CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 28695/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 188-2022 proposto congiuntamente da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LI?,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato ()[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti nell'originario ricorso per cassazione- e da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente nell'originario ricorso per cassazione- avverso l'ordinanza n. 1504/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 00188 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 188/2020 RILEVATO che con istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] spa, è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 1504/2021, depositata il 25.1.2021, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 26918/20162020 lì dove, nel dispositivo, alla pag. 9, è stata condannata la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, anziché, come si evince da tutto il contesto del provvedimento, i ricorrenti risultati soccombenti; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto; CONSIDERATO che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente "lapsus calami", non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza dove è stato chiaramente argomentato che le spese del giudizio di legittimità seguivano la soccombenza dei ricorrenti; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati; VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ.; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 22 giugno 2022, nel corso della quale nessuno ha presentato osservazioni; PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nel dispositivo della ordinanza n. 1504/2021, depositata il 25.1.2021, nel senso che, lì dove si legge "Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità", deve invece leggersi ed intendersi "Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità". Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza. Così deciso