotati di un più ampio catalogo di cibi inseriti nel modello 72 e considerato che, sul punto, l'ordinanza ha evidenziato che: i) il diritto alla "non discriminazione" tra detenuti è garantito dall'avvenuta parificazione dei due modelli 72, quello dei detenuti a regime ordinario e quello dei detenuti a regime differenziato, non risultando discrasie ed essendo l'accesso alle istanze secondo il modello 393 consentito a tutta la popolazione carceraria; ii) l'eventuale differenza di generi alimentari tra il "modello 72" in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero altri Istituti di pena) e quello in vigore per i detenuti sottoposti allo stesso regime presso la casa circondariale di L'Aquila è priva di rilievo, in quanto non lesiva in concreto di alcun diritto soggettivo, essendo il catalogo di cui al "modello 72" di quest'ultimo istituto relativo ad una serie di prodotti congrui rispetto alle esigenze alimentari e di salute della popolazione detenuta; iii) la mancanza all'interno di esso di prodotti presenti nei modelli in uso presso altri carceri, da un lato, non incide su una posizione di diritto soggettivo, e, dall'altro,non costituisce un comportamento illegittimo dell'amministrazione penitenziaria determinante un danno, concreto e individuato, a un diritto; iv) è comunque consentito, in base allo stesso art. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, di integrare o modificare il catalogo in presenza di particolari esigenze del singolo detenuto, da rappresentare all'amministrazione penitenziaria; considerato che - a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici - il ricorrente si limita a insistere, in via del tutto generica, sulla disparità di trattamento tra detenuti appartenenti a istituti penitenziari, in violazione dell'art. 3 Cost.; ritenuto, conclusivamente, che qualsiasi vita comunitaria prevede inevitabilmente, per ragioni organizzative, limiti di vario tipo, ivi compresi quelli nell'accesso diretto ai generi alimentari, senza che da ciò possa derivare un grave e attuale pregiudizio all'esercizio di un diritto, anche in considerazione dell'obiettiva circostanza che al detenuto è comunque garantito un vitto sufficiente, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (Sez. 7 n. 43172 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 7, n. 29536 del 07/07/2022, Gallico, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - il cui difensore lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. poiché il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha trascurato di considerare che le restrizioni riguardanti l'acquisto di generi alimentari nella casa Circondariale di L'aquila avevano effetto discriminatorio non solo rispetto ai detenuti comuni, ma anche rispetto a quelli sottoposti a regime differenziato di altri istituti di pena (quali, ad esempio, l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA]), il cui catalogo di beni acquistabili al sopravvitto è più ampio - sono affatto aspecifiche; premesso che la doglianza svolta nel ricorso non concerne il diverso tema della disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto di pena, tra detenuti comuni e detenuti in regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis I. 26 luglio del 1975 n. 345 (Ord. pen.), in relazione al quale si è ritenuta «illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari, poiché la previsione di un regime differenziato, relativamente a quei beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un'irragionevole afflittività aggiuntiva del regime carcerario differenziato» (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc. Gallico, Rv. 281794; Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia in proc. Mazzei, Rv. 281618); rilevato che si vede, invece, in tema di dedotta disparità di trattamento tra detenuti della Casa circondariale di L'Aquila e detenuti di altri istituti di pena dotati di un più ampio catalogo di cibi inseriti nel modello 72 e considerato che, sul punto, l'ordinanza ha evidenziato che: i) il diritto alla "non discriminazione" tra detenuti è garantito dall'avvenuta parificazione dei due modelli 72, quello dei detenuti a regime ordinario e quello dei detenuti a regime differenziato, non risultando discrasie ed essendo l'accesso alle istanze secondo il modello 393 consentito a tutta la popolazione carceraria; ii) l'eventuale differenza di generi alimentari tra il "modello 72" in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero altri Istituti di pena) e quello in vigore per i detenuti sottoposti allo stesso regime presso la casa circondariale di L'Aquila è priva di rilievo, in quanto non lesiva in concreto di alcun diritto soggettivo, essendo il catalogo di cui al "modello 72" di quest'ultimo istituto relativo ad una serie di prodotti congrui rispetto alle esigenze alimentari e di salute della popolazione detenuta; iii) la mancanza all'interno di esso di prodotti presenti nei modelli in uso presso altri carceri, da un lato, non incide su una posizione di diritto soggettivo, e, dall'altro,non costituisce un comportamento illegittimo dell'amministrazione penitenziaria determinante un danno, concreto e individuato, a un diritto; iv) è comunque consentito, in base allo stesso art. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, di integrare o modificare il catalogo in presenza di particolari esigenze del singolo detenuto, da rappresentare all'amministrazione penitenziaria; considerato che - a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici - il ricorrente si limita a insistere, in via del tutto generica, sulla disparità di trattamento tra detenuti appartenenti a istituti penitenziari, in violazione dell'art. 3 Cost.; ritenuto, conclusivamente, che qualsiasi vita comunitaria prevede inevitabilmente, per ragioni organizzative, limiti di vario tipo, ivi compresi quelli nell'accesso diretto ai generi alimentari, senza che da ciò possa derivare un grave e attuale pregiudizio all'esercizio di un diritto, anche in considerazione dell'obiettiva circostanza che al detenuto è comunque garantito un vitto sufficiente, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (Sez. 7 n. 43172 del 13/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 7, n. 29536 del 07/07/2022, Gallico, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 202