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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 23475/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28733/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di C assazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la S entenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 334/2019depositata il 20 . 2 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.11.2017, accolse l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di somme da questa in precedenza a lui pagate: ciò in forza di sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1500/2016, con cui era stata annullata la condanna della stessa Zito ex artt. 91 e 96 c.p.c., già disposta in favore del Botta dallo stesso Tribunale eporediese in precedente contenzioso.

Osservò il primo giudice che, poiché la citata sentenza d’appello nulla aveva disposto circa la restituzione delle somme frattanto versate dalla Zito al Botta, essa non poteva essere utilizzata quale titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta decisione, che la Corte d’appello di Torino acco lse con sentenza del 20.2.2019, dichiarando la nullità dell’impugnata decisione per violazione del contraddittorio, in particolare per non aver il cancelliere comunicato al difensore della stessa Zito (che pertanto non era più comparso in seguito) l’ordinanza riservata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il giudice istruttore aveva disposto per il prosieguo del giudizio, assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente evidenzia che la Zito, con l’appello, aveva chiesto alla Corte territoriale di annullare la decisione di primo grado perché nulla, e di rimettere il procedimento al Tribunale di Ivrea per la rinnovazione del giudizio, senza però svolgere alcuna deduzione riguardo ai vizi di merito della sentenza impugnata.

Pertanto, non essendo – quello denunciato – un vizio remissorio ex art. 354 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame, oltre che per difetto d’interesse, anche per mancata rispondenza al modello legale di impugnazione. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente contesta la decisione per non aver comunque la Corte – dopo aver dichiarato la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio – deciso il merito della controversia, non potendo essa limitarsi a rilevare il vizio della sentenza impugnata. 2.1 –Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

La decisione impugnata, infatti, è stata pubblicata il 20.2.2019, all’esito dell’udienza collegiale svoltasi dinanzi alla Corte d’appello di Torino; l’impugnazione, invece, è stata avanzata con ricorso notificato il 19.9.2019, ossia ben oltre il termine “lungo” di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., scaduto nel precedente mese di agosto.

In proposito, è noto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale –su cui all’evidenza il ricorrente ha confidato – non è applicabile alle opposizioni esecutive, stante l’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 (si vedano, ex plurimis, Cass. n. 3542/2019 e Cass. n. 20354/2020), sicché il relativo termine per l’impugnazione continua a decorrere – anche nel periodo dal 1° al 31 agosto -senza soluzione di continuità. 3.1 – Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28733/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di C assazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la S entenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 334/2019depositata il 20 . 2 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.11.2017, accolse l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di somme da questa in precedenza a lui pagate: ciò in forza di sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1500/2016, con cui era stata annullata la condanna della stessa Zito ex artt. 91 e 96 c.p.c., già disposta in favore del Botta dallo stesso Tribunale eporediese in precedente contenzioso. Osservò il primo giudice che, poiché la citata sentenza d’appello nulla aveva disposto circa la restituzione delle somme frattanto versate dalla Zito al Botta, essa non poteva essere utilizzata quale titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta decisione, che la Corte d’appello di Torino acco lse con sentenza del 20.2.2019, dichiarando la nullità dell’impugnata decisione per violazione del contraddittorio, in particolare per non aver il cancelliere comunicato al difensore della stessa Zito (che pertanto non era più comparso in seguito) l’ordinanza riservata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il giudice istruttore aveva disposto per il prosieguo del giudizio, assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che la Zito, con l’appello, aveva chiesto alla Corte territoriale di annullare la decisione di primo grado perché nulla, e di rimettere il procedimento al Tribunale di Ivrea per la rinnovazione del giudizio, senza però svolgere alcuna deduzione riguardo ai vizi di merito della sentenza impugnata. Pertanto, non essendo – quello denunciato – un vizio remissorio ex art. 354 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame, oltre che per difetto d’interesse, anche per mancata rispondenza al modello legale di impugnazione. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente contesta la decisione per non aver comunque la Corte – dopo aver dichiarato la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio – deciso il merito della controversia, non potendo essa limitarsi a rilevare il vizio della sentenza impugnata. 2.1 –Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La decisione impugnata, infatti, è stata pubblicata il 20.2.2019, all’esito dell’udienza collegiale svoltasi dinanzi alla Corte d’appello di Torino; l’impugnazione, invece, è stata avanzata con ricorso notificato il 19.9.2019, ossia ben oltre il termine “lungo” di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., scaduto nel precedente mese di agosto. In proposito, è noto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale –su cui all’evidenza il ricorrente ha confidato – non è applicabile alle opposizioni esecutive, stante l’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 (si vedano, ex plurimis, Cass. n. 3542/2019 e Cass. n. 20354/2020), sicché il relativo termine per l’impugnazione continua a decorrere – anche nel periodo dal 1° al 31 agosto -senza soluzione di continuità. 3.1 – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,
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