CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 37102/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del Tribunale di Milano di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Milano per il delitto di diffamazione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere offeso l'onore e la reputazione del medesimo, accusandolo, su una chat comune a più persone, di un fatto determinato e, cioè, di non pagare le fatture a seguito di prestazione di attività lavorativa ogni qualvolta veniva in essere un qualsiasi dissapore con i creditori. [OSCURATO:PERSONA], proprietario e autista di un'autovettura predisposta per il servizio a noleggio, aveva lavorato in più occasioni per la persona offesa, ma da ultimo essendo entrato in conflitto con il medesimo, scriveva sulla chat di un gruppo di autisti noleggiatori di autovetture con autista, un messaggio avente il seguente tenore: "Non prendete servizi da questa persona perché al primo problema non paga le fatture. Invito amministratori a rimuovere da questa chat persone del genere". 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen., lamenta innanzitutto l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento della prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., rientrando la fattispecie concreta in quella depenalizzata dell'ingiuria in quanto la persona offesa, come risulta dalla stessa querela, faceva parte della chat al momento della diffusione del messaggio ed era quindi in condizione di interloquire con l'offensore. Deduce quindi la parziale acquisizione del compendio probatorio posto che dalla stessa querela risulterebbe che la presenza della persona offesa nella chat e in ogni caso il travisamento delle prove. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen., lamenta l'eccessività della pena e la sussistenza di una motivazione apparente in parte qua. 3. In data 1.6.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire a questa Corte il verbale con cui in data 30/5/2022, al Commissariato di Polizia di Stato di Milano, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a rimettere la querela sporta nei confronti del Leonetti che ha dato luogo al procedimento di che trattasi, nonché il verbale con cui, in data 31/5/2021, l'odierno ricorrente ha accettato tale remissione. 4. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato sopra, valida e rituale remissione di querela e successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 5. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. 6. In difetto di diversa pattuizione, le spese vanno poste a carico del querelato come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma, 15 giugn