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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20676/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate nell'interesse delle parti civili; lette le conclusioni articolate nell'interesse dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 9657 del 19 ottobre 2023, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente all'aggravante del nesso teleologico, la sentenza con la quale la Corte d'assise d'appello di Bari ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di: omicidio aggravato dai futili motivi, commesso ai danni della moglie; detenzione e porto illegale di arma clandestina; ricettazione di arma; esplosione pericolosa e detenzione abusiva di cartucce.

2. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la pronuncia con la quale, decidendo in sede di rinvio, la Seconda sezione della Corte d'assise d'appello di Bari ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. in ordine ai delitti di detenzione illegale e di ricettazione di arma e ha rideterminato la pena.

3. La difesa con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, per un verso ha escluso l'aggravante del nesso teleologico in ordine ai reati di ricettazione e di detenzione di arma e, per altro verso, ha ritenuta sussistente la circostanza in relazione ai reati di porto illegale di arma e di esplosione pericolosa di colpi di arma da fuoco in luogo abitato, nonostante l'assenza di un compendio probatorio idoneo e sufficiente a dimostrare che l'arma fosse stata portata dal luogo in cui era detenuta a quello in cui si era verificato l'evento omicidiario al fine di cagionare la morte della donna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo con il quale si denuncia il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata in ordine ai delitti di cui agli artt. 23, comma 4,

I. 18 aprile 1975, n. 110 e 703 cod. pen. è manifestamente infondato perché formulato secondo direttrici di censura "in fatto", sottratte al sindacato di legittimità, al cui orizzonte di verifica sfugge sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3. In sede di rinvio, la Seconda sezione della Corte d'assise d'appello di Bari ha colmato la lacuna motivazionale evidenziata nella pronuncia di annullamento.

4. Invero, con motivazione congrua e logica, il giudice del rinvio ha spiegato le ragioni per le quali ha escluso l'aggravante del nesso causale in ordine ai delitti di ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina, sottolineando come il compendio probatorio non fosse sufficiente a provare che l'imputato, «soggetto pluripregiudicato, avvezzo a detenere armi» con le quali era solito minacciare i familiari per ottenere il denaro necessario per l'acquisto di sostanze stupefacenti o commettere rapine, si era determinato ad acquistare l'arma clandestina e a detenerla illegalmente per realizzare il suo intento omicidiario e non, invece, per sostituire l'arma in precedenza detenuta e poi sequestrata dalle Forze dell'ordine.

Diversamente, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata in ordine al delitto di porto illegale di arma, in quanto, con indosso la stessa, l'imputato si era recato dalla casa dei genitori, dove l'arma era detenuta, fino al luogo in cui si verificava l'evento, perché, evidentemente, utile alla commissione dell'omicidio della moglie, nonché in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen., in quanto l'imputato aveva esploso colpi di arma da fuoco nel tratto di strada prossimo all'ingresso dell'abitazione della vittima.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate nell'interesse delle parti civili; lette le conclusioni articolate nell'interesse dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 9657 del 19 ottobre 2023, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente all'aggravante del nesso teleologico, la sentenza con la quale la Corte d'assise d'appello di Bari ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di: omicidio aggravato dai futili motivi, commesso ai danni della moglie; detenzione e porto illegale di arma clandestina; ricettazione di arma; esplosione pericolosa e detenzione abusiva di cartucce. 2. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la pronuncia con la quale, decidendo in sede di rinvio, la Seconda sezione della Corte d'assise d'appello di Bari ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. in ordine ai delitti di detenzione illegale e di ricettazione di arma e ha rideterminato la pena. 3. La difesa con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, per un verso ha escluso l'aggravante del nesso teleologico in ordine ai reati di ricettazione e di detenzione di arma e, per altro verso, ha ritenuta sussistente la circostanza in relazione ai reati di porto illegale di arma e di esplosione pericolosa di colpi di arma da fuoco in luogo abitato, nonostante l'assenza di un compendio probatorio idoneo e sufficiente a dimostrare che l'arma fosse stata portata dal luogo in cui era detenuta a quello in cui si era verificato l'evento omicidiario al fine di cagionare la morte della donna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo con il quale si denuncia il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata in ordine ai delitti di cui agli artt. 23, comma 4, I. 18 aprile 1975, n. 110 e 703 cod. pen. è manifestamente infondato perché formulato secondo direttrici di censura "in fatto", sottratte al sindacato di legittimità, al cui orizzonte di verifica sfugge sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3. In sede di rinvio, la Seconda sezione della Corte d'assise d'appello di Bari ha colmato la lacuna motivazionale evidenziata nella pronuncia di annullamento. 4. Invero, con motivazione congrua e logica, il giudice del rinvio ha spiegato le ragioni per le quali ha escluso l'aggravante del nesso causale in ordine ai delitti di ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina, sottolineando come il compendio probatorio non fosse sufficiente a provare che l'imputato, «soggetto pluripregiudicato, avvezzo a detenere armi» con le quali era solito minacciare i familiari per ottenere il denaro necessario per l'acquisto di sostanze stupefacenti o commettere rapine, si era determinato ad acquistare l'arma clandestina e a detenerla illegalmente per realizzare il suo intento omicidiario e non, invece, per sostituire l'arma in precedenza detenuta e poi sequestrata dalle Forze dell'ordine. Diversamente, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata in ordine al delitto di porto illegale di arma, in quanto, con indosso la stessa, l'imputato si era recato dalla casa dei genitori, dove l'arma era detenuta, fino al luogo in cui si verificava l'evento, perché, evidentemente, utile alla commissione dell'omicidio della moglie, nonché in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen., in quanto l'imputato aveva esploso colpi di arma da fuoco nel tratto di strada prossimo all'ingresso dell'abitazione della vittima. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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