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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 1969

Cassazione n. 33526/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1969 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 22/10/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Belluno in data 20/10/2020, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (artt. 56, 110, 640, comma 2 e 61, n. 5, cod. pen.) e B) (artt. 81, cpv., 110, 640, comma 2 e 61, n. 5, cod. pen.).

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. erronea applicazione della legge penale per mancata assoluzione del prevenuto per il delitto di cui al capo A).

Il motivo è generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Per contro, l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) della rubrica risulta corredata da un impianto motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti ed indicati in sentenza (pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata, che fa riferimento agli esiti del servizio di O.C.P. nei pressi del luogo del delitto, risultanze delle intercettazioni telefoniche e fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, serialità delle modalità di commissione del fatto).

Peraltro, il motivo in esame risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

1.2. mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

Il motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto generico ed aspecifico nonché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Infatti, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo riguardo alle modalità della condotta (reiterata, oltre che frutto di una attenta organizzazione e professionalità criminale), della personalità negativa del prevenuto (in quanto gravato da gravi e specifici precedenti penali), nonché all'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare la concessione del beneficio.

In tal senso, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163).

Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

1.3. erronea applicazione della recidiva.

Il motivo è privo della necessaria specificità, nonché manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici.

Invero, la Corte territoriale ha rilevato come la condotta posta in essere dal prevenuto costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, come dimostrato dai plurimi e specifici precedenti a carico, tanto da esprimerne la particolare attitudine e professionalità criminali (pag. 7 della pronuncia impugnata).

Peraltro, le doglianze in punto di esclusione di recidiva sono meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente non si confronta.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1969 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 22/10/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Belluno in data 20/10/2020, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (artt. 56, 110, 640, comma 2 e 61, n. 5, cod. pen.) e B) (artt. 81, cpv., 110, 640, comma 2 e 61, n. 5, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. erronea applicazione della legge penale per mancata assoluzione del prevenuto per il delitto di cui al capo A). Il motivo è generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Per contro, l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) della rubrica risulta corredata da un impianto motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti ed indicati in sentenza (pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata, che fa riferimento agli esiti del servizio di O.C.P. nei pressi del luogo del delitto, risultanze delle intercettazioni telefoniche e fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, serialità delle modalità di commissione del fatto). Peraltro, il motivo in esame risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 1.2. mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Il motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto generico ed aspecifico nonché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Infatti, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo riguardo alle modalità della condotta (reiterata, oltre che frutto di una attenta organizzazione e professionalità criminale), della personalità negativa del prevenuto (in quanto gravato da gravi e specifici precedenti penali), nonché all'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare la concessione del beneficio. In tal senso, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 1.3. erronea applicazione della recidiva. Il motivo è privo della necessaria specificità, nonché manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici. Invero, la Corte territoriale ha rilevato come la condotta posta in essere dal prevenuto costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, come dimostrato dai plurimi e specifici precedenti a carico, tanto da esprimerne la particolare attitudine e professionalità criminali (pag. 7 della pronuncia impugnata). Peraltro, le doglianze in punto di esclusione di recidiva sono meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente non si confronta. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore
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