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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29323/2026

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pugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta documentale semplice; [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato, con il primo e il secondo motivo, lamenta che è stato riconosciuto responsabile del delitto ascritto pur essendo pacificamente emerso che egli era una mera "testa di legno" e che non aveva alcuna consapevolezza delle condotte illecite degli amministratori di fatto della società; Ritenuti tali motivi generici e dunque inammissibili perché privi di un reale confronto con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sl.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), e, in particolare, con equella, di rilevanza decisiva, per la quale, poiché il delitto di bancarotta documentale semplice è punibile anche a titolo di colpa, l'Affinita, dopo aver consapevolmente accettato di assumere la carica di amministratore della società, che comportava l'assunzione dei conseguenti obblighi, si è, per lunghi anni (dal 2011 al 2019), disinteressato del tutto alla gestione, mostrandosi assolutamente negligente rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, non rinvenute per l'intero periodo nel quale egli è stato amministratore; [OSCURATO:PERSONA] che, con il terzo motivo, il ricorrente assume vizio di motivazione rispetto alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il trattamento sanzionatorio dovrebbe essere congruo rispetto al fatto commesso e alla sua personalità; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo assolutamente generico poiché non sono indicati gli elementi positivi che avrebbero dovuto a tal fine essere vagliati dalla Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta documentale semplice; [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato, con il primo e il secondo motivo, lamenta che è stato riconosciuto responsabile del delitto ascritto pur essendo pacificamente emerso che egli era una mera "testa di legno" e che non aveva alcuna consapevolezza delle condotte illecite degli amministratori di fatto della società; Ritenuti tali motivi generici e dunque inammissibili perché privi di un reale confronto con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sl. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), e, in particolare, con equella, di rilevanza decisiva, per la quale, poiché il delitto di bancarotta documentale semplice è punibile anche a titolo di colpa, l'Affinita, dopo aver consapevolmente accettato di assumere la carica di amministratore della società, che comportava l'assunzione dei conseguenti obblighi, si è, per lunghi anni (dal 2011 al 2019), disinteressato del tutto alla gestione, mostrandosi assolutamente negligente rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, non rinvenute per l'intero periodo nel quale egli è stato amministratore; [OSCURATO:PERSONA] che, con il terzo motivo, il ricorrente assume vizio di motivazione rispetto alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il trattamento sanzionatorio dovrebbe essere congruo rispetto al fatto commesso e alla sua personalità; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo assolutamente generico poiché non sono indicati gli elementi positivi che avrebbero dovuto a tal fine essere vagliati dalla Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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